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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4879/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
POLESINE (RO), assistito e difeso dall'avv. BARBAGALLO GIANFRANCO, presso il cui studio sito in VIA CARONDA 207, CATANIA è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_2 C.F._2
e difesa dell'avv. BARBAGALLO GIANFRANCO, presso il cui studio sito in VIA CARONDA, 207
CATANIA è elettivamente domiciliata;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/04/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 16/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 12 giugno 2006 emesso dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che il signor era impossibilitato al pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie Pt_1
e che la signora, rinunciandovi, avrebbe potuto percepire la pensione sociale Inps, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte che di seguito si riportano:
Pagina 1 “che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza congiunta di revisione e modifica delle disposizioni di cui al decreto di omologa del ricorso per separazione personale dei coniugi iscritto al n. 7536 R.G.
Sep. Anno 2006, relativamente all'assegno di mantenimento corrisposto direttamente alla sig.ra
, e disporre la revoca integrale di detto assegno a seguito della variazione dei Parte_2 presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 12 giugno 2006 emesso dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
POLESINE (RO), assistito e difeso dall'avv. BARBAGALLO GIANFRANCO, presso il cui studio sito in VIA CARONDA 207, CATANIA è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistita Parte_2 C.F._2
e difesa dell'avv. BARBAGALLO GIANFRANCO, presso il cui studio sito in VIA CARONDA, 207
CATANIA è elettivamente domiciliata;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/04/2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 16/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 12 giugno 2006 emesso dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che il signor era impossibilitato al pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie Pt_1
e che la signora, rinunciandovi, avrebbe potuto percepire la pensione sociale Inps, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte che di seguito si riportano:
Pagina 1 “che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza congiunta di revisione e modifica delle disposizioni di cui al decreto di omologa del ricorso per separazione personale dei coniugi iscritto al n. 7536 R.G.
Sep. Anno 2006, relativamente all'assegno di mantenimento corrisposto direttamente alla sig.ra
, e disporre la revoca integrale di detto assegno a seguito della variazione dei Parte_2 presupposti stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 12 giugno 2006 emesso dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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