Ordinanza collegiale 29 marzo 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 01707/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2019, proposto da
Ecocasa - società cooperativa edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Buscaglia, Calogero Mazzola, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della Regione ILna - Dipartimento Regionale Urbanistica, in persona dell’Assessore, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
nei confronti
Comune di Favara, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del D.D.G. n. 4/2019 dell’11 gennaio 2019 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione ILna di approvazione della revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara, adottata con deliberazione n. 13 del 26.02.2015 dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale, nella parte in cui prescrive la destinazione urbanistica a verde ZA - V1 dei fondi di proprietà della ricorrente, modificandone l’originaria destinazione a sottozona urbanistica C3;
ed occorrendo,
della proposta dell’U.O. 2.3 del Servizio 2/DRU n. 29 del 25.07.2018, del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione ILna;
del parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica con il voto n. 106 del 20.11.2018;
della proposta del Servizio2/DRU n. 02 del 03.01.2019 del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione ILna;
del parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica con il voto n. 109 del 09.01.2019, del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione ILna;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati di cui il ricorrente non abbia conseguito piena ed effettiva conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della Regione ILna - Dipartimento Regionale Urbanistica;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 marzo 2019 e depositato il successivo 1 aprile, la società ricorrente – premesso di essere proprietaria dei fondi siti in Favara nella c.da Ciccione, ricompresi tra il viale Progresso e la via Mattarella, individuati catastalmente al foglio di mappa n. 45, partt. nn. 24, 2151, 2152, 2153, 2154, 2168, 2169, 2170, 2173, 2174, 2175, 2191,2192, 2193, 2194, 2197,2198, 2199, 22, 2178, 2179, 2180, 2181, 2184, 2185, 2188, 23, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 213, 2213, 2214, 214, 69, 76, 239, ricadenti in area per la quale il PRG adottato dal Commissario ad acta con determina n. 13 del 26 gennaio 2015 stabiliva la destinazione C) - Sottozona urbanistica C3) - “Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi già interessate a tale destinazione dal precedente PRG” – ha impugnato il decreto dell’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente dell’11 gennaio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. dell’8 febbraio 2019, nella parte in cui ha previsto per la zona in cui ricadono gli immobili di proprietà della ricorrente la destinazione a V1) - Verde ZA .
La società ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento in parte qua del decreto di approvazione del nuovo PRG, unitamente agli atti prodromici.
A sostegno dell’impugnativa ha articolato i seguenti motivi di censura:
I) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/1978 e dell’art. 1 della legge regionale n. 28/1991; decorrenza dei termini decadenziali; tardività del decreto impugnato.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 della l.r. n. 71/1978; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Carenza assoluta di motivazione; violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3210 del 28.10.1967; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Eccesso di potere per disparità di trattamento e sperequazione sociale; Violazione dell’art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana; Violazione dei principi di buon andamento; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà in termini.
Si è costituito per resistere al ricorso l’Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente.
Con ordinanza n. 1055 del 23 febbraio 2023 – cui è stata data esecuzione con deposito del 9 maggio 2023 - questo Tribunale ha disposto, a carico del Comune di Favara, il deposito agli atti del giudizio di copia del rapporto di trasmissione, in formato digitale, del messaggio di posta elettronica certificata con cui il comune ha trasmesso all’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente la nota prot. n. 31425 del 17 luglio 2017 e l’allegata documentazione integrativa, relativa alla V.A.S.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la legittimità, sotto il profilo procedimentale, del decreto di approvazione del piano, sostenendo che l’Assessorato regionale resistente, nell’approvare con modificazioni il PRG adottato dal commissario ad acta , non avrebbe rispettato i termini perentori previsti dagli artt. 4 e 19 della l.r. n. 71/1978.
Al fine di delineare con chiarezza il quadro normativo regionale di riferimento in vigore all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, vanno richiamati:
- l’art. 4, commi 1 e 2, della l.r. n. 71/1978 – rubricato “Approvazione del piano regolatore generale” , secondo cui “ Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L’Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all’Assessorato.
Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge ”;
- l’art. 19, commi 1 e 2, della stessa l.r. n. 71/1978 – rubricato “Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia” – secondo cui “ Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti.
La susseguente determinazione dell’Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell’intervento assessoriale ”;
- l’art. 6, co. 1, della l.r. n. 9/1993, a tenore del quale “ 1. I termini assegnati all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica, ivi compresi quelli relativi all’esame e all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ed all’autorizzazione di opere da realizzare in difformità delle previsioni urbanistiche, sono prolungati di novanta giorni ”.
In ordine all’interpretazione di tali disposizioni, è stato rilevato che “…in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. 12 gennaio 1993, n. 9 (che ha prolungato di 90 giorni i termini assegnati all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica), il silenzio-assenso che dà luogo all’efficacia degli strumenti urbanistici comunali è di 270 giorni, decorso il quale si produce sì l’effetto giuridico di conferire piena efficacia al PRG, ma non ancora la relativa immodificabilità, in quanto il silenzio-assenso non equivale ad approvazione definitiva dello strumento urbanistico, potendo ancora intervenire, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, la determinazione dell’Assessorato di approvazione con modifiche, da emanarsi entro il termine perentorio, prorogato ex art. 6 l.r. n. 9/1993, dei 270 giorni dallo spirare del primo termine, per complessivi 540 giorni, decorrenti dalla presentazione del piano all’Arta …” (cfr. C.G.A.R.S., 8 aprile 2014, n. 186, richiamata da C.G.A.R.S., 13 febbraio 2020, n. 119).
Ciò premesso ed esposto, il collegio non può che ribadire, in conformità ai propri precedenti ed alle indicazioni del giudice di appello, come il termine complessivo per la definitiva approvazione del P.R.G. è di 540 giorni.
Parte ricorrente sostiene che anche tale, più lungo termine per l’approvazione finale del piano regolatore sarebbe spirato, essendo decorsi, alla data di adozione del provvedimento impugnato, più di 540 giorni dall’ultima integrazione documentale fornita dal Comune.
Sulla questione così prospettata, la sezione, con due decisioni relative al medesimo iter procedimentale di approvazione del P.R.G. di Favara, ha chiarito che i termini in questione decorrono dalla data di acquisizione, da parte dell’Assessorato regionale, della documentazione completa relativa al P.R.G. (cfr. T.A.R. IL-Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167) e che “la nota del 17/7/2017, di cui al prot. n. 31425, con la quale il Comune di Favara ha trasmesso la documentazione integrativa [relativa alla V.A.S.] , è stata acquisita al protocollo della Regione con n. 13677 del 25/7/2017 ” (T.A.R. IL, Palermo, sez. III, 14 settembre 2021, n. 2560).
Il collegio ritiene che, alla luce delle risultanze documentali in atti, le conclusioni ivi raggiunte devono essere sottoposte a parziale revisione critica.
Va riaffermato certamente che i termini di approvazione del P.R.G. decorrono dalla data di acquisizione, da parte dell’Assessorato regionale, della documentazione completa relativa al P.R.G., stante il riconoscimento ad opera della stessa giurisprudenza amministrativa del giudice di appello (C.G.A., sent. n. 1144/2008 e sent. n. 696/2005) del valore “interruttivo” delle integrazioni documentali richieste in sede procedimentale dall’organo regionale, in specie riscontrate dal Comune di Favara con il deposito della necessaria V.A.S., acquisita al protocollo regionale solo in data 25 luglio 2017 con il numero 13677.
Tuttavia, diversamente da quanto concluso in mancanza di altri elementi istruttori da questa sezione con la sentenza n. 2560/2021, deve ritenersi rilevante, ai fini della verifica del rispetto dei termini perentori di approvazione del piano, non tanto la data di protocollazione della documentazione trasmessa dal comune, quanto, piuttosto, quella dell’effettiva sua ricezione a mezzo PEC da parte dell’Assessorato.
Ebbene, nel caso di specie, è emerso, a seguito dell’istruttoria disposta con la citata ordinanza n. 1055/2023, che la documentazione integrativa relativa alla V.A.S., richiesta dall’Assessorato, trasmessa con nota di accompagnamento prot. n. 31425 del 17 luglio 2017, è pervenuta all’Assessorato il 18 luglio 2017.
Dunque, il menzionato termine di 540 giorni, dotato della caratteristica dell’assoluta perentorietà, alla data di approvazione del P.R.G. (11 gennaio 2019), era ormai spirato, essendo decorsi 542 giorni dal momento della trasmissione della documentazione integrativa (18 luglio 2017).
Ne consegue il definitivo consolidamento del PRG adottato dal Comune, sul quale, nelle more dell’approvazione regionale, si era già formato il silenzio-assenso, nonché l’illegittimità del tardivo provvedimento di approvazione adottato dall’Assessorato regionale soltanto con decreto dell’11 gennaio 2019 (in termini, relativamente al Piano Regolatore del Comune di Lipari, cfr. T.A.R. IL, Palermo, sentenza n. 786/2015).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso riveste carattere assorbente rispetto alle censure proposte con il secondo motivo, dispensando il collegio dall’esaminarle.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato decreto di approvazione, con il conseguente definitivo consolidamento del PRG adottato dal Comune di Favara.
Le spese del giudizio, nei rapporti con l’Assessorato resistente, possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiare complessità delle questioni dedotte.
Nulla occorre statuire sulle spese nei rapporti con il Comune di Favara, in quanto questo non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’Ambiente 11 gennaio 2019, n. 4, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo EL Di OL, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Bartolo Salone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo EL Di OL |
IL SEGRETARIO