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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 448/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 448/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CILIEGI SERGIO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. TAGLIOLI BERTUZZI BENEDETTA. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 448/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CILIEGI SERGIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIOLI BERTUZZI BENEDETTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: recesso datoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente (già dipendente a tempo determinato della società resistente, con mansioni di personale non medico – inquadrata al Liv. A2 CCNL di settore) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco pagina 2 di 7 intimatole dalla parte convenuta in data 30 dicembre 2024 (doc. 2, fasc. ricorrente), in quanto il provvedimento espulsivo non sarebbe stato preceduto dalla contestazione disciplinare e, in ogni modo, non sussisterebbero i fatti contestati.
Lamenta, poi, la sig.ra di aver svolto un orario superiore a quello Parte_1 contrattuale e a quello comunque riconosciuto in busta paga.
Di conseguenza ha domandato al giudice di «accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con le modalità ed i tempi descritti in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 30/12/2024; condannare la al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nella misura di €
14.115,57 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
condannare la al risarcimento del danno pari CP_1
a tutte le spettanze retributive dalla data di licenziamento alla data di naturale scadenza del rapporto nella misura di € 9.129,23».
Si costituiva parte resistente, contestando nel merito la domanda della ricorrente, insistendo per l'accertamento dei fatti contestati alla stessa ricorrente che, per la loro gravità, sono tali da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Contesta, poi, la sussistenza di differenze retributive in favore della
[...]
Pt_1
B) In ordine alla domanda di impugnativa del recesso, nel merito degli addebiti, questi ultimi si sostanziano in una condotta imputata alla ricorrente «in particolare del suo comportamento aggressivo, minaccioso ed irrispettoso avuto nei confronti della direzione che ha messo in grave agitazione gli ospiti del centro che hanno manifestato paura nel rimanere in sua presenza. Inoltre lei dopo il 26/12/2024 non si è presentata a lavoro senza addurre giustificazioni» (così, lettera di licenziamento).
pagina 3 di 7 Come eccepito dalla difesa della ricorrente, non vi è stata, da parte del datore di lavoro, alcuna contestazione disciplinare dei fatti posti alla base del provvedimento espulsivo.
Secondo parte resistente, al contrario, le contestazioni scritte dovrebbero ritenersi sussistenti e integrate dai plurimi richiami verbali sulla qualità delle pulizie operate dalla nonchè dai vari richiami affissi nella bacheca situata Parte_1 nella struttura, da conversazioni tra le parti sulla piattaforma Whatsapp in merito alla richiesta negata di ferie e, infine, dalla denuncia-querela presentata dal datore contro la ricorrente (cfr., doc. da 5 a 9, fasc. resistente).
C) In realtà, ferma la valutazione circa l'ammissibilità di contestazioni effettuate tramite affissione in bacheca aziendale, ovvero la rilevanza di conversazioni su piattaforma social (in cui certamente le parti discorrono sul tema delle giornate di assenza, ma senza che vi sia poi l'invio di alcuna contestazione specifica, se non la contrarietà alle assenze del datore), quello che manca completamente è la contestazione riferita al comportamento «aggressivo, minaccioso ed irrispettoso avuto nei confronti della direzione che ha messo in grave agitazione gli ospiti del centro che hanno manifestato paura nel rimanere in sua presenza».
Allo scopo, non può certo dirsi equipollente alla contestazione una denuncia-querela rimessa alle Forze dell'Ordine, mancando del tutto dei requisiti previsti dalla Legge per la contestazione disciplinare e certamente inidonea a consentire la difesa del lavoratore nelle sedi opportune.
D) Deve allora essere dichiarata l'illegittimità del recesso per giusta causa irrogato alla ricorrente e la parte resistente, trattandosi di contratto a tempo determinato
(cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 12/06/2020, n. 3272: «Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere
pagina 4 di 7 legittimamente dedotto, a titolo di aliunde perceptum, quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro»), deve essere condannata al pagamento di un risarcimento pari all'importo delle retribuzioni dalla data del recesso fino alla naturale scadenza, considerando la mensilità a tempo pieno, per un totale di euro 9.129,23, oltre interessi di legge e rivalutazione dall'impugnazione del recesso al saldo effettivo.
E) Con riferimento alle domande retributive, non vi sono dubbi che la modifica dell'orario (da ful time a part time), intervenuta negli ultimi due mesi del rapporto non possa dirsi efficace, in quanto non sottoscritta dalla ricorrente per accettazione e difettando, quindi, del consenso della lavoratrice, alla quale spetterà, per dette due mensilità la differenza di euro 862,82 oltre accessori.
Al contrario, non possono essere accolte le ulteriori domande che si fondano sull'effettuazione di ore di lavoro straordinario.
Sul punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav.,
29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità,
Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza
pagina 5 di 7 che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.)»).
In giudizio, tanto le allegazioni che le prove (richieste sulle medesime circostanze oggetto di elencazione in ricorso), si presentano come estremamente generiche e come tali inidonee a consentire il raggiungimento della rigida necessità probatoria posta in capo al lavoratore.
Infatti, non vi è la specifica indicazione degli orari di entrata in servizio e di cessazione dello stesso, né l'elencazione delle mansioni e dei compiti svolti dalla lavoratrice durante l'orario notturno, né il profilo relativo a chi avrebbe ordinato l'effettuazione del lavoro notturno e in quali circostanze.
La genericità delle allegazioni, dunque, comporta il rigetto delle relative domande.
F) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità del recesso intimato a parte ricorrente in data 30 dicembre 2024;
B) condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari all'importo di euro 9.129,23, oltre interessi di legge e rivalutazione dal recesso al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 862,82, quale differenza retributiva per i mesi di novembre e dicembre
2024, oltre interessi sulle somme rivalutate;
pagina 6 di 7 D) condanna parte resistente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CAP
Bologna il 11/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 448/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CILIEGI SERGIO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. TAGLIOLI BERTUZZI BENEDETTA. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7 N. R.G. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 448/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CILIEGI SERGIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIOLI BERTUZZI BENEDETTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: recesso datoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto in parte sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente (già dipendente a tempo determinato della società resistente, con mansioni di personale non medico – inquadrata al Liv. A2 CCNL di settore) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco pagina 2 di 7 intimatole dalla parte convenuta in data 30 dicembre 2024 (doc. 2, fasc. ricorrente), in quanto il provvedimento espulsivo non sarebbe stato preceduto dalla contestazione disciplinare e, in ogni modo, non sussisterebbero i fatti contestati.
Lamenta, poi, la sig.ra di aver svolto un orario superiore a quello Parte_1 contrattuale e a quello comunque riconosciuto in busta paga.
Di conseguenza ha domandato al giudice di «accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con le modalità ed i tempi descritti in narrativa;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 30/12/2024; condannare la al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nella misura di €
14.115,57 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta sulla base delle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
condannare la al risarcimento del danno pari CP_1
a tutte le spettanze retributive dalla data di licenziamento alla data di naturale scadenza del rapporto nella misura di € 9.129,23».
Si costituiva parte resistente, contestando nel merito la domanda della ricorrente, insistendo per l'accertamento dei fatti contestati alla stessa ricorrente che, per la loro gravità, sono tali da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Contesta, poi, la sussistenza di differenze retributive in favore della
[...]
Pt_1
B) In ordine alla domanda di impugnativa del recesso, nel merito degli addebiti, questi ultimi si sostanziano in una condotta imputata alla ricorrente «in particolare del suo comportamento aggressivo, minaccioso ed irrispettoso avuto nei confronti della direzione che ha messo in grave agitazione gli ospiti del centro che hanno manifestato paura nel rimanere in sua presenza. Inoltre lei dopo il 26/12/2024 non si è presentata a lavoro senza addurre giustificazioni» (così, lettera di licenziamento).
pagina 3 di 7 Come eccepito dalla difesa della ricorrente, non vi è stata, da parte del datore di lavoro, alcuna contestazione disciplinare dei fatti posti alla base del provvedimento espulsivo.
Secondo parte resistente, al contrario, le contestazioni scritte dovrebbero ritenersi sussistenti e integrate dai plurimi richiami verbali sulla qualità delle pulizie operate dalla nonchè dai vari richiami affissi nella bacheca situata Parte_1 nella struttura, da conversazioni tra le parti sulla piattaforma Whatsapp in merito alla richiesta negata di ferie e, infine, dalla denuncia-querela presentata dal datore contro la ricorrente (cfr., doc. da 5 a 9, fasc. resistente).
C) In realtà, ferma la valutazione circa l'ammissibilità di contestazioni effettuate tramite affissione in bacheca aziendale, ovvero la rilevanza di conversazioni su piattaforma social (in cui certamente le parti discorrono sul tema delle giornate di assenza, ma senza che vi sia poi l'invio di alcuna contestazione specifica, se non la contrarietà alle assenze del datore), quello che manca completamente è la contestazione riferita al comportamento «aggressivo, minaccioso ed irrispettoso avuto nei confronti della direzione che ha messo in grave agitazione gli ospiti del centro che hanno manifestato paura nel rimanere in sua presenza».
Allo scopo, non può certo dirsi equipollente alla contestazione una denuncia-querela rimessa alle Forze dell'Ordine, mancando del tutto dei requisiti previsti dalla Legge per la contestazione disciplinare e certamente inidonea a consentire la difesa del lavoratore nelle sedi opportune.
D) Deve allora essere dichiarata l'illegittimità del recesso per giusta causa irrogato alla ricorrente e la parte resistente, trattandosi di contratto a tempo determinato
(cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 12/06/2020, n. 3272: «Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere
pagina 4 di 7 legittimamente dedotto, a titolo di aliunde perceptum, quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro»), deve essere condannata al pagamento di un risarcimento pari all'importo delle retribuzioni dalla data del recesso fino alla naturale scadenza, considerando la mensilità a tempo pieno, per un totale di euro 9.129,23, oltre interessi di legge e rivalutazione dall'impugnazione del recesso al saldo effettivo.
E) Con riferimento alle domande retributive, non vi sono dubbi che la modifica dell'orario (da ful time a part time), intervenuta negli ultimi due mesi del rapporto non possa dirsi efficace, in quanto non sottoscritta dalla ricorrente per accettazione e difettando, quindi, del consenso della lavoratrice, alla quale spetterà, per dette due mensilità la differenza di euro 862,82 oltre accessori.
Al contrario, non possono essere accolte le ulteriori domande che si fondano sull'effettuazione di ore di lavoro straordinario.
Sul punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce, sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n. 1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav.,
29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità,
Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza
pagina 5 di 7 che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.)»).
In giudizio, tanto le allegazioni che le prove (richieste sulle medesime circostanze oggetto di elencazione in ricorso), si presentano come estremamente generiche e come tali inidonee a consentire il raggiungimento della rigida necessità probatoria posta in capo al lavoratore.
Infatti, non vi è la specifica indicazione degli orari di entrata in servizio e di cessazione dello stesso, né l'elencazione delle mansioni e dei compiti svolti dalla lavoratrice durante l'orario notturno, né il profilo relativo a chi avrebbe ordinato l'effettuazione del lavoro notturno e in quali circostanze.
La genericità delle allegazioni, dunque, comporta il rigetto delle relative domande.
F) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità del recesso intimato a parte ricorrente in data 30 dicembre 2024;
B) condanna parte resistente al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari all'importo di euro 9.129,23, oltre interessi di legge e rivalutazione dal recesso al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 862,82, quale differenza retributiva per i mesi di novembre e dicembre
2024, oltre interessi sulle somme rivalutate;
pagina 6 di 7 D) condanna parte resistente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CAP
Bologna il 11/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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