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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51421 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2022 discussa all'udienza del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pennazzi
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Castorino
RECLAMATO
NONCHÉ
Controparte_2 Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 18 l. fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 luglio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 306/2022, che ne ha dichiarato il fallimento su istanza di CP_1
[...]
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato il fallimento della nonostante il legale Parte_1 rappresentante della società ( avesse formalmente disconosciuto la Parte_2 sottoscrizione apposta in calce alle cambiali su cui si fonda il credito vantato dall'istante
Controparte_1
2) dopo la dichiarazione di fallimento della si è interrotto il giudizio di Parte_1 opposizione a precetto promosso dalla società per contestare il credito fondato sulle cambiali, impedendo di accertare in quella sede la non veridicità della sottoscrizione apposta in calce ad esse.
La reclamante ha concluso domandando la revoca del fallimento della e Parte_1 la condanna di per aver chiesto il fallimento con colpa. Controparte_1
Si è costituito in giudizio deducendo che le firme apposte in calce Controparte_1 alle cambiali sono autografe di e domandando il rigetto del reclamo. Parte_2
La Curatela del fallimento della non si è costituita in giudizio. Parte_1
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Come già ricordato con l'ordinanza del 19 aprile 2024, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, che può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo (Cass. 15645/2020; Cass.
11494/2014).
Nel corso del presente giudizio è stata disposta una c.t.u. grafologica al fine di accertare se le firme apposte in calce alle due cambiali siano o meno autografe di Parte_2
La consulenza tecnica ha consentito di stabilire – all'esito di un'indagine compiuta sui documenti originali - che entrambe le sottoscrizioni sono state vergate dalla mano della sig.ra
2 (v. la relazione di c.t.u. a firma della dott.ssa depositata il Parte_3 Persona_1
23 maggio 2025).
Non possono al riguardo essere condivise le censure contenute nella “consulenza tecnica di parte” a firma del perito tecnico industriale depositata dal difensore Persona_2 della reclamante il 26 giugno 2025.
Si osserva in primo luogo che le conclusioni cui giunge il c.t.p. della reclamante si fondano su presunte indagini tecnografiche (punto 6 della consulenza di parte) e presunte indagini strumentali (punto 7 della consulenza di parte) di cui non vi è prova, non avendo il c.t.p. corredato la propria relazione di alcuna immagine o allegato.
In secondo luogo - quanto alle presunte incompatibilità grafiche rilevate dal c.t.p. della reclamante – esse non appaiono tali da inficiare le conclusioni cui è giunto il c.t.u., che ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte con argomenti che trovano riscontro nelle immagini allegate alla relazione di consulenza e che il collegio ritiene pienamente condivisibili (v. la “risposta alle osservazioni del c.t.p. depositata dal c.t.u. Per_2 il 27 giugno 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque respinto, dovendosi ritenere provato il credito fatto valere da con il ricorso per la Controparte_1 dichiarazione di fallimento della (con conseguente esclusione di qualsiasi Parte_1 profilo di responsabilità in capo al creditore istante per avere proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento della società).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – e ridotti in considerazione della semplicità della controversia - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale). Spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della reclamante soccombente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 306/2022;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_1 nella misura del 15%. Spese distratte in favore del difensore del reclamato, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51421 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2022 discussa all'udienza del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pennazzi
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Castorino
RECLAMATO
NONCHÉ
Controparte_2 Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 18 l. fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 luglio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Parte_1
Sezione fallimentare n. 306/2022, che ne ha dichiarato il fallimento su istanza di CP_1
[...]
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato il fallimento della nonostante il legale Parte_1 rappresentante della società ( avesse formalmente disconosciuto la Parte_2 sottoscrizione apposta in calce alle cambiali su cui si fonda il credito vantato dall'istante
Controparte_1
2) dopo la dichiarazione di fallimento della si è interrotto il giudizio di Parte_1 opposizione a precetto promosso dalla società per contestare il credito fondato sulle cambiali, impedendo di accertare in quella sede la non veridicità della sottoscrizione apposta in calce ad esse.
La reclamante ha concluso domandando la revoca del fallimento della e Parte_1 la condanna di per aver chiesto il fallimento con colpa. Controparte_1
Si è costituito in giudizio deducendo che le firme apposte in calce Controparte_1 alle cambiali sono autografe di e domandando il rigetto del reclamo. Parte_2
La Curatela del fallimento della non si è costituita in giudizio. Parte_1
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Come già ricordato con l'ordinanza del 19 aprile 2024, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, che può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo (Cass. 15645/2020; Cass.
11494/2014).
Nel corso del presente giudizio è stata disposta una c.t.u. grafologica al fine di accertare se le firme apposte in calce alle due cambiali siano o meno autografe di Parte_2
La consulenza tecnica ha consentito di stabilire – all'esito di un'indagine compiuta sui documenti originali - che entrambe le sottoscrizioni sono state vergate dalla mano della sig.ra
2 (v. la relazione di c.t.u. a firma della dott.ssa depositata il Parte_3 Persona_1
23 maggio 2025).
Non possono al riguardo essere condivise le censure contenute nella “consulenza tecnica di parte” a firma del perito tecnico industriale depositata dal difensore Persona_2 della reclamante il 26 giugno 2025.
Si osserva in primo luogo che le conclusioni cui giunge il c.t.p. della reclamante si fondano su presunte indagini tecnografiche (punto 6 della consulenza di parte) e presunte indagini strumentali (punto 7 della consulenza di parte) di cui non vi è prova, non avendo il c.t.p. corredato la propria relazione di alcuna immagine o allegato.
In secondo luogo - quanto alle presunte incompatibilità grafiche rilevate dal c.t.p. della reclamante – esse non appaiono tali da inficiare le conclusioni cui è giunto il c.t.u., che ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte con argomenti che trovano riscontro nelle immagini allegate alla relazione di consulenza e che il collegio ritiene pienamente condivisibili (v. la “risposta alle osservazioni del c.t.p. depositata dal c.t.u. Per_2 il 27 giugno 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va dunque respinto, dovendosi ritenere provato il credito fatto valere da con il ricorso per la Controparte_1 dichiarazione di fallimento della (con conseguente esclusione di qualsiasi Parte_1 profilo di responsabilità in capo al creditore istante per avere proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento della società).
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del spese che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – e ridotti in considerazione della semplicità della controversia - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale). Spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico della reclamante soccombente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione fallimentare n. 306/2022;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_1 nella misura del 15%. Spese distratte in favore del difensore del reclamato, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico della Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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