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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/11/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, discussa e decisa all'udienza del 15/7/2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. SPINA MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
Appellante
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MUSCO
ANGELO, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
FATTO
Con ricorso in appello, il impugnava la sentenza n. Parte_1
366/2021 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (con la quale era stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione del
Codice della Strada n. 1973/2019) per violazione di legge ed errore di fatto e di diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie, giacchè il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso ritenendo che il non avesse compiutamente adempiuto agli obblighi di Pt_1
1 visibilità della segnaletica in tema di sanzioni amministrative accertate a mezzo autovelox;
l'appellante, in particolare, argomentava in ordine alla regolarità della segnaletica apposta ed in ordine agli oneri probatori applicabili al caso in esame.
si costituiva in Controparte_1 giudizio solo tre giorni prima della prima udienza fissata dal G.I., chiedendo la conferma della sentenza impugnata (in particolare evidenziando che l'appellante si era soffermato sulla regolarità della preventiva segnalazione della postazione, senza considerare che il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione per mancanza di prove in ordine alla sua visibilità) e richiamando i motivi di opposizione originariamente articolati e rimasti assorbiti nella sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, dopo diversi turn over di giudici, la causa veniva assegnata alla sottoscritta con decreto del 26.3.2025 e veniva discussa e decisa all'udienza del 15.7.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti nelle note d'udienza tempestivamente depositate.
DIRITTO
L'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Nel verbale impugnato, infatti, era dato leggere che “La postazione di controllo è stata preventivamente segnalata mediante collocazione di segnaletica stradale conforme alle disposizioni del Regolamento di esecuzione, posta al KM 34+700 secondo le indicazioni dell'art. 79 del Reg. Esec. CDS, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 117/2007 convertito in Legge n. 160 del 2.10.2007 e della circolare del Ministero dell'Interno n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 e resa ben visibile grazie alla collocazione di un segnale raffigurante l'organo di polizia operante conforme a quello previsto dall'art.
125 c. 2 Figura II – 111 del Reg. Esec C.d.S., come prescritto dall'art. 142 comma 6 bis del C.d.S.. L'installazione del dispositivo e della segnaletica di preavviso è avvenuta a seguito di Nulla Osta rilasciato dall'ANAS SPA con provvedimento n. 0048075 – P del
22.11.2012”.
A fronte di tale specifica indicazione e nonostante il noto valore probatorio del verbale di accertamento in ordine ai fatti constatati dagli organi verbalizzanti (cfr., in modo
2 specifico, Ordinanza della Cassazione n. 11792 del 18/06/20201, nonchè ex multis Cass.
Sez. II n. 25842 del 27.10.2008, cfr. in senso conforme Cass. 15073 del 6.6.2008 e
Cass. Sez. L. n. 3525 del 22.2.2005), nella sentenza impugnata l'opposizione veniva accolta per la mancata visibilità dell'autovelox, posto a margine della carreggiata ed occultato da folta vegetazione; in particolare il Giudice di Pace – dopo aver richiamato la normativa applicabile – così argomentava:
“In ragione della natura del giudizio di opposizione, in presenza della specifica contestazione della controparte, sarebbe stato onere della PA dar prova della perfetta visibilità dell'autovelox (Cassazione ordinanza n. 680/2011).
Sul punto la difesa del osserva che la postazione era visibile come indicato in Pt_1 verbale che, peraltro, fa fede fino a querela di falso.
La tesi del non è condivisibile. Pt_1
La visibilità della segnaletica e la buona visibilità dell'autovelox costituiscono valutazioni, come tali sottratte all'onere di querela di falso: e, dinanzi alla specifica contestazione del ricorrente, l'Ente avrebbe dovuto provare tali circostanze, tali da fondare la legittimità dell'accertamento (Cass. civ. n. 24/01/2019 ord. N. 2041)….
In carenza di tale prova il ricorso va accolto”.
Occorre, quindi, innanzitutto chiarire che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice di Pace è relativa semplicemente all'obbligatorietà della preventiva segnalazione della postazione, obbligatorietà che non solo non è posta in discussione, ma veniva anche specificamente indicata nel verbale impugnato, non è condivisibile – però – il riparto dell'onere probatorio nei termini coniugati nella sentenza impugnata.
Alla luce del valore probatorio privilegiato già evidenziato in epigrafe e posto a fondamento anche di diverse pronunce di questo Tribunale, infatti, la Cassazione con l'ordinanza n. 23566 del 9.10.2017 ha chiarito che: “In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non
3 assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (cfr. sul punto anche Casez. 1,
Sentenza n. 6242 del 21/06/19992 e Cass. n. 2041 del 24.1.20193 che – a contrario – fa ricadere l'onere probatorio sull'amministrazione, allorquando nulla risulti dal verbale di infrazione).
Il motivo di opposizione accolto dal Giudice di Pace, quindi, è infondato giacchè a fronte di una specifica indicazione anche con riferimento alla visibilità contenuta nel verbale impugnato, l'opponente non forniva alcuna prova in ordine alla mancanza di visibilità della postazione dell'autovelox alla data del 28.4.2019, nulla veniva allegato al ricorso introduttivo, né venivano articolate istanze istruttorie, ragion per cui deve essere riformata la sentenza impugnata non risultando elementi dai quali poter dedurre la folta vegetazione indicata dal Giudice di Pace.
Sono inammissibili gli altri motivi di opposizione originariamente articolati dall'odierna parte appellata, vista la tardività della sua riproposizione nel presente giudizio d'appello, essendosi costituita solo tre giorni della prima udienza.
Ex art. 346 c.p.c., infatti, parte appellata aveva l'onere di riproporre espressamente in appello tutte le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, per tali devono intendersi anche quelle rimaste assorbite (come nel caso in esame) e detta riproposizione deve avvenire nel rispetto dei termini di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4381/12, nella cui parte motiva è dato leggere: “…….. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la parte vittoriosa in primo grado, che abbia visto respingere taluna delle sue tesi od
avvenire solo mediante querela di falso. 2 «In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa» 3 “La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull'amministrazione l'onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione.”)
4 eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda od eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346
c.p.c.. Poiché gli appellati si sono costituiti tardivamente, l'eccezione di prescrizione non può ritenersi ritualmente formulata in grado di appello e pertanto correttamente la
Corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo-…….. cfr. in proposito anche
Cass. n. 1161 del 27.1.2003: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.”.
Con la memoria depositata il 28.2.2023, il appellante richiamava Pt_1 specificamente detta giurisprudenza di legittimità al fine di sostenere la inammissibilità di una eventuale valutazione di merito dei motivi di opposizione rimasti assorbiti, stante la tardiva costituzione di parte appellata, che – invece - non contestava in alcun modo detta eccezione di inammissibilità.
L'appello, quindi, merita pieno accoglimento con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con applicazione del D.M. 55/14 per le spese relative al primo grado di giudizio e del D.M. 147/22, per le spese relative al presente grado di giudizio, per il quale l'attività difensiva si concludeva dopo il 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 366/2021 del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario spiegato da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento di violazione del Codice della Strada n. 1973/2019;
5 2. Condanna al Controparte_1 rimborso in favore del delle spese di lite relative al doppio grado Parte_1 di giudizio, che si liquidano in complessivi € 818,50 (di cui € 65,00 per la fase di studio nel primo grado di giudizio, € 65,00 per la fase introduttiva nel primo grado di giudizio,
€ 135,00 per la fase decisoria nel primo grado di giudizio, € 91,50 per C.U. e diritti dell'appello, € 131,00 per la fase di studio nel presente grado, € 131,00 per la fase introduttiva nel presente grado ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 27/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può