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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2023
promossa da:
), residente a[...] C.F._1
Fiume, n. 43/a, con il patrocinio dell'avv. Pezzolo Alberto, elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 110, in persona del suo Vice Presidente e
Amministratore Delegato, e del suo Consigliere di Amministrazione, con il patrocinio dell'avv. Zeroli Andrea, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni: nell'interesse di parte attrice opponente: “a) in via principale nel merito: accogliere la presente opposizione e, in ogni caso, dichiarare nullo, inefficace ed annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del 28.10.2022 (R.G. 1907/2022), emesso dall'intestato Tribunale, per tutte le causali dedotte in narrativa, in particolare, rilevato l'avverso grave inadempimento contrattuale dato sia dal mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 delle condizioni generali di contratto per non aver dato esecuzione alla rateizzazione della nei suddetti termini e/o come già accordata, sotto Parte_2 forma di finanziamento, in data 19.5.2021, sia dalla violazione delle citate normative Tub e del Codice del Consumo e dei principi generali di buona fede e correttezza invocati, condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere Controparte_2
a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, anche per il tramite dell'accordo allegato del 19.5.2021, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, o nel numero di rateizzazioni mensili che verrà ritenuto di giustizia, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, senza applicazione di interessi di alcun tipo e ciò anche vista l'avversa condotta stragiudiziale e giudiziale e la sua costituzione in mora avvenuta l'11.6.2022, o, in subordine, al tasso legale vigente, il tutto al netto del danno, patrimoniale e non, subito dall'opponente derivante dall'avverso grave inadempimento e per l'illegittima segnalazione del suo nominativo, quale cattivo pagatore, operata dall'opposta in Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o in CRIF, quantificato in € 15.000,00 o nella somma maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo;
b) nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano ritenuti degni di accoglimento, in tutto o in parte, i vari motivi di opposizione qui dimessi e, tra essi, anche quello relativo all'eccezione riconvenzionale di danno sopra allegata e posta in compensazione dell'importo eventualmente dovuto, vista l'avversa violazione alle norme di cui agli artt. 117, 120 undecies e 124 bis del Tub, ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nella conclusione ed esecuzione dei contratti ed alle disposizioni di cui agli 1175 e 1176 e 1337 c.c. e degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 206/2005 c.d. codice del consumo, comunque condannare la società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, o nel numero di rateizzazioni mensili che verrà ritenuto di giustizia, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, alle condizioni e termini proposti ed accettati nella proposta di finanziamento del 19.5.2021. c) in via istruttoria: a fini istruttori, si chiede all'adito Giudice di voler disporre alla Banca d'Italia di esibire, ex art. 210 c.p.c., l'accesso ai dati della Centrale Rischi relativamente al triennio gennaio 2021-gennaio 2024 per il nominativo del signor
[...]
e ciò per verificare se vi siano state segnalazioni da parte dell'opposta contro e/o in danno di Parte_1 quest'ultimo asseritamente giustificata dal mancato versamento alla scadenza del maggio 2021 dell'ultima
Con vittoria di spese di lite”. Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, Nel merito ed in via definitiva, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 847/2022 (R.G.N. 1907/2022) oggetto della presente opposizione;
Conseguentemente condannare GN (C.F. ), al Parte_1 C.F._1 pagamento di € 30.271,84.-, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi sino al saldo, a favore di Il tutto maggiorato delle spese del giudizio monitorio. CP_1 Controparte_1
In via subordinata, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il GN (C.F. ), a pagare a Parte_1 C.F._1
la somma di € 30.271,84.- che si rende dovuta a fronte Controparte_1 delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento numero 2343903. In via ulteriormente subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il GN (C.F. ), a pagare a Parte_1 C.F._1 CP_1 al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta all'esito
Controparte_1 dell'istruttoria a fronte delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento numero 2343903, stipulato tra e il GN In ogni caso
Controparte_1 Parte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In ogni caso: assolvere
Controparte_1 da ogni domanda formulata nel presente giudizio dall'opponente e respingersi ogni
Controparte_1 domanda svolta nei confronti di in quanto infondate in
Controparte_1 Controparte_1 fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (per brevità solo chiedeva
Controparte_1 CP_1
e otteneva nei confronti di , il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del Parte_1
28.10.2022 (R.G. 1907/2022) e per la somma di euro € 30.271,84 (oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio), azionando il proprio diritto al pagamento della rata finale del contratto di finanziamento concluso tra le parti in data 7.6.2016, per l'importo complessivo di € 83.803,02=, finalizzato all'acquisto del veicolo marca CP_1 modello S350 D4, telaio WDD2220331A277532. Parte ingiunta proponeva tempestiva opposizione, instando per la revoca del provvedimento, deducendo: a) di aver concluso, il 7.06.2016, contratto di finanziamento n. 2343903 proposto dalla società per l'acquisto Controparte_1 del veicolo di marca modello S 350 D MATIC MAXIMUM, telaio CP_1
WDD2220331A277532 presso la società concessionaria , dal prezzo CP_3 complessivo di € 122.800,02; b) il contratto prevedeva il pagamento di una somma pari ad
€ 39.297,00, al momento dell'acquisto dell'autovettura, nonché la restituzione dell'importo finanziato di euro € 83.803,02, mediante il versamento di n. 59 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 1.241,50 e il versamento di una maxi-rata finale dell'importo di € 30.443,37, scadente in data 10.05.2021, a sua volta ulteriormente rateizzabile come previsto dall'art. 2) delle condizioni generali di contratto;
c) prima della scadenza della rata finale domandava all'ingiungente l'ulteriore rateizzazione di cui all'art. 2 del contratto;
proponeva diverse soluzioni, tra cui l'odierno opponente sottoscriveva la CP_1 rateizzazione dell'importo di € 30.443,37, in 60 (sessanta) rate mensili, ciascuna dell'importo di € 587,14 ciascuno, a decorrere dal 10.6.2021; d) in data 28.5.2021 confermava di aver ricevuto l'adesione alla proposta ed indicava al CP_1 Pt_1 la documentazione necessaria per dar corso all'istruttoria di finanziamento;
e) in data 11.6.2022 l'ingiungente inspiegabilmente comunicava la determinazione negativa al finanziamento della maxi-rata finale e conseguentemente l'opponente non procedeva al pagamento così cristallizzando la propria volontà ad avvalersi di quanto disposto dall'art. 2 del contratto;
f) in particolare, il menzionato art. 2 del contratto prevedeva che: “il mancato pagamento della alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo, sarà Parte_2 automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Parte_2 stessa”, così ponendosi quale prestazione alternativa al pagamento della somma in
[...] un'unica soluzione;
g) pertanto, il mancato pagamento, lungi dal costituire ritardato o mancato adempimento, rappresenta l'esercizio del diritto di scelta della prestazione alternativamente dedotta in contratto;
h) il comportamento dell'ingiunta si è posto dunque in violazione delle regole sulla buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, nonché della normativa a tutela del consumatore, ed ha causato un danno quantificato in euro 15.0000,00=. Per quanto sopra esposto ha concluso domandando, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opposta ad adempiere a quanto previsto dall'art. 2 del contratto, oltre al risarcimento del danno subito quantificato in euro 15.000,00=; in via subordinata, di accertare la violazione degli “artt. 117, 120 undecies e 124 bis del Tub, ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nella conclusione ed esecuzione dei contratti ed alle disposizioni di cui agli 1175 e 1176 e 1337 c.c. e degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 206/2005 c.d. codice del consumo, comunque condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, alle condizioni e termini proposti ed accettati nella proposta di finanziamento del 19.5.2021”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
tempestivamente costituita, domandava la conferma del decreto opposto, CP_1 argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi di opposizione;
in particolare, deducendo come a) il citato art. 2 del contratto prevedeva la possibilità per le parti di convenire che l'ultima rata di rimborso fosse costituita da una maxi-rata, di importo significativamente maggiore rispetto alle altre, importo da versare in un'unica soluzione, ovvero, su richiesta del cliente, rateizzabile alle condizioni e modalità indicate nel frontespizio;
b) il contratto non prevedeva, dunque, il diritto alla rateizzazione, ma la possibilità di convenire- su accordo- la rateizzazione della maxi rata alle condizioni individuate nel frontespizio;
c) il frontespizio del modulo contrattuale, al paragrafo 2
“condizioni economiche”, non recava alcuna indicazione delle condizioni dell'eventuale rifinanziamento dell'ultima rata, sicchè l'ammortamento va unicamente individuato nel relativo piano consegnato al cliente, che prevedeva il pagamento dell'ultima rata, di importo di euro 30.271,84= entro il 10.05.2021; d) in ogni caso, a fronte della domanda di rifinanziamento dell'ultima rata, l'ingiungente ha avviato la relativa istruttoria, conclusasi negativamente;
e) peraltro, la proposta di rifinanziamento espressamente indicava che:
“L'accettazione del preventivo di rifinanziamento non interrompe la procedura di addebito diretto sul c/c della maxi rata prevista contrattualmente. Le specifichiamo, infatti, che sarà possibile evitare l'addebito in banca soltanto nel caso in cui l'intera operazione di rifinanziamento si concluda positivamente, con l'attivazione del nuovo contratto almeno 15 giorni prima della scadenza della maxi-rata. Nel caso in cui le tempistiche siano più lunghe, la maxi-rata sarà oggetto di rimborso”, a dimostrazione del fatto che il contratto originariamente sottoscritto non prevedeva alcuna prestazione alternativa, ma l'obbligazione semplice del pagamento della rata finale entro il termine stabilito, tanto che, a seguito della richiesta del , sarebbe stato sottoscritto un ulteriore e diverso Pt_1 contratto per il rifinanziamento di detto importo;
g) infondata è anche la domanda di risarcimento del danno, non avendo l'opponente dimostrato l'esistenza del danno, il suo preciso ammontare, nonché il nesso causale tra condotta e asserito danno. Per queste ragioni concludeva domandando, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e conseguente condanna dell'ingiungente al pagamento € 30.271,84, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi sino al saldo, comprese le spese della fase monitoria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
*** Con ordinanza 3/10/2024 il precedente Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in assenza di deduzioni istruttorie (prova costituenda), ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 11.02.2025 per precisazione delle conclusioni. Mutato nel frattempo il Giudice istruttore, la scrivente tratteneva la causa in decisione, con assegnazione del termine abbreviato di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c., e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento;
ne Parte_1 seguono il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. È pacifico e non contestato che le parti abbiano stipulato, in data 7.06.2016, un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo di marca modello S CP_1
350 D MATIC MAXIMUM, telaio WDD2220331A277532 presso la società concessionaria , dal prezzo complessivo di € 122.800,02. CP_3
Parimenti pacifico è l'importo finanziato pari ad € 83.803,02, nonché il relativo ammortamento in n. 59 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 1.241,50 e la previsione del versamento di una maxi-rata finale dell'importo di 30.443,37, scadente in data 10.05.2021. Incontestato e ammesso dalla stessa parte opponente è il mancato versamento dell'importo corrispondente alla maxi-rata finale, pari ad euro 30.443,37 entro il termine individuato contrattualmente. Si richiama sul punto la giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, pacifica nel ritenere che: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. SSUU 13533/2001). Dunque, parte convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, ha correttamente provato l'esistenza del titolo, e ha allegato l'altrui inadempimento, circostanza fattuale peraltro non contestata dal debitore opponente, convenuto in senso sostanziale. L'unico motivo di opposizione si fonda, invero, sulla asserita esistenza, in capo all'opponente, del diritto di scelta, nell'ambito delle prestazioni alternative oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto, tra pagamento in un'unica soluzione, ovvero mediante ulteriore rateizzazione, della maxi-rata finale di euro 30.443,37. In particolare, secondo la ricostruzione dell'opponente, il mancato pagamento della rata, come disposto dal citato articolo 2, lungi dal costituire inadempimento della prestazione, era al contrario espressione irrevocabile della scelta, rimessa al debitore ai sensi dell'art. 1285 cod. civ., del pagamento della somma rateizzata, nonché modalità attraverso cui l'obbligazione, originariamente alternativa, è divenuta semplice. In punto di diritto, preme sottolineare come l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte, in ciò distinguendosi dall'obbligazione facoltativa, che, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. Il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione richiede pertanto l'analisi della clausola contrattuale di cui all'art. 2 del contratto.
In particolare, la norma prevede espressamente che:
-decorrenza e scadenza delle rate di rimborso e la durata complessiva del contratto sono indicate nel piano di ammortamento consegnato al cliente;
-faranno eccezione i contratti di rifinanziamento, per cui la data di perfezionamento corrisponderà a quella indicata nel piano di ammortamento. La concessione di finanziamento potrà essere condizionata a prestazione di adeguate garanzie;
-le parti possono convenire che l'ultima rata periodica di rimborso sia costituita da una maxi-rata finale di importo significativamente maggiore rispetto alle altre;
-l'importo dovrà essere versato in un'unica soluzione, ovvero, su richiesta del cliente, potrà essere rateizzato alle condizioni e modalità indicate nel frontespizio;
-resta fermo che il mancato pagamento della maxi-rata finale alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del cliente di voler rateizzare la maxi-rata finale stessa. A sua volta, il frontespizio reca tale indicazione:
Come si evince dal documento contrattuale, le parti non hanno convenuto i termini della dilazione del pagamento della rata finale, nonché il numero delle rate e il relativo importo, sicchè appare evidente come l'unica prestazione dedotta in contratto fosse quella del pagamento della rata finale in un'unica soluzione. È evidente, infatti, che per qualificarsi come obbligazione alternativa, la prestazione avrebbe dovuto esser già ben specificata, mediante la previsione, a monte, dei termini della rateizzazione, poiché in mancanza non si tratta di obbligazione alternativa, ma di nuovo accordo -e dunque nuovo contratto- tra le parti, teso al finanziamento dell'ultima rata. Pertanto, l'inciso della parte finale dell'art. 2, nella parte in cui prevede “che il mancato pagamento della maxi-rata finale alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del cliente di voler rateizzare la maxi-rata finale stessa” fa riferimento e si applica nella sola ipotesi in cui le parti, al momento della conclusione del contratto, avessero già determinato la prestazione oggetto di obbligazione alternativa dedotta in contratto (con indicazione nel frontespizio), cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta. A ulteriore prova di ciò giova la circostanza per cui, a fronte della richiesta avanzata dal per la rateizzazione dell'ultima rata, parte opposta abbia avviato un'istruttoria volta Pt_1
a verificare la sussistenza dei presupposti per la conclusione di ulteriore e diverso contratto di finanziamento (doc. 4 fascicolo parte opponente), nei termini di quanto previsto dall'art. 2 del negozio e con espressa menzione che “L'accettazione del preventivo di rifinanziamento non interrompe la procedura di addebito diretto sul c/c della maxi rata prevista contrattualmente. Le specifichiamo, infatti, che sarà possibile evitare l'addebito in banca soltanto nel caso in cui l'intera operazione di rifinanziamento si concluda positivamente, con l'attivazione del nuovo contratto almeno 15 giorni prima della scadenza della maxi-rata. Nel caso in cui le tempistiche siano più lunghe, la maxi-rata sarà oggetto di rimborso”. Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, atteso che alcun comportamento scorretto, ovvero posto in violazione delle norme che regolano l'esecuzione del contratto, nonché della disciplina dei contratti conclusi con il consumatore, è stato tenuto dall'odierna parte opposta, la quale non ha fatto che dare seguito alle condizioni contrattuali sottoscritte con la controparte negoziale, non costituendo invero l'art. 2 sopra richiamato clausola vessatoria ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 206/2005. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato. Così pronunciato, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e dei parametri previsti per lo scaglione sino a € 52.000,00= , nei valori medi per quanto concerne la fase di studio e introduttiva, nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, attesa l'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi la fase decisionale, attesa l'effettività attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del 28.10.2022 (R.G. 1907/2022);
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.261,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Rovigo, 15 aprile 2025 Il Giudice Rossana Marcadella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2023
promossa da:
), residente a[...] C.F._1
Fiume, n. 43/a, con il patrocinio dell'avv. Pezzolo Alberto, elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 110, in persona del suo Vice Presidente e
Amministratore Delegato, e del suo Consigliere di Amministrazione, con il patrocinio dell'avv. Zeroli Andrea, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni: nell'interesse di parte attrice opponente: “a) in via principale nel merito: accogliere la presente opposizione e, in ogni caso, dichiarare nullo, inefficace ed annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del 28.10.2022 (R.G. 1907/2022), emesso dall'intestato Tribunale, per tutte le causali dedotte in narrativa, in particolare, rilevato l'avverso grave inadempimento contrattuale dato sia dal mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 delle condizioni generali di contratto per non aver dato esecuzione alla rateizzazione della nei suddetti termini e/o come già accordata, sotto Parte_2 forma di finanziamento, in data 19.5.2021, sia dalla violazione delle citate normative Tub e del Codice del Consumo e dei principi generali di buona fede e correttezza invocati, condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere Controparte_2
a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, anche per il tramite dell'accordo allegato del 19.5.2021, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, o nel numero di rateizzazioni mensili che verrà ritenuto di giustizia, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, senza applicazione di interessi di alcun tipo e ciò anche vista l'avversa condotta stragiudiziale e giudiziale e la sua costituzione in mora avvenuta l'11.6.2022, o, in subordine, al tasso legale vigente, il tutto al netto del danno, patrimoniale e non, subito dall'opponente derivante dall'avverso grave inadempimento e per l'illegittima segnalazione del suo nominativo, quale cattivo pagatore, operata dall'opposta in Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o in CRIF, quantificato in € 15.000,00 o nella somma maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo;
b) nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano ritenuti degni di accoglimento, in tutto o in parte, i vari motivi di opposizione qui dimessi e, tra essi, anche quello relativo all'eccezione riconvenzionale di danno sopra allegata e posta in compensazione dell'importo eventualmente dovuto, vista l'avversa violazione alle norme di cui agli artt. 117, 120 undecies e 124 bis del Tub, ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nella conclusione ed esecuzione dei contratti ed alle disposizioni di cui agli 1175 e 1176 e 1337 c.c. e degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 206/2005 c.d. codice del consumo, comunque condannare la società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, o nel numero di rateizzazioni mensili che verrà ritenuto di giustizia, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, alle condizioni e termini proposti ed accettati nella proposta di finanziamento del 19.5.2021. c) in via istruttoria: a fini istruttori, si chiede all'adito Giudice di voler disporre alla Banca d'Italia di esibire, ex art. 210 c.p.c., l'accesso ai dati della Centrale Rischi relativamente al triennio gennaio 2021-gennaio 2024 per il nominativo del signor
[...]
e ciò per verificare se vi siano state segnalazioni da parte dell'opposta contro e/o in danno di Parte_1 quest'ultimo asseritamente giustificata dal mancato versamento alla scadenza del maggio 2021 dell'ultima
Con vittoria di spese di lite”. Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, Nel merito ed in via definitiva, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 847/2022 (R.G.N. 1907/2022) oggetto della presente opposizione;
Conseguentemente condannare GN (C.F. ), al Parte_1 C.F._1 pagamento di € 30.271,84.-, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi sino al saldo, a favore di Il tutto maggiorato delle spese del giudizio monitorio. CP_1 Controparte_1
In via subordinata, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il GN (C.F. ), a pagare a Parte_1 C.F._1
la somma di € 30.271,84.- che si rende dovuta a fronte Controparte_1 delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento numero 2343903. In via ulteriormente subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il GN (C.F. ), a pagare a Parte_1 C.F._1 CP_1 al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta all'esito
Controparte_1 dell'istruttoria a fronte delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento numero 2343903, stipulato tra e il GN In ogni caso
Controparte_1 Parte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In ogni caso: assolvere
Controparte_1 da ogni domanda formulata nel presente giudizio dall'opponente e respingersi ogni
Controparte_1 domanda svolta nei confronti di in quanto infondate in
Controparte_1 Controparte_1 fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (per brevità solo chiedeva
Controparte_1 CP_1
e otteneva nei confronti di , il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del Parte_1
28.10.2022 (R.G. 1907/2022) e per la somma di euro € 30.271,84 (oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio), azionando il proprio diritto al pagamento della rata finale del contratto di finanziamento concluso tra le parti in data 7.6.2016, per l'importo complessivo di € 83.803,02=, finalizzato all'acquisto del veicolo marca CP_1 modello S350 D4, telaio WDD2220331A277532. Parte ingiunta proponeva tempestiva opposizione, instando per la revoca del provvedimento, deducendo: a) di aver concluso, il 7.06.2016, contratto di finanziamento n. 2343903 proposto dalla società per l'acquisto Controparte_1 del veicolo di marca modello S 350 D MATIC MAXIMUM, telaio CP_1
WDD2220331A277532 presso la società concessionaria , dal prezzo CP_3 complessivo di € 122.800,02; b) il contratto prevedeva il pagamento di una somma pari ad
€ 39.297,00, al momento dell'acquisto dell'autovettura, nonché la restituzione dell'importo finanziato di euro € 83.803,02, mediante il versamento di n. 59 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 1.241,50 e il versamento di una maxi-rata finale dell'importo di € 30.443,37, scadente in data 10.05.2021, a sua volta ulteriormente rateizzabile come previsto dall'art. 2) delle condizioni generali di contratto;
c) prima della scadenza della rata finale domandava all'ingiungente l'ulteriore rateizzazione di cui all'art. 2 del contratto;
proponeva diverse soluzioni, tra cui l'odierno opponente sottoscriveva la CP_1 rateizzazione dell'importo di € 30.443,37, in 60 (sessanta) rate mensili, ciascuna dell'importo di € 587,14 ciascuno, a decorrere dal 10.6.2021; d) in data 28.5.2021 confermava di aver ricevuto l'adesione alla proposta ed indicava al CP_1 Pt_1 la documentazione necessaria per dar corso all'istruttoria di finanziamento;
e) in data 11.6.2022 l'ingiungente inspiegabilmente comunicava la determinazione negativa al finanziamento della maxi-rata finale e conseguentemente l'opponente non procedeva al pagamento così cristallizzando la propria volontà ad avvalersi di quanto disposto dall'art. 2 del contratto;
f) in particolare, il menzionato art. 2 del contratto prevedeva che: “il mancato pagamento della alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo, sarà Parte_2 automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Parte_2 stessa”, così ponendosi quale prestazione alternativa al pagamento della somma in
[...] un'unica soluzione;
g) pertanto, il mancato pagamento, lungi dal costituire ritardato o mancato adempimento, rappresenta l'esercizio del diritto di scelta della prestazione alternativamente dedotta in contratto;
h) il comportamento dell'ingiunta si è posto dunque in violazione delle regole sulla buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, nonché della normativa a tutela del consumatore, ed ha causato un danno quantificato in euro 15.0000,00=. Per quanto sopra esposto ha concluso domandando, previo rigetto della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opposta ad adempiere a quanto previsto dall'art. 2 del contratto, oltre al risarcimento del danno subito quantificato in euro 15.000,00=; in via subordinata, di accertare la violazione degli “artt. 117, 120 undecies e 124 bis del Tub, ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nella conclusione ed esecuzione dei contratti ed alle disposizioni di cui agli 1175 e 1176 e 1337 c.c. e degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 206/2005 c.d. codice del consumo, comunque condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere a quanto previsto dal citato contratto, in specie al citato articolo 2) delle condizioni generali di contratto, obbligandola a rispettare la rateizzazione, in non meno di 60 (sessanta) rate mensili, dell'importo della maxi rata finale, pari ad € 30.271,84, alle condizioni e termini proposti ed accettati nella proposta di finanziamento del 19.5.2021”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
tempestivamente costituita, domandava la conferma del decreto opposto, CP_1 argomentando in ordine all'infondatezza dei motivi di opposizione;
in particolare, deducendo come a) il citato art. 2 del contratto prevedeva la possibilità per le parti di convenire che l'ultima rata di rimborso fosse costituita da una maxi-rata, di importo significativamente maggiore rispetto alle altre, importo da versare in un'unica soluzione, ovvero, su richiesta del cliente, rateizzabile alle condizioni e modalità indicate nel frontespizio;
b) il contratto non prevedeva, dunque, il diritto alla rateizzazione, ma la possibilità di convenire- su accordo- la rateizzazione della maxi rata alle condizioni individuate nel frontespizio;
c) il frontespizio del modulo contrattuale, al paragrafo 2
“condizioni economiche”, non recava alcuna indicazione delle condizioni dell'eventuale rifinanziamento dell'ultima rata, sicchè l'ammortamento va unicamente individuato nel relativo piano consegnato al cliente, che prevedeva il pagamento dell'ultima rata, di importo di euro 30.271,84= entro il 10.05.2021; d) in ogni caso, a fronte della domanda di rifinanziamento dell'ultima rata, l'ingiungente ha avviato la relativa istruttoria, conclusasi negativamente;
e) peraltro, la proposta di rifinanziamento espressamente indicava che:
“L'accettazione del preventivo di rifinanziamento non interrompe la procedura di addebito diretto sul c/c della maxi rata prevista contrattualmente. Le specifichiamo, infatti, che sarà possibile evitare l'addebito in banca soltanto nel caso in cui l'intera operazione di rifinanziamento si concluda positivamente, con l'attivazione del nuovo contratto almeno 15 giorni prima della scadenza della maxi-rata. Nel caso in cui le tempistiche siano più lunghe, la maxi-rata sarà oggetto di rimborso”, a dimostrazione del fatto che il contratto originariamente sottoscritto non prevedeva alcuna prestazione alternativa, ma l'obbligazione semplice del pagamento della rata finale entro il termine stabilito, tanto che, a seguito della richiesta del , sarebbe stato sottoscritto un ulteriore e diverso Pt_1 contratto per il rifinanziamento di detto importo;
g) infondata è anche la domanda di risarcimento del danno, non avendo l'opponente dimostrato l'esistenza del danno, il suo preciso ammontare, nonché il nesso causale tra condotta e asserito danno. Per queste ragioni concludeva domandando, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e conseguente condanna dell'ingiungente al pagamento € 30.271,84, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi sino al saldo, comprese le spese della fase monitoria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
*** Con ordinanza 3/10/2024 il precedente Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in assenza di deduzioni istruttorie (prova costituenda), ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 11.02.2025 per precisazione delle conclusioni. Mutato nel frattempo il Giudice istruttore, la scrivente tratteneva la causa in decisione, con assegnazione del termine abbreviato di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190, comma 2 c.p.c., e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento;
ne Parte_1 seguono il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. È pacifico e non contestato che le parti abbiano stipulato, in data 7.06.2016, un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo di marca modello S CP_1
350 D MATIC MAXIMUM, telaio WDD2220331A277532 presso la società concessionaria , dal prezzo complessivo di € 122.800,02. CP_3
Parimenti pacifico è l'importo finanziato pari ad € 83.803,02, nonché il relativo ammortamento in n. 59 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 1.241,50 e la previsione del versamento di una maxi-rata finale dell'importo di 30.443,37, scadente in data 10.05.2021. Incontestato e ammesso dalla stessa parte opponente è il mancato versamento dell'importo corrispondente alla maxi-rata finale, pari ad euro 30.443,37 entro il termine individuato contrattualmente. Si richiama sul punto la giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova, pacifica nel ritenere che: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. SSUU 13533/2001). Dunque, parte convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, ha correttamente provato l'esistenza del titolo, e ha allegato l'altrui inadempimento, circostanza fattuale peraltro non contestata dal debitore opponente, convenuto in senso sostanziale. L'unico motivo di opposizione si fonda, invero, sulla asserita esistenza, in capo all'opponente, del diritto di scelta, nell'ambito delle prestazioni alternative oggetto dell'obbligazione dedotta in contratto, tra pagamento in un'unica soluzione, ovvero mediante ulteriore rateizzazione, della maxi-rata finale di euro 30.443,37. In particolare, secondo la ricostruzione dell'opponente, il mancato pagamento della rata, come disposto dal citato articolo 2, lungi dal costituire inadempimento della prestazione, era al contrario espressione irrevocabile della scelta, rimessa al debitore ai sensi dell'art. 1285 cod. civ., del pagamento della somma rateizzata, nonché modalità attraverso cui l'obbligazione, originariamente alternativa, è divenuta semplice. In punto di diritto, preme sottolineare come l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte, in ciò distinguendosi dall'obbligazione facoltativa, che, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. Il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione richiede pertanto l'analisi della clausola contrattuale di cui all'art. 2 del contratto.
In particolare, la norma prevede espressamente che:
-decorrenza e scadenza delle rate di rimborso e la durata complessiva del contratto sono indicate nel piano di ammortamento consegnato al cliente;
-faranno eccezione i contratti di rifinanziamento, per cui la data di perfezionamento corrisponderà a quella indicata nel piano di ammortamento. La concessione di finanziamento potrà essere condizionata a prestazione di adeguate garanzie;
-le parti possono convenire che l'ultima rata periodica di rimborso sia costituita da una maxi-rata finale di importo significativamente maggiore rispetto alle altre;
-l'importo dovrà essere versato in un'unica soluzione, ovvero, su richiesta del cliente, potrà essere rateizzato alle condizioni e modalità indicate nel frontespizio;
-resta fermo che il mancato pagamento della maxi-rata finale alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del cliente di voler rateizzare la maxi-rata finale stessa. A sua volta, il frontespizio reca tale indicazione:
Come si evince dal documento contrattuale, le parti non hanno convenuto i termini della dilazione del pagamento della rata finale, nonché il numero delle rate e il relativo importo, sicchè appare evidente come l'unica prestazione dedotta in contratto fosse quella del pagamento della rata finale in un'unica soluzione. È evidente, infatti, che per qualificarsi come obbligazione alternativa, la prestazione avrebbe dovuto esser già ben specificata, mediante la previsione, a monte, dei termini della rateizzazione, poiché in mancanza non si tratta di obbligazione alternativa, ma di nuovo accordo -e dunque nuovo contratto- tra le parti, teso al finanziamento dell'ultima rata. Pertanto, l'inciso della parte finale dell'art. 2, nella parte in cui prevede “che il mancato pagamento della maxi-rata finale alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del cliente di voler rateizzare la maxi-rata finale stessa” fa riferimento e si applica nella sola ipotesi in cui le parti, al momento della conclusione del contratto, avessero già determinato la prestazione oggetto di obbligazione alternativa dedotta in contratto (con indicazione nel frontespizio), cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta. A ulteriore prova di ciò giova la circostanza per cui, a fronte della richiesta avanzata dal per la rateizzazione dell'ultima rata, parte opposta abbia avviato un'istruttoria volta Pt_1
a verificare la sussistenza dei presupposti per la conclusione di ulteriore e diverso contratto di finanziamento (doc. 4 fascicolo parte opponente), nei termini di quanto previsto dall'art. 2 del negozio e con espressa menzione che “L'accettazione del preventivo di rifinanziamento non interrompe la procedura di addebito diretto sul c/c della maxi rata prevista contrattualmente. Le specifichiamo, infatti, che sarà possibile evitare l'addebito in banca soltanto nel caso in cui l'intera operazione di rifinanziamento si concluda positivamente, con l'attivazione del nuovo contratto almeno 15 giorni prima della scadenza della maxi-rata. Nel caso in cui le tempistiche siano più lunghe, la maxi-rata sarà oggetto di rimborso”. Gli ulteriori motivi di opposizione risultano assorbiti, atteso che alcun comportamento scorretto, ovvero posto in violazione delle norme che regolano l'esecuzione del contratto, nonché della disciplina dei contratti conclusi con il consumatore, è stato tenuto dall'odierna parte opposta, la quale non ha fatto che dare seguito alle condizioni contrattuali sottoscritte con la controparte negoziale, non costituendo invero l'art. 2 sopra richiamato clausola vessatoria ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 206/2005. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato. Così pronunciato, le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e dei parametri previsti per lo scaglione sino a € 52.000,00= , nei valori medi per quanto concerne la fase di studio e introduttiva, nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, attesa l'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi la fase decisionale, attesa l'effettività attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 847/2022 del 28.10.2022 (R.G. 1907/2022);
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.261,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Rovigo, 15 aprile 2025 Il Giudice Rossana Marcadella