Art. 1799. Retribuzione delle forze di completamento 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) . (( 1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale )) 2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
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9 ottobre 2010
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28 agosto 2022
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Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 22/12/2016, n. 2702Provvedimento: […] Osserva al riguardo, la Sezione, che l'Autorità richiedente ha precedentemente posto la questione dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 1799 del Codice dell'Ordinamento Militare, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica che al Ministero della Difesa – Marina Militare- senza però ottenere alcun riscontro.Leggi di più...