Articolo 1799 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1798Articolo 1808
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9 ottobre 2010
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Versione
28 agosto 2022
Art. 1799. Retribuzione delle forze di completamento 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119)) . (( 1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale )) 2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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