Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17716/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MONDA MARIO, con elezione di domicilio in VIA ONOREVOLE FRANCESCO NAPOLITANO 9/10, NOLA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con
[...] elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione gestione commercianti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26-7-2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al provvedimento di iscrizione alla Gestione degli Esercenti Attività Commerciali con decorrenza dall'1-4-2023, notificato in data 5-7-2023; deduceva, a tale fine, di avere diritto all'esonero dal versamento della doppia contribuzione per l'attività quale lavoratore autonomo, per essere solo accessoria al lavoro subordinato a tempo determinato svolto dal 31-12-2008; chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione di ufficio del citato provvedimento dell'istituto previdenziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , CP_2 che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In ragione del sopravvenuto annullamento in via di autotutela dell'iscrizione alla gestione commercianti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni
2 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'annullamento dell'iscrizione alla gestione commercianti, avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661;
Cass., 14.11.77, n. 4923). E, nella specie, l'avvenuto annullamento è elemento univoco nel senso del buon diritto dell'istante. Le spese seguono, per legge, la soccombenza, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, a norma dell'art. 92 c.p.c, nel testo applicabile ratione temporis, e vanno liquidate sulla base dei parametri del DM
55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e della discussione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 05/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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