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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 502/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di OV, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 502/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.COFONE EMANUELA
PARTE RICORRENTE contro
ato a TERRANOVA DA SIBARI (CS) il 11/12/1960 con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 10.3.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/4/1984, che dalla unione
[...]
Per_ erano nati i figli , , e , tutti maggiorenni, e Per_1 Per_2 Persona_4
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con relativo ordine all'ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Terranova Da Sibari di annotazione negli appositi registri;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla Via costabile Guidi n. 2 resta assegnata
al sig. che continuerà ad abitarla, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria CP_1 Pt_1
residenza;
4. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di
prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
5. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24/11/1964 e nato a [...] il Controparte_1
11/12/1960 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
OV , 24 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di OV, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 502/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.COFONE EMANUELA
PARTE RICORRENTE contro
ato a TERRANOVA DA SIBARI (CS) il 11/12/1960 con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 10.3.2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 28/4/1984, che dalla unione
[...]
Per_ erano nati i figli , , e , tutti maggiorenni, e Per_1 Per_2 Persona_4
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con relativo ordine all'ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Terranova Da Sibari di annotazione negli appositi registri;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla Via costabile Guidi n. 2 resta assegnata
al sig. che continuerà ad abitarla, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria CP_1 Pt_1
residenza;
4. I coniugi dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di
prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
5. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24/11/1964 e nato a [...] il Controparte_1
11/12/1960 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
OV , 24 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento