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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 25928/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 5 9 2 8 / 2 0 2 0 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : a p p a l t o d i l a v o r i
T R A
p . i v a 0 7 1 8 9 4 7 1 2 1 7 di c.f. Parte_1 Controparte_1
con gli avv.ti Giuseppe Sepe C . F . C.F._1 CodiceFiscale_2
e Giovanna Rianna C.F. pec C.F._3 Email_1
(attrice) Email_2
e
, c.f. , con l'avv.to Bruno Fiorentino (c.f. Parte_2 C.F._4 [...]
), pec: C.F._5 Email_3
(convenuto)
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ditta individuale “ ”, conveniva innanzi codesta giustizia Parte_3
il convenuto per sentire
– accertare la sussistenza di un contratto di appalto tra la ditta “ Parte_3
” e committente;
[...] Parte_2
– previa quantificazione dei lavori eseguiti condannare al pagamento in Parte_2
favore dell'attrice della somma di euro 15.973,70 oltre interessi legali dalla domanda e spese e competenze di lite.
Allegava che il convenuto nel 2019 aveva commissionato alla ditta la Parte_1
realizzazione dell'impianto elettrico nell'appartamento sito in Pozzuoli alla via Monterusso 65, composto da tre livelli, previa accettazione del preventivo lavori n.ro 50/2019; la
[...]
aveva eseguito circa l'80% dei lavori commissionati;
in considerazione dei pregressi Pt_1
rapporti amichevoli e lavorativi il pagamento degli acconti richiesti era stato più volte differito, fin quando, stante l'entità dei lavori effettuati, la sospendeva l'esecuzione delle Parte_1
lavorazioni non potendo più sostenere i costi condizionando l'ultimazione delle lavorazioni al pagamento di un acconto.
Il convenuto, nel costituirsi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso allegato, eccepito e richiesto, si opponeva alla domanda perché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto come consegue dalle seguenti osservazioni.
Nell'ottobre 2019 dovendo egli far eseguire integrali lavori edili di ripristino delle superfici murarie, pavimentazione ed impianti nell'immobile in Pozzuoli alla via Monterusso 65, ebbe a commissionare alla le opere edili ed idrauliche, ed all'attrice la Controparte_2
realizzazione dell'impianto elettrico, ma aggiungeva che è del tutto falsa la circostanza che il comparente ebbe ad accettare il preventivo, ex adverso prodotto n.ro 50 del 18.11.2019 per l' importo di euro 19.767,00 oltre iva, documento che formalmente veniva disconosciuto giacchè mai sottoposto all'attenzione del comparente e che costituisce copia alterata del vero e reale preventivo rilasciatogli a suo tempo nel corso delle trattative per euro 6.235,00 oltre iva.
Nel preventivo prodotto da controparte difatti sono stati modificati i prezzi unitari delle singole installazioni previste nell'originario preventivo, portandoli da euro 15 ciascuno fino ad euro 60
a seconda del prodotto che si assume installato, si trattava di un falso documento realizzato “ad hoc” in vista dell'introduzione del presente procedimento e con riferimento al quale veniva
2 sporta formale denunzia- querela per tutti i reati ravvisabili nella condotta tenuta da controparte.
Il falso documento prodotto da controparte non recava alcuna sottoscrizione per accettazione, il vero preventivo n.ro 50 del 18.11.2019, che venne sottoposto all'accettazione del comparente nel corso delle trattative per l'appalto, prodotto agli atti di causa, recava l'importo realmente convenuto ed accettato di euro 6.235,00 oltre iva e venne consegnato a mani al comparente alla presenza di vari testimoni.
L'attrice ebbe inizialmente ad intestarlo erroneamente alla ritenendo che Controparte_3
l'incarico, come avvenuto per il passato, venisse affidato dalla predetta di cui il CP_4
comparente è socio unico nonchè amministratore.
Detto preventivo intestato ad , chiarito che l'incarico sarebbe stato Controparte_3
conferito dal comparente in proprio e non quale amm.re della predetta società, qualche tempo dopo la consegna del primo preventivo (avvenuta il 29.11.2019), venne corretto nell'intestazione dalla stessa attrice e rimesso al comparente via cellulare pure Parte_2
prodotto agli atti di causa.
E' di pura fantasia che l'attrice avrebbe eseguito lavorazioni pari all'80% del preventivo.
Le lavorazioni di fatto eseguite dall'attrice, nel dicembre 2019 e che sono durate non più di cinque giorni con l'impiego di due soli operai, e con materiali forniti dal comparente ( corrugati e fili elettrici), sono consistite nella sola realizzazione delle tracce murarie ed installazione di parte delle tubazioni (corrugati) che avrebbero dovuto accogliere i cavi elettrici, e nell'infilaggio di parte dei cavi elettrici e di parte dei cavi destinati all'impianto antifurto da installarsi, dette lavorazioni hanno interessato solo ed esclusivamente gli ambienti posti al piano terra ed al primo piano, ad oggi al piano seminterrato è difatti ancora presente l'impianto elettrico originario.
Eseguite dette lavorazioni preparatorie alla realizzazione degli impianti commissionati, l'attrice nel mese di dicembre 2019 ebbe ad abbandonare il cantiere, per dedicarsi ad altre opere che aveva in corso di esecuzione presso altri committenti, per poi richiedere, in difformità dagli accordi verbali presi, onde riprendere le lavorazioni e completare gli impianti, il pagamento anticipato dell'intero importo convenuto.
A detta richiesta vessatoria il comparente non ritenne di aderire e dopo varie trattative, preso atto del rifiuto della di completare le lavorazioni, dovette rivolgersi nel Parte_1
febbraio/marzo 2020 ad altra ditta, la L'abbandono del cantiere da parte dell'attrice Pt_4
aveva generato un ritardo di almeno due mesi nel completamento delle lavorazioni (edili, idrauliche etc) in corso di esecuzione nell'abitazione del comparente.
L'azione proposta dall'attrice si è pertanto palesata del tutto temeraria ed andava rigettata con
3 ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso il comparente concludeva perchè l'adito Giudice voglia:
- accertare il grave inadempimento in cui è incorsa la Parte_3
nell'abbandonare il cantiere omettendo di completare le lavorazioni e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del medesimo attore ex art 1218 c.c.;
– rigettare la domanda attorea giacchè alcuna somma è dovuta all'attore avendo questi abbandonato il cantiere ed omesso di eseguire e completare le lavorazioni commissionate;
– accertare i vizi delle poche lavorazioni eseguite, il danno derivante dalla necessità di effettuare ulteriori lavorazioni al fine di correggere ed eliminare i vizi riscontrati, e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento dei danni quanto meno nella misura di €2500,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia ovvero accertata a seguito di ctu;
– accertare che il comportamento inadempiente dell'attore ha determinato un ritardo nel completamento delle opere di ripristino degli impianti e finiture dell'immobile in Pozzuoli per almeno 60 gg, e pertanto condannare l'attore al risarcimento del danno da mancato godimento da quantificarsi in base ai prezzi locativi medi praticati nella zona per immobili similari pari a circa euro 1.300,00 mensili ovvero nella diversa misura che riterrà l'adito giudice determinare;
– il tutto oltre interessi legali fino al soddisfo, spese e competenze di lite con distrazione. Cont La rileva che è indubitabile che tra le parti sia intercorso un contratto verbale di appalto, non si è data prova certa del “vero” preventivo tra quelli depositati consegnato al sig. . Pt_2
Il teste riferiva che l' non aveva mai sottoscritto il preventivo. Testimone_1 Pt_2
Il teste riferiva di un preventivo di rifacimento dell'intero impianto sia Testimone_2
elettrico che specifico, ovvero di videosorveglianza, antiintrusione e videocitofono ma non sapeva se avesse accettato il preventivo. Pt_2
Il Ctu Ing. nominato con ordinanza del G.I. Dott. V. Pappalardo del 15.1.2023 Persona_1 con i seguenti quesiti affinchè “individui e descriva le lavorazioni poste in essere dalla ditta attrice e ne quantifichi l'equivalente pecuniario ai prezzi correnti all'attualità , rendendo conto del procedimento logico seguito”, nel realizzare il sopralluogo presso l'immobile del sig.
[...]
posto in Pozzuoli alla Via Monterusso, 65 e, assumendo che il cespite si presenta Pt_2
oramai ristrutturato ed abitato e le opere a pavimento non sono visibili “ictu oculi” attraverso l'ispezione dell'immobile, nell'allegare un ampio report fotografico all'elaborato peritale, rimanda unicamente alla documentazione fotografica versata in atti nei termini di cui all'art.
183 6^ c. 2^ termine, essendo assente altresì un progetto impiantistico esecutivo con relativi grafici.
4 Al tal proposito il teste all'udienza del 14.3.22 riconosceva nelle foto agli Testimone_3 atti di cui all'all'11 di parte attrice lo stato dell'immobile di nel momento in cui la Pt_2 [...]
ha sospeso i lavori nel dicembre 2019, il teste precisava che durante Pt_1 Testimone_1
i lavori aveva effettuato delle foto, non nella fase finale dei lavori ma nella fase iniziale.
Il Ctu ha redatto un analitico computo metrico estimativo dei lavori elettrici di cui ai
“preventivi”, con l'ausilio del Prezzario Regionale delle OO.PP. in vigore relativo all'anno
2023, secondo il quale l'importo dei lavori è pari ad €13.205,45 oltre l'iva inclusivo di fornitura materiale e manodopera e individuando in €4857,75 il costo della sola manodopera.
Il Ctu Ing. con successiva integrazione del 2024 quantifica in €1048.50 il costo della Per_1
sola manodopera relativa ai corrugati e al 30% dei fili posati.
Il teste all'udienza del 24.10.22, quale dipendente della Testimone_4 Controparte_6
, dichiarava che la ditta aveva completato i lavori a casa del sig.
[...] Parte_2
tra il maggio 2020 e il settembre 2020 e che lui stesso aveva rinvenuto l'impianto elettrico dell'abitazione parzialmente realizzato con la sola predisposizione della tubazione e circa il Parte_ 20% dell'infilaggio dei cavi. I lavori completati dalla erano al piano terra e al primo piano dell'abitazione di , dove installarono interruttori e prese e realizzarono il completamento Pt_2 dell'infilaggio dei cavi, montarono i corpi illuminanti sia all'interno al piano terra e al primo piano che all'esterno della casa lungo il perimetro, mentre nel vano cantina installarono la centrale antifurto e l'NVR delle videocamere, eseguirono il montaggio del motore per le serrande e il cancello elettrico.
Il convenuto da parte sua non da la prova dei pagamenti effettuati in favore della ditta a cui assume di aver commissionato i lavori, dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'attrice, né il preventivo di lavori della Ditta GMG Impianti srl del 5 maggio 2020 è stato sottoscritto per accettazione dal sig. . Pt_2
Pertanto, nell'incertezza, unico riferimento per la scrivente giudicante sono le foto di cui all'11 di parte attrice, che riproducono le lavorazioni preparatorie relative all'installazione dei corrugati al piano terra e al piano primo verosimilmente alla descrizione fatta dal convenuto nei propri atti difensivi.
L'ispezione dell'immobile ha consentito al Ctu di riscontrare un impianto elettrico Pt_2
perfettamente funzionante ( anche se completato da altra ditta) senza vizi e difetti tant'è che l'unità abitativa è agibile e pienamente vissuta dal convenuto. Le opere sono state eseguite secondo la regola dell'arte.
Al contempo il Ctu rileva che la memoria difensiva per conto di dell'avv. B. Parte_2
Fiorentino enuncia soltanto vagamente difetti e vizi ai lavori senza produrre agli atti del
5 giudizio, nei termini di legge, una perizia tecnica di parte con le analitiche contestazioni all'operato della ditta attrice.
Circa la fornitura dei materiali, nell'ambito delle fatture intestate alla società , CP_4
(anche se si evidenzia è soggetto terzo rispetto al processo), quanto alle n. 027662 del
6.12.2019, n. 028251 del 13.12.2019, n. 028388 del 14.12.2019, n. 019391 del 26.9.2020 il Ctu rileva che i presenti all'accesso hanno convenuto che i tubi corrugati sono stati posati da
[...]
, quanto alle altre non è stato possibile verificare i faretti, o accertare la marca dei Pt_1 materiali, anche se presenti nell'immobile , perché ciò richiedeva l'esecuzione di saggi Pt_2
invasivi e demolizioni nelle murature, infine il materiale del videocitofono non è della
[...]
Pt_1
Il ct di parte del sig. ribadisce quanto già esplicitato in atti dall'avv. B. Fiorentino, e cioè Pt_2 che il materiale elettrico fu acquistato dall' successivamente all'abbandono del cantiere Pt_2
da parte della come desumibile dalle fatture della società intestate Parte_1 CP_4
alla ditta dello stesso convenuto.
In ogni caso la non da prova della fornitura di materiali all'immobile di , in Parte_1 Pt_2 quanto le fatture depositate all' all. 12 della memoria di parte non sono corredate dalla prova dei pagamenti comprovanti l'effettivo l'acquisto dei materiali né vi è la prova che gli stessi materiali sono presenti nell'immobile . Pt_2
Le fatture intestate alla anche se soggetto terzo, escludono a priori e CP_4
inequivocabilmente la riconducibilità degli acquisti di materiali in capo a Parte_1
Quanto alla circostanza che la non ha terminato i lavori commissionati Parte_1
verbalmente, il convenuto non ha provato il grave inadempimento della Parte_1 nell'abbandonare il cantiere omettendo di completare le lavorazioni e utile per l'effetto, a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1218 cc e la declaratoria di responsabilità dell'attrice nel determinare un ritardo nel completamento delle opere di ripristino degli impianti e finiture dell'immobile sito in Pozzuoli con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
A tal proposito il teste riferiva che il sig. affermava che Testimone_4 Parte_2
“per il Covid la ditta precedente aveva abbandonato i lavori”, il teste riferiva Testimone_3
“ che vi furono disguidi tra le parti relativi ai pagamenti”, il teste all'udienza Testimone_2 del 24.10.22 riferiva che “ a maggio 2020 sopraggiunse una telefonata da parte del sig.
[...]
che intimava a completare i lavori, e il Sig. rispose che era Pt_2 Parte_3 Pt_3
disponibile a riprendere i lavori e ad ultimarli se gli avesse corrisposto come acconto almeno
6 seimila euro e rotti. Preciso che non fu corrisposto l'acconto né ripresero i lavori, che allo stato ripeto si erano realizzati per circa l'80%”. Cont Premesso ciò la scrivente ritiene di determinare, in adesione alla stima del Ctu, in €1048,50 oltre iva per la sola manodopera oltre interessi legali i lavori eseguiti dalla che Parte_1
devono essere corrisposti dal sig. . Parte_2
Stante la reciproca soccombenza delle parti relativamente alle proprie istanze, dichiara la compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della Ctu già liquidate con decreti che, nella misura del 50% pone a carico di ciascuna parte.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertato che la in plrpt non ha terminato i lavori commissionati verbalmente Controparte_7
condanna a pagare alla in plrpt per i lavori eseguiti la Parte_2 Controparte_8 somma di €1048,50 oltre iva per la sola manodopera e interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, non accoglie la domanda di risarcimento del danno conseguente ad un' ipotesi di inadempimento dell'appaltatore per l'omesso completamento delle lavorazioni e per gli assunti vizi e difetti, compensa le spese legali, eccetto le spese di Ctu come già liquidate, che pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Napoli, 25.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 5 9 2 8 / 2 0 2 0 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : a p p a l t o d i l a v o r i
T R A
p . i v a 0 7 1 8 9 4 7 1 2 1 7 di c.f. Parte_1 Controparte_1
con gli avv.ti Giuseppe Sepe C . F . C.F._1 CodiceFiscale_2
e Giovanna Rianna C.F. pec C.F._3 Email_1
(attrice) Email_2
e
, c.f. , con l'avv.to Bruno Fiorentino (c.f. Parte_2 C.F._4 [...]
), pec: C.F._5 Email_3
(convenuto)
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ditta individuale “ ”, conveniva innanzi codesta giustizia Parte_3
il convenuto per sentire
– accertare la sussistenza di un contratto di appalto tra la ditta “ Parte_3
” e committente;
[...] Parte_2
– previa quantificazione dei lavori eseguiti condannare al pagamento in Parte_2
favore dell'attrice della somma di euro 15.973,70 oltre interessi legali dalla domanda e spese e competenze di lite.
Allegava che il convenuto nel 2019 aveva commissionato alla ditta la Parte_1
realizzazione dell'impianto elettrico nell'appartamento sito in Pozzuoli alla via Monterusso 65, composto da tre livelli, previa accettazione del preventivo lavori n.ro 50/2019; la
[...]
aveva eseguito circa l'80% dei lavori commissionati;
in considerazione dei pregressi Pt_1
rapporti amichevoli e lavorativi il pagamento degli acconti richiesti era stato più volte differito, fin quando, stante l'entità dei lavori effettuati, la sospendeva l'esecuzione delle Parte_1
lavorazioni non potendo più sostenere i costi condizionando l'ultimazione delle lavorazioni al pagamento di un acconto.
Il convenuto, nel costituirsi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso allegato, eccepito e richiesto, si opponeva alla domanda perché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto come consegue dalle seguenti osservazioni.
Nell'ottobre 2019 dovendo egli far eseguire integrali lavori edili di ripristino delle superfici murarie, pavimentazione ed impianti nell'immobile in Pozzuoli alla via Monterusso 65, ebbe a commissionare alla le opere edili ed idrauliche, ed all'attrice la Controparte_2
realizzazione dell'impianto elettrico, ma aggiungeva che è del tutto falsa la circostanza che il comparente ebbe ad accettare il preventivo, ex adverso prodotto n.ro 50 del 18.11.2019 per l' importo di euro 19.767,00 oltre iva, documento che formalmente veniva disconosciuto giacchè mai sottoposto all'attenzione del comparente e che costituisce copia alterata del vero e reale preventivo rilasciatogli a suo tempo nel corso delle trattative per euro 6.235,00 oltre iva.
Nel preventivo prodotto da controparte difatti sono stati modificati i prezzi unitari delle singole installazioni previste nell'originario preventivo, portandoli da euro 15 ciascuno fino ad euro 60
a seconda del prodotto che si assume installato, si trattava di un falso documento realizzato “ad hoc” in vista dell'introduzione del presente procedimento e con riferimento al quale veniva
2 sporta formale denunzia- querela per tutti i reati ravvisabili nella condotta tenuta da controparte.
Il falso documento prodotto da controparte non recava alcuna sottoscrizione per accettazione, il vero preventivo n.ro 50 del 18.11.2019, che venne sottoposto all'accettazione del comparente nel corso delle trattative per l'appalto, prodotto agli atti di causa, recava l'importo realmente convenuto ed accettato di euro 6.235,00 oltre iva e venne consegnato a mani al comparente alla presenza di vari testimoni.
L'attrice ebbe inizialmente ad intestarlo erroneamente alla ritenendo che Controparte_3
l'incarico, come avvenuto per il passato, venisse affidato dalla predetta di cui il CP_4
comparente è socio unico nonchè amministratore.
Detto preventivo intestato ad , chiarito che l'incarico sarebbe stato Controparte_3
conferito dal comparente in proprio e non quale amm.re della predetta società, qualche tempo dopo la consegna del primo preventivo (avvenuta il 29.11.2019), venne corretto nell'intestazione dalla stessa attrice e rimesso al comparente via cellulare pure Parte_2
prodotto agli atti di causa.
E' di pura fantasia che l'attrice avrebbe eseguito lavorazioni pari all'80% del preventivo.
Le lavorazioni di fatto eseguite dall'attrice, nel dicembre 2019 e che sono durate non più di cinque giorni con l'impiego di due soli operai, e con materiali forniti dal comparente ( corrugati e fili elettrici), sono consistite nella sola realizzazione delle tracce murarie ed installazione di parte delle tubazioni (corrugati) che avrebbero dovuto accogliere i cavi elettrici, e nell'infilaggio di parte dei cavi elettrici e di parte dei cavi destinati all'impianto antifurto da installarsi, dette lavorazioni hanno interessato solo ed esclusivamente gli ambienti posti al piano terra ed al primo piano, ad oggi al piano seminterrato è difatti ancora presente l'impianto elettrico originario.
Eseguite dette lavorazioni preparatorie alla realizzazione degli impianti commissionati, l'attrice nel mese di dicembre 2019 ebbe ad abbandonare il cantiere, per dedicarsi ad altre opere che aveva in corso di esecuzione presso altri committenti, per poi richiedere, in difformità dagli accordi verbali presi, onde riprendere le lavorazioni e completare gli impianti, il pagamento anticipato dell'intero importo convenuto.
A detta richiesta vessatoria il comparente non ritenne di aderire e dopo varie trattative, preso atto del rifiuto della di completare le lavorazioni, dovette rivolgersi nel Parte_1
febbraio/marzo 2020 ad altra ditta, la L'abbandono del cantiere da parte dell'attrice Pt_4
aveva generato un ritardo di almeno due mesi nel completamento delle lavorazioni (edili, idrauliche etc) in corso di esecuzione nell'abitazione del comparente.
L'azione proposta dall'attrice si è pertanto palesata del tutto temeraria ed andava rigettata con
3 ogni conseguenza di legge.
Tanto premesso il comparente concludeva perchè l'adito Giudice voglia:
- accertare il grave inadempimento in cui è incorsa la Parte_3
nell'abbandonare il cantiere omettendo di completare le lavorazioni e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del medesimo attore ex art 1218 c.c.;
– rigettare la domanda attorea giacchè alcuna somma è dovuta all'attore avendo questi abbandonato il cantiere ed omesso di eseguire e completare le lavorazioni commissionate;
– accertare i vizi delle poche lavorazioni eseguite, il danno derivante dalla necessità di effettuare ulteriori lavorazioni al fine di correggere ed eliminare i vizi riscontrati, e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento dei danni quanto meno nella misura di €2500,00 ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia ovvero accertata a seguito di ctu;
– accertare che il comportamento inadempiente dell'attore ha determinato un ritardo nel completamento delle opere di ripristino degli impianti e finiture dell'immobile in Pozzuoli per almeno 60 gg, e pertanto condannare l'attore al risarcimento del danno da mancato godimento da quantificarsi in base ai prezzi locativi medi praticati nella zona per immobili similari pari a circa euro 1.300,00 mensili ovvero nella diversa misura che riterrà l'adito giudice determinare;
– il tutto oltre interessi legali fino al soddisfo, spese e competenze di lite con distrazione. Cont La rileva che è indubitabile che tra le parti sia intercorso un contratto verbale di appalto, non si è data prova certa del “vero” preventivo tra quelli depositati consegnato al sig. . Pt_2
Il teste riferiva che l' non aveva mai sottoscritto il preventivo. Testimone_1 Pt_2
Il teste riferiva di un preventivo di rifacimento dell'intero impianto sia Testimone_2
elettrico che specifico, ovvero di videosorveglianza, antiintrusione e videocitofono ma non sapeva se avesse accettato il preventivo. Pt_2
Il Ctu Ing. nominato con ordinanza del G.I. Dott. V. Pappalardo del 15.1.2023 Persona_1 con i seguenti quesiti affinchè “individui e descriva le lavorazioni poste in essere dalla ditta attrice e ne quantifichi l'equivalente pecuniario ai prezzi correnti all'attualità , rendendo conto del procedimento logico seguito”, nel realizzare il sopralluogo presso l'immobile del sig.
[...]
posto in Pozzuoli alla Via Monterusso, 65 e, assumendo che il cespite si presenta Pt_2
oramai ristrutturato ed abitato e le opere a pavimento non sono visibili “ictu oculi” attraverso l'ispezione dell'immobile, nell'allegare un ampio report fotografico all'elaborato peritale, rimanda unicamente alla documentazione fotografica versata in atti nei termini di cui all'art.
183 6^ c. 2^ termine, essendo assente altresì un progetto impiantistico esecutivo con relativi grafici.
4 Al tal proposito il teste all'udienza del 14.3.22 riconosceva nelle foto agli Testimone_3 atti di cui all'all'11 di parte attrice lo stato dell'immobile di nel momento in cui la Pt_2 [...]
ha sospeso i lavori nel dicembre 2019, il teste precisava che durante Pt_1 Testimone_1
i lavori aveva effettuato delle foto, non nella fase finale dei lavori ma nella fase iniziale.
Il Ctu ha redatto un analitico computo metrico estimativo dei lavori elettrici di cui ai
“preventivi”, con l'ausilio del Prezzario Regionale delle OO.PP. in vigore relativo all'anno
2023, secondo il quale l'importo dei lavori è pari ad €13.205,45 oltre l'iva inclusivo di fornitura materiale e manodopera e individuando in €4857,75 il costo della sola manodopera.
Il Ctu Ing. con successiva integrazione del 2024 quantifica in €1048.50 il costo della Per_1
sola manodopera relativa ai corrugati e al 30% dei fili posati.
Il teste all'udienza del 24.10.22, quale dipendente della Testimone_4 Controparte_6
, dichiarava che la ditta aveva completato i lavori a casa del sig.
[...] Parte_2
tra il maggio 2020 e il settembre 2020 e che lui stesso aveva rinvenuto l'impianto elettrico dell'abitazione parzialmente realizzato con la sola predisposizione della tubazione e circa il Parte_ 20% dell'infilaggio dei cavi. I lavori completati dalla erano al piano terra e al primo piano dell'abitazione di , dove installarono interruttori e prese e realizzarono il completamento Pt_2 dell'infilaggio dei cavi, montarono i corpi illuminanti sia all'interno al piano terra e al primo piano che all'esterno della casa lungo il perimetro, mentre nel vano cantina installarono la centrale antifurto e l'NVR delle videocamere, eseguirono il montaggio del motore per le serrande e il cancello elettrico.
Il convenuto da parte sua non da la prova dei pagamenti effettuati in favore della ditta a cui assume di aver commissionato i lavori, dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'attrice, né il preventivo di lavori della Ditta GMG Impianti srl del 5 maggio 2020 è stato sottoscritto per accettazione dal sig. . Pt_2
Pertanto, nell'incertezza, unico riferimento per la scrivente giudicante sono le foto di cui all'11 di parte attrice, che riproducono le lavorazioni preparatorie relative all'installazione dei corrugati al piano terra e al piano primo verosimilmente alla descrizione fatta dal convenuto nei propri atti difensivi.
L'ispezione dell'immobile ha consentito al Ctu di riscontrare un impianto elettrico Pt_2
perfettamente funzionante ( anche se completato da altra ditta) senza vizi e difetti tant'è che l'unità abitativa è agibile e pienamente vissuta dal convenuto. Le opere sono state eseguite secondo la regola dell'arte.
Al contempo il Ctu rileva che la memoria difensiva per conto di dell'avv. B. Parte_2
Fiorentino enuncia soltanto vagamente difetti e vizi ai lavori senza produrre agli atti del
5 giudizio, nei termini di legge, una perizia tecnica di parte con le analitiche contestazioni all'operato della ditta attrice.
Circa la fornitura dei materiali, nell'ambito delle fatture intestate alla società , CP_4
(anche se si evidenzia è soggetto terzo rispetto al processo), quanto alle n. 027662 del
6.12.2019, n. 028251 del 13.12.2019, n. 028388 del 14.12.2019, n. 019391 del 26.9.2020 il Ctu rileva che i presenti all'accesso hanno convenuto che i tubi corrugati sono stati posati da
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, quanto alle altre non è stato possibile verificare i faretti, o accertare la marca dei Pt_1 materiali, anche se presenti nell'immobile , perché ciò richiedeva l'esecuzione di saggi Pt_2
invasivi e demolizioni nelle murature, infine il materiale del videocitofono non è della
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Pt_1
Il ct di parte del sig. ribadisce quanto già esplicitato in atti dall'avv. B. Fiorentino, e cioè Pt_2 che il materiale elettrico fu acquistato dall' successivamente all'abbandono del cantiere Pt_2
da parte della come desumibile dalle fatture della società intestate Parte_1 CP_4
alla ditta dello stesso convenuto.
In ogni caso la non da prova della fornitura di materiali all'immobile di , in Parte_1 Pt_2 quanto le fatture depositate all' all. 12 della memoria di parte non sono corredate dalla prova dei pagamenti comprovanti l'effettivo l'acquisto dei materiali né vi è la prova che gli stessi materiali sono presenti nell'immobile . Pt_2
Le fatture intestate alla anche se soggetto terzo, escludono a priori e CP_4
inequivocabilmente la riconducibilità degli acquisti di materiali in capo a Parte_1
Quanto alla circostanza che la non ha terminato i lavori commissionati Parte_1
verbalmente, il convenuto non ha provato il grave inadempimento della Parte_1 nell'abbandonare il cantiere omettendo di completare le lavorazioni e utile per l'effetto, a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1218 cc e la declaratoria di responsabilità dell'attrice nel determinare un ritardo nel completamento delle opere di ripristino degli impianti e finiture dell'immobile sito in Pozzuoli con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
A tal proposito il teste riferiva che il sig. affermava che Testimone_4 Parte_2
“per il Covid la ditta precedente aveva abbandonato i lavori”, il teste riferiva Testimone_3
“ che vi furono disguidi tra le parti relativi ai pagamenti”, il teste all'udienza Testimone_2 del 24.10.22 riferiva che “ a maggio 2020 sopraggiunse una telefonata da parte del sig.
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che intimava a completare i lavori, e il Sig. rispose che era Pt_2 Parte_3 Pt_3
disponibile a riprendere i lavori e ad ultimarli se gli avesse corrisposto come acconto almeno
6 seimila euro e rotti. Preciso che non fu corrisposto l'acconto né ripresero i lavori, che allo stato ripeto si erano realizzati per circa l'80%”. Cont Premesso ciò la scrivente ritiene di determinare, in adesione alla stima del Ctu, in €1048,50 oltre iva per la sola manodopera oltre interessi legali i lavori eseguiti dalla che Parte_1
devono essere corrisposti dal sig. . Parte_2
Stante la reciproca soccombenza delle parti relativamente alle proprie istanze, dichiara la compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della Ctu già liquidate con decreti che, nella misura del 50% pone a carico di ciascuna parte.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accertato che la in plrpt non ha terminato i lavori commissionati verbalmente Controparte_7
condanna a pagare alla in plrpt per i lavori eseguiti la Parte_2 Controparte_8 somma di €1048,50 oltre iva per la sola manodopera e interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, non accoglie la domanda di risarcimento del danno conseguente ad un' ipotesi di inadempimento dell'appaltatore per l'omesso completamento delle lavorazioni e per gli assunti vizi e difetti, compensa le spese legali, eccetto le spese di Ctu come già liquidate, che pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Napoli, 25.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
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