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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6525/2022, promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti ANTONELLA VENUTI e Parte_1 P.IVA_1
CECILIA CHIOCCA
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti SIMONE TANGORRA e CP_1 P.IVA_2
RAFFAELLA GALIMBERTI
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 25/9/2024
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1932/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/7/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.328,51, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura di CP_1
energia elettrica.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23/2/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p..
Poiché le parti non hanno formulato istanze istruttorie nelle memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. depositate e attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 26/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti
pagina 2 di 6 gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di fornitura debitamente sottoscritto dall'opponente (v. docc. 4 e 5 fasc. monit.).
4. In primo luogo, quanto alle censure dell'opponente relative ad una asserita abusiva parcellizzazione del credito dell'opposta, si ritiene sufficiente rinviare ai principi espressi dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
4090/2017, che espressamente giustifica l'instaurazione di separati giudizi laddove le domande abbiano ad oggetto crediti diversi e distinti, ancorché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti: tali principi, infatti, si attagliano al caso di specie, dove l'opposta ha documentato sia i contatti intercorsi tra le parti antecedentemente all'iniziativa monitoria qui opposta (v. doc. 3 opposta), sia di avere atteso – prima di azionare le ulteriori fatture nn. 438 e 439 – la maturazione del C-Mor (scaduto soltanto a maggio 2022, ovvero successivamente all'emissione di un diverso decreto ingiuntivo: v. fattura sub n. 3 fasc. monit.), vale a dire l'indennizzo dovuto dal cliente per la morosità maturata con il precedente fornitore (v. Allegato A Delibera n. 593/2017 dell' Testo integrato del CP_2
pagina 3 di 6 sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), sulla cui debenza l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni.
5. In secondo luogo, in materia di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori, come avvenuto nel caso che occupa, la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis, Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
In particolare, “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)” (v. in tal senso Cass. n. 297/2020), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Sicché le generiche eccezioni di parte opponente circa la correttezza dei consumi non colgono nel segno, vieppiù considerato che i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Inoltre, la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile – ormai dal
4/7/2009 – è proprio il contrario di quanto affermato dall'opponente: infatti, a norma dell'art. 115 c.p.c. il convenuto (ovvero, nel caso di specie, l'opponente) ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti dall'attore (ossia l'opposta, attrice sostanziale come anzidetto) e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio.
pagina 4 di 6 In ogni caso, gli anzidetti consumi fatturati dall'opposta all'opponente risultano altresì conformi ai quantitativi conteggiati dal distributore di energia elettrica E-
Distribuzione s.p.a. (v. docc. 1bis e 2bis fasc. monit., oltre che docc. 6 e 7 opposta).
Risultano specificamente indicati anche i due POD alimentati (n.
IT001E43457714 e n. IT001E43454089), di talché sono prive di pregio le doglianze dell'opponente circa l'indirizzo di fatturazione indicato (posto che trattasi pacificamente della sede legale della società opponente medesima e che la diversa ubicazione dei due anzidetti punti di prelievo risulta comunque specificata nelle condizioni particolari di fornitura sub doc. 5 fasc. monit.).
Parimenti appare documentalmente smentita la dedotta cessazione dell'attività dell'opponente, risultando la società fruitrice dell'energia ancora attiva (v. visura sub doc. 5 opposta).
A nulla rileva, poi, l'atto notarile del 27/1/2022 di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dall'opponente con una società terza (v. doc. 5 opponente), dal quale risulta che la restituzione di detto ramo d'azienda già affittato dalla stessa opponente è avvenuta soltanto in data 30/12/2021, mentre i consumi oggetto di causa sono riferiti al periodo dall'1/12/2021 al 31/12/2021 (v. fatture sub docc. 1 e 2 fasc. monit.).
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della pagina 5 di 6 controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1932/2022 emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 7/7/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6525/2022, promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti ANTONELLA VENUTI e Parte_1 P.IVA_1
CECILIA CHIOCCA
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti SIMONE TANGORRA e CP_1 P.IVA_2
RAFFAELLA GALIMBERTI
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 25/9/2024
Conclusioni di parte convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1932/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 7/7/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.328,51, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura di CP_1
energia elettrica.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 23/2/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p..
Poiché le parti non hanno formulato istanze istruttorie nelle memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. depositate e attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 26/9/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti
pagina 2 di 6 gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di fornitura debitamente sottoscritto dall'opponente (v. docc. 4 e 5 fasc. monit.).
4. In primo luogo, quanto alle censure dell'opponente relative ad una asserita abusiva parcellizzazione del credito dell'opposta, si ritiene sufficiente rinviare ai principi espressi dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
4090/2017, che espressamente giustifica l'instaurazione di separati giudizi laddove le domande abbiano ad oggetto crediti diversi e distinti, ancorché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti: tali principi, infatti, si attagliano al caso di specie, dove l'opposta ha documentato sia i contatti intercorsi tra le parti antecedentemente all'iniziativa monitoria qui opposta (v. doc. 3 opposta), sia di avere atteso – prima di azionare le ulteriori fatture nn. 438 e 439 – la maturazione del C-Mor (scaduto soltanto a maggio 2022, ovvero successivamente all'emissione di un diverso decreto ingiuntivo: v. fattura sub n. 3 fasc. monit.), vale a dire l'indennizzo dovuto dal cliente per la morosità maturata con il precedente fornitore (v. Allegato A Delibera n. 593/2017 dell' Testo integrato del CP_2
pagina 3 di 6 sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), sulla cui debenza l'opponente non ha svolto specifiche contestazioni.
5. In secondo luogo, in materia di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori, come avvenuto nel caso che occupa, la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis, Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
In particolare, “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)” (v. in tal senso Cass. n. 297/2020), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Sicché le generiche eccezioni di parte opponente circa la correttezza dei consumi non colgono nel segno, vieppiù considerato che i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Inoltre, la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile – ormai dal
4/7/2009 – è proprio il contrario di quanto affermato dall'opponente: infatti, a norma dell'art. 115 c.p.c. il convenuto (ovvero, nel caso di specie, l'opponente) ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti dall'attore (ossia l'opposta, attrice sostanziale come anzidetto) e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio.
pagina 4 di 6 In ogni caso, gli anzidetti consumi fatturati dall'opposta all'opponente risultano altresì conformi ai quantitativi conteggiati dal distributore di energia elettrica E-
Distribuzione s.p.a. (v. docc. 1bis e 2bis fasc. monit., oltre che docc. 6 e 7 opposta).
Risultano specificamente indicati anche i due POD alimentati (n.
IT001E43457714 e n. IT001E43454089), di talché sono prive di pregio le doglianze dell'opponente circa l'indirizzo di fatturazione indicato (posto che trattasi pacificamente della sede legale della società opponente medesima e che la diversa ubicazione dei due anzidetti punti di prelievo risulta comunque specificata nelle condizioni particolari di fornitura sub doc. 5 fasc. monit.).
Parimenti appare documentalmente smentita la dedotta cessazione dell'attività dell'opponente, risultando la società fruitrice dell'energia ancora attiva (v. visura sub doc. 5 opposta).
A nulla rileva, poi, l'atto notarile del 27/1/2022 di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dall'opponente con una società terza (v. doc. 5 opponente), dal quale risulta che la restituzione di detto ramo d'azienda già affittato dalla stessa opponente è avvenuta soltanto in data 30/12/2021, mentre i consumi oggetto di causa sono riferiti al periodo dall'1/12/2021 al 31/12/2021 (v. fatture sub docc. 1 e 2 fasc. monit.).
6. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della pagina 5 di 6 controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1932/2022 emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 7/7/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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