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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5603 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta il 27.07.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5603/2022 promossa da:
Con
, in proprio, e quale amministratore unico della Parte_1 Pt_2
, con l'avv. Francesco CALIRI
[...]
ATTORI contro
e per essa la resistente Controparte_2 Controparte_3 opposta con gli Avv.ti Marco Enrico SGARBI e Luca GHELFI
e nella persona del Curatore, Avv. Enrico FOGLIANI Controparte_4
CONVENUTI
*** Cont
1. in proprio e quale lrpt di Parte_1 Pt_2
(entrambi terzi proprietari ex art. 602 c.p.c, quali acquirenti di beni gravati da ipoteca1), ha introdotto ex artt. 615, 2° comma, e 616 c.p.c. giudizio di opposizione all'esecuzione contestando il diritto di CP_2
di procedere ad esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di
[...] estinzione della procedura esecutiva iscritta al N. 87/2022 RGE;
1.1.Gli attori hanno contestato:
- la validità del titolo esecutivo (il mutuo fondiario, concesso il
2/5/2001 alla da Controparte_6 Controparte_7
per lire 16.000.000.000 (ora € 8.263.310,39) e
[...] di successivo atto di espromissione e di accollo in data 19/2/2007 del mutuo da parte assuntrice delle obbligazioni CP_4 nascenti dal concordato fallimentare, proposto dalla società mutuataria, e omologato con sentenza del Tribunale di Asti in data
27/1/2004, e loro dante causa;
gli attori hanno in particolare la nullità dell'atto di mutuo per violazione delle norme sul credito fondiario, in relazione all'ammontare del valore dei beni costituiti in garanzia;
- la validità e l'efficacia delle ipoteche iscritte sui beni degli opponenti;
la regolarità della rinnovazione dell'ipoteca, siccome non frazionata;
- la validità dell'atto di precetto perché non notificato alla società mutuataria, debitrice, (medio tempore fallita) CP_4
e perché privo dell'avvertimento di cui all'art. 480, 1° comma,
c.p.c. e contenente intimazione di somme erroneamente determinate;
- la invalidità del successivo pignoramento immobiliare;
2. Si è costituita e per essa la Controparte_2 Controparte_3
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
[…]
box auto posti al piano interrato e riportati al Catasto Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 130 cat. C/6 mq. 12; part. 382, sub. 135 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 148 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 149 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 151 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 152 cat. C/6 mq. 14;
- alla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
che acquistava la piena proprietà delle seguenti unità C.F._1 immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Sassuolo (MO) Via Circonvallazione Nord Est, denominato ''Condominio composto da due CP_5 corpi di fabbrica contraddistinti come ''fabbricato A'' e ''fabbricato B'', con interrato comune e relativa area pertinenziale, costituite da due (2) unità appartamenti con annesse cantine al piano interrato, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 40 cat. A/3 vani 4; part. 382, sub. 41 cat. A/3 vani 4,5; nonché due box auto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 183 cat. C/6 mq. 13; part. 382, sub. 197 cat. C/6 mq. 12; 2 - respingersi l'opposizione ex adverso proposta, ivi comprese tutte le domande, istanze e/o eccezioni avanzate nei confronti di
[...]
e per essa la mandataria in CP_2 Controparte_3 quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto;
- per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'opposto atto di pignoramento immobiliare introduttivo della esecuzione immobiliare
n. N. 87/2022 RGE e di tutti gli atti esecutivi compiuti;
[…]
3. Non si è costituito il soggetto debitore in Controparte_4 forza dell'atto di espromissione e di accollo datato 19/2/2007 dei debiti verso le banche mutuanti assunti da Controparte_6
4. Alla udienza di prima comparizione delle parti, il GU, rilevato il difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione alla fallita ha assegnato agli attori opponenti termine sino al CP_4
20.11.2022 per depositare prova della notificazione dell'atto di citazione al sopra indicato litisconsorte necessario.
Nel prosieguo (all'udienza del 19.01.2023, il GU, acclarato che l'atto introduttivo della causa non era stato notificato alla curatela del ha assegnato agli attori ex art. 102, 2° comma, CP_4 CP_4
c.p.c. termine perentorio per integrare il contraddittorio, fissando nuova prima udienza il 18.05.2022.
4.1. Nel termine concesso gli attori non hanno depositato prova della notifica ex art. 3bis l.n. 53/1994 in formato digitale (con corrispondente relata), ma mera copia-scansione in .pdf della “ricevuta di accettazione” di una trasmissione via PEC di atti al litisconsorte necessario, : Controparte_4
All'udienza del 12.02.2024 il GU, riscontrata la mancata integrazione del contraddittorio, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 3.04.2024
e 17.04.2024; la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. il 27.07.2024, concessivo dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
5. Deve preliminarmente osservarsi, come già opinato dal GE nell'ordinanza 12.08.2022 (cfr. doc. 23 parte convenuta) di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, che nell'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 ss., il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo; tuttavia “il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa
a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti” come previsto dall'art. 604, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 535 del 17/01/2012).
In particolare, “il secondo comma dell'art. 604 cod. proc. civ. dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l'uno e l'altro devono essere sentiti ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla
Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque,
a fare in modo che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perché il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo (così, in motivazione, Cass. n. 19562/04; questa decisione, così come Cass. n.
4607/94, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit., pervengono, dall'affermazione che il debitore è uno dei soggetti dell'espropriazione contro il terzo proprietario, alla conclusione che costui è anche contraddittore necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal terzo nei confronti del creditore procedente)”: cfr. Cass.
n. 535/2013.
4 La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso di ritenere che ricorra litisconsorzio necessario nell'ipotesi in cui, in relazione all'esecuzione ai sensi dell'art. 602 c.p.c.e ss., venga proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.., anche nella fase cautelare ex art. 624 c.p.c. endo-esecutiva, come anche nel caso di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. (Cass. 8891 del
2015). Il suddetto principio “trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto” ed infatti “la dichiarazione di fallimento di quel debitore…non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura verso il terzo acquirente, assicurandosi la presenza ivi del primo tramite la partecipazione del curatore” nonché del debitore medesimo, in proprio, solo qualora “risulti configurabile un suo interesse a contrastare in proprio la pretesa azionata in giudizio per
l'eventualità che la stessa sia fatta valere anche nei suoi confronti, una volta ritornato "in bonis" (Cass. 1620 del 28/01/2016).
5.1. Così dimostrata la qualità di litisconsorte necessario del non evocato in giudizio, va osservato che gli Controparte_4 attori hanno invocato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. della notifica come documentata: l'atto d'integrazione del contraddittorio sarebbe stato infatti “notificato […] entro i termini indicati dal G.I. nell'ordinanza, in forma non telematica e privo di relata di notifica firmata digitalmente” (cfr. “appunti sulla regolarità della notifica”, allegato alla nota di deposito di parte attrice del
31.05.2025).
5.2. La difesa è priva di pregio.
5.2.1. In primo luogo va osservato come dalla copia scansione in .pdf depositata dagli attori sia desumibile la semplice “accettazione” da parte del sistema informatico di un messaggio trasmesso ai sensi dell'art. 3bis l.n. 53/1994; non invece la sua “consegna” al destinatario, che deve invece essere documentata ai fini della prova della intervenuta notificazione (arg. ex Cass. Sez. Unite, Sentenza n.
28452 del 05/11/2024, stando alla quale “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994
[…] non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna” […].
5 5.2.2. In secondo luogo deve ricordarsi come, per consolidata giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
3-bis, comma
3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, la notificazione effettuata a mezzo PEC deve essere provata mediante il deposito telematico dell'atto processuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml”.
L'atto “notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva […] (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del
08/06/2023 (Rv. 668164 - 02).
La mancata costituzione del litisconsorte necessario e la “mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. n.
16189/2023) escludono in radice che si sia verificata sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c.
6. A fronte dell'inerzia degli attori, inadempienti all'ordine impartito ex art. 102, 2° comma, c.p.c., deve allora dichiararsi ex art. 307, 3° comma, c.p.c. (“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o
6 integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”) la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
7. Non deve statuirsi sulle spese che, in caso di estinzione per inattività delle parti, “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA estinto il processo ex artt. 102, 2° comma, e 307, 3° comma, c.p.c.
- ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo
- NULLA sulle spese, a carico delle parti che le hanno anticipate.
MODENA, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con atto di ''compravendite'' n. 15393 di rep. per Notaio in data Persona_1 9/10/2007, (doc. 8) trascritto a Modena in data 6/11/2007 ai numeri di formalità 22831 reg. part. e n. 22832 reg. part., la società ''UNIEDIL vendeva i beni immobili Pt_2 oggetto del pignoramento, e precisamente:
- alla società RI.FIM. S.r.l. con sede in Modena Viale Muratori, n. 183 (C.F.
) che acquistava la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari P.IVA_1 facenti parte del complesso edilizio sito in Sassuolo (MO) Via Circonvallazione Nord Est, denominato ''Condominio composto da due corpi di fabbrica CP_5 contraddistinti come ''fabbricato A'' e ''fabbricato B'', con interrato comune e relativa area pertinenziale, costitute da sei (6) unità immobiliari con annesse cantine al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 17 cat. A/3 vani 4,5; part. 382, sub. 39 cat. A/3 vani 2,5; part. 382 sub. 48 cat. A/3 vani 2,5; part. 382, sub. 54 cat. A/3 vani 2,5; part. 382, sub. 59 cat. A/3 vani 4,5; part. 382, sub. 61 cat. A/3 vani 4; nonché numero sei (6)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta il 27.07.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5603/2022 promossa da:
Con
, in proprio, e quale amministratore unico della Parte_1 Pt_2
, con l'avv. Francesco CALIRI
[...]
ATTORI contro
e per essa la resistente Controparte_2 Controparte_3 opposta con gli Avv.ti Marco Enrico SGARBI e Luca GHELFI
e nella persona del Curatore, Avv. Enrico FOGLIANI Controparte_4
CONVENUTI
*** Cont
1. in proprio e quale lrpt di Parte_1 Pt_2
(entrambi terzi proprietari ex art. 602 c.p.c, quali acquirenti di beni gravati da ipoteca1), ha introdotto ex artt. 615, 2° comma, e 616 c.p.c. giudizio di opposizione all'esecuzione contestando il diritto di CP_2
di procedere ad esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di
[...] estinzione della procedura esecutiva iscritta al N. 87/2022 RGE;
1.1.Gli attori hanno contestato:
- la validità del titolo esecutivo (il mutuo fondiario, concesso il
2/5/2001 alla da Controparte_6 Controparte_7
per lire 16.000.000.000 (ora € 8.263.310,39) e
[...] di successivo atto di espromissione e di accollo in data 19/2/2007 del mutuo da parte assuntrice delle obbligazioni CP_4 nascenti dal concordato fallimentare, proposto dalla società mutuataria, e omologato con sentenza del Tribunale di Asti in data
27/1/2004, e loro dante causa;
gli attori hanno in particolare la nullità dell'atto di mutuo per violazione delle norme sul credito fondiario, in relazione all'ammontare del valore dei beni costituiti in garanzia;
- la validità e l'efficacia delle ipoteche iscritte sui beni degli opponenti;
la regolarità della rinnovazione dell'ipoteca, siccome non frazionata;
- la validità dell'atto di precetto perché non notificato alla società mutuataria, debitrice, (medio tempore fallita) CP_4
e perché privo dell'avvertimento di cui all'art. 480, 1° comma,
c.p.c. e contenente intimazione di somme erroneamente determinate;
- la invalidità del successivo pignoramento immobiliare;
2. Si è costituita e per essa la Controparte_2 Controparte_3
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
[…]
box auto posti al piano interrato e riportati al Catasto Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 130 cat. C/6 mq. 12; part. 382, sub. 135 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 148 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 149 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 151 cat. C/6 mq. 14; part. 382, sub. 152 cat. C/6 mq. 14;
- alla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
che acquistava la piena proprietà delle seguenti unità C.F._1 immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Sassuolo (MO) Via Circonvallazione Nord Est, denominato ''Condominio composto da due CP_5 corpi di fabbrica contraddistinti come ''fabbricato A'' e ''fabbricato B'', con interrato comune e relativa area pertinenziale, costituite da due (2) unità appartamenti con annesse cantine al piano interrato, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 40 cat. A/3 vani 4; part. 382, sub. 41 cat. A/3 vani 4,5; nonché due box auto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 183 cat. C/6 mq. 13; part. 382, sub. 197 cat. C/6 mq. 12; 2 - respingersi l'opposizione ex adverso proposta, ivi comprese tutte le domande, istanze e/o eccezioni avanzate nei confronti di
[...]
e per essa la mandataria in CP_2 Controparte_3 quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto;
- per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'opposto atto di pignoramento immobiliare introduttivo della esecuzione immobiliare
n. N. 87/2022 RGE e di tutti gli atti esecutivi compiuti;
[…]
3. Non si è costituito il soggetto debitore in Controparte_4 forza dell'atto di espromissione e di accollo datato 19/2/2007 dei debiti verso le banche mutuanti assunti da Controparte_6
4. Alla udienza di prima comparizione delle parti, il GU, rilevato il difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione alla fallita ha assegnato agli attori opponenti termine sino al CP_4
20.11.2022 per depositare prova della notificazione dell'atto di citazione al sopra indicato litisconsorte necessario.
Nel prosieguo (all'udienza del 19.01.2023, il GU, acclarato che l'atto introduttivo della causa non era stato notificato alla curatela del ha assegnato agli attori ex art. 102, 2° comma, CP_4 CP_4
c.p.c. termine perentorio per integrare il contraddittorio, fissando nuova prima udienza il 18.05.2022.
4.1. Nel termine concesso gli attori non hanno depositato prova della notifica ex art. 3bis l.n. 53/1994 in formato digitale (con corrispondente relata), ma mera copia-scansione in .pdf della “ricevuta di accettazione” di una trasmissione via PEC di atti al litisconsorte necessario, : Controparte_4
All'udienza del 12.02.2024 il GU, riscontrata la mancata integrazione del contraddittorio, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 3.04.2024
e 17.04.2024; la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. il 27.07.2024, concessivo dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
5. Deve preliminarmente osservarsi, come già opinato dal GE nell'ordinanza 12.08.2022 (cfr. doc. 23 parte convenuta) di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, che nell'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 ss., il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo; tuttavia “il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa
a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti” come previsto dall'art. 604, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 535 del 17/01/2012).
In particolare, “il secondo comma dell'art. 604 cod. proc. civ. dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l'uno e l'altro devono essere sentiti ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla
Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque,
a fare in modo che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perché il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo (così, in motivazione, Cass. n. 19562/04; questa decisione, così come Cass. n.
4607/94, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit., pervengono, dall'affermazione che il debitore è uno dei soggetti dell'espropriazione contro il terzo proprietario, alla conclusione che costui è anche contraddittore necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal terzo nei confronti del creditore procedente)”: cfr. Cass.
n. 535/2013.
4 La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso di ritenere che ricorra litisconsorzio necessario nell'ipotesi in cui, in relazione all'esecuzione ai sensi dell'art. 602 c.p.c.e ss., venga proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.., anche nella fase cautelare ex art. 624 c.p.c. endo-esecutiva, come anche nel caso di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. (Cass. 8891 del
2015). Il suddetto principio “trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto” ed infatti “la dichiarazione di fallimento di quel debitore…non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura verso il terzo acquirente, assicurandosi la presenza ivi del primo tramite la partecipazione del curatore” nonché del debitore medesimo, in proprio, solo qualora “risulti configurabile un suo interesse a contrastare in proprio la pretesa azionata in giudizio per
l'eventualità che la stessa sia fatta valere anche nei suoi confronti, una volta ritornato "in bonis" (Cass. 1620 del 28/01/2016).
5.1. Così dimostrata la qualità di litisconsorte necessario del non evocato in giudizio, va osservato che gli Controparte_4 attori hanno invocato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. della notifica come documentata: l'atto d'integrazione del contraddittorio sarebbe stato infatti “notificato […] entro i termini indicati dal G.I. nell'ordinanza, in forma non telematica e privo di relata di notifica firmata digitalmente” (cfr. “appunti sulla regolarità della notifica”, allegato alla nota di deposito di parte attrice del
31.05.2025).
5.2. La difesa è priva di pregio.
5.2.1. In primo luogo va osservato come dalla copia scansione in .pdf depositata dagli attori sia desumibile la semplice “accettazione” da parte del sistema informatico di un messaggio trasmesso ai sensi dell'art. 3bis l.n. 53/1994; non invece la sua “consegna” al destinatario, che deve invece essere documentata ai fini della prova della intervenuta notificazione (arg. ex Cass. Sez. Unite, Sentenza n.
28452 del 05/11/2024, stando alla quale “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994
[…] non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna” […].
5 5.2.2. In secondo luogo deve ricordarsi come, per consolidata giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
3-bis, comma
3, 9, commi 1 e 1-bis, 11 della legge n. 53 del 1994, e 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, la notificazione effettuata a mezzo PEC deve essere provata mediante il deposito telematico dell'atto processuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“DatiAtto.xml”.
L'atto “notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva […] (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del
08/06/2023 (Rv. 668164 - 02).
La mancata costituzione del litisconsorte necessario e la “mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa” (cfr. Cass. n.
16189/2023) escludono in radice che si sia verificata sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c.
6. A fronte dell'inerzia degli attori, inadempienti all'ordine impartito ex art. 102, 2° comma, c.p.c., deve allora dichiararsi ex art. 307, 3° comma, c.p.c. (“il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o
6 integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”) la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
7. Non deve statuirsi sulle spese che, in caso di estinzione per inattività delle parti, “stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA estinto il processo ex artt. 102, 2° comma, e 307, 3° comma, c.p.c.
- ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo
- NULLA sulle spese, a carico delle parti che le hanno anticipate.
MODENA, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con atto di ''compravendite'' n. 15393 di rep. per Notaio in data Persona_1 9/10/2007, (doc. 8) trascritto a Modena in data 6/11/2007 ai numeri di formalità 22831 reg. part. e n. 22832 reg. part., la società ''UNIEDIL vendeva i beni immobili Pt_2 oggetto del pignoramento, e precisamente:
- alla società RI.FIM. S.r.l. con sede in Modena Viale Muratori, n. 183 (C.F.
) che acquistava la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari P.IVA_1 facenti parte del complesso edilizio sito in Sassuolo (MO) Via Circonvallazione Nord Est, denominato ''Condominio composto da due corpi di fabbrica CP_5 contraddistinti come ''fabbricato A'' e ''fabbricato B'', con interrato comune e relativa area pertinenziale, costitute da sei (6) unità immobiliari con annesse cantine al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del ridetto Comune di Sassuolo (MO) al foglio 24 con le seguenti particelle e/o mappali: part. 382, sub. 17 cat. A/3 vani 4,5; part. 382, sub. 39 cat. A/3 vani 2,5; part. 382 sub. 48 cat. A/3 vani 2,5; part. 382, sub. 54 cat. A/3 vani 2,5; part. 382, sub. 59 cat. A/3 vani 4,5; part. 382, sub. 61 cat. A/3 vani 4; nonché numero sei (6)
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