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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3056/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/1981;
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/05/1981; entrambi elettivamente domiciliati in Mondovì, Corso Statuto n. 24, presso lo studio legale l'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._3
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in GARESSIO (CN) il 23/06/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
2007;
- che dal matrimonio sono nate le figlie il 17/11/2008 in Cuneo e il Persona_1 Per_2
26/08/2011 in Cuneo;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le proprie capacità reddituali, depositando anche la documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
FOSSANO (CN), e , nato il [...] a [...], Parte_2
2 che hanno contratto matrimonio concordatario in GARESSIO (CN) il 23/06/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2007 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roccaforte Mondovì al n. 2, Parte II dell'anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3056/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/1981;
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/05/1981; entrambi elettivamente domiciliati in Mondovì, Corso Statuto n. 24, presso lo studio legale l'Avv. BECCARIA CRISTINA (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._3
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in GARESSIO (CN) il 23/06/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
2007;
- che dal matrimonio sono nate le figlie il 17/11/2008 in Cuneo e il Persona_1 Per_2
26/08/2011 in Cuneo;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le proprie capacità reddituali, depositando anche la documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
FOSSANO (CN), e , nato il [...] a [...], Parte_2
2 che hanno contratto matrimonio concordatario in GARESSIO (CN) il 23/06/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2007 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roccaforte Mondovì al n. 2, Parte II dell'anno 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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