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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.SS Maila Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5150/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “Titoli di credito” e vertente
TRA
, C.f.: nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19/09/1982, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Balzano (C.f.: C.F.
[...]
) e dall'avv. Marino Capone (C. f.: , giusta C.F._2 CodiceFiscale_3
procura alle liti allegata all' atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
P. IVA e in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , all'uopo legittimata in virtù di procura a Controparte_2 P.IVA_2
rogito Notaio di San Donato Milanese (rep. 432 - racc. 330), Persona_1
rilasciata dall'originaria mandataria e depositata Controparte_3
unitamente alla procura a rogito Notaio di Milano (rep. 42.685 - racc. Persona_2
13.216) conferita a (doc.1), in persona del suo Controparte_3
direttore generale dr. rappresentata e difesa, giusta mandato prodotto CP_4
con il ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Stefania Lacitignola,(C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliati come in atti C.F._4
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott.SS Controparte_5
nella fase di precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1132/2020 R.G. n. 3937/2020 emesso dal Tribunale di
Avellino il 16/10/2020, pubblicato in data 19/10/2020, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 38.606,21, oltre interessi Controparte_6
e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento.
L'opponente in via preliminare eccepiva l'improponibilità dell'azione monitoria per il preventivo mancato esperimento della procedura conciliativa .
Quale unico motivo di opposizione il disconosceva tutte le firme apposte in Parte_1
calce alle varie condizioni del contratto di finanziamento n. 1760790 stipulato in data
02 - 03/04/2009, con il sig. , precisando di non aver mai sottoscritto Parte_1
il documento . Precisava altresì che nel mese di agosto 2019, veniva raggiunto dalla richiesta di adempimento della nella qualità, cui faceva Controparte_2
riscontro, in data 03/09/2019, specifico disconoscimento di qualsiasi rapporto tra la richiedente e l'odierno opponente.
Impugnava e disconosceva, altresì, anche le fotocopie allegate da controparte agli atti della fase monitoria e collegati al cennato contratto di finanziamento.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito di sentir accogliere le seguenti conclusioni : “a) dichiarare la totale inesistenza del contratto di finanziamento n. 1760790 pretesamente stipulato, in data 02/04/2009 (rectius, 03/04/2009), con il sig. Parte_1
perché mai stipulato tra le parti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
b) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc in capo a parte opposta e conseguentemente condannare la al risarcimento del Controparte_1
danno da responsabilità processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
c) condannare la alle spese e compensi del presente giudizio”. Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che nel contrastare Controparte_1
l'opposizione sosteneva che il contratto de quo era stato stipulato tra le parti per cui avanzava richiesta di verificazione . Deduceva l'infondatezza e l'assoluta genericità della eccezione sollevata da controparte per essere il contratto regolarmente sottoscritto, corredato di copia dei documenti identificativi dell'opponente e ciò in contrasto con la dichiarata estraneità dell'opponente al contratto di finanziamento.
La Società opposta evidenziava infine che l'opponente aveva corrisposto le rate n. 1,
2 e 4 del piano di ammortamento e pertanto così concludeva:
“- in via preliminare atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1132/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
- nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
1132/2020;
- in via subordinata nel merito si chiede accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da condannando il sig. Controparte_1 Parte_1
, cod. fisc. , al pagamento della somma di €
[...] C.F._5
38.606,21, oltre interessi legali dal 1.1.2019 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento, IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrende, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende;
- In via istruttoria formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e chiede che venga fiSSta, all'uopo, udienza per l'espletamento della CTU tecnica al fine di verificare l'autenticità della firma disconosciuta e che venga ordinato all'attrice di comparire all'udienza della verificazione per l'espletamento della prova grafologica ai sensi dell'art. 219 c.p.c.. Produce a tal fine l'originale del contratto di finanziamento.
- Nella denegata ipotesi accertamento dell'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento si chiede che vengano compensate le spese di lite, in quanto CP_1
è cessionaria del credito e alla steSS non possono pertanto essere opposte le circostanze intercorse in sede di contrattazione tra la cedente e il debitore principale”.
Alla prima udienza di comparizione, atteso il disconoscimento della sottoscrizione formulato dall'opponente veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. . All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenutane la necessità, veniva disposta CTU grafologica. Depositata la relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fiSSta l'udienza del 27/05/2025 per la precisazione delle conclusioni In tale udienza la causa veniva trattenuta a sentenza dalla scrivente, nelle more divenuta assegnataria del fascicolo, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente resta superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, una volta esperito con esito negativo, su iniziativa di parte opposta, il tentativo di mediazione obbligatoria. Ancora preliminarmente si osserva che con il proprio atto di opposizione Parte_1
ha formalmente disconosciuto “il contratto de quo e la sottoscrizione, al lui
[...]
attribuita, apposta in calce (a seguito della dizione “Firma richiesta”) alla pagina 1 della richiesta di prestito personale “PlusValore” dello 03/04/2009 (allegato 2a al ricorso per decreto ingiuntivo); nonché il contratto e le cinque sottoscrizioni apposte alla pagina 4 della richiesta di prestito personale “PlusValore” dello 03/04/2009: più precisamente, la sottoscrizione posta in calce alla clausola relativa al “trattamento dei dati” a seguito della dizione “Firma richiedente”; quella apposta in calce alla “Autorizzazione di addebito permanente in conto (R.I.D.) a seguito della dizione “firma correntista”; quella apposta in calce alla clausola “Programma Protezione Plusvalore” a seguito della dizione “firma richiedente”; quella apposta in calce alla clausola “La carta di credito” e “La firma della richiesta” a seguito della dizione “Firma richiedente”; quella apposta in calce alla clausola relativa alla approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole contrattuali.”
Alla luce di tale formale disconoscimento e istanza di verificazione avanzata dall'opposta, il Tribunale ha disposto CTU, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo la grafologa Dr.SS , sul seguente quesito: “ Il Persona_3
C.T.U. accerti, previa comparazione con la sottoscrizione apposta alla procura in calce all'atto di citazione in opposizione ed al documento di riconoscimento che Parte_1
esibirà al momento dell'espletamento della Consulenza nonchè previa
[...]
acquisizione di saggio grafico, se le sottoscrizioni apposte in calce alla pagina 1 del contratto di finanziamento ed alla pagina 4 del regolamento contrattuale, siano riconducibili a ”. Parte_1
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta .
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto per ottenere il pagamento dell'importo di €
38.606,21, oltre interessi, compenso, IVA, CPA spese generali e successive occorrende a titolo di insoluto derivante da contratto di finanziamento n. 1760790 prodotto in atti assieme al relativo prospetto della situazione debitoria. Appare dirimente e fondato - ed assorbente rispetto ad ogni altro motivo – il disconoscimento che l' opponente ha posto preliminarmente a base dell' opposizione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di mutuo n. 1760790 stipulato in data
03/04/2009 con Plusvalore.
Il CTU, nella sua relazione scritta depositata in data 15/10/2023, ha concluso accertando che “le firme ad apparente nome “ ”, apposte in calce Parte_1
alla pag. 1 del Contratto di finanziamento ed alla pag. 4 del Regolamento contrattuale, descritte in premeSS ed oggetto di verifica, non derivano dalla mano del Sig. Parte_1
e, pertanto, sono da ritenersi apocrife”.
[...]
La predetta relazione scritta risulta esaustiva, tecnicamente ben motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici.
L'ausiliare infatti, ha appurato che le firme apposte sul contratto de quo non rientrano nell'ambito della variabilità grafica analizzata del sig. in quanto Parte_1
dal confronto svolto tra le firme in verifica e quelle comparative sono emerse numerose differenze sia formali che sostanziali inerenti: il movimento;
la tenuta del rigo, la continuità e la spavalderia grafica, il calibro letterale, i gesti fuggitivi giungendo a sostenere che la verifica” ha chiaramente dimostrato che il Sig. Parte_1
possiede una diversa natura grafomotoria rispetto a quella rinvenuta nelle firme disconosciute ed oggetto di verifica.
Concludendo, chiarite le connotazioni generali delle verificande X1…X6 ad apparente nome “ ” nella loro globalità, stabilito che le ha vergate un'unica Parte_1
mano scrivente, per le medesime caratteristiche grafologiche riscontrate, e considerato che da esse traspare un contesto grafomotorio non paragonabile, per qualità e quantità,
a quello del Sig. , possiamo concludere che esse non provengono Parte_1
dalla mano dello stesso e, pertanto, sono da ritenersi apocrife.”
Tali conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante, in quanto adeguatamente argomentate. Sul punto si richiama integralmente quanto valutato ed accertato in quella sede. TaIe punto non merita ulteriore approfondimento. In virtù dell'accertata apocrifia della firma, il contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria della Società è da considerarsi privo di efficacia vincolante nei confronti del sig. . La sottoscrizione del debitore costituisce, infatti, un Parte_1
elemento essenziale per la formazione e la validità di un contratto di finanziamento, e la sua assenza o la sua falsità ne impediscono la produzione di effetti giuridici.
Ciò basta a ritenere fondata l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente sul presupposto che parte opposta ha coltivato il presente giudizio nonostante avesse prontamente e formalmente segnalato con pec del 03/09/2019 di non aver mai apposto alcuna sottoscrizione al contratto ex adverso richiamato e ne avesse richiesto copia onde poterne verificare l'autenticità della sottoscrizione e, all'esito, tutelarsi nelle opportune sedi legali, anche penali. In riscontro a tale missiva veniva prontamente inviata copia del contratto de quo cui non seguiva alcuna contestazione.
SUL REGIME DELLE SPESE
Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, nemmeno parziale, richiesta dalla Società Opposta. La Società, in quanto cessionaria del credito, subentra nella posizione del cedente con tutti i diritti e gli oneri, ma anche con le stesse eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al cedente. L'eccezione di apocrifia della firma è un'eccezione opponibile al cessionario, in quanto attiene alla validità e all'esistenza steSS del titolo contrattuale
Pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00). Restano a totale carico della soccombente le spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promoSS come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la opposizione proposta da;
Parte_1
2) Per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo.
3) Condanna l' opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente
€ 286,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del
15%, CAP ed IVA se dovuta. Restano a totale carico della soccombente le spese di
C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 23 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.SS Maila Casale