Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6323/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Natale Parte_1
Alessandri Messineo in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, cpc, dal dirigente dott. Vincenzo Romano;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed invero, le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro se hanno ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro non esercitando
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La domanda è fondata e va accolta nei sensi in dispositivo.
Parte ricorrente agisce per la condanna del convenuto CP_1
con riferimento al mancato riconoscimento della prestazione in oggetto.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento qui condiviso, ha individuato connotazioni e limiti del diritto rivendicato distinguendo le ipotesi di adempimento specifico da quelle risarcitorie e specificando i differenti termini prescrizionali con relativo dies a quo (Cass. n. 29961 del 2023).
In particolare, sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
3 transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, avuto riguardo alla documentazione prodotta dalla quale risultano supplenze fino al termine delle attività di didattiche solo per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ed alla posizione processuale del convenuto, competono a parte CP_1
ricorrente gli importi di cui al dispositivo, oltre accessori ex l.724 del 1994. Da ciò la relativa condanna del . CP_1
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
A) accoglie la domanda nei sensi che seguono e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.000,00 oltre accessori Parte_1
(annualità di riferimento: 2023/2024 e 2024/2025);
B) condanna altresì il convenuto alla rifusione delle CP_1
spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 350,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali a 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, 3.6.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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