Versione
10 settembre 1982
10 settembre 1982
>
Versione
1 gennaio 1998
1 gennaio 1998
Art. 10. (Risorse finanziarie)
I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:
a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilita' finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio; ((4)) b) dalle somministrazioni della CES per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunita' stessa;
c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attivita' istituzionali.
I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.
Per le entrate e le spese connesse alle attivita' svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilita' basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.
Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformita' alle norme di contabilita' generale dello Stato.
Nel bilancio medesimo potra' essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA - alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, comma 25) che all'articolo 10, primo comma, lettera a), della presente legge, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano "come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo".
La stessa L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha, inoltre, disposto (con l'art. 55, comma 26) che l'articolo 10, sesto comma, della presente legge, deve intendersi "come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea".
I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:
a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilita' finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio; ((4)) b) dalle somministrazioni della CES per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunita' stessa;
c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attivita' istituzionali.
I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.
Per le entrate e le spese connesse alle attivita' svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilita' basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.
Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformita' alle norme di contabilita' generale dello Stato.
Nel bilancio medesimo potra' essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA - alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, comma 25) che all'articolo 10, primo comma, lettera a), della presente legge, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano "come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo".
La stessa L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha, inoltre, disposto (con l'art. 55, comma 26) che l'articolo 10, sesto comma, della presente legge, deve intendersi "come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Foggia, sentenza 15/03/2023, n. 735Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4628/2017 promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...] residente Bovino(FG) cf C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. TIBOLLO PASQUALE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TIBOLLO PASQUALE - ATTORE - contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari …Leggi di più...
- foro alternativo·
- contabilità di Stato·
- adempimento obbligazione·
- incompetenza per territorio·
- art. 1182 c.c.·
- art. 20 c.p.c.·
- foro generale delle persone giuridiche·
- obbligazione pecuniaria·
- querable obligation·
- art. 19 c.p.c.