Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12673/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
12673 del 2024 r.g.a.c.
TRA
Avv. Mario Alario - C.F. – con studio in Napoli alla C.F._1
Via Cimarosa Nr. 66, presso cui elegge domicilio ed in qualità di procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
- RICORRENTE –
E
sito in Napoli alla Via San Controparte_1
Giovanni Pignatelli nr. 15, in persona del Suo Amministratore p.t., - C.F.
domiciliato in Napoli alla Via San Giovanni M. Pignatelli 15. P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24.1.2025.
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Con ricorso ex 281 decies c.p.c., il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli espo-
nendo: di essere creditore del della somma di € 5.578,76, in virtù CP_1
del decreto ingiuntivo Nr. 779/2024 del 13.01.2024, reso dal Giudice di Pace di
Napoli, notificato in data 26.01.2024, non opposto e reso esecutivo in data
24.04.2024; che, a seguito della notifica del suddetto titolo e del pedissequo atto di precetto, il resistente non provvedeva ad effettuare alcun paga- CP_1
mento per cui, esso istante con lettera raccomandata Pec del 20.05.2024 invitava il suo amministratore p.t., ai sensi dell'art. 63 disp. att. del c.c., a trasmettere l'e-
lenco dei condomini morosi, con i dati anagrafici, con i valori millesimali attri-
buiti in tabella A, con gli indirizzi e/o le elezioni di domicilio dei singoli parteci-
panti al Condominio;
che tale richiesta restava inevasa.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di ordinare al la consegna ad CP_1
esso ricorrente della predetta documentazione con condanna dello stesso, in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale, al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso, oltre
IVA e C.P.A.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia del dopo aver verificato che, come risultan- CP_1
te dalla documentazione prodotta dal ricorrente, la notifica era avvenuta nelle mani del precedente amministratore prima della sua sostituzione. Pertanto, la stessa poteva ritenersi perfezionata.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
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L'art. 63, 1° e 2° comma, delle disp. att. del codice civile – nella formulazione risultante per effetto delle modificazioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge
11 dicembre 2012, n.220, in vigore dal 18 giugno 2013 dispone che - “ per la ri-
scossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante oppo-
sizione ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo in-
terpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confron-
ti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
condomini”.
In ossequio al generale principio di buona fede, sussiste un obbligo da parte dell'amministratore del condominio, quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in guisa da rende-
re possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conformemente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali
(Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148), a cui è seguita l'introduzione - alla stre-
gua della previsione normativa sopra citata - di un obbligo di preventiva escus-
sione dei condomini non in regola con i pagamenti rispetto a quelli che lo siano.
Ne consegue che, dunque, una volta superato, per effetto delle modifiche giuri-
sprudenziali e normative sopra citate, il principio della solidarietà delle obbliga-
zioni condominiali, per intraprendere l'esecuzione, il terzo deve essere a cono-
scenza dell'elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali cosic-
ché appare indispensabile la collaborazione dell'amministratore, il solo che per il corretto esercizio delle funzioni di rappresentanza e di gestione attribuitegli
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dall'art. 1130 c.c., n. 6, deve conservare le generalità complete dei condomini,
facendo, laddove necessario, espressa richiesta di informazioni ai medesimi.
L'amministratore ha quindi l'obbligo di fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto al fine di procedere in executivis.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta creditore del resistente in vir- CP_1
tù del decreto ingiuntivo n. 779 del 2024 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 13.1.2024 e dichiarato esecutivo con formula apposta in data 24.4.2024 dal
Giudice di Pace di Napoli.
Il ricorrente ha successivamente notificato al resistente atto di precetto, in data
29.4.2024, cui è seguita la richiesta, tramite pec, all'amministratore p.t. di ottene-
re il nominativo dei condomini morosi, al fine di intraprendere azioni esecutive nei confronti dei singoli condomini.
L'attività posta in essere dall'Avv. Alario è documentata dagli atti allegati al ri-
corso introduttivo.
Va altresì accolta la richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 614 bis c.p.c., sussistendone i presupposti, ritenendo equo, alla luce dell'ammontare del credito, fissare una somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento dalla data di notificazione della presente ordinanza.
Le spese di lite vanno regolate in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con condanna del alla relativa refusione in applicazione CP_1
del d.m. 55/2014 e successive modifiche, eliminando la fase istruttoria non svolta
(valore della controversia sino a 5.200,00)
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definiti-
vamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provve-
de:
1. Dichiara la contumacia del sito in Na- Controparte_1
poli alla Via San Giovanni Pignatelli nr. 15”.
2. Ordina al sito in Napoli alla Via San Controparte_1
Giovanni Pignatelli nr. 15, in persona del Suo Amministratore p.t., di co-
municare al ricorrente un elenco completo: a) dei nominativi dei condo-
mini morosi in relazione al credito vantato dall'istante nei confronti del in forza del suindicato decreto ingiuntivo n. 779 del 2024 CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 13.1.2024 e dichiarato esecu-
tivo con formula apposta in data 24.4.2024; b) dei dati anagrafici, di resi-
denza e fiscali degli stessi;
c) dell'indicazione della quota di debito da ognuno di essi dovuto in base alla tabella millesimale, con indicazione dei relativi millesimi.
3. Condanna il sito in Napoli alla Via Controparte_1
San Giovanni Pignatelli nr. 15, in persona dell'Amministratore p.t., ai sen-
si dell'art. 614 bis c.p.c. a versare al ricorrente la somma di € 20,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
4. Condanna il sito in Napoli alla Via Controparte_1
San Giovanni Pignatelli nr. 15, in persona dell'Amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.710,00 per compenso professionale, oltre al
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rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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