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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERA
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 94/2025 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova KM 17.600, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 19.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 458/2025 del 18.2.2025 ha respinto il ricorso con cui ha chiesto di annullare l'intimazione di pagamento n. Parte_1
11020249029679604000, con la quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro
23.632,33 di cui euro 5.541,11 per crediti basati sugli avvisi di addebito n. CP_1
41020190013382753000 per euro 2.166,81 e n. 41020210003466285000 per euro
3.374,30.
Il Tribunale ha osservato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha prodotto CP_1 la prova della notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata e che la parte ricorrente non ha sollevato alcun rilievo in merito alla validità delle
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notifiche, limitandosi ad enunciare nel proprio atto introduttivo eccezioni astratte, mediante una mera elencazione di precedenti giurisprudenziali, privi di attinenza al caso in esame. In mancanza di contestazione specifica sull'avvenuto ricevimento dei due avvisi di addebito, secondo il Tribunale essi debbono ritenersi validamente notificati nelle date indicate tanto nel ricorso introduttivo quanto nella memoria dell' (il 13.2.2020 e il 25.1.2022), di talché CP_1
con il ricorso introduttivo, depositato nel settembre 2024 (oltre il termine di 40 giorni previsto dal d. lgs. 46/1999), non è più possibile contestare il merito della pretesa né sollevare l'eccezione di decadenza. Né è maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito essendo decorsi meno di cinque anni tra la loro notifica e la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel settembre 2024.
2. Propone appello;
l è rimasto contumace. Parte_1 CP_1
Alla presente udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. Nell'appello sono enunciate, in modo poco chiaro, alcune argomentazioni già proposte nel ricorso di primo grado ma non riproposte sotto forma di specifici motivi di impugnazione
(e cioè: “Difetto motivazionale e omesso esame”, “
1. Sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c.”,
“
2. Sul silenzio assenso L. 228-2012 comma 540”), e altre, nel paragrafo “Oggetto gravame”, con cui, trascritti alcuni stralci della sentenza, si sostiene, ancora una volta senza articolazione in motivi specifici, l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale per “
1. violazione ex art. 137 cpc e ss.”, “
2. violazione ex art. 2948 c.c.”, “
3. violazione ex art. 92
c.p.c.”
4. In ogni caso, va osservato che:
• il Tribunale ha emesso una pronuncia di merito, rigettando il ricorso in quanto infondato, e non una pronuncia in rito, di talché sono inconferenti le affermazioni dell'appellante sull'esistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e sul diritto, in conformità al diritto della CEDU, ad ottenere una pronuncia di merito (inserite nel paragrafo “
1. Sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c.”), così come quelle relative alla rilevabilità d'ufficio della notifica dell'atto presupposto e sulla prescrizione maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito: il Tribunale ha infatti motivato su dette eccezioni, ritenendo che gli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento siano stati validamente notificati e che, tenuto conto del momento della notifica dell'intimazione di pagamento, non sia maturata la prescrizione quinquennale dopo la notifica di essi;
• quanto all'istanza ex L. 228/2012, è sufficiente osservare da una parte che, come ritenuto dalla S.C., l'istituto della sospensione legale della riscossione non consente
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di far valere vizi (quali la prescrizione e la decadenza) maturati prima della notifica del titolo non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 d. lgs. 46/99: “si evince dalla narrativa del ricorso che la parte ricorrente ha fatto valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle (…) maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, opponendosi tempestivamente alle cartelle (…), le quali, in difetto sono divenute definitive;
tanto premesso, ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive” (Cass. Sez. Lav. 4161/22), e, dall'altra, che l'appellante si limita ad affermare di avere presentato l'istanza senza neppure illustrare le ragioni e le eccezioni poste alla base di detta istanza;
• in relazione alla notifica degli avvisi di addebito prodotti dall' in allegato alla CP_1 costituzione nel giudizio di primo grado l'attuale appellante non ha sollevato alcuna eccezione né in primo grado (v. verbale dell'udienza del 18.2.2025), né nel ricorso in appello, essendosi limitata, alle pagg.
4-5 dell'atto di impugnazione, alla mera trascrizione di massime o di stralci di pronunce della S.C., senza spiegare l'attinenza dei principi in essi affermati rispetto alle notifiche degli atti per cui è causa: gli avvisi di addebito sono stati notificati per compiuta giacenza, v. memoria di primo grado
, pag. 2, in cui sono richiamati i documenti allegati alla memoria dell CP_1 CP_1
convenuto (avviso di addebito n. 410 2019 00133827 53 000 notificato il 13.2.2020 per compiuta giacenza per euro 2052,06 relativo alla IV rata 2018-I rata 2019; avviso di addebito n. 410 2021 000346662 85 000 notificato il 25.1.2022 per compiuta giacenza per euro 3309,36 relativo alla II-III-IV rata 2019) e rispetto alla regolarità della notifica di detti titoli con dette modalità nell'appello non è contenuta alcuna doglianza;
• in relazione alla prescrizione l'appellante si limita a rammentare che essa è quinquennale e non decennale, senza svolgere alcuna contestazione in merito alla sentenza che, proprio partendo dal principio – da tempo pacifico e consolidato nella giurisprudenza - della durata quinquennale della prescrizione, ha ritenuto che essa
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non sia maturata perché successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni 2020-2021 detto termine quinquennale non è decorso;
• per il resto, la mancata impugnazione degli avvisi di addebito rende inammissibile qualsiasi contestazione del merito della pretesa creditoria dell' ; CP_1
• la doglianza relativa al capo della sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite non costituisce in realtà un autonomo motivo di gravame, ma bensì la mera conseguenza della richiesta di accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
5. In conclusione, poiché l'appellante si limita a svolgere censure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza quindi scalfirne le argomentazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese vista la contumacia della parte appellata.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 436 bis c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 25.9.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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