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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 524/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Palagonia (CT), Via Duca degli Abruzzi n. 8, C.F._2 presso lo studio professionale dell'avv. Massimo Millesoli ( , Email_1
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ATTORI -
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_2
. C.F._4
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, e chiesto porsi la causa in decisione.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 27.03.2017, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 21, particella 1013, sub 4 e 5.
A fondamento della loro domanda, gli attori hanno dedotto:
1) di aver acquistato in data 17 gennaio 1983, congiuntamente ai coniugi Controparte_1
e l'immobile sito nel comune di Palagonia, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio CP_2
21, particella 1013 sub 3-4-5-6, giusta rogito in Notar da Catania, registrato a Catania il Persona_1
01 febbraio 1983 al n. 1979, trascritto in Catania il 29 gennaio 1983 ai nn. 4052/3357;
2) di aver, con scrittura privata del 02 marzo 1985, provveduto ad una bonaria divisione del suddetto cespite, secondo cui agli odierni attori spettava il lotto individuato al foglio 21, particella
1013, sub 4-5 e ai convenuti il lotto individuato al foglio 21, particella 1013, sub 3-6;
3) di aver venduto ai coniugi la loro quota della particella 1013, sub 3-6, Parte_3
giusta rogito in Notar da Ramacca Rep. N. 6943 Rac. N. 2579, atto registrato in Persona_2
Caltagirone il 08.02.2007 al n. 30 e trascritto in Catania in pari data, ai nn. 9216/5908;
4) di aver posseduto in via esclusiva, uti domini, per oltre trent'anni il cespite per cui è causa, in maniera incompatibile con l'utilizzo altrui, edificandovi la propria abitazione, utilizzando e amministrando il bene comune senza alcuna limitazione nell'esercizio della piena signoria sulla cosa;
5) di aver avviato la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, avanti all'Organismo di Conciliazione “Calatino Sud Simeto” presso il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Caltagirone, proc. iscritta al n. 84/2016 e definita in data 12.07.2016 con accordo di riconoscimento dell'intervenuta usucapione della quota pari a ½ ciascuno della particella 1013, sub.
4-5 in favore degli attori;
e che tuttavia il suddetto verbale di conciliazione non è stato riconosciuto quale atto idoneo alla trascrizione sui registri immobiliari del passaggio di proprietà per avvenuta usucapione.
Con provvedimento del 13.07.2017 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
e CP_1 CP_2
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
Nel merito, alla stregua degli atti di causa e delle risultanze dell'istruttoria, la domanda di usucapione proposta da parte attrice risulta fondata e merita pertanto accoglimento. La norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti della fattispecie acquisitiva oggettivi e soggettivi sono, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale (“corpus possessionis”); e dall'altro, il cd. “animus rem sibi habendi”, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale.
Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario – o del titolare di uno "ius in re aliena" – e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(cfr. Cass. civ., n. 4092 del 1992).
Con specifico riferimento all'ipotesi in esame, deve poi rammentarsi il consolidato principio di diritto, secondo cui in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cass. civ., n. 20091 del 2023; cfr. anche Cass. civ., n. 35067 del 2022; Cass. civ.,
n. 22444 del 2019; Cass. civ., n. 9100 del 2018; Trib., L'Aquila, n. 782 del 2020).
In altri termini, per il combinato disposto degli artt. 1102, co. 2, 1141, co. 2 e 1164 c.c., affinché possa configurarsi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario e compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare non soltanto la signoria sulla cosa, ma in modo inequivoco l'animus escludendi degli altri comunisti (Cass. n. 11419/2003;
Cass. n. 8120/2000). Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sugli attori, i quali, in primo luogo, hanno depositato relazione notarile del
26.07.2018, dalla quale è possibile evincere la titolarità dell'immobile, l'integrità del contraddittorio istaurato, nonché l'assenza di pesi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, e di iscrizioni ipotecarie e privilegi risultanti dai Registri Immobiliari, gravanti sui cespiti oggetto di giudizio.
È stata poi fornita piena dimostrazione della sussistenza in capo agli attori dell'animus possidendi nella peculiare accezione sopra descritta, nonché, dell'assenza di mera tolleranza da parte dei comproprietari.
Ed infatti, nel caso in esame, risultano dirimenti il verbale di mediazione e il relativo accordo conciliativo del 12.07.2016, in cui si attesta che le parti convenute hanno confermato le dichiarazioni di parte attrice, riconoscendone l'esercizio del possesso esclusivo ultraventennale sull'immobile di cui si tratta.
In seno al verbale di mediazione, i convenuti hanno riconosciuto che “i coniugi Parte_1
e hanno acquistato con atto pubblico, posseduto e detenuto uti domino,
[...] Parte_2 per oltre vent'anni, in maniera ininterrotta e continuativa senza violenza né clandestinità, detto fondo in qualità di proprietari esclusivi, esercitando sul fondo i diritti e le facoltà riconosciute dalla legge ai proprietari, pagandolo per intero al precedente possessore, possedendolo in assoluta autonomia, apportandovi notevoli miglioramenti, modificandone addirittura la destinazione d'uso senza alcuna vlimitazione nell'esercizio della piena signoria sulla cosa.” (cfr. verbale di mediazione, in atti).
Ed ancora “i coniugi e non contestano la richiesta Controparte_1 CP_2
avanzata dai coniugi poiché non hanno esercitato alcun diritto sulla parte di Parte_4 terreno acquistato e identificato al foglio 21 particella 1013 sub 3 e 5”. Ed infine “Le parti manifestano quindi l'intenzione di addivenire ad accordo di mediazione che accerti l'intervenuta usucapione […] la parte chiamata riconosce che la parte istante ha esercitato il possesso descritto in premessa- in modo indisturbato e non per mera tolleranza- per la durata ininterrotta dal 17 gennaio 1983 ad oggi e quindi per un periodo superiore a vent'anni e riconosce dunque che
l'immobile di cui in premesse è divenuto di proprietà della parte istante per intervenuta usucapione”
(cfr. verbale di mediazione, in atti).
Tale accordo di conciliazione, seppur non trascritto, mantiene la sua rilevanza ai fini del decidere, dovendosi considerare in ogni caso il valore probante delle dichiarazioni ivi contenute e delle relative sottoscrizioni delle parti, nonché dei relativi difensori, a conferma della circostanza che i convenuti hanno compreso pienamente l'oggetto e gli effetti di quanto dichiarato. L'accordo conciliativo, difatti, è atto idoneo ad accertare i presupposti dell'usucapione costituendo riconoscimento del possesso ultraventennale necessario all'acquisto della proprietà per usucapione (cfr. Tribunale di Crotone, n. 652/2021).
Invero, tale accordo vale come negozio di accertamento dell'usucapione intercorso tra le parti, il quale ha avuto ad oggetto il riconoscimento, da parte dell'usucapito in favore dell'usucapiente, dell'esistenza dei presupposti di fatto (possesso e tempo) per tale acquisto operante ex lege.
L'effetto accertativo di tale negozio rileva su un piano meramente probatorio tra le parti, dispensando la parte a favore della quale il riconoscimento è stato compiuto dall'onere di provare il rapporto come accertato e ponendo a carico della parte che ha compiuto il riconoscimento l'onere della prova contraria, prova che non è stata fornita nel presente giudizio.
Gli atti ricognitivi di diritti reali, difatti, a prescindere dalla loro efficacia costitutiva del diritto e dall'eventuale valore confessorio, rivestono comunque valore probatorio tra le parti, nel senso che varranno a fornire un sussidio probatorio, tanto più specifico quanto sarà puntuale la dichiarazione negoziale, circa l'esistenza dei presupposti di fatto dell'acquisto del diritto cui essi si riferiscono.
Nella presente fattispecie, è indubbio che le dichiarazioni rese e sottoscritte dai coniugi e stante il tenore e la specificità delle stesse, costituiscono atto Controparte_1 CP_2 idoneo ad accertare i presupposti che la legge pone a fondamento dell'usucapione.
Dal quadro istruttorio è emerso quindi in modo chiaro ed inconfutabile che gli attori hanno posseduto l'immobile de quo per oltre vent'anni utilizzandolo in maniera esclusiva, continua e pacifica per tutto il periodo di tempo necessario per la maturazione del diritto ad usucapire l'immobile oggetto di causa.
Infine, ulteriore elemento che dispone nel senso anzidetto, è costituito dalla lunghissima durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sul bene da parte degli odierni attori (a far data dal 1983), che vale ad escludere – unitamente agli elementi probatori esaminati – la sussistenza di una situazione di tolleranza da parte degli altri comproprietari, oltretutto espressamente esclusa dagli stessi, e a fornir prova della sussistenza, in capo agli attori, di entrambi i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, si deve pertanto concludere affermando che e sono divenuti titolari, a norma dell'art. 1158 c.c., della Parte_1 Parte_2
quota pari a ½ ciascuno, dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati al foglio
21, particella 1013, sub 4 e sub 5, avendo mantenuto su di esso, per oltre venti anni, un compossesso caratterizzato dall'esercizio indisturbato di tutti quei poteri spettanti al proprietario, caratterizzato dall' “animus possidendi”. Ai sensi dell'art. 2651 c.c., pertanto, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In merito alla ripartizione delle spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie e il contegno processuale dei convenuti, si ritiene sussistano giusti motivi e considerazioni di equità perché le stesse vengano dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, nella contumacia di e così dispone: Controparte_1 CP_2
- ACCOGLIE la domanda avanzata da e , per l'effetto, Parte_1 Parte_2
DICHIARA che i medesimi sono divenuti proprietari della quota pari a ½ ciascuno dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 21, particella
1013, sub 4 e sub 5, avendo acquistato per usucapione le residue quote intestate ai convenuti;
- ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone, 21.1.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Palagonia (CT), Via Duca degli Abruzzi n. 8, C.F._2 presso lo studio professionale dell'avv. Massimo Millesoli ( , Email_1
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-ATTORI -
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 CP_2
. C.F._4
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, e chiesto porsi la causa in decisione.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 27.03.2017, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 21, particella 1013, sub 4 e 5.
A fondamento della loro domanda, gli attori hanno dedotto:
1) di aver acquistato in data 17 gennaio 1983, congiuntamente ai coniugi Controparte_1
e l'immobile sito nel comune di Palagonia, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio CP_2
21, particella 1013 sub 3-4-5-6, giusta rogito in Notar da Catania, registrato a Catania il Persona_1
01 febbraio 1983 al n. 1979, trascritto in Catania il 29 gennaio 1983 ai nn. 4052/3357;
2) di aver, con scrittura privata del 02 marzo 1985, provveduto ad una bonaria divisione del suddetto cespite, secondo cui agli odierni attori spettava il lotto individuato al foglio 21, particella
1013, sub 4-5 e ai convenuti il lotto individuato al foglio 21, particella 1013, sub 3-6;
3) di aver venduto ai coniugi la loro quota della particella 1013, sub 3-6, Parte_3
giusta rogito in Notar da Ramacca Rep. N. 6943 Rac. N. 2579, atto registrato in Persona_2
Caltagirone il 08.02.2007 al n. 30 e trascritto in Catania in pari data, ai nn. 9216/5908;
4) di aver posseduto in via esclusiva, uti domini, per oltre trent'anni il cespite per cui è causa, in maniera incompatibile con l'utilizzo altrui, edificandovi la propria abitazione, utilizzando e amministrando il bene comune senza alcuna limitazione nell'esercizio della piena signoria sulla cosa;
5) di aver avviato la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, avanti all'Organismo di Conciliazione “Calatino Sud Simeto” presso il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Caltagirone, proc. iscritta al n. 84/2016 e definita in data 12.07.2016 con accordo di riconoscimento dell'intervenuta usucapione della quota pari a ½ ciascuno della particella 1013, sub.
4-5 in favore degli attori;
e che tuttavia il suddetto verbale di conciliazione non è stato riconosciuto quale atto idoneo alla trascrizione sui registri immobiliari del passaggio di proprietà per avvenuta usucapione.
Con provvedimento del 13.07.2017 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
e CP_1 CP_2
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
Nel merito, alla stregua degli atti di causa e delle risultanze dell'istruttoria, la domanda di usucapione proposta da parte attrice risulta fondata e merita pertanto accoglimento. La norma di cui all'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti della fattispecie acquisitiva oggettivi e soggettivi sono, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale (“corpus possessionis”); e dall'altro, il cd. “animus rem sibi habendi”, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale.
Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario – o del titolare di uno "ius in re aliena" – e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(cfr. Cass. civ., n. 4092 del 1992).
Con specifico riferimento all'ipotesi in esame, deve poi rammentarsi il consolidato principio di diritto, secondo cui in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cass. civ., n. 20091 del 2023; cfr. anche Cass. civ., n. 35067 del 2022; Cass. civ.,
n. 22444 del 2019; Cass. civ., n. 9100 del 2018; Trib., L'Aquila, n. 782 del 2020).
In altri termini, per il combinato disposto degli artt. 1102, co. 2, 1141, co. 2 e 1164 c.c., affinché possa configurarsi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario e compossessore occorrono atti particolarmente qualificati, tali da manifestare non soltanto la signoria sulla cosa, ma in modo inequivoco l'animus escludendi degli altri comunisti (Cass. n. 11419/2003;
Cass. n. 8120/2000). Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sugli attori, i quali, in primo luogo, hanno depositato relazione notarile del
26.07.2018, dalla quale è possibile evincere la titolarità dell'immobile, l'integrità del contraddittorio istaurato, nonché l'assenza di pesi, oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, e di iscrizioni ipotecarie e privilegi risultanti dai Registri Immobiliari, gravanti sui cespiti oggetto di giudizio.
È stata poi fornita piena dimostrazione della sussistenza in capo agli attori dell'animus possidendi nella peculiare accezione sopra descritta, nonché, dell'assenza di mera tolleranza da parte dei comproprietari.
Ed infatti, nel caso in esame, risultano dirimenti il verbale di mediazione e il relativo accordo conciliativo del 12.07.2016, in cui si attesta che le parti convenute hanno confermato le dichiarazioni di parte attrice, riconoscendone l'esercizio del possesso esclusivo ultraventennale sull'immobile di cui si tratta.
In seno al verbale di mediazione, i convenuti hanno riconosciuto che “i coniugi Parte_1
e hanno acquistato con atto pubblico, posseduto e detenuto uti domino,
[...] Parte_2 per oltre vent'anni, in maniera ininterrotta e continuativa senza violenza né clandestinità, detto fondo in qualità di proprietari esclusivi, esercitando sul fondo i diritti e le facoltà riconosciute dalla legge ai proprietari, pagandolo per intero al precedente possessore, possedendolo in assoluta autonomia, apportandovi notevoli miglioramenti, modificandone addirittura la destinazione d'uso senza alcuna vlimitazione nell'esercizio della piena signoria sulla cosa.” (cfr. verbale di mediazione, in atti).
Ed ancora “i coniugi e non contestano la richiesta Controparte_1 CP_2
avanzata dai coniugi poiché non hanno esercitato alcun diritto sulla parte di Parte_4 terreno acquistato e identificato al foglio 21 particella 1013 sub 3 e 5”. Ed infine “Le parti manifestano quindi l'intenzione di addivenire ad accordo di mediazione che accerti l'intervenuta usucapione […] la parte chiamata riconosce che la parte istante ha esercitato il possesso descritto in premessa- in modo indisturbato e non per mera tolleranza- per la durata ininterrotta dal 17 gennaio 1983 ad oggi e quindi per un periodo superiore a vent'anni e riconosce dunque che
l'immobile di cui in premesse è divenuto di proprietà della parte istante per intervenuta usucapione”
(cfr. verbale di mediazione, in atti).
Tale accordo di conciliazione, seppur non trascritto, mantiene la sua rilevanza ai fini del decidere, dovendosi considerare in ogni caso il valore probante delle dichiarazioni ivi contenute e delle relative sottoscrizioni delle parti, nonché dei relativi difensori, a conferma della circostanza che i convenuti hanno compreso pienamente l'oggetto e gli effetti di quanto dichiarato. L'accordo conciliativo, difatti, è atto idoneo ad accertare i presupposti dell'usucapione costituendo riconoscimento del possesso ultraventennale necessario all'acquisto della proprietà per usucapione (cfr. Tribunale di Crotone, n. 652/2021).
Invero, tale accordo vale come negozio di accertamento dell'usucapione intercorso tra le parti, il quale ha avuto ad oggetto il riconoscimento, da parte dell'usucapito in favore dell'usucapiente, dell'esistenza dei presupposti di fatto (possesso e tempo) per tale acquisto operante ex lege.
L'effetto accertativo di tale negozio rileva su un piano meramente probatorio tra le parti, dispensando la parte a favore della quale il riconoscimento è stato compiuto dall'onere di provare il rapporto come accertato e ponendo a carico della parte che ha compiuto il riconoscimento l'onere della prova contraria, prova che non è stata fornita nel presente giudizio.
Gli atti ricognitivi di diritti reali, difatti, a prescindere dalla loro efficacia costitutiva del diritto e dall'eventuale valore confessorio, rivestono comunque valore probatorio tra le parti, nel senso che varranno a fornire un sussidio probatorio, tanto più specifico quanto sarà puntuale la dichiarazione negoziale, circa l'esistenza dei presupposti di fatto dell'acquisto del diritto cui essi si riferiscono.
Nella presente fattispecie, è indubbio che le dichiarazioni rese e sottoscritte dai coniugi e stante il tenore e la specificità delle stesse, costituiscono atto Controparte_1 CP_2 idoneo ad accertare i presupposti che la legge pone a fondamento dell'usucapione.
Dal quadro istruttorio è emerso quindi in modo chiaro ed inconfutabile che gli attori hanno posseduto l'immobile de quo per oltre vent'anni utilizzandolo in maniera esclusiva, continua e pacifica per tutto il periodo di tempo necessario per la maturazione del diritto ad usucapire l'immobile oggetto di causa.
Infine, ulteriore elemento che dispone nel senso anzidetto, è costituito dalla lunghissima durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sul bene da parte degli odierni attori (a far data dal 1983), che vale ad escludere – unitamente agli elementi probatori esaminati – la sussistenza di una situazione di tolleranza da parte degli altri comproprietari, oltretutto espressamente esclusa dagli stessi, e a fornir prova della sussistenza, in capo agli attori, di entrambi i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, si deve pertanto concludere affermando che e sono divenuti titolari, a norma dell'art. 1158 c.c., della Parte_1 Parte_2
quota pari a ½ ciascuno, dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati al foglio
21, particella 1013, sub 4 e sub 5, avendo mantenuto su di esso, per oltre venti anni, un compossesso caratterizzato dall'esercizio indisturbato di tutti quei poteri spettanti al proprietario, caratterizzato dall' “animus possidendi”. Ai sensi dell'art. 2651 c.c., pertanto, va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In merito alla ripartizione delle spese di lite, considerata la peculiarità della fattispecie e il contegno processuale dei convenuti, si ritiene sussistano giusti motivi e considerazioni di equità perché le stesse vengano dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, nella contumacia di e così dispone: Controparte_1 CP_2
- ACCOGLIE la domanda avanzata da e , per l'effetto, Parte_1 Parte_2
DICHIARA che i medesimi sono divenuti proprietari della quota pari a ½ ciascuno dell'immobile sito in Palagonia e censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 21, particella
1013, sub 4 e sub 5, avendo acquistato per usucapione le residue quote intestate ai convenuti;
- ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone, 21.1.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore