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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1261/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), nella qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...] C.F._2
Ruggieri
- ricorrente -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
-resistente contumace- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., depositato in data 9.5.2024 e successivamente notificato, , nella qualità di tutore dell'interdetto Giudice esponeva: Parte_1 Pt_2 che il predetto Giudice era pieno proprietario degli immobili siti in Vittoria in Pt_2 via Principe Umberto n.8 (abitazione rurale), n.10 e n.12 (garage), dell'immobile (casa) ubicato al n.11 e nudo proprietario dell'immobile (casa) ubicato al n.9 della medesima via;
che i menzionati immobili erano annotati al Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi catastali:
1. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 8 Piano T, Foglio 215, Particella 1412 Subalterno 4, Partita: 10616 Rendita: Euro 25,82 Zona censuaria 1, Categoria A/6a), Classe 2, Consistenza 1 vani;
2. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 10-10/A (12) Piano T, Foglio 215, Particella 1412, Subalterno 5, Partita: 10615, Rendita: Euro 66,62, Zona censuaria 1, Categoria C/6a), Classe 2, Consistenza 30 m2;
3. VIA PRINCIPE UMBERTO n.
8-10A (12), Foglio 215 p.lla 1412 subalterno 7 area urbana di 66 mq soprastante ai precedenti immobili, piena proprietà.
4.VIA PRINCIPE UMBERTO n. 11 Piano T, Foglio 215, Particella 12580, Subalterno 2, Rendita: Euro 112,07, Zona censuaria 1, Categoria A/5a), Classe 3, Consistenza 3,5 vani, Foglio 215 Particella 12580 Subalterno 2, Totale: 80 m2 Totale escluse aree scoperte b): 75 m2, piena proprietà;
5. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 9 Piano T, Foglio 215 Particella 12580 Subalterno 1, Rendita: Euro 349,54, Zona censuaria 1, Categoria A/4a), Classe 3, Consistenza 8 vani, 196 m2 Totale escluse aree scoperte b): 192 m2, nuda proprietà e usufrutto Parte_2 [...]
; CP_2
pagina 1 di 5 che la piena proprietà degli immobili siti ai numeri civici 8, 10 e 10/A (12) (sub 4 e 5), la piena proprietà dell'immobile sito al n. 9 (sub 1) e la nuda proprietà dell'immobile sito al n.11 (sub 2) erano pervenuti a , nata a [...] il Controparte_3
14/12/1921 (C.f. ), in forza dell'atto di donazione a rogito del notaio CodiceFiscale_4 in data 03/02/2005, n. rep. 107389, nota di trascrizione, Reg. gen. n. Persona_1
5464, Reg. part. n. 2508 del 08/03/2005; che, inoltre, rispetto agli immobili siti ai nn. 8, 10 e 10 A (12) posti a piano terra, il Giudice aveva acquistato, da potere di , e Per_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 per la quota di 1/3 ciascuno, quindi cumulativamente per l'intero, la piena proprietà dell'area soprastante della superficie catastale di 66 mq, identificata con il sub 7, con atto di compravendita del 15/09/2011, n. rep. 115631/28865, in Notar nota di Persona_1 trascrizione del 13/10/2011, Reg. gen. n. 17738, Reg. part. n. 11702; che l'immobile sito al n.11 era una casa in condizioni fatiscenti, mentre l'immobile sito al n.9 era una casa sulla quale insisteva il diritto di usufrutto di;
gli immobili siti CP_2 ai nn.8,10 e 10 A (12) erano locali deposito;
che era privo della materiale disponibilità degli immobili siti in via P. Parte_2
Umberto ai nn. 8, 10 e 10 A (12), atteso che, dalle indagini svolte dal tutore era emerso che dette unità immobiliari erano occupate da terzi, sicchè non era stato possibile accedere ai predetti immobili, né metterli a reddito, nonostante le richieste di locazione e di compravendita pervenute per essi, con conseguente danno economico per il Giudice;
si produceva proposta di acquisto immobiliare formalizzata da tale Persona_3 che, allo scopo di verificare l'effettivo stato di occupazione dei predetti immobili, il tutore aveva rivolto specifica istanza alla Polizia Municipale di Vittoria, la quale aveva effettivamente appurato che i predetti locali erano occupati da tale (CF. CP_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._3 il quale aveva esposto agli agenti della polizia municipale che gli ebbe a Parte_2 concedere l'uso gratuito dei garage, circa 8 anni addietro, a condizione che li custodisse in buono stato, senza, però, esibire alla polizia municipale alcun documento che ciò comprovasse (v. nota della polizia municipale di Vittoria del 09.11.2022); che allora il tutore aveva inviato a un atto di diffida, intimandogli la
CP_1 restituzione dell'immobile; tuttavia, la lettera raccomandata a/r spedita il 12.12.2022 non era stata ritirata dal presso l'ufficio postale, nonostante lo stesso fosse stato regolarmente
CP_1 avvisato il 14.12.2022, essendo dunque tornata al mittente per compiuta giacenza;
su richiesta di esso tutore, l'Agenzia delle Entrate di Vittoria, in data 30.3.2023, gli aveva comunicato “che dalle interrogazioni effettuate negli applicativi del registro in uso allo scrivente Ufficio, non sussiste alcun contratto di comodato gratuito e/o altro atto registrato stipulato tra il Suo Assistito ed il sig. ;
CP_1 che pertanto il era sprovvisto di un titolo legittimo in forza del quale utilizzare gli
CP_1 immobili di proprietà del Giudice, né era possibile stabilire realmente in che modo e per quale reale ragione il si fosse immesso nel possesso dei predetti immobili, considerato lo stato
CP_1 di incapacità di intendere e di volere del Giudice, il cui stato di deterioramento cognitivo era risalente nel tempo, come poteva evincersi da alcuni certificati neurologici del 2019, 2017 e 2016, versati in atti;
che era stato notificato al nelle forme dell'art. 143 c.p.c. apposito atto
CP_1 dichiaratorio in data 6.4.2023 ed aveva avuto esito negativo, per ingiustificata mancata pagina 2 di 5 comparizione del , la procedura di mediazione, obbligatoria in materia di diritti reali, CP_1 avviata dal ricorrente. Indi, il tutore di Giudice chiedeva a questo Tribunale di volere: “dichiarare Pt_2 che il sig. occupa senza alcun titolo le unità immobiliari site in Vittoria (RG) CP_1 in via Principe Umberto n.8, 10 e 10 A) (12) di proprietà del dott. Giudice Pt_2 condannandolo all'immediato rilascio della stessa in favore del medesimo, libero da persone e cose. Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito condannare il sig. a risarcire il CP_1 danno economico cagionato al dott. con l'illegittima occupazione dei Parte_2 predetti immobili da commisurare in un'indennità per l'occupazione dell'immobile determinata quantitativamente in misura pari al canone di locazione che per il predetto immobile si sarebbe potuto percepire per tutto il periodo in cui l'occupazione si è protratta a far data dall'atto di diffida e messa in mora inviata dal Tutore mediante lettera raccomandata del 12.12.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito quantificare la chiesta indennità di occupazione nella misura di €.100,00 mensili, maturata dal 12.12.2022 fino all'effettivo rilascio, quale valore economico del canone stimato dal consulente tecnico di parte, R_
, Ingegnere e Architetto Pianificatore Territoriale nell'allegata relazione di stima.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, veniva legittimamente notificato a nelle forme dell'art. 143 c.p.c., CP_1 perfezionandosi la notifica in data 10.7.2024. Il , nonostante la predetta regolare notifica, non si costituiva in giudizio, sicchè se CP_1 ne dichiara la contumacia. Ciò posto, occorre anzitutto muovere dalla qualificazione della domanda formulata da parte ricorrente. Quest'ultima, dopo avere affermato che “sussiste la legittimazione attiva del dott. all'esperimento dell'azione di restituzione degli immobili dei quali lo stesso Parte_2
è legittimo e pieno proprietario in forza dell'atto di donazione a rogito del notaio Persona_1 in data 03/02/2005 …”, ha spiegato che “la restituzione degli immobili può essere
[...] invocata dall'odierno esponente sia, in via principale, ai sensi dell'art. 948 c.c. (azione di rivendicazione) stante il diritto di proprietà degli immobili in capo al dott. Parte_2 sia, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione) non esistendo contestazione sulla titolarità giuridica del diritto di proprietà del medesimo quanto piuttosto una condotta ostativa all'esercizio di fatto dei diritti del dominus quali il possesso e la libertà di disporne”: azione di rivendicazione, dunque, in via principale, ed azione di reintegrazione nel possesso, in via subordinata, oltre all'azione di risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Corretta appare l'individuazione dell'azione (di rivendicazione della proprietà) esperita da parte ricorrente, deducendo già quest'ultima che il resistente è privo di qualsivoglia titolo che legittimi la detenzione degli immobili da parte sua, non essendo cioè stato mai investito della disponibilità dei beni da parte del rivendicante. La giurisprudenza di legittimità suole, infatti, così distinguere azione personale di restituzione ed azione reale di rivendicazione: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
pagina 3 di 5 volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (così ex multis Cass. 25052/2018). Nello specifico, Cass. 18050/2023 ha chiarito che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile” (v. nello stesso senso Cass. 705/2013). Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione (c.d. probatio diabolica) può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore”, con la puntualizzazione che “il giudice, però, non può valorizzare ai fini della prova della proprietà il godimento del bene da parte del rivendicatore, qualora lo stesso non abbia allegato l'usucapione quale titolo d'acquisto” (così Cass. 2334/1995; v. anche Cass. 21940/2018); tale onere probatorio si suole attenuare in presenza di determinate difese del convenuto, ad esempio quando quest'ultimo “si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore”; in siffatta evenienza, Cass. 25865/2021 ha statuito che “detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere”. Nel caso di specie, attesa la contumacia del resistente, parte ricorrente non beneficia di alcuna attenuazione dell'onere probatorio a suo carico, essendo tenuta alla c.d. probatio diabolica, nel senso sopra detto. Ora, il tutore di ha prodotto, ponendolo a fondamento dell'azione di Parte_2 rivendicazione, l'atto pubblico di donazione del 3.2.2005, posto in essere, in favore del Giudice, da ed avente ad oggetto, tra gli altri, gli immobili rivendicati, siti in CP_2
Vittoria, via Principe Umberto nn. 8, 10 e 10/A, p.t. (f. 215, p.lla 1412, sub 4 e 5), adibiti a garage. Trattasi di titolo derivativo, nel quale si dà atto del titolo di provenienza in capo al dante causa, identificato, per l'immobile sito al civico n. 8, da successione testamentaria in morte di
, deceduto in Vittoria il 26.9.1972, con testamento olografo pubblicato il Persona_5
pagina 4 di 5 18.1.1973, mentre, per gli immobili siti ai civici 10 e 10/A, è indicato l'atto del 17.6.1974 in notar come si intende, non si tratta di atti che provano un acquisto a titolo Per_6 originario in capo al dante causa del Giudice. Ed infatti, la Corte di Cassazione (sent. 21940/2018) ha avuto modo di chiarire che
“l'atto di accettazione dell'eredità non è idoneo a provare un titolo di acquisto originario, giacché la prova della successione del possesso presuppone la prova del possesso del dante causa (cfr. Cass. n. 718 del 1973; di recente, Cass. 25643 del 2014)”. Per altro verso, parte ricorrente non ha dedotto, né offerto di provare l'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore, ossia l'esercizio del potere di fatto sui beni per un tempo utile ad usucapionem, ad usucapirne cioè il diritto di proprietà; né tale relazione di fatto con gli immobili, ad immagine del diritto di proprietà, può desumersi dalla mera esistenza del titolo di acquisto della proprietà, dovendo piuttosto estrinsecarsi nel compimento di attività materiali significative di un concreto rapporto di tipo dominicale rispetto ai beni;
altrimenti, sarebbe sufficiente disporre di un titolo di proprietà risalente ad un tempo utile ad usucapire. Alla luce di ciò, non appare indicativa la clausola, inserita nell'atto di donazione del 3.2.2005, che prevede il trasferimento immediato, dalla donante al donatario, del possesso giuridico e materiale sugli immobili oggetto di causa: trattasi all'evidenza di clausola di mero stile;
inoltre, dagli atti di causa si evince che gli immobili in questione, giusta nota del Corpo di Polizia Municipale di Vittoria, datata 9.11.2022, sono occupati da a dire di CP_1 quest'ultimo da otto anni, cioè dal 2014. Si comprende allora che, dopo averli acquistati, il Giudice avrebbe comunque, in un'epoca indefinita, perduto il possesso dei garage, sicchè è comunque incerto che dal 3.2.2005 sia trascorso un tempo (nemmeno dieci anni) utile ad usucapionem. In conclusione, la domanda di rivendicazione va rigettata. Quanto all'azione di reintegrazione nel possesso, esperita in via subordinata, la stessa deve dichiararsi inammissibile, essendo incompatibile con il rito semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., dovendo piuttosto essere proposta nelle forme del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.), richiamate dall'art. 703, co. 2, c.p.c., in quanto compatibili, essendo prevista, per le azioni possessorie, una prima fase sommaria, seguita da un'eventuale fase di merito (art. 703, ult. co., c.p.c.). Da quanto sopra discende il rigetto anche della domanda risarcitoria. Dato l'esito del giudizio e considerata la contumacia del resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1261/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
RIGETTA la domanda di rivendicazione della proprietà, nonché la domanda di risarcimento del danno. DICHIARA inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso. DICHIARA irripetibili le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 5 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1261/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), nella qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
[...] C.F._2
Ruggieri
- ricorrente -
contro
C.F. ) CP_1 C.F._3
-resistente contumace- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., depositato in data 9.5.2024 e successivamente notificato, , nella qualità di tutore dell'interdetto Giudice esponeva: Parte_1 Pt_2 che il predetto Giudice era pieno proprietario degli immobili siti in Vittoria in Pt_2 via Principe Umberto n.8 (abitazione rurale), n.10 e n.12 (garage), dell'immobile (casa) ubicato al n.11 e nudo proprietario dell'immobile (casa) ubicato al n.9 della medesima via;
che i menzionati immobili erano annotati al Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi catastali:
1. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 8 Piano T, Foglio 215, Particella 1412 Subalterno 4, Partita: 10616 Rendita: Euro 25,82 Zona censuaria 1, Categoria A/6a), Classe 2, Consistenza 1 vani;
2. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 10-10/A (12) Piano T, Foglio 215, Particella 1412, Subalterno 5, Partita: 10615, Rendita: Euro 66,62, Zona censuaria 1, Categoria C/6a), Classe 2, Consistenza 30 m2;
3. VIA PRINCIPE UMBERTO n.
8-10A (12), Foglio 215 p.lla 1412 subalterno 7 area urbana di 66 mq soprastante ai precedenti immobili, piena proprietà.
4.VIA PRINCIPE UMBERTO n. 11 Piano T, Foglio 215, Particella 12580, Subalterno 2, Rendita: Euro 112,07, Zona censuaria 1, Categoria A/5a), Classe 3, Consistenza 3,5 vani, Foglio 215 Particella 12580 Subalterno 2, Totale: 80 m2 Totale escluse aree scoperte b): 75 m2, piena proprietà;
5. VIA PRINCIPE UMBERTO n. 9 Piano T, Foglio 215 Particella 12580 Subalterno 1, Rendita: Euro 349,54, Zona censuaria 1, Categoria A/4a), Classe 3, Consistenza 8 vani, 196 m2 Totale escluse aree scoperte b): 192 m2, nuda proprietà e usufrutto Parte_2 [...]
; CP_2
pagina 1 di 5 che la piena proprietà degli immobili siti ai numeri civici 8, 10 e 10/A (12) (sub 4 e 5), la piena proprietà dell'immobile sito al n. 9 (sub 1) e la nuda proprietà dell'immobile sito al n.11 (sub 2) erano pervenuti a , nata a [...] il Controparte_3
14/12/1921 (C.f. ), in forza dell'atto di donazione a rogito del notaio CodiceFiscale_4 in data 03/02/2005, n. rep. 107389, nota di trascrizione, Reg. gen. n. Persona_1
5464, Reg. part. n. 2508 del 08/03/2005; che, inoltre, rispetto agli immobili siti ai nn. 8, 10 e 10 A (12) posti a piano terra, il Giudice aveva acquistato, da potere di , e Per_2 CP_4 CP_5 Controparte_6 per la quota di 1/3 ciascuno, quindi cumulativamente per l'intero, la piena proprietà dell'area soprastante della superficie catastale di 66 mq, identificata con il sub 7, con atto di compravendita del 15/09/2011, n. rep. 115631/28865, in Notar nota di Persona_1 trascrizione del 13/10/2011, Reg. gen. n. 17738, Reg. part. n. 11702; che l'immobile sito al n.11 era una casa in condizioni fatiscenti, mentre l'immobile sito al n.9 era una casa sulla quale insisteva il diritto di usufrutto di;
gli immobili siti CP_2 ai nn.8,10 e 10 A (12) erano locali deposito;
che era privo della materiale disponibilità degli immobili siti in via P. Parte_2
Umberto ai nn. 8, 10 e 10 A (12), atteso che, dalle indagini svolte dal tutore era emerso che dette unità immobiliari erano occupate da terzi, sicchè non era stato possibile accedere ai predetti immobili, né metterli a reddito, nonostante le richieste di locazione e di compravendita pervenute per essi, con conseguente danno economico per il Giudice;
si produceva proposta di acquisto immobiliare formalizzata da tale Persona_3 che, allo scopo di verificare l'effettivo stato di occupazione dei predetti immobili, il tutore aveva rivolto specifica istanza alla Polizia Municipale di Vittoria, la quale aveva effettivamente appurato che i predetti locali erano occupati da tale (CF. CP_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._3 il quale aveva esposto agli agenti della polizia municipale che gli ebbe a Parte_2 concedere l'uso gratuito dei garage, circa 8 anni addietro, a condizione che li custodisse in buono stato, senza, però, esibire alla polizia municipale alcun documento che ciò comprovasse (v. nota della polizia municipale di Vittoria del 09.11.2022); che allora il tutore aveva inviato a un atto di diffida, intimandogli la
CP_1 restituzione dell'immobile; tuttavia, la lettera raccomandata a/r spedita il 12.12.2022 non era stata ritirata dal presso l'ufficio postale, nonostante lo stesso fosse stato regolarmente
CP_1 avvisato il 14.12.2022, essendo dunque tornata al mittente per compiuta giacenza;
su richiesta di esso tutore, l'Agenzia delle Entrate di Vittoria, in data 30.3.2023, gli aveva comunicato “che dalle interrogazioni effettuate negli applicativi del registro in uso allo scrivente Ufficio, non sussiste alcun contratto di comodato gratuito e/o altro atto registrato stipulato tra il Suo Assistito ed il sig. ;
CP_1 che pertanto il era sprovvisto di un titolo legittimo in forza del quale utilizzare gli
CP_1 immobili di proprietà del Giudice, né era possibile stabilire realmente in che modo e per quale reale ragione il si fosse immesso nel possesso dei predetti immobili, considerato lo stato
CP_1 di incapacità di intendere e di volere del Giudice, il cui stato di deterioramento cognitivo era risalente nel tempo, come poteva evincersi da alcuni certificati neurologici del 2019, 2017 e 2016, versati in atti;
che era stato notificato al nelle forme dell'art. 143 c.p.c. apposito atto
CP_1 dichiaratorio in data 6.4.2023 ed aveva avuto esito negativo, per ingiustificata mancata pagina 2 di 5 comparizione del , la procedura di mediazione, obbligatoria in materia di diritti reali, CP_1 avviata dal ricorrente. Indi, il tutore di Giudice chiedeva a questo Tribunale di volere: “dichiarare Pt_2 che il sig. occupa senza alcun titolo le unità immobiliari site in Vittoria (RG) CP_1 in via Principe Umberto n.8, 10 e 10 A) (12) di proprietà del dott. Giudice Pt_2 condannandolo all'immediato rilascio della stessa in favore del medesimo, libero da persone e cose. Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale adito condannare il sig. a risarcire il CP_1 danno economico cagionato al dott. con l'illegittima occupazione dei Parte_2 predetti immobili da commisurare in un'indennità per l'occupazione dell'immobile determinata quantitativamente in misura pari al canone di locazione che per il predetto immobile si sarebbe potuto percepire per tutto il periodo in cui l'occupazione si è protratta a far data dall'atto di diffida e messa in mora inviata dal Tutore mediante lettera raccomandata del 12.12.2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito quantificare la chiesta indennità di occupazione nella misura di €.100,00 mensili, maturata dal 12.12.2022 fino all'effettivo rilascio, quale valore economico del canone stimato dal consulente tecnico di parte, R_
, Ingegnere e Architetto Pianificatore Territoriale nell'allegata relazione di stima.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorso introduttivo, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, veniva legittimamente notificato a nelle forme dell'art. 143 c.p.c., CP_1 perfezionandosi la notifica in data 10.7.2024. Il , nonostante la predetta regolare notifica, non si costituiva in giudizio, sicchè se CP_1 ne dichiara la contumacia. Ciò posto, occorre anzitutto muovere dalla qualificazione della domanda formulata da parte ricorrente. Quest'ultima, dopo avere affermato che “sussiste la legittimazione attiva del dott. all'esperimento dell'azione di restituzione degli immobili dei quali lo stesso Parte_2
è legittimo e pieno proprietario in forza dell'atto di donazione a rogito del notaio Persona_1 in data 03/02/2005 …”, ha spiegato che “la restituzione degli immobili può essere
[...] invocata dall'odierno esponente sia, in via principale, ai sensi dell'art. 948 c.c. (azione di rivendicazione) stante il diritto di proprietà degli immobili in capo al dott. Parte_2 sia, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione) non esistendo contestazione sulla titolarità giuridica del diritto di proprietà del medesimo quanto piuttosto una condotta ostativa all'esercizio di fatto dei diritti del dominus quali il possesso e la libertà di disporne”: azione di rivendicazione, dunque, in via principale, ed azione di reintegrazione nel possesso, in via subordinata, oltre all'azione di risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Corretta appare l'individuazione dell'azione (di rivendicazione della proprietà) esperita da parte ricorrente, deducendo già quest'ultima che il resistente è privo di qualsivoglia titolo che legittimi la detenzione degli immobili da parte sua, non essendo cioè stato mai investito della disponibilità dei beni da parte del rivendicante. La giurisprudenza di legittimità suole, infatti, così distinguere azione personale di restituzione ed azione reale di rivendicazione: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
pagina 3 di 5 volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (così ex multis Cass. 25052/2018). Nello specifico, Cass. 18050/2023 ha chiarito che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile” (v. nello stesso senso Cass. 705/2013). Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione (c.d. probatio diabolica) può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore”, con la puntualizzazione che “il giudice, però, non può valorizzare ai fini della prova della proprietà il godimento del bene da parte del rivendicatore, qualora lo stesso non abbia allegato l'usucapione quale titolo d'acquisto” (così Cass. 2334/1995; v. anche Cass. 21940/2018); tale onere probatorio si suole attenuare in presenza di determinate difese del convenuto, ad esempio quando quest'ultimo “si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore”; in siffatta evenienza, Cass. 25865/2021 ha statuito che “detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere”. Nel caso di specie, attesa la contumacia del resistente, parte ricorrente non beneficia di alcuna attenuazione dell'onere probatorio a suo carico, essendo tenuta alla c.d. probatio diabolica, nel senso sopra detto. Ora, il tutore di ha prodotto, ponendolo a fondamento dell'azione di Parte_2 rivendicazione, l'atto pubblico di donazione del 3.2.2005, posto in essere, in favore del Giudice, da ed avente ad oggetto, tra gli altri, gli immobili rivendicati, siti in CP_2
Vittoria, via Principe Umberto nn. 8, 10 e 10/A, p.t. (f. 215, p.lla 1412, sub 4 e 5), adibiti a garage. Trattasi di titolo derivativo, nel quale si dà atto del titolo di provenienza in capo al dante causa, identificato, per l'immobile sito al civico n. 8, da successione testamentaria in morte di
, deceduto in Vittoria il 26.9.1972, con testamento olografo pubblicato il Persona_5
pagina 4 di 5 18.1.1973, mentre, per gli immobili siti ai civici 10 e 10/A, è indicato l'atto del 17.6.1974 in notar come si intende, non si tratta di atti che provano un acquisto a titolo Per_6 originario in capo al dante causa del Giudice. Ed infatti, la Corte di Cassazione (sent. 21940/2018) ha avuto modo di chiarire che
“l'atto di accettazione dell'eredità non è idoneo a provare un titolo di acquisto originario, giacché la prova della successione del possesso presuppone la prova del possesso del dante causa (cfr. Cass. n. 718 del 1973; di recente, Cass. 25643 del 2014)”. Per altro verso, parte ricorrente non ha dedotto, né offerto di provare l'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore, ossia l'esercizio del potere di fatto sui beni per un tempo utile ad usucapionem, ad usucapirne cioè il diritto di proprietà; né tale relazione di fatto con gli immobili, ad immagine del diritto di proprietà, può desumersi dalla mera esistenza del titolo di acquisto della proprietà, dovendo piuttosto estrinsecarsi nel compimento di attività materiali significative di un concreto rapporto di tipo dominicale rispetto ai beni;
altrimenti, sarebbe sufficiente disporre di un titolo di proprietà risalente ad un tempo utile ad usucapire. Alla luce di ciò, non appare indicativa la clausola, inserita nell'atto di donazione del 3.2.2005, che prevede il trasferimento immediato, dalla donante al donatario, del possesso giuridico e materiale sugli immobili oggetto di causa: trattasi all'evidenza di clausola di mero stile;
inoltre, dagli atti di causa si evince che gli immobili in questione, giusta nota del Corpo di Polizia Municipale di Vittoria, datata 9.11.2022, sono occupati da a dire di CP_1 quest'ultimo da otto anni, cioè dal 2014. Si comprende allora che, dopo averli acquistati, il Giudice avrebbe comunque, in un'epoca indefinita, perduto il possesso dei garage, sicchè è comunque incerto che dal 3.2.2005 sia trascorso un tempo (nemmeno dieci anni) utile ad usucapionem. In conclusione, la domanda di rivendicazione va rigettata. Quanto all'azione di reintegrazione nel possesso, esperita in via subordinata, la stessa deve dichiararsi inammissibile, essendo incompatibile con il rito semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., dovendo piuttosto essere proposta nelle forme del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.), richiamate dall'art. 703, co. 2, c.p.c., in quanto compatibili, essendo prevista, per le azioni possessorie, una prima fase sommaria, seguita da un'eventuale fase di merito (art. 703, ult. co., c.p.c.). Da quanto sopra discende il rigetto anche della domanda risarcitoria. Dato l'esito del giudizio e considerata la contumacia del resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1261/2024 R.G., nella contumacia di CP_1
RIGETTA la domanda di rivendicazione della proprietà, nonché la domanda di risarcimento del danno. DICHIARA inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso. DICHIARA irripetibili le spese processuali. Così deciso in Ragusa, in data 5 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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