CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23086/2015 R.G. proposto da CH NC, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti PAOLO MARRA e CO MA, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 IR IL RI Civile Sent. Sez. 5 Num. 9382 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI CO Data pubblicazione: 05/04/2023 2 – controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 355/2015, depositata il 20 febbraio 2015; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8- bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. LO NI formulò istanza di rimborso dell’Irpef oggetto di ritenuta sull’incentivo all’esodo riconosciutogli per gli anni 2006, 2007 e 2008, in seguito alle dimissioni irrevocabili dal lavoro che egli aveva presentato in attuazione di un piano programmato dalla propria datrice UBI Banca Carime s.p.a. e in adesione al corrispondente Fondo di solidarietà. Con nota del 28 novembre 2011 l’Agenzia delle entrate respinse l’istanza di rimborso;
tale atto di diniego fu impugnato dal contribuente, con esito favorevole, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari. 2. La sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, adìta con gravame principale dell’Amministrazione e con gravame incidentale del contribuente, limitato alla regolazione delle spese. I giudici d’appello ritennero che il contribuente fosse decaduto dal diritto ai benefici fiscali;
l’accordo sindacale prevedeva infatti, a tale riguardo, che la domanda di adesione al Fondo di solidarietà fosse presentata entro il 30 dicembre 2005, mentre la cessazione 3 anticipata del rapporto di lavoro aveva avuto luogo solo il 31 luglio 2006. 3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che la sentenza di primo grado era stata appellata dall’Amministrazione sul solo rilievo dell’omessa valutazione delle ragioni di fatto esposte in relazione all’an e al quantum della pretesa. Sostiene, pertanto, che la pronunzia impugnata, che ha accolto il gravame sulla base di una diversa ragione, sarebbe affetta da ultrapetizione. 2. Con il secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione del giudicato formatosi in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’accesso del contribuente ai benefici fiscali. La statuizione resa sul punto dalla C.T.P. di Bari, infatti, non era stata fatta oggetto di specifiche ragioni di doglianza da parte dell’Amministrazione. 3. Il terzo mezzo di impugnazione denunzia violazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 23, conv. nella l. n. 248/2006. Il ricorrente osserva che tale disposizione, nell’abrogare l’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne ha disposta l’applicazione in via transitoria con riferimento alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (3 luglio 2006). 4 4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce «violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio», assumendo che la sentenza d’appello non si sarebbe pronunziata in ordine alla circostanza che l’accordo sindacale del 3 marzo 2005 prevedeva la possibilità per il contribuente di presentare domanda di adesione al piano di incentivazione all’esodo in qualunque momento e senza limiti temporali. 5. I primi due motivi, che agitano questioni collegate, possono essere oggetto di scrutinio congiunto. Entrambe le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza. 5.1. Con riferimento alla prima, infatti, il ricorrente ha omesso di riportare l’atto di appello dell’amministrazione finanziaria sul quale ha fondato la propria denunzia di ultrapetizione. Peraltro, la sentenza impugnata riporta espressamente, nella parte in fatto, uno stralcio delle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate che contiene un’esplicita contestazione della tempestività del collocamento a riposo del contribuente. 5.2. Quanto, poi, al motivo fondato sull’intervenuto giudicato, neppure in tal caso il ricorrente produce la sentenza di primo grado donde tale circostanza dovrebbe evincersi;
d’altro canto, la sentenza d’appello, alla pag. 3, contiene espressamente il rilievo in base al quale l’Ufficio «reiterando, sostanzialmente, le argomentazioni proposte in primo grado, ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso delle ritenute richieste, ed ha evidenziato che il contribuente non ha fornito una cognizione certa della natura delle riscosse e l’entità del credito spettante». 6. I restanti motivi, anch’essi meritevoli di esame congiunto per la loro connessione, non sono fondati. 5 6.1. Il Collegio, sul punto, intende uniformarsi ai precedenti di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 29400/2019; Cass. n. 21770/2018; Cass. n. 25953/2015), secondo i quali l'art. 19, comma 4-bis, TUIR, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, quantunque abrogato è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006 in due ipotesi non concorrenti, ovvero (1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge menzionato, e (2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, ma resi in attuazione di atti o accordi aventi data certa ad essa anteriore. In tal senso, spetta al lavoratore che abbia proposto istanza di rimborso dell'Irpef, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, di fornire la prova, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo, e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale. 6.2. Tale onere non è stato assolto dal ricorrente. Questi, infatti, si è limitato ad allegare che il proprio rapporto di lavoro sarebbe cessato in attuazione dell'incentivo all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis, TUIR, ma – a fronte del fatto che la cessazione risulta perfezionata il 31 luglio 2006, con l’adesione datoriale alla propria richiesta – non ha dimostrato che l’accordo si fosse già perfezionato prima dell'abrogazione del trattamento fiscale agevolato. Preso atto di tale incolmabile difetto probatorio, il Collegio osserva che è irrilevante accertare se l’accordo sindacale 6 prevedesse o meno la possibilità di un’adesione del lavoratore senza limiti di tempo, poiché ciò che conta, in questa sede, è la sussistenza dei requisiti per l’applicazione di una particolare disciplina fiscale a tale adesione. 7. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8- bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. LO NI formulò istanza di rimborso dell’Irpef oggetto di ritenuta sull’incentivo all’esodo riconosciutogli per gli anni 2006, 2007 e 2008, in seguito alle dimissioni irrevocabili dal lavoro che egli aveva presentato in attuazione di un piano programmato dalla propria datrice UBI Banca Carime s.p.a. e in adesione al corrispondente Fondo di solidarietà. Con nota del 28 novembre 2011 l’Agenzia delle entrate respinse l’istanza di rimborso;
tale atto di diniego fu impugnato dal contribuente, con esito favorevole, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari. 2. La sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, adìta con gravame principale dell’Amministrazione e con gravame incidentale del contribuente, limitato alla regolazione delle spese. I giudici d’appello ritennero che il contribuente fosse decaduto dal diritto ai benefici fiscali;
l’accordo sindacale prevedeva infatti, a tale riguardo, che la domanda di adesione al Fondo di solidarietà fosse presentata entro il 30 dicembre 2005, mentre la cessazione 3 anticipata del rapporto di lavoro aveva avuto luogo solo il 31 luglio 2006. 3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che la sentenza di primo grado era stata appellata dall’Amministrazione sul solo rilievo dell’omessa valutazione delle ragioni di fatto esposte in relazione all’an e al quantum della pretesa. Sostiene, pertanto, che la pronunzia impugnata, che ha accolto il gravame sulla base di una diversa ragione, sarebbe affetta da ultrapetizione. 2. Con il secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione del giudicato formatosi in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’accesso del contribuente ai benefici fiscali. La statuizione resa sul punto dalla C.T.P. di Bari, infatti, non era stata fatta oggetto di specifiche ragioni di doglianza da parte dell’Amministrazione. 3. Il terzo mezzo di impugnazione denunzia violazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 23, conv. nella l. n. 248/2006. Il ricorrente osserva che tale disposizione, nell’abrogare l’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne ha disposta l’applicazione in via transitoria con riferimento alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (3 luglio 2006). 4 4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce «violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio», assumendo che la sentenza d’appello non si sarebbe pronunziata in ordine alla circostanza che l’accordo sindacale del 3 marzo 2005 prevedeva la possibilità per il contribuente di presentare domanda di adesione al piano di incentivazione all’esodo in qualunque momento e senza limiti temporali. 5. I primi due motivi, che agitano questioni collegate, possono essere oggetto di scrutinio congiunto. Entrambe le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza. 5.1. Con riferimento alla prima, infatti, il ricorrente ha omesso di riportare l’atto di appello dell’amministrazione finanziaria sul quale ha fondato la propria denunzia di ultrapetizione. Peraltro, la sentenza impugnata riporta espressamente, nella parte in fatto, uno stralcio delle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate che contiene un’esplicita contestazione della tempestività del collocamento a riposo del contribuente. 5.2. Quanto, poi, al motivo fondato sull’intervenuto giudicato, neppure in tal caso il ricorrente produce la sentenza di primo grado donde tale circostanza dovrebbe evincersi;
d’altro canto, la sentenza d’appello, alla pag. 3, contiene espressamente il rilievo in base al quale l’Ufficio «reiterando, sostanzialmente, le argomentazioni proposte in primo grado, ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso delle ritenute richieste, ed ha evidenziato che il contribuente non ha fornito una cognizione certa della natura delle riscosse e l’entità del credito spettante». 6. I restanti motivi, anch’essi meritevoli di esame congiunto per la loro connessione, non sono fondati. 5 6.1. Il Collegio, sul punto, intende uniformarsi ai precedenti di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 29400/2019; Cass. n. 21770/2018; Cass. n. 25953/2015), secondo i quali l'art. 19, comma 4-bis, TUIR, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, quantunque abrogato è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223/2006 in due ipotesi non concorrenti, ovvero (1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge menzionato, e (2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, ma resi in attuazione di atti o accordi aventi data certa ad essa anteriore. In tal senso, spetta al lavoratore che abbia proposto istanza di rimborso dell'Irpef, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, di fornire la prova, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo, e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale. 6.2. Tale onere non è stato assolto dal ricorrente. Questi, infatti, si è limitato ad allegare che il proprio rapporto di lavoro sarebbe cessato in attuazione dell'incentivo all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis, TUIR, ma – a fronte del fatto che la cessazione risulta perfezionata il 31 luglio 2006, con l’adesione datoriale alla propria richiesta – non ha dimostrato che l’accordo si fosse già perfezionato prima dell'abrogazione del trattamento fiscale agevolato. Preso atto di tale incolmabile difetto probatorio, il Collegio osserva che è irrilevante accertare se l’accordo sindacale 6 prevedesse o meno la possibilità di un’adesione del lavoratore senza limiti di tempo, poiché ciò che conta, in questa sede, è la sussistenza dei requisiti per l’applicazione di una particolare disciplina fiscale a tale adesione. 7. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.