Articolo 1 della Legge 21 giugno 1964, n. 468
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21 luglio 1964
Art. 1. Articolo unico.

L'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908 , e' sostituito dal seguente:
"E' chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle citate Associazioni".

Entrata in vigore il 21 luglio 1964