TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3816/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3816/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , Controparte_1
PROMOSSA DA
( ) nata negli Stati Uniti d'America il 28.08.1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 26/6/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“previo accertamento della sussistenza dei requisiti socio-sanitari della sig.ra Parte_1 per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 della legge 222/84 e tenuto conto che i ratei relativi al periodo dal 01.09.2019 al 31.01.2020 sono già stati a suo tempo versati prima della sospensione del diritto così come le singole mensilità a decorrere dal
01.06.2024,
c) Dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'assegno ordinario Parte_1
d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 nella misura di legge e con decorrenza dal 05.08.2019;
d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità dal 01.02.2020 al 31.05.2024.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 25/3/2025; all'esito di tale udienza e della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente, già titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984, presentava in data 5/8/2019 domanda di conferma della predetta prestazione.
5. L con provvedimento del 7/10/2019 respingeva la domanda, ritenendo la ricorrente CP_1
non avente i requisiti sanitari previsti dalla legge.
6. La ricorrente promuoveva, così, ricorso giurisdizionale ex art 445 bis cpc che veniva iscritto al n. 4420/2022 RG Lavoro Tribunale di Velletri, che si concludeva con decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 22/12/2023, che accertava la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Il decreto di omologa veniva notificato all' in data 27/12/2023 (v. doc. 1 allegato al CP_1 ricorso) e in data 26/1/2024 veniva comunicato all' il modello AP15 per permettere CP_1
l'erogazione della prestazione, unitamente ai redditi percepiti ( v. doc. 2 allegato al ricorso).
8. La ricorrente possiede anche il requisito contributivo per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 corrispondente ad un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), 3 dei quali (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda (v. estratto contributivo all. 4 al ricorso).
9. L in data 16/5/2024 comunicava alla ricorrente l'accoglimento della domanda e la CP_1
liquidazione della prestazione categoria IO n. 002- 701518633354 per un importo complessivo a titolo di arretrati maturati per il periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024 pari ad €
20.299,65 (v. provvedimento di liquidazione del 16/5/2024, allegato n. 5 al ricorso).
10. L' , tuttavia, provvedeva al pagamento delle singole mensilità a decorrere dal mese di CP_1
giugno 2024, ma gli arretrati maturati dall'1/2/2020 al 31/5/2024 non venivano versati.
Risultano invece già versati i ratei relativi al periodo dall'1/9/2019 al 31/1/2020.
3 11. Il Tribunale, pertanto, vista la documentazione di causa e l'avvenuto riconoscimento del diritto da parte dello stesso con il provvedimento di liquidazione del 16/5/2024 di cui CP_2 all'allegato n. 5 al ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire gli arretrati Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa (5/8/2019); per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 per il periodo dall' 1/2/2020 al 31/5/2024.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 20.299,65 compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € + 30% (= 559,05) ex art 4 co 1 bis DM 55/2014 per essere stato redatto il ricorso con collegamenti ipertestuali = € 2422,55.
12. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di 2422,55 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire gli arretrati dell'assegno ordinario di Parte_1
invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa (5/8/2019);
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 per il periodo dall' 1/2/2020 al 31/5/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di 2422,55 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3816/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , Controparte_1
PROMOSSA DA
( ) nata negli Stati Uniti d'America il 28.08.1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 26/6/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“previo accertamento della sussistenza dei requisiti socio-sanitari della sig.ra Parte_1 per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 della legge 222/84 e tenuto conto che i ratei relativi al periodo dal 01.09.2019 al 31.01.2020 sono già stati a suo tempo versati prima della sospensione del diritto così come le singole mensilità a decorrere dal
01.06.2024,
c) Dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'assegno ordinario Parte_1
d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 nella misura di legge e con decorrenza dal 05.08.2019;
d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità dal 01.02.2020 al 31.05.2024.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 25/3/2025; all'esito di tale udienza e della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente, già titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984, presentava in data 5/8/2019 domanda di conferma della predetta prestazione.
5. L con provvedimento del 7/10/2019 respingeva la domanda, ritenendo la ricorrente CP_1
non avente i requisiti sanitari previsti dalla legge.
6. La ricorrente promuoveva, così, ricorso giurisdizionale ex art 445 bis cpc che veniva iscritto al n. 4420/2022 RG Lavoro Tribunale di Velletri, che si concludeva con decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 22/12/2023, che accertava la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa (v. doc. 1 allegato al ricorso).
7. Il decreto di omologa veniva notificato all' in data 27/12/2023 (v. doc. 1 allegato al CP_1 ricorso) e in data 26/1/2024 veniva comunicato all' il modello AP15 per permettere CP_1
l'erogazione della prestazione, unitamente ai redditi percepiti ( v. doc. 2 allegato al ricorso).
8. La ricorrente possiede anche il requisito contributivo per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 corrispondente ad un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), 3 dei quali (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda (v. estratto contributivo all. 4 al ricorso).
9. L in data 16/5/2024 comunicava alla ricorrente l'accoglimento della domanda e la CP_1
liquidazione della prestazione categoria IO n. 002- 701518633354 per un importo complessivo a titolo di arretrati maturati per il periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2024 pari ad €
20.299,65 (v. provvedimento di liquidazione del 16/5/2024, allegato n. 5 al ricorso).
10. L' , tuttavia, provvedeva al pagamento delle singole mensilità a decorrere dal mese di CP_1
giugno 2024, ma gli arretrati maturati dall'1/2/2020 al 31/5/2024 non venivano versati.
Risultano invece già versati i ratei relativi al periodo dall'1/9/2019 al 31/1/2020.
3 11. Il Tribunale, pertanto, vista la documentazione di causa e l'avvenuto riconoscimento del diritto da parte dello stesso con il provvedimento di liquidazione del 16/5/2024 di cui CP_2 all'allegato n. 5 al ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire gli arretrati Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa (5/8/2019); per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 per il periodo dall' 1/2/2020 al 31/5/2024.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 20.299,65 compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € + 30% (= 559,05) ex art 4 co 1 bis DM 55/2014 per essere stato redatto il ricorso con collegamenti ipertestuali = € 2422,55.
12. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di 2422,55 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire gli arretrati dell'assegno ordinario di Parte_1
invalidità ex art 1 L 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa (5/8/2019);
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 per il periodo dall' 1/2/2020 al 31/5/2024;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di 2422,55 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5