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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICAEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3536/2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa in data 8.8.2020 dal tribunale di
Benevento (RG 2499/2019), vertente
TRA Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Stefano Intorcia (c.f. C.F. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1 Codice Fiscale_2 ), [...] CP_2 (c.f. C.F._3 ), CP_3 (c.f.
C.F._4 ), quali eredi di Persona_1 CP_4
[...] (c.f. C.F._5 ) e Controparte_5 (c.f.
C.F._6 ), in proprio nonché quali eredi di Per_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Ventorino (c.f. C.F. 7
APPELLATI NONCHÉ
Controparte_6 Controparte_7 e [...]
Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 14.1.2025 e dagli appellati il 16.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi alCon ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_2
, n.q. di
Tribunale di Benevento Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 eredi di Persona_1 " CP_4 e e Controparte_8 al fine
[...] Controparte_6 Controparte_7 "
di far accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento, con contratto del 12.3.1992,
del fondo sito in località Pacevecchia in Benevento, di cui al f. catastale n. 62, p.lla
592 (ex 553), in virtù di quanto pattuito all'art. 6 dello stesso contratto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di trascrivere la emananda sentenza e quantificare la somma dovuta a saldo quale prezzo del trasferimento del terreno. Nel merito deduceva che i venditori e/o i loro eredi, benché più volte convocati innanzi al Notaio per la stipula dell'atto pubblico, non erano comparsi, né avevano mai voluto, di fatto, stipulare l'atto notarile di ricognizione della vendita del 12\03\1992.
La ricorrente evidenziava, inoltre, che, effettuato in data 15.9.2014 un rilievo dei confini e l'apposizione dei picchetti, emergeva una notevole differenza (348 mq) tra la superficie acquistata e quella effettivamente venduta. Chiedeva, pertanto, di determinare il saldo da corrispondere in ossequio al disposto dell'art. 6 del contratto di compravendita del 1992. CP_2 CP_3 , n.q. di eredi di Si costituivano Controparte_1
e Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 Persona_1 " CP_4
Non si opponevano all'accoglimento della domanda ai fini dell'accertamento delle sottoscrizioni per la trascrizione nei RR.II., convenivano in merito al prezzo definitivo da applicare al mq, contestavano quanto asserito da parte attrice con riguardo la differenza di superficie. Non si costituivano Controparte_6 Controparte_7 e CP 8 CP_8
[...]
Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza qui impugnata, così statuiva: "- Accerta
l'avvenuto trasferimento, in forza del contratto di compravendita in atti del
12/3/1992, del fondo sito in Benevento alla loc. Pacevecchia in catasto al f.62 p.lla
592 (ex 553) dalla parte venditrice costituita nel predetto atto e relativi aventi causa, come costituiti nel presente giudizio in favore di in persona Parte_2
del leg. rappr. p.t.,, autorizzando il Conservatore alla trascrizione;
- Determina in €.12.587,84 il saldo prezzo ancora dovuto, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo dal deposito della sentenza;
condanna Parte_2 al pagamento della somma predetta in favore dei convenuti sopra costituiti Controparte_1 و [...] CP_2
CP_3 quali eredi di (DECEDUTO nelle more della notifica Persona_1
del ricorso introduttivo), nonché in CP_4 e Controparte_5 proprio nonché quali eredi di Per_2 nonché ' CP_6 Controparte_7
[...] e Controparte_8
- Spese di lite integralmente compensate."
Il giudizio di appello
Parte_2 ha proposto appello.
Con un unico motivo l'appellante ha censurato l'erronea liquidazione da parte del tribunale degli interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino al deposito della sentenza, oltre gli interessi legali dovuti dal deposito della sentenza al soddisfo. In particolare ha dedotto che l'erroneità della statuizione di cui all'ordinanza impugnata ( (Determina in €.12.587,84 il saldo prezzo ancora dovuto, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo dal deposito della sentenza) era facilmente rilevabile sulla scorta dell'esame dell'art. 6 del contratto del 12.3.1992, secondo il quale il saldo andava rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della stipula. Dunque, senza prevedere l'ulteriore applicazione di interessi legali. Ha censurato inoltre la regolamentazione delle spese processuali, in relazione alla quale era stata disposta la compensazione senza addurre in merito alcuna motivazione. L'appellante ha così concluso: “1) In via principale, riformare e\o annullare la ordinanza di primo grado, nei termini e nei limiti di cui all'atto di appello, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado dalla società appellante, da ultimo nelle note di trattazione scritta, I termine del 1\06\20
e II termine del 3\06\20, determinando e liquidando, sul saldo del prezzo dell'immobile de quo di €.12.587,84, solo la rivalutazione secondo gli indici istat dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, ed escludendo espressamente gli interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza.; 2) Condannare controparte alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza appellata per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato;
3) Condannare controparte al pagamento delle competenze e delle spese
(per euro 727,72, di cui euro 259,00 per c.u.; euro 27,00 per dir. canc.; euro 294,00 per trascrizione domanda giudiziale, euro 147,72 per costo notifiche e relative certificazioni) del giudizio di primo grado, e delle competenze e delle spese (per euro 382,00) del presente grado di appello, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."
"n.q. di eredi di Si sono costituiti Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_4 e Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 Persona_1 و
Hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Benchè ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio Controparte_6 "
Con ordinanza dell' 1.2.2021 la Controparte_7 e Controparte_8
Corte ne ha dichiarato la contumacia.
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del
21.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per ciò che attiene all'eccezione sollevata dall'appellata in relazione all'art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento del gravame - la stessa va disattesa, posto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.,
l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità non è più in alcun modo sindacabile in questa sede.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Invero, la società appellante, con un unico motivo di doglianza, ha censurato la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha applicato gli interessi legali al saldo già rivalutato, a far data dal contratto di compravendita del 12.3.1992 e sino al soddisfo, e non con decorrenza dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Giova precisare che non hanno costituito motivo di gravame le ulteriori statuizioni contenute nella suddetta ordinanza e, quindi, su di esse, si è formato il c.d. giudicato ex art. 329 c.p.c., con la conseguenza che il thema decidendum resta circoscritto alla valutazione della decorrenza degli interessi legali.
La Corte ritiene non corretta la condanna della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali sul prezzo dovuto con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita (12.3.1992), poiché la società acquirente, non è tenuta al pagamento degli interessi sul prezzo di compravendita finché non abbia acquisito la controprestazione: “nei contratti di scambio, gli interessi corrispettivi rivestono infatti una funzione equilibratrice delle rispettive prestazioni, e sono dovuti per compensare la parte contraente che abbia adempiuto alla propria prestazione per il tempo della mancata disponibilità della cosa oggetto della controprestazione, non puntualmente adempiuta dall'altra parte contraente” (Cass. n. 2920 del
14.3.1995)
Nella specie, la controprestazione era la stipula dell'atto pubblico innanzi al Notaio ai fini della trascrizione e della conseguente sua opponibilità ai terzi.
Ed invero, nonostante le convocazioni effettuate, parte venditrice non ha mai provveduto alla stipula dell'atto pubblico innanzi al Notaio, e solo con la pubblicazione dell'ordinanza, la società acquirente ha ottenuto la trascrizione nei registri immobiliari del fondo acquistato. In tale situazione, la condanna della Pt_2 en. srl al pagamento degli interessi legali sul prezzo della compravendita, con decorrenza dalla stipula del contratto di compravendita, appare priva di giustificazione alla stregua dei principi regolatori in materia di interessi, non collegandosi al necessario presupposto della disponibilità della rispettiva controprestazione.
Si aggiunga che è principio consolidato della Suprema Corte che “la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito
- divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ". (Cass. 29212 del 12.11.2019).
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame qui considerato, ed in parziale riforma della decisione impugnata, deve disporsi che gli interessi legali sulla somma rivalutata così come statuito dal Tribunale, siano applicati a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza (2.9.2020) sino al soddisfo.
L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, con conseguente riforma parziale della ordinanza di primo grado, impone un nuovo regolamento delle spese.
Infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, in quanto, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le altre,
Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass. 9/2/2021, n. 3020; Cass.
22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante
Parte_2 vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto della natura e della difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri di cui al d.m.
n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab.
n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr.
Cass.n. 28325/2022). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Stefano Intorcia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Benevento in data 8.8.2020 (RG. 2499/2019) pubblicata in data
2.9.2020, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara tenuta al pagamento in favore di Parte_1
CP_2 CP_3 CP_4 e [...] Controparte_1 و
Controparte_8 del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 e saldo del prezzo determinato in €.12.587,84, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Benevento, oltre interessi legali dal deposito della suddetta ordinanza al soddisfo;
2. condanna Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 e
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 e Controparte_8
[...] al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore della Parte_1 delle spese di lite del doppio grado che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed attribuzione in favore dell'avv. Stefano Intorcia;
- quanto al presente grado di appello, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed attribuzione all'avv.Stefano Intorcia.
Così deciso in Napoli, il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3536/2020, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa in data 8.8.2020 dal tribunale di
Benevento (RG 2499/2019), vertente
TRA Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Stefano Intorcia (c.f. C.F. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1 Codice Fiscale_2 ), [...] CP_2 (c.f. C.F._3 ), CP_3 (c.f.
C.F._4 ), quali eredi di Persona_1 CP_4
[...] (c.f. C.F._5 ) e Controparte_5 (c.f.
C.F._6 ), in proprio nonché quali eredi di Per_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Ventorino (c.f. C.F. 7
APPELLATI NONCHÉ
Controparte_6 Controparte_7 e [...]
Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 14.1.2025 e dagli appellati il 16.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi alCon ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_2
, n.q. di
Tribunale di Benevento Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 eredi di Persona_1 " CP_4 e e Controparte_8 al fine
[...] Controparte_6 Controparte_7 "
di far accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento, con contratto del 12.3.1992,
del fondo sito in località Pacevecchia in Benevento, di cui al f. catastale n. 62, p.lla
592 (ex 553), in virtù di quanto pattuito all'art. 6 dello stesso contratto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di trascrivere la emananda sentenza e quantificare la somma dovuta a saldo quale prezzo del trasferimento del terreno. Nel merito deduceva che i venditori e/o i loro eredi, benché più volte convocati innanzi al Notaio per la stipula dell'atto pubblico, non erano comparsi, né avevano mai voluto, di fatto, stipulare l'atto notarile di ricognizione della vendita del 12\03\1992.
La ricorrente evidenziava, inoltre, che, effettuato in data 15.9.2014 un rilievo dei confini e l'apposizione dei picchetti, emergeva una notevole differenza (348 mq) tra la superficie acquistata e quella effettivamente venduta. Chiedeva, pertanto, di determinare il saldo da corrispondere in ossequio al disposto dell'art. 6 del contratto di compravendita del 1992. CP_2 CP_3 , n.q. di eredi di Si costituivano Controparte_1
e Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 Persona_1 " CP_4
Non si opponevano all'accoglimento della domanda ai fini dell'accertamento delle sottoscrizioni per la trascrizione nei RR.II., convenivano in merito al prezzo definitivo da applicare al mq, contestavano quanto asserito da parte attrice con riguardo la differenza di superficie. Non si costituivano Controparte_6 Controparte_7 e CP 8 CP_8
[...]
Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza qui impugnata, così statuiva: "- Accerta
l'avvenuto trasferimento, in forza del contratto di compravendita in atti del
12/3/1992, del fondo sito in Benevento alla loc. Pacevecchia in catasto al f.62 p.lla
592 (ex 553) dalla parte venditrice costituita nel predetto atto e relativi aventi causa, come costituiti nel presente giudizio in favore di in persona Parte_2
del leg. rappr. p.t.,, autorizzando il Conservatore alla trascrizione;
- Determina in €.12.587,84 il saldo prezzo ancora dovuto, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo dal deposito della sentenza;
condanna Parte_2 al pagamento della somma predetta in favore dei convenuti sopra costituiti Controparte_1 و [...] CP_2
CP_3 quali eredi di (DECEDUTO nelle more della notifica Persona_1
del ricorso introduttivo), nonché in CP_4 e Controparte_5 proprio nonché quali eredi di Per_2 nonché ' CP_6 Controparte_7
[...] e Controparte_8
- Spese di lite integralmente compensate."
Il giudizio di appello
Parte_2 ha proposto appello.
Con un unico motivo l'appellante ha censurato l'erronea liquidazione da parte del tribunale degli interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT sino al deposito della sentenza, oltre gli interessi legali dovuti dal deposito della sentenza al soddisfo. In particolare ha dedotto che l'erroneità della statuizione di cui all'ordinanza impugnata ( (Determina in €.12.587,84 il saldo prezzo ancora dovuto, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo dal deposito della sentenza) era facilmente rilevabile sulla scorta dell'esame dell'art. 6 del contratto del 12.3.1992, secondo il quale il saldo andava rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della stipula. Dunque, senza prevedere l'ulteriore applicazione di interessi legali. Ha censurato inoltre la regolamentazione delle spese processuali, in relazione alla quale era stata disposta la compensazione senza addurre in merito alcuna motivazione. L'appellante ha così concluso: “1) In via principale, riformare e\o annullare la ordinanza di primo grado, nei termini e nei limiti di cui all'atto di appello, e per l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado dalla società appellante, da ultimo nelle note di trattazione scritta, I termine del 1\06\20
e II termine del 3\06\20, determinando e liquidando, sul saldo del prezzo dell'immobile de quo di €.12.587,84, solo la rivalutazione secondo gli indici istat dal 12/3/1992 alla data di deposito della sentenza, ed escludendo espressamente gli interessi legali maturati sulla somma annualmente rivalutata sino al deposito della sentenza.; 2) Condannare controparte alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della sentenza appellata per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato;
3) Condannare controparte al pagamento delle competenze e delle spese
(per euro 727,72, di cui euro 259,00 per c.u.; euro 27,00 per dir. canc.; euro 294,00 per trascrizione domanda giudiziale, euro 147,72 per costo notifiche e relative certificazioni) del giudizio di primo grado, e delle competenze e delle spese (per euro 382,00) del presente grado di appello, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."
"n.q. di eredi di Si sono costituiti Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_4 e Controparte_5 n.q. di eredi di Per_2 Persona_1 و
Hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Benchè ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio Controparte_6 "
Con ordinanza dell' 1.2.2021 la Controparte_7 e Controparte_8
Corte ne ha dichiarato la contumacia.
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del
21.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per ciò che attiene all'eccezione sollevata dall'appellata in relazione all'art. 348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento del gravame - la stessa va disattesa, posto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.,
l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità non è più in alcun modo sindacabile in questa sede.
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Invero, la società appellante, con un unico motivo di doglianza, ha censurato la statuizione con cui il Giudice di prime cure ha applicato gli interessi legali al saldo già rivalutato, a far data dal contratto di compravendita del 12.3.1992 e sino al soddisfo, e non con decorrenza dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Giova precisare che non hanno costituito motivo di gravame le ulteriori statuizioni contenute nella suddetta ordinanza e, quindi, su di esse, si è formato il c.d. giudicato ex art. 329 c.p.c., con la conseguenza che il thema decidendum resta circoscritto alla valutazione della decorrenza degli interessi legali.
La Corte ritiene non corretta la condanna della parte ricorrente al pagamento degli interessi legali sul prezzo dovuto con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita (12.3.1992), poiché la società acquirente, non è tenuta al pagamento degli interessi sul prezzo di compravendita finché non abbia acquisito la controprestazione: “nei contratti di scambio, gli interessi corrispettivi rivestono infatti una funzione equilibratrice delle rispettive prestazioni, e sono dovuti per compensare la parte contraente che abbia adempiuto alla propria prestazione per il tempo della mancata disponibilità della cosa oggetto della controprestazione, non puntualmente adempiuta dall'altra parte contraente” (Cass. n. 2920 del
14.3.1995)
Nella specie, la controprestazione era la stipula dell'atto pubblico innanzi al Notaio ai fini della trascrizione e della conseguente sua opponibilità ai terzi.
Ed invero, nonostante le convocazioni effettuate, parte venditrice non ha mai provveduto alla stipula dell'atto pubblico innanzi al Notaio, e solo con la pubblicazione dell'ordinanza, la società acquirente ha ottenuto la trascrizione nei registri immobiliari del fondo acquistato. In tale situazione, la condanna della Pt_2 en. srl al pagamento degli interessi legali sul prezzo della compravendita, con decorrenza dalla stipula del contratto di compravendita, appare priva di giustificazione alla stregua dei principi regolatori in materia di interessi, non collegandosi al necessario presupposto della disponibilità della rispettiva controprestazione.
Si aggiunga che è principio consolidato della Suprema Corte che “la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito
- divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ". (Cass. 29212 del 12.11.2019).
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame qui considerato, ed in parziale riforma della decisione impugnata, deve disporsi che gli interessi legali sulla somma rivalutata così come statuito dal Tribunale, siano applicati a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza (2.9.2020) sino al soddisfo.
L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, con conseguente riforma parziale della ordinanza di primo grado, impone un nuovo regolamento delle spese.
Infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, in quanto, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le altre,
Cass. 23/2/2022, n. 5890; Cass. 3/9/2021, n. 23877; Cass. 9/2/2021, n. 3020; Cass.
22/8/2018, n. 20920; Cass. 22/2/2016, n. 3438). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante
Parte_2 vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto della natura e della difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri di cui al d.m.
n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab.
n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr.
Cass.n. 28325/2022). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Stefano Intorcia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Benevento in data 8.8.2020 (RG. 2499/2019) pubblicata in data
2.9.2020, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara tenuta al pagamento in favore di Parte_1
CP_2 CP_3 CP_4 e [...] Controparte_1 و
Controparte_8 del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 e saldo del prezzo determinato in €.12.587,84, oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dal 12/3/1992 alla data di deposito dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Benevento, oltre interessi legali dal deposito della suddetta ordinanza al soddisfo;
2. condanna Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 e
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 e Controparte_8
[...] al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore della Parte_1 delle spese di lite del doppio grado che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed attribuzione in favore dell'avv. Stefano Intorcia;
- quanto al presente grado di appello, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed attribuzione all'avv.Stefano Intorcia.
Così deciso in Napoli, il 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)