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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 27.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 785/2024 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 1.3.2024
da
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 18, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Daniele Checchi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.3.2024, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) era già stata titolare di assegno sociale cat. AS n.04307886, in virtù di provvedimento del 24.12.2017; 2) in data 1.04.2019, a seguito della sospensione CP_1 della predetta prestazione assistenziale, aveva presentato all' formale domanda di CP_1 ricostituzione reddituale;
3) con provvedimento del 12.04.2019 l' aveva comunicato il non CP_1 accoglimento della domanda di ricostituzione per il seguente motivo “è necessario produrre sentenza di separazione dalla quale si evince reddito per assegno di mantenimento”; 4) prodotta la sentenza di separazione richiesta, l' con successivo provvedimento del 30.05.2019 aveva confermato il CP_1 rigetto della domanda motivando come segue: “la rinuncia al mantenimento presuppone l'autonomia economica per cui la prestazione assistenziale non può essere riconosciuta”; 5) in data 2.05.2021 aveva inoltrato domanda di ricostituzione reddituale nuovamente respinta dall' con provvedimento CP_1
del 30.09.2021; 6) in data 15.05.2023 aveva presentato formale ricorso amministrativo rimasto senza esito;
7) erroneamente l' aveva respinto la domanda, deducendo che la rinuncia al CP_1
mantenimento presuppone l'autonomia economica, giacché in realtà non era titolare di alcun reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dall'1.4.2019, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori CP_1
e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.2.2025 la causa è stata discussa mediante deposito di note telematiche e quindi decisa con sentenza.
È noto che, ai sensi dell'art.26 L. 30/4/1969 n.153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri”.
La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273;
18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991 n. 6085). In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che
“trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art.3, comma 6, L. n. 335/1995, “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art.3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. L'età di 65 anni, inizialmente prevista per accedere alla prestazione, dal 2013 è stata incrementata in base agli adeguamenti della speranza di vita, nel 2018 è stata aumentata di un anno e dal 2019 è di 67 anni.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
L' infatti, fa leva sulla natura sussidiaria dell'assegno sociale e, nel caso concreto, deduce CP_1
che la ricorrente non versa in stato di bisogno non avendo richiesto al coniuge separato alcuna prestazione economica.
Orbene, osserva il Giudicante che ai fini della risoluzione della lite deve anche rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art.3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente (non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr. Cass. 13577/2013).
Nel caso di specie, è incontestato che l'attrice si è separata consensualmente dal coniuge e che da quest'ultimo non percepisce alcun assegno di mantenimento.
Dalla documentazione in atti non emerge, però, automaticamente una situazione di autosufficienza economica del ricorrente, come invece dedotto dall' Invero, non appare CP_1 corretto il criterio virtuale adottato dall'ente, che ha considerato la sola astratta possibilità della ricorrente di richiedere il mantenimento.
Nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la consistenza patrimoniale dell'altro coniuge, né la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un assegno di mantenimento in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta. Peraltro, dalla documentazione allegata dall'attrice alle note del 24.9.2024, emerge che la mancanza dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente è da ricondursi all'esiguità del reddito dell'ex coniuge, , titolare soltanto di una pensione di Persona_1
vecchiaia dell'importo lordo mensile pari ad €.795,23.
Pertanto, anche prendendo in considerazione il disposto di cui al comma 3 dell'art.26 della L.
153/1969 (applicabile anche all'assegno sociale in base al comma 7 dell'art 3 L. 335/1995), per cui non è concedibile la prestazione assistenziale a coloro che hanno “titolo” a erogazioni che presentino i caratteri dell'obbligatorietà, della prevedibilità e della continuità, sulle quali in sostanza l'interessato può fare affidamento (cfr. Cass. 16859/2005), nella specie non sono emersi elementi volti a dimostrare che la ricorrente avesse la reale possibilità di conseguire un'entrata economica incompatibile con l'assegno oggetto di giudizio. Si consideri, poi, che per Cass. n.6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art.3 della legge n.335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”(nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione CP_1 coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
Nel caso esaminato dalla suprema Corte, quindi, non sarebbe sufficiente nemmeno la titolarità dell'assegno di mantenimento (che nel caso di specie manca), ma l'effettiva percezione dell'entrata economica.
Più di recente, Cass. n.16852 del 26 giugno 2018, nel respingere il ricorso dell' che aveva CP_1
censurato la sentenza del Tribunale di merito per aver ritenuto irrilevante che nel decreto di omologa della separazione non fosse previsto un assegno di mantenimento, ha affermato i seguenti principi: 1) il diniego dell'assegno sociale da parte dell' in considerazione della rinuncia al mantenimento CP_1
in sede di separazione equivale a ritenere che i redditi di entrambi gli ex coniugi debbano essere considerati ai fini del requisito reddituale (se entrambi i coniugi fossero in stato di bisogno non rileverebbe infatti la mancata richiesta del mantenimento). Tuttavia ciò contrasta con il principio espresso dall'art.70, comma 2, L. n.388/2000 (disposizione relativa alla maggiorazione destinata a determinati soggetti titolari di assegno ex art.3, comma 6, L. n. 335/1995), che deve essere applicato anche in sede di richiesta dell'assegno sociale. Tale previsione dispone che non si cumuli il reddito del coniuge “effettivamente e legalmente separato”; 2) l' per giustificare il diniego, e considerare CP_1 quindi anche il reddito del coniuge al quale non è stato chiesto l'assegno di mantenimento, ha l'onere di dimostrare che la separazione non sia “effettiva”; 3) nel caso in cui non lo faccia, deve essere considerato unicamente il reddito del richiedente la prestazione sociale, rimanendo irrilevante la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione.
Ancor più di recente, la Cassazione (ordinanza n.14513/2020) ha ribadito che l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare
"i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art.38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).
La legge, ha chiarito ancora la Cassazione, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
La Cassazione ha quindi evidenziato che la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è<<<< conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiara ione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dall' nel presente giudizio, la semplice CP_1
mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato non equivale ad assenza dello stato bisogno, né dà luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica.
Opinando come fa l' , si introdurrebbe nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in CP_1
generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. Di contro, nella richiamata decisione, la Cassazione ha osservato che allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile, non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' ), ma soprattutto CP_1
perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
In definitiva, occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), non potendosi attribuire rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
Non può quindi attribuirsi rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato, ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento. Mentre la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto ( Cass. n. 6570/2010, cit.).
Nel caso di specie, inoltre, deve rilevarsi che non risultano provati dall' comportamenti da CP_1
parte della ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
In definitiva, in assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'1.4.2019 e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi CP_1
legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale dal Parte_1
1°.
4.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali CP_1
dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 28.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi