Articolo 11 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 10 bisArticolo 13
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27 giugno 1986
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5 aprile 1991
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1 marzo 2008
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21 agosto 2014
Art. 11. 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari , nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario. ((5)) d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
f) la rilevazione dei dati statistici;
g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
l) le attivita' connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 16) che "L' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251 , come modificato dall' articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale".
Entrata in vigore il 21 agosto 2014
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