Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna pronunziando nel proc. n. 2895/2023 R.G. sul ricorso depositato il 14/06/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Ruggiero) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto :
a)condanna il ad attribuire alla parte ricorrente il Controparte_1
beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio a termine dedotto con il ricorso relativo all'anno scolastico 2022 /2023 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per l' anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Rigetta nel resto la domanda per il predetto beneficio negli altri anni scolastici dedotti.
b)condanna il , al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso e negli anni scolastici dedotti nella misura complessiva di
2901,63 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1800,00.Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario . 1
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) accertare e dichiarare in capo al Dott. la sussistenza del diritto al riconoscimento Parte_1
del diritto a percepire il Bonus Docente previsto dalla Carta Docenti e i compensi accessori a lui spettanti;
b) condannare il , in persona del pro-tempore, a corrispondere il Controparte_1 CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma pari a euro 5401,63;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: era dipendente del in qualità di docente assunto con contratto a tempo Controparte_1
determinato ;
pur essendo titolare del diritto ad ottenere il riconoscimento della Carta Docente e della
Retribuzione Professionale, non ha beneficiato della corresponsione delle somme previste per il
Bonus Docente dal 2018 al 2023, e per la Retribuzione Professionale nel periodo intercorrente tra il 01.10.2018 e il 09.06.2022.
Il resistente si costituiva tardivamente , contestando la domanda CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
CARTA DOCENTE
La domanda è in una parte rivolta alla pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incrichi a termine negli anni scolastici dal 2018 al 2023.
E' bene premettere che nelle note scritte la difes ricorrente conclude introduttivo e a tutta la documentazione depositata che dimostra incontrovertibilmente il diritto della ricorrente ad ottenere l'erogazione della Carta Docente, ivi compreso il Bonus Docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, e la Retribuzione Professionale Docente dovuti per l'intero arco temporale in cui non ne ha beneficiato pur avendone diritto.
2 Insiste sin da ora nell'integrale accoglimento delle istanze così riformulate, che si riportano. Voglia
l'Ill.mo Signor Giudice accogliere integralmente il ricorso, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.>
Tale richiesta non reca alcuna formula però di rinuncia a parte della domanda ed anzi si ribadisce la richiesta di accogliere integralmente il ricorso .
Ciò detto si procede quindi a valutare l'intero ricorso .
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono nell'anno sc.
2022 /2023 supplenza svolta con inizio anteriore al 31 dicembre e termine al 31 AGOSTO successivo dunque una supplenza annuale.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero la parte ricorrente ha dimostrato il contratto a.s. 2024/2025 e dunque la permanenza nel sistema scolastico .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica
Quanto invece alle supplenze dei precedenti anni scolastici richiesti , per il 2018 /2019 e 2019
/2020 la stessa difesa ricorrente ammette l'insussistenza del diritto .
Restano dunque da esaminare gli anni sc. 2020/2021, 2021/2022 .
4 In ordine alle supplenze temporanee o brevi , non rientranti nel modello di supplenza annuale ( fino al 31 agosto ) né incarico prima del 31.12. fino al termine delle attività didattiche( fino al 30 giugno ), va preso atto che su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara avente ad oggetto la richiesta di un intervento interpretativo ulteriore della Suprema Corte al fine di esaminare la questione < “a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio
2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.> con Provvedimento del Primo Presidente n. 7254/2024 pubb. Il 19.3.2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza .
Per quanto qui può rilevare al fini di dirimere la questione interpretativa , il provvedimento anzidetto ha evidenziato :
<
6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
(….)7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la
S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1
e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto
102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto
(art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e
5 provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. 7.4
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse
6 una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
(…)8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n.
29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate(…) 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.>.
Ciò premesso, è necessario approfondire quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo , nel pensiero espresso dalla Corte , il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore .
La Corte ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica
La sentenza premesso il < diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata>.a dire della Corte il beneficio della Carta docente <
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra
7 tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.>
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte < Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico> e < L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, > nonchè
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1
piano.>.
Ne discende a dire della Corte all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.> e pertanto < Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.>
Alla luce di quanto sopra esposto – considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non possa ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte Suprema ( secondo la Corte Suprema il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico ) anche in vista della programmazione formativa , deve concludersi che le supplenze brevi e saltuarie svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto .
Ciò determina che non si tratta di supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4 , comma 1, L. n. 124 del 1999 né art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
8 Nel caso di species in applicazione di quanto sopra non sussistono i presupposti del diritto neppure per gli anni sc. 2020/21, 2021/2022 e la domanda in tale parte va rigettata .
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La causa concerne anche la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato , a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione
Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo 2018/ 9.6.2022.
Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi..
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
9 educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la. mancata contestazione specifica del quantum.
Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza nell'anno richiesto.
Ha proceduto al calcolo delle somme dovute e il conteggio non è contestato dal . CP_1
La domanda va sul punto accolta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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