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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , nella qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 Per_1
, elettivamente domiciliati in San Vito sullo Ionio (CZ) alla via Umberto I, n. 378/A, presso
[...] lo studio degli Avv.ti Vito Tassone e Saverio Tassone che li rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente, come da procura in atti;
- OPPONENTI IN RIASSUNZIONE-
E
con sede legale in corso Cavour, Controparte_1 CP_1
n. 19, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t, nella qualità di cessionaria della P.IVA_1
nonché Controparte_2 Controparte_2
(C.F. n. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliate in Reggio Calabria, alla via delle Ginestre, n. 19, presso lo studio dell'avv. Vittorio
Amaddeo che le rappresentata e difende, giusta procura in atti
OPPOSTE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ad istanza della Persona_1 [...]
con il quale si intimava il pagamento della somma di € 12.378,06, in Controparte_2 forza del decreto ingiuntivo n. 467/2014, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22/05/2014,
a favore della . Controparte_2
A tal fine, eccepiva l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo e la conseguenziale nullità e inefficacia dell'atto di precetto.
Rilevava che, il decreto in giuntivo opposto non era mai stato notificato alla Domus Arva, società
Cooperativa ONLUS presso la sede legale corrente in Aprigliano (CS) Loc. Baracchella-Lorica, Pt_5 ma solo al domicilio del legale rappresentante.
Si costituivano in giudizio, la con sede legale Controparte_1 in corso Cavour, n. 19, in persona del legale rappresentante p.t, nella qualità di cessionaria della CP_1
e la Controparte_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della spiegata opposizione per i motivi tutti di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta. Il tutto Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Deceduto nelle more del giudizio il sig. , si costituivano in giudizio gli eredi del de cuis Per_1 [...]
. Persona_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 28.04.2025, precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è inammissibile per quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è un'opposizione a precetto, con la quale parte opponente, eccepisce quale unico motivo, il difetto/inesistenza della notifica del titolo esecutivo, perché mai notificato alla presso la sede legale corrente in Aprigliano (CS) Loc. Controparte_3
Baracchella-Lorica, ma solo al domicilio del legale rappresentante, in palese violazione dell'art. 145
c.p.c.
I vizi denunciati dal ricorrente non si configurano come ipotesi di radicale inesistenza della notificazione.
Dalla documentazione in atti, si evince che il decreto ingiuntivo è stato notificato, alla
[...]
dall' - come da istanza del creditore - sia presso la sede legale Parte_6 Pt_7 della cooperativa (ubicata in Aprigliano (CS), Loc. Baracchella - Lorica), sia presso la residenza nonché domicilio personale del legale rappresentante della cooperativa, ossia del sig. Persona_1
(Lamezia Terme, corso G. Nicotera, n. 145).
[...]
Pertanto, non si può parlare di inesistenza della stessa, ma semmai si potrebbe configurare una ipotesi di mera nullità, soggetta quindi ai principi generali di sanatoria, inquanto eventuali vizi relativi all'individuazione del luogo in cui la notifica viene eseguita ricadono nell'ambito della nullità dell'atto.
Invero La notifica può dirsi inesistente quando manca materialmente l'atto e nelle ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali che consentono di qualificare un dato atto come notificazione. Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nell'ambito della nullità
(si veda Cassazione civile sez. II, 22.10.2018, n.26601).
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno affermato che: “la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione” (Cassazione civile sez. III, 08/03/2019, n.6743).
E' pacifico che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645
c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c.
Principio ribadito da ultimo dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13365 del 16 maggio 2023, la IIIª
Sezione civile della Suprema Corte che ha riaffermato il principio secondo cui: «la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con
l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione». Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni giuridiche, nel caso de quo, l'opposizione va dichiarata inammissibile, non potendo neppure essere riqualificata come opposizione tardiva, stante la diversità dei presupposti delle due azioni, con assorbimento delle altre questioni proposte.
Sulle spese e competenze di lite.
Quanto alle spese del giudizio, la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, costituiscono motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1- dichiara inammissibile l'opposizione a precetto, per quanto in parte motiva;
2- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 07.10.2025
Il GOT dott.ssa Anna Destito