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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 22652 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22652 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
DASCILLO AIDA GIULIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
DASCILLO OSVALDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/2024 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Monte di Procida il 10/12/1988;
- che dalla loro unione sono nati i figli (05.09.1989) e (19.09.1992); Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 09.09.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso, cosi come modificate con le suddette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come integrate e modificate con note di trattazione scritta:
1) preliminarmente dichiarare la separazione dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco e con l'onere d comunicarsi gli eventuali cambi di domicilio e recapiti telefonici;
2) la casa coniugale sita in Bacoli (NA) alla Traversa Q Seconda di Via Cuma, oggi Via Massenzio
n.82, di proprietà del sig. continuerà ad essere abitata dalla sig.ra di Parte_1 CP_1
; CP_1
3) in considerazione proprio della non autosufficienza economica della sig.ra alla quale il CP_1 marito ha sempre da solo provveduto a tutte le sue necessita, assicurandole negli Parte_1 anni un alto tenore di vita, e proprio al fine di mantenere, garantire ed onorare tale impegno nei confronti della moglie, il ricorrete anche per assolvere alla funzione non solo Parte_1 solutoria di adempimento degli obblighi di mantenimento ma anche a quella compensativa nella soluzione della crisi coniugale, si impegna ed obbliga a trasferire alla sig.ra di , CP_1 CP_1 col ministerio di Notaio di loro scelta, la casa coniugale sita in Bacoli alla Traversa II di Via Cuma, oggi Via Massenzio n.82 riportata in Catastao Fabbricati del Comune di Bacoli al foglio 4 particella
469, sub 1, scala U, int.1, piano T, cat. A/7, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale totale
136 mq, escluse aree scoperte per 125 mg, rendita 1.038,08, e sub 3, int. A, piano S1, cat. C/6, classe
4, consistenza mq 98, rendita € 288,49, il tutto per come pervenuto ad esso per atto Parte_1 del Notaio del 05.08.1977, trascritto a Napoli 2 il 25.08.1977 ai nn. 1820/16100; Persona_3
4) ciascuno dei coniugi consente altresì a prestare dichiarazione di reciproco assenso per il rilascio
o per il rinnovo del passaporto”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 49, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno1988); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino