CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
Massime • 1
In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perchè può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti. (Fattispecie relativa a imputato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, poi revocato, in cui la Corte ha ritenuto non necessario l'accertamento della capacità di stare in giudizio mediante perizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13293 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
1 3293-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: AN IA Ciampi - Presidente - Sent. n. sez. 498/23 U.P. 09/03/2023 Lucia Vignale R.G.N. 26568/2022 SA AL IN ES EN SE - RE - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI ME AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 20/12/2021 della Corte di appello di Messina;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EN SE;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/12/2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 18/11/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, RI ME AN era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di furto con strappo e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RI, avv.to Eugenio Costa, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. فرین 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio di primo grado. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione gravata nella parte in cui si era ritenuta sussistente l'indicata capacità, avrebbe erroneamente argomentato la ricorrenza di tale condizione, non avendo efficacia dimostrativa in tal senso né l'avvenuta revoca di un trattamento sanitario obbligatorio in precedenza disposto nei confronti dell'uomo, in quanto un'analoga misura sarebbe stata adottata di lì a poco, né la mancata allegazione all'atto di appello di documentazione indicativa dell'esito del trattamento, posto che, per accertarlo, sarebbe stato necessario disporre una perizia, né tantomeno l'avvenuto trasferimento del prevenuto presso una casa circondariale idonea ad accogliere persone con disabilità mentali, atteso che ciò si era pacificamente verificato dopo la chiusura del giudizio di primo grado.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso presentato nell'interesse di RI ME AN è 1. manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta capacità dell'imputato di partecipare scientemente al giudizio di primo grado, sostenendo che la ricorrenza di tale condizione sarebbe stata erroneamente argomentata, atteso che non avrebbero alcuna efficacia dimostrativa al riguardo né l'avvenuta revoca di un trattamento sanitario obbligatorio in precedenza disposto nei confronti del predetto, dopo poco sottoposto ad analoga misura, né la mancata allegazione all'atto di appello di certificazione attestante l'esito del trattamento, che avrebbe potuto essere provato solo con una perizia, né l'avvenuto trasferimento dell'uomo in un istituto di detenzione attrezzato ad accogliere persone con disabilità mentali, circostanza all'evidenza verificatasi dopo la chiusura del giudizio di primo grado. 2 Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnativa, la decisione gravata sia sorretta da un apparato argomentativo tutt'altro che carente e per nulla illogico. E invero, la Corte di appello ha correttamente affermato, così confortando il giudizio in precedenza reso dal Tribunale, che l'avvenuta sottoposizione dell'imputato a un trattamento sanitario obbligatorio in pendenza del giudizio di primo grado, ove valutata in uno alla sua successiva revoca, non imponeva affatto l'accertamento, mediante perizia, della capacità del predetto di stare scientemente in giudizio, non risultando documentata in alcun modo l'esistenza di patologie valevoli a comprometterne la condizione di sanità mentale, circostanza decisiva a fronte della quale assumevano scarso rilievo anche la nuova sottoposizione dell'uomo ad analoga misura antecedentemente alla decisione del primo giudice e il suo temporaneo trasferimento in un istituto di detenzione attrezzato ad accogliere persone con disabilità mentali. La necessità di disporre perizia in ordine alla capacità dell'imputato di stare scientemente in giudizio è stata, quindi, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni coerenti, lineari e logiche, saldamente ancorate agli elementi di cui in concreto disponeva, in perfetta aderenza all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui «In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti» (in tal senso Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo e altri, Rv. 241105-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 29906 dell'08/04/2008, Notaro, Rv. 240443-01, Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 27/03/2008, P.G. in proc. CC e altri, Sez. 5, n. 46310 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 230420-01 e Sez. 2, n. 44624 dell'08/07/2004, Alcamo e altri, Rv. 230246-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023 Il consigliere estensore Il Presidente EN SE AN IA CiampiIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,30/03/2013 IL FUNZIONAS UDIZIARIO Dott.ssa free Caliendo 4
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EN SE;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/12/2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 18/11/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, RI ME AN era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di furto con strappo e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RI, avv.to Eugenio Costa, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. فرین 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio di primo grado. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione gravata nella parte in cui si era ritenuta sussistente l'indicata capacità, avrebbe erroneamente argomentato la ricorrenza di tale condizione, non avendo efficacia dimostrativa in tal senso né l'avvenuta revoca di un trattamento sanitario obbligatorio in precedenza disposto nei confronti dell'uomo, in quanto un'analoga misura sarebbe stata adottata di lì a poco, né la mancata allegazione all'atto di appello di documentazione indicativa dell'esito del trattamento, posto che, per accertarlo, sarebbe stato necessario disporre una perizia, né tantomeno l'avvenuto trasferimento del prevenuto presso una casa circondariale idonea ad accogliere persone con disabilità mentali, atteso che ciò si era pacificamente verificato dopo la chiusura del giudizio di primo grado.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso presentato nell'interesse di RI ME AN è 1. manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta capacità dell'imputato di partecipare scientemente al giudizio di primo grado, sostenendo che la ricorrenza di tale condizione sarebbe stata erroneamente argomentata, atteso che non avrebbero alcuna efficacia dimostrativa al riguardo né l'avvenuta revoca di un trattamento sanitario obbligatorio in precedenza disposto nei confronti del predetto, dopo poco sottoposto ad analoga misura, né la mancata allegazione all'atto di appello di certificazione attestante l'esito del trattamento, che avrebbe potuto essere provato solo con una perizia, né l'avvenuto trasferimento dell'uomo in un istituto di detenzione attrezzato ad accogliere persone con disabilità mentali, circostanza all'evidenza verificatasi dopo la chiusura del giudizio di primo grado. 2 Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnativa, la decisione gravata sia sorretta da un apparato argomentativo tutt'altro che carente e per nulla illogico. E invero, la Corte di appello ha correttamente affermato, così confortando il giudizio in precedenza reso dal Tribunale, che l'avvenuta sottoposizione dell'imputato a un trattamento sanitario obbligatorio in pendenza del giudizio di primo grado, ove valutata in uno alla sua successiva revoca, non imponeva affatto l'accertamento, mediante perizia, della capacità del predetto di stare scientemente in giudizio, non risultando documentata in alcun modo l'esistenza di patologie valevoli a comprometterne la condizione di sanità mentale, circostanza decisiva a fronte della quale assumevano scarso rilievo anche la nuova sottoposizione dell'uomo ad analoga misura antecedentemente alla decisione del primo giudice e il suo temporaneo trasferimento in un istituto di detenzione attrezzato ad accogliere persone con disabilità mentali. La necessità di disporre perizia in ordine alla capacità dell'imputato di stare scientemente in giudizio è stata, quindi, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni coerenti, lineari e logiche, saldamente ancorate agli elementi di cui in concreto disponeva, in perfetta aderenza all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui «In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti» (in tal senso Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo e altri, Rv. 241105-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 29906 dell'08/04/2008, Notaro, Rv. 240443-01, Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 27/03/2008, P.G. in proc. CC e altri, Sez. 5, n. 46310 del 27/10/2004, Morotti, Rv. 230420-01 e Sez. 2, n. 44624 dell'08/07/2004, Alcamo e altri, Rv. 230246-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2023 Il consigliere estensore Il Presidente EN SE AN IA CiampiIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,30/03/2013 IL FUNZIONAS UDIZIARIO Dott.ssa free Caliendo 4