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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19473/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TRABIA (TO) il Parte_1 Parte_2
12/08/2008.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione della casa coniugale sita in Grugliasco, Via Natale Palli n. 7 e relative pertinenze, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo Parte_2
e con essa l'uso degli arredi ivi esistenti, dandosi atto che la Sig.ra in accordo con il Parte_1 coniuge, se ne allontanerà unitamente ai figli minori e portando con sé i propri effetti personali entro la data del 30.11.2025;
Per_ AFFIDA i figli minori e congiuntamente ai genitori con esercizio anche separato della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre potrà vedere e frequentare i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: un weekend a settimane alternate dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; infrasettimanalmente, nella settimana in cui il padre osserverà il turno del mattino, lo stesso accompagnerà i figli minori alle attività sportive e, terminati gli allenamenti, li riaccompagnerà a casa. Il padre, inoltre, potrà vedere i figli tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del Natale e Capodanno (un anno dal 23.12 al 30.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 06.01); vacanze pasquali ad anni alterni;
festività e ponti ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso le loro rispettive abitazioni. Il Sig. tenuto conto della disparità Parte_2 pagina 2 di 3 reddituale esistente tra i coniugi, 2 corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, e così complessivamente € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo dall'allontanamento dalla casa coniugale;
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà in via esclusiva, a far tempo dal mese successivo Parte_1 dall'allontanamento dalla casa coniugale, l'Assegno Unico relativo alla prole con impegno del Sig. ad espletare qualsivoglia incombente per consentire l'erogazione di tale assegno in Parte_2 favore del coniuge;
DISPONE che i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, spese necessitate o concordate e, in ogni caso documentate, relative ai figli minori così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino siglato in data
15.03.2013 e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute. Quanto alle spese mediche, il Sig.
potendo usufruire tramite il proprio datore di lavoro di copertura assicurativa, si Parte_2 impegna a mantenere ferma, ove possibile, tale copertura. Per tutte quelle spese che non saranno coperte dall'assicurazione e neppure dal SSN i coniugi provvederanno nella misura del 50%;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a ricevere reciprocamente l'assegno di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19473/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TRABIA (TO) il Parte_1 Parte_2
12/08/2008.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 08/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione della casa coniugale sita in Grugliasco, Via Natale Palli n. 7 e relative pertinenze, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo Parte_2
e con essa l'uso degli arredi ivi esistenti, dandosi atto che la Sig.ra in accordo con il Parte_1 coniuge, se ne allontanerà unitamente ai figli minori e portando con sé i propri effetti personali entro la data del 30.11.2025;
Per_ AFFIDA i figli minori e congiuntamente ai genitori con esercizio anche separato della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre potrà vedere e frequentare i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi, secondo le seguenti modalità: un weekend a settimane alternate dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; infrasettimanalmente, nella settimana in cui il padre osserverà il turno del mattino, lo stesso accompagnerà i figli minori alle attività sportive e, terminati gli allenamenti, li riaccompagnerà a casa. Il padre, inoltre, potrà vedere i figli tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni, del Natale e Capodanno (un anno dal 23.12 al 30.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 06.01); vacanze pasquali ad anni alterni;
festività e ponti ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo di permanenza degli stessi presso le loro rispettive abitazioni. Il Sig. tenuto conto della disparità Parte_2 pagina 2 di 3 reddituale esistente tra i coniugi, 2 corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, e così complessivamente € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo dall'allontanamento dalla casa coniugale;
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà in via esclusiva, a far tempo dal mese successivo Parte_1 dall'allontanamento dalla casa coniugale, l'Assegno Unico relativo alla prole con impegno del Sig. ad espletare qualsivoglia incombente per consentire l'erogazione di tale assegno in Parte_2 favore del coniuge;
DISPONE che i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, spese necessitate o concordate e, in ogni caso documentate, relative ai figli minori così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino siglato in data
15.03.2013 e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute. Quanto alle spese mediche, il Sig.
potendo usufruire tramite il proprio datore di lavoro di copertura assicurativa, si Parte_2 impegna a mantenere ferma, ove possibile, tale copertura. Per tutte quelle spese che non saranno coperte dall'assicurazione e neppure dal SSN i coniugi provvederanno nella misura del 50%;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a ricevere reciprocamente l'assegno di mantenimento;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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