Decreto cautelare 9 giugno 2021
Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CI AN, titolare della omonima impresa individuale con sede in Gallipoli, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Micaletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Greco Cafè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale introduttivo del giudizio:
- delle determinazioni dirigenziali nn. 1302 e 1303 del 19 maggio 2021, nelle sole parti in cui il Comune di Gallipoli (S.U.A.P.) ha assentito in concessione per uso commerciale alla Società controinteressata mq. 27,30 dell’area pubblica sita sulle mura urbiche di Gallipoli, rispetto a mq. 13,90 di area pubblica adiacente assentita in concessione alla ricorrente principale (in relazione al periodo 18 maggio 2021 - 20 novembre 2021);
- della comunicazione di avvio del procedimento adottata con nota comunale n.731 del 26 marzo 2021;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente principale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Greco Cafè S.r.l. il 18-19 giugno 2021:
per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia:
- delle determinazioni dirigenziali nn. 1302 e 1303 del 19 maggio 2021 del Comune di Gallipoli (S.U.A.P.), nella parte in cui è stata concessa alla signora CI AN l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale limitatamente alla concessione di mq. 13,75 della fascia a ridosso delle mura urbiche di Gallipoli e, di converso, nelle parti in cui detta fascia non è stata attribuita interamente alla Greco Cafè S.r.l.;
- della comunicazione di avvio del procedimento adottata con nota comunale n. 731 del 26 marzo 2021, ove occorrer debba e nei limiti dell'interesse fatto valere;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente incidentale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Ditta CI AN il 29 giugno 2021:
per l’annullamento
della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Gallipoli del 22 aprile 2021 n. 129, pubblicata nell’Albo Pretorio dal 25 aprile 2021 al 10 maggio 2021, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con la quale, tra l’altro, al par. 3.2 "Relativamente agli aspetti sostanziali" lettera F), consente, alle attività di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991 (pubblici esercizi), l’occupazione di suolo pubblico anche in aree limitrofe poste al di fuori della proiezione del fronte del fabbricato.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Greco Cafè S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. F. Zacà per l'Amministrazione Comunale resistente, Avv. F. Ferilli per la parte controinteressata e ricorrente incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale, notificato in data 9 giugno 2021 e depositato in pari data, la Ditta individuale ricorrente - titolare del pubblico esercizio bar pizzeria sito alla Riviera Nazario Sauro n. 7, e che attraverso la piattaforma dedicata ha presentato, in data 13 gennaio 2021, al S.U.A.P. del Comune di Gallipoli una istanza per il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale per uso commerciale del centro storico di Gallipoli (per il periodo 18 maggio 2021 - 20 novembre 2021) - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle determinazioni dirigenziali nn. 1302 e 1303 del 19 maggio 2021, nelle sole parti in cui il Comune di Gallipoli (S.U.A.P.) ha assentito in concessione per uso commerciale alla Società controinteressata mq. 27,30 dell’area pubblica sita sulle mura urbiche di Gallipoli, rispetto a mq. 13,90 di area pubblica adiacente assentita in concessione ad essa ricorrente (periodo 18 maggio 2021 - 20 novembre 2021), nonché la nota comunale n. 731 del 26 marzo 2021 di comunicazione di avvio del procedimento e tutti gli atti e provvedimenti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della Ditta ricorrente principale.
A sostegno del ricorso principale ha dedotto le seguenti censure:
I - Eccesso di potere sotto il profilo dello “sviamento” per violazione dell’autolimite amministrativo; perplessità, contraddittorietà intrinseca ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 par. 6 e art. 14 co. 11 del Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e per esercizi di commercio al dettaglio.
II - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10-bis della Legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione con contraddittorietà di comportamento. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per violazione dell’art. 97 della Costituzione – nella parte in cui stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell’amministrazione, e dei principi generali in essa contenuti di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa.
Con decreto cautelare n. 332/2021, pubblicato il 9 giugno 2021, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sull’esistenza del fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa), anche tenuto conto del carattere squisitamente economico del danno allegato dalla Impresa individuale ricorrente, non si ravvisa la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione fissata per il 22 Giugno 2021. ”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 22 Giugno 2021, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il 18 giugno 2021 si è costituita in giudizio il Comune di Gallipoli, chiedendo di voler dichiarare inammissibile, improcedibile e, gradatamente, rigettare integralmente il presente ricorso, previo rigetto della domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Con ricorso incidentale “escludente”, notificato in data 18 (e 19) giugno 2021 e depositato in pari data, la Società Greco Cafè S.r.l. ha chiesto l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia delle determinazioni dirigenziali nn. 1302 e 1303 del 19 maggio 2021 del Comune di Gallipoli (S.U.A.P.), nelle parti in cui è stata concessa alla signora CI AN l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale limitatamente alla concessione di mq. 13,75 della fascia a ridosso delle mura urbiche di Gallipoli e, di converso, nella parte in cui detta fascia non è stata attribuita interamente alla Greco Cafè S.r.l., della comunicazione di avvio del procedimento adottata con nota comunale n.731/2021, ove occorrer debba e nei limiti dell'interesse fatto valere, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
A sostegno del ricorso incidentale ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 62 del Regolamento Edilizio Comunale. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt.7, 10 e 19 della Legge n. 241/1990. Errore sul presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di concedere il suolo pubblico. Difetto di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 giugno 2021 e depositato in pari data, la Ditta ricorrente principale ha chiesto l’annullamento della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Gallipoli del 22 aprile 2021 n. 129, pubblicata nell’Albo Pretorio dal 25 aprile 2021 al 10 maggio 2021, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con la quale, tra l’altro, al par. 3.2 "Relativamente agli aspetti sostanziali" lettera F), consente, alle attività di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991 (pubblici esercizi), l’occupazione di suolo pubblico anche in aree limitrofe poste al di fuori della proiezione del fronte del fabbricato.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale del 22 aprile 2021 n. 129 per violazione dell’art. 42 co. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che riserva al Consiglio Comunale l’adozione di regolamenti e quindi l’abrogazione o la modifica degli stessi. Incompetenza; violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 137/2020 conv. in Legge n. 176/2000, modificato dall’art. 30 del Decreto Legge n. 41/2020.
II - Illegittimità della Deliberazione di Giunta Comunale del 22 aprile 2021 n. 129 per violazione dell’art. 11 disp. att. c.p.c., e dell’art. 21-bis della Legge n. 241/1990 in ordine alla irretroattività dell’atto amministrativo.
Nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2021, il Presidente di questa Sezione, sentiti sul punto i difensori delle parti, che nulla hanno osservato, ha disposto, ex art. 55 c.p.a., il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, onde consentire anche la trattazione dell'istanza cautelare depositata con ricorso incidentale.
Il 6 luglio 2021, la Ditta ricorrente principale ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso incidentale e per l’accoglimento delle domande dalla stessa proposte.
Il 15 luglio 2021, la Ditta ricorrente principale ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Il 16 luglio 2021, il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di voler dichiarare inammissibile, improcedibile e, gradatamente, rigettare integralmente il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, previo rigetto della domanda di sospensione cautelare.
Il 16 luglio 2021 il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria di costituzione nel ricorso incidentale, chiedendo di voler dichiarare inammissibile, improcedibile e, gradatamente, rigettare integralmente il ricorso incidentale proposto dalla Greco Cafè S.r.l., previo rigetto della domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Il 16 luglio 2021, la Società Greco Cafè S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso incidentale e per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, dichiarando, per l’effetto, inammissibile e/o improcedibile il ricorso principale per carenza di interesse e/o legittimazione attiva e, comunque, respingimento, previa reiezione dell’istanza di sospensiva, del ricorso principale e dei motivi aggiunti, in quanto ritenuti improcedibili, inammissibili ed infondati.
Con ordinanza cautelare n. 428/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente principale con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso principale, atteso essenzialmente che (in disparte ogni questione sul ricorso incidentale proposto dalla Società controinteressata): - a monte delle gravate determinazioni dirigenziali n. 1302 e n. 1303 del 19/05/2021 del Comune di Gallipoli, inerenti la concessione di occupazione di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale in favore, rispettivamente, della Società controinteressata e della Ditta ricorrente principale, vi è la (ivi richiamata) deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2021 (impugnata con i motivi aggiunti proposti in corso di causa da parte ricorrente principale, senza, però, la proposizione di istanza cautelare) che, tra l’altro, espressamente stabilisce di “f) di consentire, in favore delle attività di cui all'art. 5 della legge n. 287/199, fatti salvi i diritti di terzi e le norme del codice della strada e le norme concernenti la pubblica sicurezza e l'incolumità dei cittadini, l’occupazione di suolo pubblico anche di aree limitrofe poste al di fuori della proiezione del fronte del fabbricato” (ossia la c.d. occupazione a macchia di leopardo); - la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2021, adottata in attuazione della normativa emergenziale da Covid - 19, non sembra (peraltro) affetta dall’allegato vizio di incompetenza, essendo la competenza ad adottare le disposizioni operative-gestionali per affrontare la situazione emergenziale radicata in capo alla Giunta Comunale ex art. 48 T.U.E.L.; - non appaiono fondate neppure le censure relative all’asserita violazione degli artt. 10 e 10-bis L. n. 241/1990 e all’allegato difetto di motivazione delle predette determinazioni dirigenziali n. 1302 e n. 1303 del 19/05/2021 del Comune di Gallipoli, che, invero, appaiono adeguatamente motivate anche per relationem, nonché adottate ad esito del contraddittorio attivato con la Ditta ricorrente principale dopo la rituale comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico, nel mentre non sembra dovuta, nel particolare caso di specie, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, la cui asserita violazione, in ogni caso, sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies secondo comma della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.. Ritenuto, peraltro, insussistente l’allegato periculum in mora, anche tenuto conto del carattere essenzialmente economico del danno allegato dalla Ditta ricorrente principale. “
Il 26 aprile 2025, il Comune di Gallipoli ha depositato, in vista della trattazione del merito del giudizio, una memoria difensiva, chiedendo, preliminarmente, di voler dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse e, gradatamente, il rigetto degli stessi.
Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò premesso, il ricorso principale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., alla stregua della circostanza per la quale, nelle more del giudizio, le gravate determinazioni dirigenziali comunali di concessione di suolo pubblico hanno perso efficacia (essendo ormai conclusosi il periodo di efficacia da queste previsto, a partire dal 18 maggio 2021 sino al 20 novembre 2021): circostanza che può annoverarsi tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della parte ricorrente principale, la quale, inoltre, nel particolare caso di specie, non ha azionato la domanda risarcitoria per equivalente monetario e nemmeno ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori, in presenza dei quali il Collegio sarebbe stato tenuto ad accertare l’allegata illegittimità degli avversati provvedimenti e atti indicati in epigrafe, in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 3, c.p.a., a tenore del quale: “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ” (cfr. da ultimo, Adunanza Plenaria C.d.S. n. 8/2022).
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica in ragione di una delle seguenti ragioni: “ i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2023 n.5298; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Invero, osserva il Collegio che, nell’ipotesi di specie, - da un lato - le impugnate determinazioni dirigenziali riguardanti le concessioni di suolo pubblico nn. 1302 e 1303 del 19 maggio 2021, con le quali il Comune di Gallipoli (S.U.A.P.) ha assentito in concessione per uso convenzionale, alla Società controinteressata, mq. 27,30 dell’area pubblica sita sulle mura urbiche di Gallipoli, rispetto a mq. 13,90 di area pubblica adiacente assentita in concessione alla Ditta ricorrente principale, hanno esaurito i loro effetti in data 20 novembre 2021, e - dall’altro lato - le stesse risultano (ormai) superate da successive determinazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate negli anni successivi, così come si evince dalla produzione documentale effettuata dal Comune di Gallipoli il 23 aprile 2025, relativa, tra l’altro, a provvedimenti analoghi di concessione di suolo pubblico, rilasciate alla signora CI per gli anni 2022, 2023 e 2024, non impugnati dall’odierna ricorrente principale.
Per quanto precede, in considerazione della definitiva perdita di efficacia e capacità di incidere sulla posizione soggettiva della Ditta ricorrente principale dei provvedimenti gravati, con la conseguenza che quest’ultima non potrebbe ritrarre alcun vantaggio dal suo annullamento giurisdizionale, non avendo neppure dichiarato di avervi un interesse a fini risarcitori, il Collegio non può che dichiarare il gravame principale proposto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
Di conseguenza, anche il ricorso incidentale proposto dalla Società controinteressata Greco Cafè S.r.l. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. In definitiva, il ricorso principale introduttivo del presente giudizio, così come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere dichiarato improcedibile per evidente sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (anche) del ricorso incidentale (escludente) interposto dalla Società controinteressata.
4. Sussistono i presupposti di legge per giustificare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, e sul ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società controinteressata:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale introduttivo del giudizio; così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa dalla parte ricorrente principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale, proposto dalla Società controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO