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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 15239/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spina ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo Via M. Stabile n.
172, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito (Gestione Commercianti).
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 marzo 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia dell' . CP_1
❖ Dichiara inammissibile il ricorso.
❖ Nessuna statuizione sulle spese
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, oppose l'avviso di addebito n. 59620190008192343000 notificato il 19 ottobre 2023 tramite Messo
1 comunale con cui l' , gli intimava il pagamento della somma di euro 2.052,06 a titolo di CP_1
contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2018/dicembre
2019.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta in quanto, già titolare della ditta individuale “Proibito Jeanseria di Alessandro Corvaia” fin dal 1999, aveva cessato l'attività in epoca antecedente al periodo indicato nell'avviso impugnato.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, l' non si costituiva. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 21 marzo
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituitosi nonostante CP_1
ritualmente evocato in giudizio.
Sempre in via preliminare va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti (come nel caso in esame) atteso che il termine previsto per l'impugnazione dall'art.24, comma 5° del D.lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con un orientamento granitico (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. Unite, Sent. del 25/03/2021, n. 8501; Cass. civ, Sez. III, Ord. dell'11/05/2023, n. 12948).
Invero, l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dalla mancata valutazione dell'eventuale carenza di quel presupposto, la stessa nullità della sentenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale.
Pertanto, in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori, è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine, indipendentemente
2 dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti di talché la decadenza fissata ex art. 24 D.lgs. n. 46 del 1999 determina l'inammissibilità dell'opposizione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Giova ribadire che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99: «contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-
11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ritiene questo giudice che il sia Pt_1
incorso in decadenza.
Dall'esame della documentazione versata in atti, e per stessa ammissione contenuta in ricorso, l'avviso di addebito veniva notificato il 19 ottobre 2023 mentre il deposito
3 giudiziale veniva effettuato il 9 dicembre 2023, cioè, oltre il termine di quaranta giorni (51 giorni – il termine scadeva martedì 28 novembre 2023).
Pertanto, assorbita ogni altra questione nel merito, non resta che ritenere la domanda inammissibile
In ordine alle spese di lite, nessuna statuizione va presa stante la contumacia dell'
[...]
. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 21 marzo
2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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