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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5190 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19965/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Uttinacci, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Arona, alla via Monte Cervino n. 10, presso il difensore attrice contro
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), tutti difesi
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliati in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14-05-2023, la sig.ra conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale l' e lo Controparte_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice per Controparte_1
negligenza e imperizia, nonché per l'errata valutazione nelle capacità di ripresa in servizio della stessa pagina 1 di 13 nella misura di euro 12.682,68 ovvero della diversa somma accertata.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- in data 06-09-2018 la sig.ra , assistente di volo presso la compagnia subiva la Parte_1 CP_5
frattura del mignolo della mano destra, confermato dall'accesso al Pronto Soccorso e dal relativo referto, che le diagnosticava una prognosi di 14 giorni con terapia farmacologica e tutore e con conseguente inidoneità al volo;
- l'attrice veniva assegnata a compiti d'ufficio sino al 11-09-2018 allorché, a causa dell'acuirsi del dolore, si recava dal medico, che confermava la diagnosi con prognosi sino al 20-09-2018 e successivamente sino al 01-10-2018;
- nella categoria “naviganti”, al superamento di 19 giorni di malattia, è obbligatoria la visita straordinaria per la valutazione di idoneità/inidoneità al volo, che alla sig.ra veniva Parte_1
fissata il 18-10-2018;
- nei giorni compresi tra il 2 e il 18-10-2018 l'attrice veniva posta in regime di ferie retribuite;
- alla visita straordinaria del 18-10-2018 la sig.ra veniva ritenuta idonea al volo, Parte_1
nonostante il dolore persistente e la posizione innaturale del dito;
- l'attrice riprendeva, quindi, l'attività di assistente al volo, ma, stante il dolore persistente, le successive visite specialistiche effettuate confermavano che la frattura non si era ricomposta;
- in data 08-02-2019 la malattia veniva riaperta e successivamente la sig.ra veniva Parte_1
sottoposta ad intervento chirurgico per recuperare parzialmente l'uso della mano;
- il dott. medico legale presso la ASL di Arona, ha accertato la sussistenza del nesso causale Per_1
tra il precoce rientro in servizio della sig.ra e l'esito peggiorativo della frattura al dito del Parte_1
quale sono responsabili i convenuti.
Ritualmente chiamati in giudizio, in data 13-10-2023 si costituivano le parti convenute a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo, in via pregiudiziale di rito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello e dell' Controparte_1 Controparte_4
e inammissibile la domanda attorea;
nel merito, di rigettare le
[...] Controparte_4
domande formulate dalla sig.ra ; in via subordinata, di condannare parte convenuta al Parte_1
risarcimento dei soli danni effettivamente accertati anche ai sensi dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- lo Stato e dell' Controparte_1 Controparte_4
sono carenti di legittimazione passiva perché si tratta di organi sforniti di autonoma
[...]
pagina 2 di 13 legittimazione processuale, spettando la stessa esclusivamente al;
Controparte_3
- l'Amministrazione contesta qualsiasi attribuzione di responsabilità, negando che i medici dell'
[...]
abbiano commesso errori di diagnosi o di indicazioni terapeutiche e che da Controparte_4
tali, asseriti, errori siano discese conseguenze pregiudizievoli in capo all'attrice;
- il personale navigante riceve l'assistenza sanitaria dai “Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile”, c.d. “S.A.S.N.”, funzionalmente dipendenti dal
Ministero della Salute, ai quali competono in via esclusiva le prestazioni di cura e riabilitazione del personale navigante durante il periodo di astensione dal servizio e l'accertamento dello stato di malattia del personale navigante: solo successivamente all'avvenuta guarigione o stabilizzazione del quadro clinico, infatti, detto personale può essere inviato all'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare (I.M.A.S.) per l'effettuazione della visita medico legale “aggiuntiva”, che non prevede esami strumentali o visite specialistiche, ma soltanto la disamina della documentazione già emessa dal CP_6
- quand'anche vi fosse stato un errore o una omissione nella valutazione dell'effettiva guarigione dell'assistente di volo, questo non avrebbe potuto essere ascritto al convenuto Controparte_4
, cui compete la valutazione di profili del tutto distinti da quelli invocati da parte attrice;
[...]
- il quadro clinico, infatti, era compatibile con la idoneità all'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina, in quanto “non (vi era) functio lesa”;
- a valle del giudizio di idoneità dell'Istituto, è peraltro prevista dal d.lgs. n. 81/2008 un'ulteriore valutazione di idoneità alla mansione specifica, a carico del medico competente, che in questo caso sarebbe stato quello della compagnia presso la quale l'attrice prestava servizio;
CP_5
- l'attrice non ha offerto la prova del nesso di causalità materiale fra l'asserita condotta negligente dell'Amministrazione e l'affermato peggioramento del proprio quadro clinico, limitandosi a osservare che, a suo parere, la negligenza dell'Istituto avrebbe notevolmente aggravato l'esito del sinistro occorso;
- i convenuti contestano, altresì, la quantificazione dei danni per come esposti dall'attrice, senza alcun riferimento alle tabelle e ai parametri utilizzati.
All'udienza del 21-11-2023, il Giudice si riservava sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 01-12-2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento alla successiva data del 12-03-2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A tale udienza le parti discutevano la causa e il pagina 3 di 13 Giudice si riservava di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 26-03-2024 il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti convenute, indicava quale soggetto legittimato passivo il , Controparte_3
ordinando a parte attrice il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 12-11-2024.
In data 18-10-2024 si costituiva in giudizio il mediante comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta, richiamando le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate avanti il Tribunale di Varese
e nel presente procedimento dalle Amministrazioni originariamente convenute.
All'udienza del 12-11-2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
28-02-2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
Preliminarmente va rammentato che il presente procedimento prende avvio a seguito di riassunzione effettuata dalla sig.ra avanti questo Ufficio Giudiziario dichiarato territorialmente Parte_1
competente dalla sentenza n. 298/2023, con cui il Tribunale di Varese dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano. Ciò posto, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 50
c.p.c., nel trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente si conservano gli effetti processuali e sostanziali della domanda, e che, quindi, saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti medio tempore.
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità professionale del personale sanitario dell' con riferimento alla prestazione Controparte_4
sanitaria resa nei confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi alla parte convenuta Parte_1
riguardano l'erronea diagnosi e prognosi effettuate dall'Istituto Aerospaziale dell' Controparte_4
di Linate nel corso della visita medica del 18-10-2018, all'esito della quale l'attrice, assistente di volo,
è stata ritenuta idonea alla ripresa del lavoro. In realta, secondo la prospettazione attorea, la precoce ripresa del lavoro conseguente all'errata valutazione medica avrebbe causato alla sig.ra Parte_1
un ritardo nella guarigione della frattura del dito V della mano destra ed anzi un aggravamento della patologia, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico di riduzione della frattura eseguito il
18-03-2019.
pagina 4 di 13
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
L'attrice ha evocato in giudizio quali soggetti legittimati passivi della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio l' e lo Controparte_4 [...]
; successivamente, a seguito del provvedimento di integrazione del Controparte_1
contraddittorio di questo Giudice, la domanda veniva proposta anche nei confronti del Controparte_3
, di cui i suindicati soggetti sono mere articolazioni interne.
[...]
Con riferimento alla normativa in materia di organizzazione sanitaria e di certificazioni mediche d'idoneità al volo, vigente all'epoca dei fatti (05-09-2018-18-10-2018), si richiamano il Regolamento per l'organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici del 24-02-2014 e la circolare Enac di attuazione del Regolamento MED-01A del 31-12-2014.
In particolare, all'art. 1 il Regolamento del 24-02-2014 fornisce le seguenti definizioni:
- AeMC: Centro Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- AME: Esaminatore Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- Certificato medico: documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato aeronautico.
- Certificazione di un AeMC o di un AME: riconoscimento attestante che una organizzazione sanitaria Co
o un esaminatore aeromedico soddisfa i requisiti applicabili, le disposizioni del Regolamento Crew
e le relative norme di attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che ne attesta tale conformità.
Nel caso di specie, la prestazione sanitaria finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica è stata resa dall'Istituto di Medicina Aerospaziale “Angelo Mosso” di Linate quale come si evince dall'estratto del rapporto medico (doc. n. 2 di parte attrice): CP_7
pagina 5 di 13 Deve, pertanto, essere disattesa la censura della convenuta in ordine alla riferibilità del fatto illecito all' per essere, secondo la prospettazione della convenuta, eventualmente responsabile il CP_4
Ministero della Salute dal quale dipende il S.A.S.N.-servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, competente in via esclusiva per l'accertamento dello stato di malattia del personale.
Dal citato Regolamento e dall'esame del rapporto medico risulta, invece, la riferibilità della valutazione aero-medica del 18-10-2018 all' . Oggetto di Controparte_4
contestazione, infatti, non è lo stato di malattia dell'attrice, bensì il giudizio di idoneità al volo.
Inoltre, l'art. 4, comma 9, del citato Regolamento prevede espressamente che “Le valutazioni aeromediche per il rilascio del rapporto medico per i membri dell'equipaggio di cabina sono effettuate dagli AeMC o dagli AME certificati”.
L'art. 6 del citato Regolamento si occupa, in particolare, delle visite mediche – iniziali o periodiche – del personale navigante per l'accertamento o la permanenza dell'idoneità psicofisica, che sono effettate presso un AeMC o un AME, i quali sono autorizzati ad assumere ogni informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio, nonché a svolgere accertamenti, se clinicamente indicati o necessari.
4. La consulenza medico-legale
Accertata la riferibilità del giudizio di idoneità all' e della Controparte_4
conseguente ripresa dell'attività lavorativa, con riferimento alla lamentata responsabilità dell' CP_4
convenuto, dalla relazione redatta dalla CTU dott.ssa emergono i seguenti dati: Persona_2 pagina 6 di 13 a) la sig.ra lamenta la persistenza di una sintomatologia dolorosa e parestesica a Parte_1
carico del 5° dito della mano destra associata a limitata funzionalità;
b) la sig.ra ha riportato, in un infortunio domestico occorso il 05-09-2018, un Parte_1
trauma contusivo a carico del 5° dito della mano destra, produttivo di distacco parcellare della base della falange distale;
c) tale lesione fu trattata con il mantenimento di tutore;
d) la ripresa del lavoro fu determinata da un giudizio di idoneità formulato il 18-10-2018 dal
Medico ENAC;
e) valutata con un esame radiografico del 29-11-2018, la frattura risultò scomposta, diastasata e con interessamento intra-articolare: tale frattura richiese un trattamento chirurgico eseguito in regime di Day Hospital seguito dal mantenimento di un tutore;
f) si è ritenuta configurabile una inabilità temporanea biologica assoluta di un giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero;
una inabilità temporanea biologica parziale al 75%, di
14 giorni;
una inabilità temporanea biologica parziale al 50%, di 40 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25%, di ulteriori 20 giorni;
g) sono residuati postumi permanenti nella misura del 2%;
h) le spese mediche documentate dalla paziente ammontano a euro 555,05 e non si prevedono spese mediche future.
5. La valutazione della consulenza tecnica e della responsabilità della parte convenuta
La consulenza tecnica, seppur parzialmente incompleta nelle risposte ai quesiti del Giudice e del tutto carente sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale tra l'”evento” e cioè la lesione al dito della mano destra riportata dalla ricorrente nell'infortunio occorso il 05-09-2018 dal quale è scaturito il successivo giudizio di idoneità del 18-10-2018 – che la CTU non ha saputo neppure individuare – e i danni lamentati dalla sig.ra , costituisce, ciò nonostante, uno strumento in grado di Parte_1
integrare il corredo probatorio offerto dalle parti.
Ciò posto, parte attrice ha invocato la responsabilità del personale sanitario della convenuta ai sensi degli artt. 2043 e 1176, secondo comma, c.c. per aver tenuto una condotta gravemente negligente consistita nell'errata valutazione dell'idoneità della sig.ra alla precoce ripresa Parte_1
dell'attività lavorativa.
Occorre preliminarmente un breve inquadramento normativo della fattispecie in esame.
L'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per effetto della negligente pagina 7 di 13 prestazione sanitaria offerta dall' , che, secondo la Controparte_4
prospettazione attorea, avrebbe rilasciato un frettoloso giudizio di idoneità psicofisica al volo, imponendole un prematuro rientro al lavoro e cagionandole un danno iatrogeno consistente nel peggioramento delle condizioni del paziente e nella maggior durata della malattia.
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, che qui rileva, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ.,
n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
In applicazione di detti principi, la domanda proposta dalla sig.ra è fondata nei termini e Parte_1
nei limiti qui di seguito esposti.
Dall'esame delle risultanze probatorie la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini:
- in data 05-09-2018 la sig.ra è rimasta vittima di un infortunio domestico, riportando il Parte_1
“distacco parcellare base FD 5° raggio mano dx” con applicazione di un tutore e prognosi di 14 giorni, come da certificato rilasciato in data 06-09-2018 dal pronto soccorso dell'Ospedale di Somma
Lombardo;
- l'attrice ha continuato a svolgere le proprie mansioni di assistente al volo sino al 11-09-2018 allorchè effettuava denuncia di malattia;
- in data 18-10-2018 l'attrice è stata sottoposta a visita medica presso l' Controparte_4
di , quale conclusasi con un giudizio di idoneità con scadenza al 18-
[...] CP_4 CP_7
04-2019;
- in data 29-11-2018 l'esito della RX rilevava una sospetta “frattura parzialmente scomposta e diastasata della base F3 con interessamento intraarticolare e lieve dislocazione secondaria del piccolo frammento”;
- seguivano ulteriori accertamenti diagnostici, che confermavano la frattura, e, infine, un intervento di riduzione effettuato nel mese di marzo 2019;
pagina 8 di 13 - in data 05-03-2019 l' emetteva giudizio di inidoneità al Controparte_4
rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina per tre mesi a causa di “frattura inveterata scomposta IFD V dito mano destra con limiti funzionali non compatibili”.
Da quanto sopra esposto e dai documenti versati in atti dalle parti, emerge una condotta negligente da parte del personale sanitario dell' convenuto che, pur in presenza di una certificazione CP_4
medica indicativa di un “distacco parcellare” cioè di una microfrattura del mignolo della mano destra, non ha provveduto ad effettuare, come previsto dal Regolamento, approfondimenti volti ad accertare/confermare la diagnosi, sottovalutando la lesione sofferta dalla lavoratrice, con la conseguenza che, a distanza di quasi tre mesi dall'infortunio, l'esito della RX effettata il 29-11-2018 rilevava una sospetta frattura scomposta e diastasata, poi confermata dalla visita effettuata il 10-01-
2019 e dalla RX del 01-02-2019.
Inoltre, in sede di visita, la lavoratrice aveva segnalato al medico lo stato di dolore e la forma innaturale assunta dal dito lesionato, ricevendone risposte sprezzanti e irrispettose, nonché inconferenti con la questione (circostnza non contestata dalla convenuta).
Sulla base di tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità dei convenuti, ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente:
a) la condotta di inesatto adempimento, dal momento che nella visita del 18-10-2019 non è stata adeguatamente valutata la condizione dell'attrice, né sono stati effettuati accertamenti ulteriori;
b) l'evento di danno, costituito dal verificarsi dei postumi accertati in sede di consulenza e non del tutto risanati.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del personale sanitario dell' convenuto, essendo risultati provati da parte dell'attrice, sia il nesso di causalità fra la CP_4
condotta del sanitario e il danno alla salute subito, sia la colpa del sanitario, essendo emersi chiaramente dalle evidenze istruttorie profili di negligenza nell'operato della convenuta.
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Diversamente da quanto sostenuta dalla convenuta, non può essere considerato idoneo a interrompere il nesso causale la condotta imprudente dell'attrice che, dopo l'infortunio del 05-09-
2018, non ha immediatamente effettuato denuncia di malattia, continuando la sua attività lavorativa sino al 11-09-2018.
pagina 9 di 13 Sotto questo aspetto, parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma,
c.c., lamentando che la sig.ra avrebbe concorso a cagionare/aggravare il danno ovvero Parte_1
ad escludere la responsabilità dei convenuti.
Sul punto, vale richiamare quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante” (cfr. Cass. civ. n. 10697/2010).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi per ritenere fondata la linea difensiva dei convenuti, atteso che, dopo l'infortunio e prima della malattia (e cioè sino al 10-09-2018) la sig.ra è Parte_2
stata assegnata a compiti d'ufficio e ha mantenuto il tutore, come prescritto dal medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Somma Lombardo.
Del tutto prive di fondamento sono le considerazioni della parte convenuta in ordine al mancato uso del tutore dopo la visita di idoneità del 18-10-2019, che rimangono mere illazioni, considerato, tra l'altro, che nessuna prescrizione sull'uso del tutore emerge dalla documentazione medica in atti, se non con riferimento al certificato del pronto soccorso, ma ormai superato.
Questo giudice ritiene, quindi, che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla pagina 10 di 13 vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, la consulente ha accertato una inabilità temporanea biologica assoluta di un giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero, una inabilità temporanea biologica parziale al 75%, di 14 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di ulteriori 20 giorni, nonchè postumi permanenti nella misura del 2%.
Applicando la tabella per le lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per la quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, il danno biologico permanente
è pari a euro 1.865,23, mentre il danno biologico da inabilità temporanea ammonta a euro 2.016,26 pari a complessivi euro 3.881,49, in moneta già attualizzata.
Va riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno morale nella misura del 25%, in ragione delle sofferenze che deve con certezza ritenersi che la sig.ra abbia patito in dipendenza del Parte_1
protrarsi della frattura riportata;
deve, quindi, esserle riconosciuto l'ulteriore importo di euro 970,37.
Inoltre, a tale importo va aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro
505,05 per spese mediche sostenute, che il c.t.u. ha stimato congrua.
Parte attrice chiede, infine, il risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 2.832,58 corrispondente al danno retributivo sofferto dall'08-02-2019 al 01-08-2019 costituito dalla perdita degli specifici importi di retribuzione collegati allo svolgimento di attività di volo e derivante dall'impossibilità per l'attrice di svolgere la sua ordinaria attività lavorativa.
La domanda è fondata.
La richiesta risarcitoria formulata dall'attrice è diretta conseguenza della responsabilità della parte convenuta e connessa con l'impossibilità per la sig.ra di svolgere l'ordinaria attività Parte_1
lavorativa.
pagina 11 di 13 Parte convenuta si è limitata a contestare genericamente l'an e il quantum della pretesa dell'attrice, senza esplicitare le ragioni di tale opposizione, né a prospettare una diversa quantificazione.
Al contrario, parte attrice ha allegato una relazione tecnica redatta dal consulente del lavoro
[...]
(doc. n. 3), che contiene una analitica e motivata quantificazione degli importi non percepiti Pt_3
dalla lavoratrice.
Il complessivo importo dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della sig.ra
è, quindi, pari a euro 8.189,49. Parte_1
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto – da individuarsi nella data di redazione del giudizio medico di idoneità del 18-10-2018 - e che di esso invece l'attore non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che egli, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite del presente procedimento, che vengono liquidate nei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria liquidate nei valori minimi, nonché le somme liquidate alla CTU nel procedimento avanti il Tribunale di Varese e già poste da quest'ultimo a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale della parte convenuta e, per l'effetto, condanna il
, l Controparte_3 Controparte_8
, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di
[...]
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, del complessivo importo di euro
8.189,49, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per la CTU nel procedimento avanti il Tribunale di Varese, coma da decreto di liquidazione del 13-01-2022 del citato Tribunale;
pagina 12 di 13 3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.237,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Elena Uttinacci, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19965/2023 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Uttinacci, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Arona, alla via Monte Cervino n. 10, presso il difensore attrice contro
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ), tutti difesi
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliati in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura dello Stato convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 14-05-2023, la sig.ra conveniva Parte_1
avanti questo Tribunale l' e lo Controparte_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice per Controparte_1
negligenza e imperizia, nonché per l'errata valutazione nelle capacità di ripresa in servizio della stessa pagina 1 di 13 nella misura di euro 12.682,68 ovvero della diversa somma accertata.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue:
- in data 06-09-2018 la sig.ra , assistente di volo presso la compagnia subiva la Parte_1 CP_5
frattura del mignolo della mano destra, confermato dall'accesso al Pronto Soccorso e dal relativo referto, che le diagnosticava una prognosi di 14 giorni con terapia farmacologica e tutore e con conseguente inidoneità al volo;
- l'attrice veniva assegnata a compiti d'ufficio sino al 11-09-2018 allorché, a causa dell'acuirsi del dolore, si recava dal medico, che confermava la diagnosi con prognosi sino al 20-09-2018 e successivamente sino al 01-10-2018;
- nella categoria “naviganti”, al superamento di 19 giorni di malattia, è obbligatoria la visita straordinaria per la valutazione di idoneità/inidoneità al volo, che alla sig.ra veniva Parte_1
fissata il 18-10-2018;
- nei giorni compresi tra il 2 e il 18-10-2018 l'attrice veniva posta in regime di ferie retribuite;
- alla visita straordinaria del 18-10-2018 la sig.ra veniva ritenuta idonea al volo, Parte_1
nonostante il dolore persistente e la posizione innaturale del dito;
- l'attrice riprendeva, quindi, l'attività di assistente al volo, ma, stante il dolore persistente, le successive visite specialistiche effettuate confermavano che la frattura non si era ricomposta;
- in data 08-02-2019 la malattia veniva riaperta e successivamente la sig.ra veniva Parte_1
sottoposta ad intervento chirurgico per recuperare parzialmente l'uso della mano;
- il dott. medico legale presso la ASL di Arona, ha accertato la sussistenza del nesso causale Per_1
tra il precoce rientro in servizio della sig.ra e l'esito peggiorativo della frattura al dito del Parte_1
quale sono responsabili i convenuti.
Ritualmente chiamati in giudizio, in data 13-10-2023 si costituivano le parti convenute a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo, in via pregiudiziale di rito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello e dell' Controparte_1 Controparte_4
e inammissibile la domanda attorea;
nel merito, di rigettare le
[...] Controparte_4
domande formulate dalla sig.ra ; in via subordinata, di condannare parte convenuta al Parte_1
risarcimento dei soli danni effettivamente accertati anche ai sensi dell'art. 1227, 1 e 2 comma, c.c.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- lo Stato e dell' Controparte_1 Controparte_4
sono carenti di legittimazione passiva perché si tratta di organi sforniti di autonoma
[...]
pagina 2 di 13 legittimazione processuale, spettando la stessa esclusivamente al;
Controparte_3
- l'Amministrazione contesta qualsiasi attribuzione di responsabilità, negando che i medici dell'
[...]
abbiano commesso errori di diagnosi o di indicazioni terapeutiche e che da Controparte_4
tali, asseriti, errori siano discese conseguenze pregiudizievoli in capo all'attrice;
- il personale navigante riceve l'assistenza sanitaria dai “Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile”, c.d. “S.A.S.N.”, funzionalmente dipendenti dal
Ministero della Salute, ai quali competono in via esclusiva le prestazioni di cura e riabilitazione del personale navigante durante il periodo di astensione dal servizio e l'accertamento dello stato di malattia del personale navigante: solo successivamente all'avvenuta guarigione o stabilizzazione del quadro clinico, infatti, detto personale può essere inviato all'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare (I.M.A.S.) per l'effettuazione della visita medico legale “aggiuntiva”, che non prevede esami strumentali o visite specialistiche, ma soltanto la disamina della documentazione già emessa dal CP_6
- quand'anche vi fosse stato un errore o una omissione nella valutazione dell'effettiva guarigione dell'assistente di volo, questo non avrebbe potuto essere ascritto al convenuto Controparte_4
, cui compete la valutazione di profili del tutto distinti da quelli invocati da parte attrice;
[...]
- il quadro clinico, infatti, era compatibile con la idoneità all'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina, in quanto “non (vi era) functio lesa”;
- a valle del giudizio di idoneità dell'Istituto, è peraltro prevista dal d.lgs. n. 81/2008 un'ulteriore valutazione di idoneità alla mansione specifica, a carico del medico competente, che in questo caso sarebbe stato quello della compagnia presso la quale l'attrice prestava servizio;
CP_5
- l'attrice non ha offerto la prova del nesso di causalità materiale fra l'asserita condotta negligente dell'Amministrazione e l'affermato peggioramento del proprio quadro clinico, limitandosi a osservare che, a suo parere, la negligenza dell'Istituto avrebbe notevolmente aggravato l'esito del sinistro occorso;
- i convenuti contestano, altresì, la quantificazione dei danni per come esposti dall'attrice, senza alcun riferimento alle tabelle e ai parametri utilizzati.
All'udienza del 21-11-2023, il Giudice si riservava sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 01-12-2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento alla successiva data del 12-03-2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A tale udienza le parti discutevano la causa e il pagina 3 di 13 Giudice si riservava di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 26-03-2024 il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti convenute, indicava quale soggetto legittimato passivo il , Controparte_3
ordinando a parte attrice il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 12-11-2024.
In data 18-10-2024 si costituiva in giudizio il mediante comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta, richiamando le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate avanti il Tribunale di Varese
e nel presente procedimento dalle Amministrazioni originariamente convenute.
All'udienza del 12-11-2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
28-02-2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
Preliminarmente va rammentato che il presente procedimento prende avvio a seguito di riassunzione effettuata dalla sig.ra avanti questo Ufficio Giudiziario dichiarato territorialmente Parte_1
competente dalla sentenza n. 298/2023, con cui il Tribunale di Varese dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano. Ciò posto, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 50
c.p.c., nel trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente si conservano gli effetti processuali e sostanziali della domanda, e che, quindi, saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti medio tempore.
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità professionale del personale sanitario dell' con riferimento alla prestazione Controparte_4
sanitaria resa nei confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra , gli addebiti mossi alla parte convenuta Parte_1
riguardano l'erronea diagnosi e prognosi effettuate dall'Istituto Aerospaziale dell' Controparte_4
di Linate nel corso della visita medica del 18-10-2018, all'esito della quale l'attrice, assistente di volo,
è stata ritenuta idonea alla ripresa del lavoro. In realta, secondo la prospettazione attorea, la precoce ripresa del lavoro conseguente all'errata valutazione medica avrebbe causato alla sig.ra Parte_1
un ritardo nella guarigione della frattura del dito V della mano destra ed anzi un aggravamento della patologia, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico di riduzione della frattura eseguito il
18-03-2019.
pagina 4 di 13
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
L'attrice ha evocato in giudizio quali soggetti legittimati passivi della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio l' e lo Controparte_4 [...]
; successivamente, a seguito del provvedimento di integrazione del Controparte_1
contraddittorio di questo Giudice, la domanda veniva proposta anche nei confronti del Controparte_3
, di cui i suindicati soggetti sono mere articolazioni interne.
[...]
Con riferimento alla normativa in materia di organizzazione sanitaria e di certificazioni mediche d'idoneità al volo, vigente all'epoca dei fatti (05-09-2018-18-10-2018), si richiamano il Regolamento per l'organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici del 24-02-2014 e la circolare Enac di attuazione del Regolamento MED-01A del 31-12-2014.
In particolare, all'art. 1 il Regolamento del 24-02-2014 fornisce le seguenti definizioni:
- AeMC: Centro Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- AME: Esaminatore Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- Certificato medico: documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato aeronautico.
- Certificazione di un AeMC o di un AME: riconoscimento attestante che una organizzazione sanitaria Co
o un esaminatore aeromedico soddisfa i requisiti applicabili, le disposizioni del Regolamento Crew
e le relative norme di attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che ne attesta tale conformità.
Nel caso di specie, la prestazione sanitaria finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica è stata resa dall'Istituto di Medicina Aerospaziale “Angelo Mosso” di Linate quale come si evince dall'estratto del rapporto medico (doc. n. 2 di parte attrice): CP_7
pagina 5 di 13 Deve, pertanto, essere disattesa la censura della convenuta in ordine alla riferibilità del fatto illecito all' per essere, secondo la prospettazione della convenuta, eventualmente responsabile il CP_4
Ministero della Salute dal quale dipende il S.A.S.N.-servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, competente in via esclusiva per l'accertamento dello stato di malattia del personale.
Dal citato Regolamento e dall'esame del rapporto medico risulta, invece, la riferibilità della valutazione aero-medica del 18-10-2018 all' . Oggetto di Controparte_4
contestazione, infatti, non è lo stato di malattia dell'attrice, bensì il giudizio di idoneità al volo.
Inoltre, l'art. 4, comma 9, del citato Regolamento prevede espressamente che “Le valutazioni aeromediche per il rilascio del rapporto medico per i membri dell'equipaggio di cabina sono effettuate dagli AeMC o dagli AME certificati”.
L'art. 6 del citato Regolamento si occupa, in particolare, delle visite mediche – iniziali o periodiche – del personale navigante per l'accertamento o la permanenza dell'idoneità psicofisica, che sono effettate presso un AeMC o un AME, i quali sono autorizzati ad assumere ogni informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio, nonché a svolgere accertamenti, se clinicamente indicati o necessari.
4. La consulenza medico-legale
Accertata la riferibilità del giudizio di idoneità all' e della Controparte_4
conseguente ripresa dell'attività lavorativa, con riferimento alla lamentata responsabilità dell' CP_4
convenuto, dalla relazione redatta dalla CTU dott.ssa emergono i seguenti dati: Persona_2 pagina 6 di 13 a) la sig.ra lamenta la persistenza di una sintomatologia dolorosa e parestesica a Parte_1
carico del 5° dito della mano destra associata a limitata funzionalità;
b) la sig.ra ha riportato, in un infortunio domestico occorso il 05-09-2018, un Parte_1
trauma contusivo a carico del 5° dito della mano destra, produttivo di distacco parcellare della base della falange distale;
c) tale lesione fu trattata con il mantenimento di tutore;
d) la ripresa del lavoro fu determinata da un giudizio di idoneità formulato il 18-10-2018 dal
Medico ENAC;
e) valutata con un esame radiografico del 29-11-2018, la frattura risultò scomposta, diastasata e con interessamento intra-articolare: tale frattura richiese un trattamento chirurgico eseguito in regime di Day Hospital seguito dal mantenimento di un tutore;
f) si è ritenuta configurabile una inabilità temporanea biologica assoluta di un giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero;
una inabilità temporanea biologica parziale al 75%, di
14 giorni;
una inabilità temporanea biologica parziale al 50%, di 40 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25%, di ulteriori 20 giorni;
g) sono residuati postumi permanenti nella misura del 2%;
h) le spese mediche documentate dalla paziente ammontano a euro 555,05 e non si prevedono spese mediche future.
5. La valutazione della consulenza tecnica e della responsabilità della parte convenuta
La consulenza tecnica, seppur parzialmente incompleta nelle risposte ai quesiti del Giudice e del tutto carente sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale tra l'”evento” e cioè la lesione al dito della mano destra riportata dalla ricorrente nell'infortunio occorso il 05-09-2018 dal quale è scaturito il successivo giudizio di idoneità del 18-10-2018 – che la CTU non ha saputo neppure individuare – e i danni lamentati dalla sig.ra , costituisce, ciò nonostante, uno strumento in grado di Parte_1
integrare il corredo probatorio offerto dalle parti.
Ciò posto, parte attrice ha invocato la responsabilità del personale sanitario della convenuta ai sensi degli artt. 2043 e 1176, secondo comma, c.c. per aver tenuto una condotta gravemente negligente consistita nell'errata valutazione dell'idoneità della sig.ra alla precoce ripresa Parte_1
dell'attività lavorativa.
Occorre preliminarmente un breve inquadramento normativo della fattispecie in esame.
L'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per effetto della negligente pagina 7 di 13 prestazione sanitaria offerta dall' , che, secondo la Controparte_4
prospettazione attorea, avrebbe rilasciato un frettoloso giudizio di idoneità psicofisica al volo, imponendole un prematuro rientro al lavoro e cagionandole un danno iatrogeno consistente nel peggioramento delle condizioni del paziente e nella maggior durata della malattia.
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, che qui rileva, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ.,
n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
In applicazione di detti principi, la domanda proposta dalla sig.ra è fondata nei termini e Parte_1
nei limiti qui di seguito esposti.
Dall'esame delle risultanze probatorie la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini:
- in data 05-09-2018 la sig.ra è rimasta vittima di un infortunio domestico, riportando il Parte_1
“distacco parcellare base FD 5° raggio mano dx” con applicazione di un tutore e prognosi di 14 giorni, come da certificato rilasciato in data 06-09-2018 dal pronto soccorso dell'Ospedale di Somma
Lombardo;
- l'attrice ha continuato a svolgere le proprie mansioni di assistente al volo sino al 11-09-2018 allorchè effettuava denuncia di malattia;
- in data 18-10-2018 l'attrice è stata sottoposta a visita medica presso l' Controparte_4
di , quale conclusasi con un giudizio di idoneità con scadenza al 18-
[...] CP_4 CP_7
04-2019;
- in data 29-11-2018 l'esito della RX rilevava una sospetta “frattura parzialmente scomposta e diastasata della base F3 con interessamento intraarticolare e lieve dislocazione secondaria del piccolo frammento”;
- seguivano ulteriori accertamenti diagnostici, che confermavano la frattura, e, infine, un intervento di riduzione effettuato nel mese di marzo 2019;
pagina 8 di 13 - in data 05-03-2019 l' emetteva giudizio di inidoneità al Controparte_4
rinnovo dell'attestato per l'esercizio delle attività previste come equipaggio di cabina per tre mesi a causa di “frattura inveterata scomposta IFD V dito mano destra con limiti funzionali non compatibili”.
Da quanto sopra esposto e dai documenti versati in atti dalle parti, emerge una condotta negligente da parte del personale sanitario dell' convenuto che, pur in presenza di una certificazione CP_4
medica indicativa di un “distacco parcellare” cioè di una microfrattura del mignolo della mano destra, non ha provveduto ad effettuare, come previsto dal Regolamento, approfondimenti volti ad accertare/confermare la diagnosi, sottovalutando la lesione sofferta dalla lavoratrice, con la conseguenza che, a distanza di quasi tre mesi dall'infortunio, l'esito della RX effettata il 29-11-2018 rilevava una sospetta frattura scomposta e diastasata, poi confermata dalla visita effettuata il 10-01-
2019 e dalla RX del 01-02-2019.
Inoltre, in sede di visita, la lavoratrice aveva segnalato al medico lo stato di dolore e la forma innaturale assunta dal dito lesionato, ricevendone risposte sprezzanti e irrispettose, nonché inconferenti con la questione (circostnza non contestata dalla convenuta).
Sulla base di tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità dei convenuti, ricorrendo i presupposti dell'illecito contrattuale e segnatamente:
a) la condotta di inesatto adempimento, dal momento che nella visita del 18-10-2019 non è stata adeguatamente valutata la condizione dell'attrice, né sono stati effettuati accertamenti ulteriori;
b) l'evento di danno, costituito dal verificarsi dei postumi accertati in sede di consulenza e non del tutto risanati.
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del personale sanitario dell' convenuto, essendo risultati provati da parte dell'attrice, sia il nesso di causalità fra la CP_4
condotta del sanitario e il danno alla salute subito, sia la colpa del sanitario, essendo emersi chiaramente dalle evidenze istruttorie profili di negligenza nell'operato della convenuta.
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017).
Diversamente da quanto sostenuta dalla convenuta, non può essere considerato idoneo a interrompere il nesso causale la condotta imprudente dell'attrice che, dopo l'infortunio del 05-09-
2018, non ha immediatamente effettuato denuncia di malattia, continuando la sua attività lavorativa sino al 11-09-2018.
pagina 9 di 13 Sotto questo aspetto, parte convenuta invoca l'applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma,
c.c., lamentando che la sig.ra avrebbe concorso a cagionare/aggravare il danno ovvero Parte_1
ad escludere la responsabilità dei convenuti.
Sul punto, vale richiamare quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che “il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili;
a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante” (cfr. Cass. civ. n. 10697/2010).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi per ritenere fondata la linea difensiva dei convenuti, atteso che, dopo l'infortunio e prima della malattia (e cioè sino al 10-09-2018) la sig.ra è Parte_2
stata assegnata a compiti d'ufficio e ha mantenuto il tutore, come prescritto dal medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Somma Lombardo.
Del tutto prive di fondamento sono le considerazioni della parte convenuta in ordine al mancato uso del tutore dopo la visita di idoneità del 18-10-2019, che rimangono mere illazioni, considerato, tra l'altro, che nessuna prescrizione sull'uso del tutore emerge dalla documentazione medica in atti, se non con riferimento al certificato del pronto soccorso, ma ormai superato.
Questo giudice ritiene, quindi, che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte attrice i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.
5. La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
5.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di
Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla pagina 10 di 13 vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
5.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dall'attrice, la consulente ha accertato una inabilità temporanea biologica assoluta di un giorno, coincidente con il ricovero ospedaliero, una inabilità temporanea biologica parziale al 75%, di 14 giorni, una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di ulteriori 20 giorni, nonchè postumi permanenti nella misura del 2%.
Applicando la tabella per le lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per la quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, il danno biologico permanente
è pari a euro 1.865,23, mentre il danno biologico da inabilità temporanea ammonta a euro 2.016,26 pari a complessivi euro 3.881,49, in moneta già attualizzata.
Va riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno morale nella misura del 25%, in ragione delle sofferenze che deve con certezza ritenersi che la sig.ra abbia patito in dipendenza del Parte_1
protrarsi della frattura riportata;
deve, quindi, esserle riconosciuto l'ulteriore importo di euro 970,37.
Inoltre, a tale importo va aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro
505,05 per spese mediche sostenute, che il c.t.u. ha stimato congrua.
Parte attrice chiede, infine, il risarcimento del danno patrimoniale pari a euro 2.832,58 corrispondente al danno retributivo sofferto dall'08-02-2019 al 01-08-2019 costituito dalla perdita degli specifici importi di retribuzione collegati allo svolgimento di attività di volo e derivante dall'impossibilità per l'attrice di svolgere la sua ordinaria attività lavorativa.
La domanda è fondata.
La richiesta risarcitoria formulata dall'attrice è diretta conseguenza della responsabilità della parte convenuta e connessa con l'impossibilità per la sig.ra di svolgere l'ordinaria attività Parte_1
lavorativa.
pagina 11 di 13 Parte convenuta si è limitata a contestare genericamente l'an e il quantum della pretesa dell'attrice, senza esplicitare le ragioni di tale opposizione, né a prospettare una diversa quantificazione.
Al contrario, parte attrice ha allegato una relazione tecnica redatta dal consulente del lavoro
[...]
(doc. n. 3), che contiene una analitica e motivata quantificazione degli importi non percepiti Pt_3
dalla lavoratrice.
Il complessivo importo dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della sig.ra
è, quindi, pari a euro 8.189,49. Parte_1
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi dovuti, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto – da individuarsi nella data di redazione del giudizio medico di idoneità del 18-10-2018 - e che di esso invece l'attore non ha potuto disporre nella ragionevole presunzione che egli, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
6. La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di lite del presente procedimento, che vengono liquidate nei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria liquidate nei valori minimi, nonché le somme liquidate alla CTU nel procedimento avanti il Tribunale di Varese e già poste da quest'ultimo a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale della parte convenuta e, per l'effetto, condanna il
, l Controparte_3 Controparte_8
, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di
[...]
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, del complessivo importo di euro
8.189,49, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese sostenute per la CTU nel procedimento avanti il Tribunale di Varese, coma da decreto di liquidazione del 13-01-2022 del citato Tribunale;
pagina 12 di 13 3) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.237,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Elena Uttinacci, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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