CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 839/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signor (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Roberta Fioretti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pistoia alla Via delle Olimpiadi 13
APPELLANTE
contro
:
(p. Iva ) in persona del Parte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo
AR, ZI ZI e AL AR, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Vicenza alla Piazza Ponelandolfo 114
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 88/2024 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- In via istruttoria, per l'ammissione delle prove quali capitolate nell'atto di impugnazione e di seguito riportate:
“In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1. prova per testi sui seguenti capitoli:
D.C.V. che verso la fine di giugno-inizio luglio 2017 avete provveduto alla sostituzione del differenziale autobloccante posteriore sul veicolo tg FF326
EK come riferito al con messaggio sms di cui Le si mostra copia Pt_1
(doc. 28 memoria),
Si indica a teste il sig. , responsabile coordinatore delle Testimone_1
officine Mercedes ed AMG della Parte_2
2 D.C.V. che con messaggio sms inviato in data 18.07.2018 (doc. 7 cit.) avete comunicato al sig. di aver ricevuto conferma da parte della Pt_1
Mercedes di poter procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto alle condizioni dal medesimo volute;
3. D.C.V. che con mail del 18.09.2018 (doc. 13 cit.) avete comunicato al che l'auto era stata “confermata e variata a suo piacimento”; Pt_1
Si indica a teste sui capitoli 2 e 3 il sig. responsabile Testimone_2 vendite presso Parte_2
4. D.C.V. che in data 21.09.18 ha inviato al sig. la mail di cui le si Pt_1
mostra copia (doc. 14 cit.) per comunicargli, dopo aver parlato con il sig.
e che, all'arrivo della nuova autovettura, avreste trovato un Pt_3 Tes_2
accordo per il rimborso dei premi assicurativi pagati dallo stesso Pt_1
trattandosi di polizza che non prevedeva la possibilità di recesso anticipato.
Si indica a teste sul capitolo 4 il sig. c/o Testimone_3 Parte_2
.
[...]
- Nel merito, il sottoscritto difensore si riporta alle conclusioni di seguito trascritte :
“ in via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 88/2024, resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Vittoria Cuogo nell'ambito del giudizio rubricato al
R.G. 3400/2020, pubblicata il 09.01.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, già trascritte nella premessa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Voglia, infine, condannare la società appellata alla restituzione dell'importo percepito di €. 6.072,48, con gli interessi dalla data di ricezione
(02.02.2024) al saldo effettivo.”
Di parte appellata
Nel merito
Respingersi l'appello proposto da , per tutti i motivi esposti Parte_1 nella comparsa di risposta, con integrale conferma della sentenza n.
88/2024 del Tribunale di Vicenza del 09.01.2024;
In via istruttoria
Ci si richiama a tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova formulate ex adverso per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado.
In ogni caso
Spese e competenze anche del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2020 il signor
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza la società Pt_1
esponendo che nel marzo 2016 aveva da quella acquistato Parte_2
un'autovettura di marca Mercedes modello “classe c coupè amg c 63s” che nel tempo aveva subito vari guasti meccanici rimasti irrisolti;
ha inoltre esposto che nel giugno 2018, essendosi verificato un guasto ed avendo perciò ricondotto l'autovettura presso l'officina della convenuta ove era stata riconosciuta l'irrimediabilità del problema, gli era stata proposta la sostituzione del veicolo acquistandone uno di recente immissione sul mercato con le medesime caratteristiche di motorizzazione e di dotazione di quello precedentemente posseduto, per la qual cosa egli, a ragione dei frequenti guasti del veicolo, si era determinato all'acquisto essendogli stato anche proposto un prezzo particolarmente favorevole nel senso che la casa madre avrebbe praticato una riduzione di € 39.481,00 quale contributo per l'acquisto, mentre il valore del suo veicolo usato era stato stimato in €
57.000,00 così residuando l'importo di € 20.000,00 quale saldo a suo carico, con la precisazione che il nuovo autoveicolo, nel prezzo complessivo, avrebbe dovuto avere la medesima dotazione di accessori ed optional già presenti sul precedente.
Ha poi riferito l'attore che la concessionaria emise un ordine in Parte_2
data 25 luglio 2018 e contestualmente intercorse tra le parti l'atto che fu denominato “proposta irrevocabile di vendita sottoposta a condizione” con il quale egli avrebbe ceduto alla concessionaria il precedente veicolo pattuendone il prezzo in € 57.000,00 con la espressa previsione riportata in calce a tale atto del seguente testuale contenuto “ferma restando la facoltà di accettazione della proposta, la stessa è in ogni caso subordinata alla condizione dell'acquisto e del relativo buon fine, presso la , di Parte_2
un veicolo nuovo o usato, di seguito descritto: marca Mercedes Benz mod.
C205 Classe C Coupè Mercedes-AMG C 63 S Coupe”; ha poi esposto l'attore che nel successivo agosto 2018 la concessionaria gli comunicò il prezzo definitivo del veicolo nuovo (essendo nelle more stato divulgato da parte della casa madre il listino del nuovo modello) rispetto al quale egli mosse le sue contestazioni rifiutando di sottoscrivere l'ordine che avrebbe dovuto sostituire quello del luglio 2018 in quanto l'autovettura propostagli disponeva di una dotazione di accessori di livello inferiore rispetto alla precedente, sicché egli aveva invitato la venditrice a rispettare l'accordo contenuto nel primo ordine ed a consegnargli il veicolo nuovo al prezzo pattuito e con gli accessori promessi entro il termine concordato del 20 dicembre 2018; infine ha esposto che era seguita corrispondenza tra le parti con reciproca contestazione di inadempimento fin quando egli, con nota del
3 gennaio 2020, aveva intimato la risoluzione del contratto intercorso a seguito dell'ordine del 25 luglio 2018.
Sugli antefatti così sunteggiati ha quindi chiesto che il Tribunale dichiarasse, previo accertamento del grave inadempimento della venditrice, la risoluzione del contratto del 25 luglio 2018 con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 7.000,00 corrisposta quale caparra ed alla rifusione dei danni subiti, commisurati alla perdita dello sconto offerto dalla casa madre ed ai costi delle polizze assicurative, nonché, previo accertamento del mancato avveramento della condizione cui era sottoposta la proposta irrevocabile di vendita del veicolo usato, dichiarasse priva di efficacia detta vendita con condanna della società
alla restituzione del veicolo ovvero al pagamento del Parte_2
corrispondente suo reale valore commerciale detratto l'importo di €
57.000,00 già riscosso.
La convenuta ha avversato le domande rivoltele, chiedendone il rigetto, contestando che il veicolo precedentemente posseduto dall'attore avesse alcuno dei difetti lamentati, tant'è che era stato venduto a terzi senza contestazioni di sorta, e comunque negando alcun suo riconoscimento al riguardo;
quanto al veicolo nuovo oggetto di contratto ha negato che la ragione dell'acquisto fosse riconducibile agli asseriti difetti ma che anzi era stato motivato dall'interesse dell'attore a cambiare veicolo tenuto conto dello sconto particolarmente vantaggioso offerto dalla casa madre nell'ambito d'una strategia commerciale volta alla fidelizzazione della clientela, precisando che nel luglio 2018 non era ancora stato definito il listino del nuovo modello e che, allorquando era stato inviato l'ordine definitivo stilato sulla base del listino approvato, era stato il a Pt_1
rifiutare il perfezionamento della stipulazione in violazione del dovere di buona fede;
quanto alla condizione apposta sulla proposta di vendita del veicolo usato, invocata dall'attore quale motivo dell'inefficacia della vendita dell'usato, la convenuta ne ha eccepito l'inoperatività nei sensi rivendicati dall'acquirente sia perché posta in favore della concessionaria al fine di cautelarsi dall'eventualità che quegli dopo aver ceduto la precedente autovettura non acquistasse la nuova, sia perché di fatto rinunciata avendo egli riscosso il corrispettivo una volta effettuata la vendita a terzi.
Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie delle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda dell'attore addebitandogli i due terzi delle spese di lite e dichiarato la compensazione del restante.
Avverso quella decisione ha interposto appello il signor Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda e chiedendo l'ammissione nel grado della prova testimoniale rigettata dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1355 e 1358 del codice civile asserendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel qualificare la clausola, apposta in calce all'atto del 25 luglio 201 contenente la proposta irrevocabile di vendita del suo veicolo usato, quale meramente potestativa e dunque dichiararne la nullità.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che la clausola in questione dovesse essere qualificata quale potestativa semplice in quanto il verificarsi della circostanza ivi prevista sarebbe dipeso dalla volontà di entrambi i contraenti, e ciò tenuto conto anche del fatto – pur riconosciuto dal Tribunale – secondo cui quella proposta irrevocabile di vendita era negozialmente collegata al contratto con il quale egli si era impegnato all'acquisto del veicolo nuovo;
altresì ha rimarcato che il corrispettivo della cessione dell'usato era stato fittiziamente indicato nell'ammontare di €
57.000,00 per trarne la conseguenza, non riconosciuta dal precedente giudicante, per cui gli effetti della cessione del veicolo usato avrebbero dovuto essere ritenuti sospesi fino al perfezionamento della vendita del veicolo nuovo, da stipularsi esclusivamente alle condizioni pattuite con il coevo ordine del 25 luglio 2018, sicché non essendosi perfezionato tale ultimo contratto la vendita del veicolo usato andava dichiarata priva di effetti coi conseguenti effetti restitutori richiesti.
La doglianza, ad avviso della Corte, non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Va osservato che, ferma restando la condivisibile qualificazione della clausola da parte del Tribunale, la vendita del veicolo usato può dirsi perfezionata in ogni suo aspetto tenuto conto dell'avvenuta accettazione del prezzo da parte del pur essendo quello destinato ad essere Pt_1
imputato in conto del successivo acquisto dell'autovettura nuova, corrispettivo che non fu trattenuto dalla concessionaria venditrice bensì incamerato e trattenuto dall'appellante cui solo rimaneva dunque rimessa la decisione di perfezionare il successivo acquisto del nuovo veicolo, ciò comportando in concreto l'esaurirsi degli effetti sospensivi della vendita previsti con la clausola in disamina.
Né d'altronde la clausola in questione offre possibilità di interpretazione alternativa rispetto a quella resa dal Tribunale, dovendosi anzi rilevare che la tesi d'impugnazione si fonda sull'assunto – rimasto invero del tutto indimostrato – secondo cui il prezzo della vendita del veicolo usato fosse grandemente inferiore alla quotazione di mercato, non risultando però affatto espressa dall'appellante quale sarebbe la conseguenza di siffatta asserita difformità di valori.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione sotto il profilo della violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1419 del codice civile sostenendo che la dichiarata nullità della clausola riportante la condizione sospensiva avrebbe dovuto comportare la declaratoria della nullità dell'intero contratto di vendita del veicolo usato, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha esposto che l'invocata declaratoria di nullità totale del contratto fosse la necessaria conseguenza della essenzialità, per entrambi i contraenti, della clausola contenente la condizione sospensiva assumendo che mancando quella specifica pattuizione esso appellante non avrebbe avuto interesse alla stipulazione della vendita dell'autoveicolo usato ovvero lo avrebbe accettato a condizioni differenti.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo.
Va in primo luogo rilevato che l'accertamento compiuto dal Tribunale è connotato da assoluta logicità argomentativa posto che la qualificazione della condizione apposta al contratto quale meramente potestativa, in uno all'accertata completa estinzione degli effetti di quel contratto, non riverberava alcun ulteriore conseguenza sull'efficacia delle restanti pattuizioni contrattuali, dovendosi anzi dare prevalenza applicativa al principio di conservazione dell'atto giuridico in coerenza con la volontà contrattuale delle parti, essendo nella specie ravvisabile una utilità per la parte a favore della quale la condizione era stata apposta.
Sotto altro aspetto la censura denota il suo limite di sostenibilità risultando fondata sull'assunto secondo cui il patto in questione avesse natura essenziale per ambo i contraenti, tesi che a ben guardare è esclusivamente enunciativa non cogliendosi nel motivo alcun cenno da cui trarre convincimento dell'asserita essenzialità anche per una sola delle parti.
Né, da ultimo, l'appellante ha illustrato in concreto quali fossero le ragioni per cui, in mancanza della condizione sospensiva, egli non avrebbe avuto interesse negoziale alla stipulazione della vendita del veicolo usato, ovvero a quali diverse condizioni economiche si sarebbe determinato alla vendita.
Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi nella delibazione del terzo motivo con il quale l'appellante ha contestato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1349 del codice civile scaturita dalla ricostruzione asseritamente errata dei fatti di causa. Ad illustrazione del motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato allorché ha ritenuto che il prezzo del veicolo nuovo fosse determinabile non avvedendosi che le contestazioni insorte tra le parti del contratto attenessero invece la dotazione degli accessori.
La questione posta dall'appellante muove dall'inesatta affermazione secondo cui il prezzo degli accessori non di serie fosse stato già fissato con l'ordine datato 25 luglio 2018 laddove le risultanze documentali – valutate correttamente dal Tribunale – inducono a ritenere la determinabilità del prezzo, e dunque dell'oggetto del contratto, all'esito della pubblicazione del listino da parte della casa produttrice del veicolo, ciò comportando che alcuna violazione può dirsi configurata nei sensi dedotti con la tesi d'appello.
Quanto infine alle istanze di prova dichiarativa che l'appellante ha riproposto nel grado ne va pronunciato il rigetto.
Il capitolo di prova contrassegnato dal numero 1 attiene una circostanza del tutto estranea al tema del contendere tra le parti, mentre i capitoli contrassegnati dai numeri 2, 3 e 4 attengono la sola conferma di comunicazioni intercorse tra le parti non constando contestazione in ordine al loro invio ed alla loro ricezione.
In conclusiva analisi, restando assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della complessità bassa, rapportandola ai parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 88/2024 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 9 gennaio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 17 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 839/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signor (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Roberta Fioretti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pistoia alla Via delle Olimpiadi 13
APPELLANTE
contro
:
(p. Iva ) in persona del Parte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo
AR, ZI ZI e AL AR, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Vicenza alla Piazza Ponelandolfo 114
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 88/2024 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
- In via istruttoria, per l'ammissione delle prove quali capitolate nell'atto di impugnazione e di seguito riportate:
“In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1. prova per testi sui seguenti capitoli:
D.C.V. che verso la fine di giugno-inizio luglio 2017 avete provveduto alla sostituzione del differenziale autobloccante posteriore sul veicolo tg FF326
EK come riferito al con messaggio sms di cui Le si mostra copia Pt_1
(doc. 28 memoria),
Si indica a teste il sig. , responsabile coordinatore delle Testimone_1
officine Mercedes ed AMG della Parte_2
2 D.C.V. che con messaggio sms inviato in data 18.07.2018 (doc. 7 cit.) avete comunicato al sig. di aver ricevuto conferma da parte della Pt_1
Mercedes di poter procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto alle condizioni dal medesimo volute;
3. D.C.V. che con mail del 18.09.2018 (doc. 13 cit.) avete comunicato al che l'auto era stata “confermata e variata a suo piacimento”; Pt_1
Si indica a teste sui capitoli 2 e 3 il sig. responsabile Testimone_2 vendite presso Parte_2
4. D.C.V. che in data 21.09.18 ha inviato al sig. la mail di cui le si Pt_1
mostra copia (doc. 14 cit.) per comunicargli, dopo aver parlato con il sig.
e che, all'arrivo della nuova autovettura, avreste trovato un Pt_3 Tes_2
accordo per il rimborso dei premi assicurativi pagati dallo stesso Pt_1
trattandosi di polizza che non prevedeva la possibilità di recesso anticipato.
Si indica a teste sul capitolo 4 il sig. c/o Testimone_3 Parte_2
.
[...]
- Nel merito, il sottoscritto difensore si riporta alle conclusioni di seguito trascritte :
“ in via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 88/2024, resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Vittoria Cuogo nell'ambito del giudizio rubricato al
R.G. 3400/2020, pubblicata il 09.01.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, già trascritte nella premessa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Voglia, infine, condannare la società appellata alla restituzione dell'importo percepito di €. 6.072,48, con gli interessi dalla data di ricezione
(02.02.2024) al saldo effettivo.”
Di parte appellata
Nel merito
Respingersi l'appello proposto da , per tutti i motivi esposti Parte_1 nella comparsa di risposta, con integrale conferma della sentenza n.
88/2024 del Tribunale di Vicenza del 09.01.2024;
In via istruttoria
Ci si richiama a tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova formulate ex adverso per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado.
In ogni caso
Spese e competenze anche del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2020 il signor
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza la società Pt_1
esponendo che nel marzo 2016 aveva da quella acquistato Parte_2
un'autovettura di marca Mercedes modello “classe c coupè amg c 63s” che nel tempo aveva subito vari guasti meccanici rimasti irrisolti;
ha inoltre esposto che nel giugno 2018, essendosi verificato un guasto ed avendo perciò ricondotto l'autovettura presso l'officina della convenuta ove era stata riconosciuta l'irrimediabilità del problema, gli era stata proposta la sostituzione del veicolo acquistandone uno di recente immissione sul mercato con le medesime caratteristiche di motorizzazione e di dotazione di quello precedentemente posseduto, per la qual cosa egli, a ragione dei frequenti guasti del veicolo, si era determinato all'acquisto essendogli stato anche proposto un prezzo particolarmente favorevole nel senso che la casa madre avrebbe praticato una riduzione di € 39.481,00 quale contributo per l'acquisto, mentre il valore del suo veicolo usato era stato stimato in €
57.000,00 così residuando l'importo di € 20.000,00 quale saldo a suo carico, con la precisazione che il nuovo autoveicolo, nel prezzo complessivo, avrebbe dovuto avere la medesima dotazione di accessori ed optional già presenti sul precedente.
Ha poi riferito l'attore che la concessionaria emise un ordine in Parte_2
data 25 luglio 2018 e contestualmente intercorse tra le parti l'atto che fu denominato “proposta irrevocabile di vendita sottoposta a condizione” con il quale egli avrebbe ceduto alla concessionaria il precedente veicolo pattuendone il prezzo in € 57.000,00 con la espressa previsione riportata in calce a tale atto del seguente testuale contenuto “ferma restando la facoltà di accettazione della proposta, la stessa è in ogni caso subordinata alla condizione dell'acquisto e del relativo buon fine, presso la , di Parte_2
un veicolo nuovo o usato, di seguito descritto: marca Mercedes Benz mod.
C205 Classe C Coupè Mercedes-AMG C 63 S Coupe”; ha poi esposto l'attore che nel successivo agosto 2018 la concessionaria gli comunicò il prezzo definitivo del veicolo nuovo (essendo nelle more stato divulgato da parte della casa madre il listino del nuovo modello) rispetto al quale egli mosse le sue contestazioni rifiutando di sottoscrivere l'ordine che avrebbe dovuto sostituire quello del luglio 2018 in quanto l'autovettura propostagli disponeva di una dotazione di accessori di livello inferiore rispetto alla precedente, sicché egli aveva invitato la venditrice a rispettare l'accordo contenuto nel primo ordine ed a consegnargli il veicolo nuovo al prezzo pattuito e con gli accessori promessi entro il termine concordato del 20 dicembre 2018; infine ha esposto che era seguita corrispondenza tra le parti con reciproca contestazione di inadempimento fin quando egli, con nota del
3 gennaio 2020, aveva intimato la risoluzione del contratto intercorso a seguito dell'ordine del 25 luglio 2018.
Sugli antefatti così sunteggiati ha quindi chiesto che il Tribunale dichiarasse, previo accertamento del grave inadempimento della venditrice, la risoluzione del contratto del 25 luglio 2018 con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 7.000,00 corrisposta quale caparra ed alla rifusione dei danni subiti, commisurati alla perdita dello sconto offerto dalla casa madre ed ai costi delle polizze assicurative, nonché, previo accertamento del mancato avveramento della condizione cui era sottoposta la proposta irrevocabile di vendita del veicolo usato, dichiarasse priva di efficacia detta vendita con condanna della società
alla restituzione del veicolo ovvero al pagamento del Parte_2
corrispondente suo reale valore commerciale detratto l'importo di €
57.000,00 già riscosso.
La convenuta ha avversato le domande rivoltele, chiedendone il rigetto, contestando che il veicolo precedentemente posseduto dall'attore avesse alcuno dei difetti lamentati, tant'è che era stato venduto a terzi senza contestazioni di sorta, e comunque negando alcun suo riconoscimento al riguardo;
quanto al veicolo nuovo oggetto di contratto ha negato che la ragione dell'acquisto fosse riconducibile agli asseriti difetti ma che anzi era stato motivato dall'interesse dell'attore a cambiare veicolo tenuto conto dello sconto particolarmente vantaggioso offerto dalla casa madre nell'ambito d'una strategia commerciale volta alla fidelizzazione della clientela, precisando che nel luglio 2018 non era ancora stato definito il listino del nuovo modello e che, allorquando era stato inviato l'ordine definitivo stilato sulla base del listino approvato, era stato il a Pt_1
rifiutare il perfezionamento della stipulazione in violazione del dovere di buona fede;
quanto alla condizione apposta sulla proposta di vendita del veicolo usato, invocata dall'attore quale motivo dell'inefficacia della vendita dell'usato, la convenuta ne ha eccepito l'inoperatività nei sensi rivendicati dall'acquirente sia perché posta in favore della concessionaria al fine di cautelarsi dall'eventualità che quegli dopo aver ceduto la precedente autovettura non acquistasse la nuova, sia perché di fatto rinunciata avendo egli riscosso il corrispettivo una volta effettuata la vendita a terzi.
Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie delle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda dell'attore addebitandogli i due terzi delle spese di lite e dichiarato la compensazione del restante.
Avverso quella decisione ha interposto appello il signor Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda e chiedendo l'ammissione nel grado della prova testimoniale rigettata dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Disposto il mutamento del relatore le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1355 e 1358 del codice civile asserendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel qualificare la clausola, apposta in calce all'atto del 25 luglio 201 contenente la proposta irrevocabile di vendita del suo veicolo usato, quale meramente potestativa e dunque dichiararne la nullità.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che la clausola in questione dovesse essere qualificata quale potestativa semplice in quanto il verificarsi della circostanza ivi prevista sarebbe dipeso dalla volontà di entrambi i contraenti, e ciò tenuto conto anche del fatto – pur riconosciuto dal Tribunale – secondo cui quella proposta irrevocabile di vendita era negozialmente collegata al contratto con il quale egli si era impegnato all'acquisto del veicolo nuovo;
altresì ha rimarcato che il corrispettivo della cessione dell'usato era stato fittiziamente indicato nell'ammontare di €
57.000,00 per trarne la conseguenza, non riconosciuta dal precedente giudicante, per cui gli effetti della cessione del veicolo usato avrebbero dovuto essere ritenuti sospesi fino al perfezionamento della vendita del veicolo nuovo, da stipularsi esclusivamente alle condizioni pattuite con il coevo ordine del 25 luglio 2018, sicché non essendosi perfezionato tale ultimo contratto la vendita del veicolo usato andava dichiarata priva di effetti coi conseguenti effetti restitutori richiesti.
La doglianza, ad avviso della Corte, non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Va osservato che, ferma restando la condivisibile qualificazione della clausola da parte del Tribunale, la vendita del veicolo usato può dirsi perfezionata in ogni suo aspetto tenuto conto dell'avvenuta accettazione del prezzo da parte del pur essendo quello destinato ad essere Pt_1
imputato in conto del successivo acquisto dell'autovettura nuova, corrispettivo che non fu trattenuto dalla concessionaria venditrice bensì incamerato e trattenuto dall'appellante cui solo rimaneva dunque rimessa la decisione di perfezionare il successivo acquisto del nuovo veicolo, ciò comportando in concreto l'esaurirsi degli effetti sospensivi della vendita previsti con la clausola in disamina.
Né d'altronde la clausola in questione offre possibilità di interpretazione alternativa rispetto a quella resa dal Tribunale, dovendosi anzi rilevare che la tesi d'impugnazione si fonda sull'assunto – rimasto invero del tutto indimostrato – secondo cui il prezzo della vendita del veicolo usato fosse grandemente inferiore alla quotazione di mercato, non risultando però affatto espressa dall'appellante quale sarebbe la conseguenza di siffatta asserita difformità di valori.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione sotto il profilo della violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1419 del codice civile sostenendo che la dichiarata nullità della clausola riportante la condizione sospensiva avrebbe dovuto comportare la declaratoria della nullità dell'intero contratto di vendita del veicolo usato, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha esposto che l'invocata declaratoria di nullità totale del contratto fosse la necessaria conseguenza della essenzialità, per entrambi i contraenti, della clausola contenente la condizione sospensiva assumendo che mancando quella specifica pattuizione esso appellante non avrebbe avuto interesse alla stipulazione della vendita dell'autoveicolo usato ovvero lo avrebbe accettato a condizioni differenti.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo.
Va in primo luogo rilevato che l'accertamento compiuto dal Tribunale è connotato da assoluta logicità argomentativa posto che la qualificazione della condizione apposta al contratto quale meramente potestativa, in uno all'accertata completa estinzione degli effetti di quel contratto, non riverberava alcun ulteriore conseguenza sull'efficacia delle restanti pattuizioni contrattuali, dovendosi anzi dare prevalenza applicativa al principio di conservazione dell'atto giuridico in coerenza con la volontà contrattuale delle parti, essendo nella specie ravvisabile una utilità per la parte a favore della quale la condizione era stata apposta.
Sotto altro aspetto la censura denota il suo limite di sostenibilità risultando fondata sull'assunto secondo cui il patto in questione avesse natura essenziale per ambo i contraenti, tesi che a ben guardare è esclusivamente enunciativa non cogliendosi nel motivo alcun cenno da cui trarre convincimento dell'asserita essenzialità anche per una sola delle parti.
Né, da ultimo, l'appellante ha illustrato in concreto quali fossero le ragioni per cui, in mancanza della condizione sospensiva, egli non avrebbe avuto interesse negoziale alla stipulazione della vendita del veicolo usato, ovvero a quali diverse condizioni economiche si sarebbe determinato alla vendita.
Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi nella delibazione del terzo motivo con il quale l'appellante ha contestato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1349 del codice civile scaturita dalla ricostruzione asseritamente errata dei fatti di causa. Ad illustrazione del motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato allorché ha ritenuto che il prezzo del veicolo nuovo fosse determinabile non avvedendosi che le contestazioni insorte tra le parti del contratto attenessero invece la dotazione degli accessori.
La questione posta dall'appellante muove dall'inesatta affermazione secondo cui il prezzo degli accessori non di serie fosse stato già fissato con l'ordine datato 25 luglio 2018 laddove le risultanze documentali – valutate correttamente dal Tribunale – inducono a ritenere la determinabilità del prezzo, e dunque dell'oggetto del contratto, all'esito della pubblicazione del listino da parte della casa produttrice del veicolo, ciò comportando che alcuna violazione può dirsi configurata nei sensi dedotti con la tesi d'appello.
Quanto infine alle istanze di prova dichiarativa che l'appellante ha riproposto nel grado ne va pronunciato il rigetto.
Il capitolo di prova contrassegnato dal numero 1 attiene una circostanza del tutto estranea al tema del contendere tra le parti, mentre i capitoli contrassegnati dai numeri 2, 3 e 4 attengono la sola conferma di comunicazioni intercorse tra le parti non constando contestazione in ordine al loro invio ed alla loro ricezione.
In conclusiva analisi, restando assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della complessità bassa, rapportandola ai parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 88/2024 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 9 gennaio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 17 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni