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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. IO Ferrero Consigliere rel
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARINA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in VIA GARIBALDI 20832 DESIO, presso e nello studio dell'avv.
COLOMBO MARINA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CITTERIO LARA e CP_4 C.F._5 dell'avv. PRANDI SILVIA ( ) Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio C.F._6
in VIA TADINO, 51 20124 MILANO presso e nello studio dell'avv. CITTERIO LARA
APPELLATO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Le parti all'udienza del 17.10.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis così giudicare:
§ In via principale e nel merito: accogliere l'appello per i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 506/2023 emessa dal Tribunale di Como il 3.5.2023 in persona del giudice unico dott.ssa Toppan – r.g. n. 3302/2020 pubblicata il 4.5.2023, notificata a cura degli appellati il 15.5.2023, accogliere le seguenti conclusioni:
§ Nel merito: accertare che l'atto di compravendita stipulato fra la sig.ra Parte_2
e la sig.ra n. 16562 Rep., n. 22327 Racc., a cura del notaio stipulato il CP_4 Parte_3
18.04.2017 è un atto simulato e trattasi di donazione, e conseguentemente dichiarare l'atto di vendita totalmente simulato, nullo, inesistente, inefficace e tamquam non esset e la vendita simulata, nulla, inesistente, inefficace e tamquam non esset condannando a CP_4 rimettere il bene comprensivo del contenuto nell'attivo disponibile.
Accertare e dichiarare che la sig.ra disponeva del proprio patrimonio mediante donazioni Pt_2
indirette con assegni di euro 20.000,00 in favore della sig.ra , e di euro 10.000,00 CP_2
in favore della sig.ra riconducibili a tali donazioni indirette;
CP_3
Accertare e dichiarare che i prelievi del conto corrente della sig.ra all'epoca Popolare di Pt_2
Lecco poi Deutsche Bank, n. 025767, cointestato con il sig. , sono donazioni indirette CP_1
e conseguentemente condannare alla restituzione al patrimonio ereditario di euro CP_1
26.950,00 o della maggior cifra che verrà quantificata in seguito di istruttoria.
Accertare e dichiarare dunque la riduzione delle suddette donazioni indirette lesive, e per l'effetto condannare i convenuti a reintegrare la massa ereditaria. Accertare e dichiarare che la quota di legittima dell'attrice a seguito di testamento che disponeva il lascito alla medesima in questa quota, è pari a 1/3 della massa ereditaria e conseguentemente condannare i convenuti alla reintegrazione immediata di euro 8.983,33 e di euro 10.000,00.
Sempre nel merito: previa la declaratoria di quanto sopra, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio procedere alla divisione e scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto assegnare all'attrice la quota di legittima dell'immobile di Cabiate, stimato in euro
102.000,00, e/o nella diversa misura accertata in sede di c.t.u. pari a 1/3 dello stesso se divisibile,
o in caso di indivisibilità, l'importo di euro 34.000,00 o nella diversa misura;
Sempre nel merito e/o in via subordinata: a seguito di scioglimento e divisione qualora non fosse disposta l'immediata reintegra a favore dell'attrice, assegnare alla stessa 1/3 della liquidità del patrimonio reintegrato pari a euro 8.983,33 o della diversa somma che si riterrà dovuta a seguito di istruttoria;
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dagli atti lesivi al saldo.
pagina 2 di 16 § In ogni caso: condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado e di secondo grado, oltre al rimborso forfettario, all'i.v.a. e alla c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
§ In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il 12.02.2019 avanti al notaio dott. , con studio in RI SE Persona_1
(CO) veniva letto il testamento della sig.ra in cui disponeva che la sig.ra Persona_2
era stata nominata erede testamentaria della de cuius, nei termini disposti della Parte_1
Cont
“quota minima lei riservata per legge”, mentre al fratello veniva lasciata sia la quota di legittima che la disponibile?
2) Vero che in precedenza, con testamento olografo del 07.10.1999 posseduto dalla figlia
IO [doc. 2], la de cuius “nulla disponeva a favore di suo figlio ”, “avendo per CP_1 esso già provveduto in vita”; e “nomino erede universale mia figlia e assegno a Parte_1 lei le mie proprietà immobiliari e mobiliari site in Cabiate, Via Dante 23” e nominava erede universale la figlia IO?
3) Vero che la de cuius cointestava il c/c 25767 della Banca Popolare di Lecco, ora Deutsche
Cont Bank, al figlio fin dal 22.02.1993 [doc. 3]?
4) Vero che in data 05.05.1999 avanti il notaio (rectius Notaio ) la sig.ra Parte_3 Persona_3
Cont cedeva al figlio l'immobile sito in Cabiate alla Via Dante 23, costituito da due vani e Pt_2
servizi al piano terra, oltre ad area di pertinenza con ripostiglio al primo piano e posto al lato nord
[doc. 10], al prezzo di lire 75.000.000,00?
Cont 5) Vero che il figlio corrispondeva detto importo?
6) Vero che vi sono i documenti comprovanti il passaggio di denaro giustificante l'atto di acquisto e/o il sig. è in possesso di tali documenti? CP_1
7) Vero che dal conto corrente della madre n. 25767, presso la banca Popolare di Lecco, poi
Cont Deutsche Bank, cointestato con il fratello venivano effettuati dal 2017 al 2019 prelievi in contanti per almeno euro 26.950,00 [doc. 3]?
8) Vero che dal 2007, data da cui sono disponibili, al 2017 su detto conto venivano effettuati sia bonifici in entrata che prelevi in uscita per migliaia di euro, questi ultimi allo sportello, come mi si rammostra al doc. 14?
9) Vero che il giorno 18.04.2017, la proprietà di Cabiate alla Via Dante 23, ossia l'abitazione della de cuius, veniva alienata dalla de cuius alla nipote sig.ra , sempre avanti il notaio CP_4
pagina 3 di 16 dott. , mediante un contratto di vendita, a fronte della corresponsione della somma di Parte_3
Cont euro 40.000,00 mediante assegno del 18.04.2017 [doc. 4], del figlio intervenuto all'atto?
10)Vero che l'immobile consta di un appartamento su due livelli con cucina, soggiorno, servizi al piano terreno oltre a piccola area di pertinenza retrostante, una camera al primo piano, posto auto coperto al piano terreno, oltre a metà della corte antistante l'intero fabbricato?
11)Vero che pochi giorni dopo, la de cuius effettuava versamenti dal proprio conto con il corrispettivo ottenuto con la vendita, mediante due assegni tratti sul c/c 25767 Parte_4
Cont
l'uno in data 18.04.2017 del valore di euro 20.000,00 a favore dell'altra figlia dell' la
[...] nipote sig.ra , e l'altro in data 20.02.2017 del valore di euro 10.000,00 a favore della CP_2 moglie dell'Ugo, la sig.ra Altri euro 10.000,00 erano già stati oggetto di Persona_4
prelevamenti bancari [doc. 5]?
12)Vero che l'attrice sig.ra IO tramite il sottoscritto procuratore avv. Colombo, inviava diffida in data 28.02.2019 ai sigg. e in cui eccepiva la simulazione di vendita CP_1 CP_4 dell'immobile di Cabiate e chiedeva di procedere alla ricostituzione del patrimonio ereditario?
13)Vero che gli odierni convenuti respingevano le richieste e anche la mediazione incardinata avanti l'Ordine di Como, rubricata al n. 315/2019, dava esito negativo, come da verbale del
05.09.2019 [doc. 9]?
14)Vero che l'attrice incaricava il consulente geom. di redigere una perizia Testimone_1 estimativa dell'immobile compravenduto, avvenuta in contraddittorio fra le parti, il quale all'esito riteneva il prezzo pagato, asseritamente, di euro 40.000,00 non congruo e invero attribuendogli un valore di euro 102.000,00 [doc. 10]?
Avendo l'attrice formulato domanda di simulazione dell'atto di vendita del 18.4.2017 stipulato dal notaio dott. , con richiesta di declaratoria di nullità ed inefficacia dello stesso, con Parte_3 reintegrazione del bene nell'asse ereditario, considerato che l'attrice ha anche formulato domanda di divisione e scioglimento della comunione ereditaria al fine dell'attribuzione della propria quota di legittima, si chiede venga disposta CTU al fine di determinare il valore complessivo dei beni della massa ereditaria, compreso il valore dell'immobile compravenduto, e delle rispettive quote.
Si chiede che il convenuto esibisca i titoli comprovanti il pagamento dell'immobile CP_1 compravenduto il 05.05.1999 di proprietà della madre l'immobile sito in Cabiate alla Via Dante
23, ex art 210 c.p.c.
Si indicano a testi:
o notaio dott. , con studio in RI SE (CO), Corso Brianza 10, sui Persona_1
pagina 4 di 16 capitoli . Tes_2
o c/o Deutsche V.le della Repubblica, 16 Cabiate CO sui capitoli 3- Testimone_3 Parte_4
7-8-9-11.
o geom. , Via Leone Leoni n.16, Como sul capitolo 14. Testimone_1
Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli 2-4-5-6. CP_1
Per CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta sia del 10/10/2023
e sia del 29/04/2024;
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta sia del 10/10/2023 e sia del 29/04/2024, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n.
506/2023 del 2/05/2023, pubblicata il 04/05/2023, emessa dal Tribunale di
Como, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa IVA e CPA
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti da parte appellante sia in primo grado per le opposizioni già svolte e sia in appello in quanto assolutamente irrilevanti ed ininfluenti al fine del decidere, documentali, valutativi, negativi, formulati in modo assolutamente generico e non demandabili al teste, perchè contenenti valutazioni e poiché trattasi di circostanze da provare documentalmente. Ci si oppone, altresì, all'odine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso formulato ed alla richiesta di CTU riportandosi a quanto già eccepito e/o contestato negli atti del giudizio di primo grado.
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammetteresi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 5 di 16 1 vero che la sig.ra in data 09/02/2016 nello Persona_2
studio del Notaio Dott. , in Mariano SE Persona_1
(CO), in Corso Brianza n. 10, dichiarava le proprie ultime volontà, come da documento 1 che mi si rammostra e che confermo;
2 vero che in data 09/02/2016 ed in data 18/04/2017 la sig.ra
[...]
era capace di intendere e volere, orientata nel Persona_2
tempo e nello spazio;
3 vero che la sig.ra a partire dal 2014/2015 Persona_2
soffriva di incontinenza, problemi sia alla viscica che alla vista nonché difficoltà di movimento;
4 vero che sino al mese di Aprile 2018 la sig.ra Persona_2 percepiva una pensione mensile di circa €. 770,00;
[...]
5 vero che a partire dal mese di Maggio 2018 alla sig.ra
[...]
veniva accreditato anche l'importo di €. 516,00 a Persona_2
titolo di indennità di accompagnamento, come da documento doc. 3 fascicolo di parte attrice che mi si rammostra e che confermo;
6 vero che le somme prelevate negli anni 2017 e 2018 dal sig. CP_1
dal conto corrente cointestato con la sig.ra ed
[...] Persona_2
aperto presso Deutsche Bank, Filiale di Cabiate, n. 025767 venivano utilizzate per effettuare i pagamenti delle utenze di gas, luce, acqua, telefono, Tari, per acquistare generi alimentari, medicine, ecc., come da doc. 13 che mi si rammostra e che confermo;
7 vero che in data 18/02/2016 il geom. con studio in Testimone_4
Cabiate (CO), Viale Brianza n. 17, redigeva su incarico della sig.ra perizia di stima sull'immobile sito in Persona_2
Cabiate (CO), Via Dante Alighieri n. 23, come da documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
8 vero che il valore dell'immobile oggetto della perizia di stima del
18/02/2016, sito in Cabiate (CO), Via Dante Alighieri n. 23, di proprietà della sig.ra veniva stimato dal Persona_2 geom. in complessivi €. 40.000,00, come da Controparte_5
documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
pagina 6 di 16 9 vero che l'immobile oggetto di vendita di cui all'atto notarile del
18/04/2017 Dott. , n. 16562 di Repertorio, n. 11327 di Parte_3
Raccolta di cui al capitolo precedente, è costituito da un locale oltre a cucina al piano terreno, con locali accessori (servizio e ripostiglio) esterni ed un locale al piano primo, si trovava in precario stato manutentivo e gli impianti erano privi di conformità, come da documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
10 vero che il pagamento dell'importo di €. 40.000,00, pari al saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile di cui ai capitoli precedenti veniva corrisposto dal sig. alla sig.ra a mezzo CP_1 Pt_2
assegno bancario non trasferibile n. 7301072322-11 tratto sulla del 18/04/2017, come da documento doc. 3 Parte_4
che mi si rammostra e che confermo;
11 vero che il sig. e la sig.ra per CP_1 Controparte_3
effettuare il pagamento del prezzo di cui al capitolo precedente, contraevano in data 23/03/2017 atto di mutuo garantito da ipoteca con per l'importo complessivo di €. Parte_4
63.384,00, avanti il Notaio Dott. , della durata di 20 anni, Parte_3 con rata mensile di €. 375,00, tasso fisso, che stanno corrispondendo, come da documenti 5 e 14 fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano e che confermo;
12 vero che la sig.ra dal 18/04/2017 sino al 19/12/2018 ha Pt_2 continuato ad abitare presso l'appartamento venduto alla sig.ra
CP_4
13 vero che a partire dall'anno 2016 le sigg.re e CP_2 [...]
si prendevano cura della sig.ra CP_3 Persona_2
e provvedevano ad effettuare i lavori pesanti di pulizia della
[...]
casa, andavano a fare la spesa, e si occupavano di soddisfare ogni bisogno e necessità della stessa;
14 vero che i sigg.ri ed effettuavano CP_1 Controparte_3 il pagamento del rinnovo della concessione cimiteriale per l'importo complessivo di €. 2.493,73, a mezzo n. 11 rate dal Febbraio 2017 sino al Dicembre 2017, come da documento 7, che mi si rammostra pagina 7 di 16 e che confermo;
15 vero che le somme corrisposte dalla sig.ra Parte_5
alla sig.ra in data 18/04/2017 ed alla sig.ra CP_2 [...]
in data 20/04/2017, sono state versate a rimborso CP_3
sia dei costi di concessione cimiteriale di cui al capitolo 14 e sia per i lavori effettuati in proprio favore di cui al capitolo 13;
16 vero che i sigg.ri e provvedevano a CP_1 CP_3 saldare l' bonificando Parte_6
l'importo di €. 1.200,00, a saldo della fattura n. 43/2018 dell' come da Parte_6
documento 12 che mi si rammpostra e che confermo;
17 vero che il sig. provvedeva ad effettuare il pagamento CP_1 dell'importo di €. 1.050,00 per la registrazione del testamento pubblico ed accettazione dell'eredità, fattura n. 378 del 20/02/2019,
Notaio Dott. , come da documento 10 che mi si Parte_3
rammostra e che confermo;
18 vero che il sig. provvedeva ad effettuare il pagamento al CP_1
Comune di Cabiate dell'importo di €. 1.123,25 per la tumulazione della sig.ra come da documenti 11 e 15 che Parte_5
mi si rammostrano e che confermo.
Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 18 :
- Dott. , Cabiate (CO), Via Gramsci n. 22/1; Persona_5
- Notaio Dott. , con studio in Mariano SE Persona_1
(CO), Corso Brianza n. 10;
- EO , Cabiate (CO), Viale Brianza n. 17; Controparte_5
- sig.ra via Dei Ronchi n. 5, Lugano (Svizzera); Parte_7
- sig.ra , Via Vittorio Emanuele II, Cabiate (CO); Testimone_5
- sig. , nella sua qualità di titolare dell'Agenzia di Pompe Parte_6
Funebri Rota Emilio Fu Mario, Via Vittorio Emanuele II n. 25/27,
Cabiate (CO).
Si chiede sin d'ora nelle denegata e non creduta ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli dedotti da parte appellante, sig.ra
[...]
di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente Pt_1
pagina 8 di 16 ammessi indicando i medesimi testi ut supra indicati.
Da ultimo, non per importanza, si richiede altresì di ordinare a parte appellante di espungere il documento n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 26/05/2021 in quanto in tale atto ci si deve limitare “alle sole precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, e non alla produzione documentale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “con atto di citazione ritualmente notificato,
premesso di essere stata ammessa al gratuito patrocinio in via provvisoria del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Como con delibera in data 29/07/2019, ha convenuto in giudizio ed deducendo che: CP_1 CP_4 CP_2 CP_6
- e il fratello sono figli di deceduta in data Parte_1 CP_1 Persona_6
19/12/2018;
- in data 12/02/2019 era stata data lettura da parte del notaio dottor con studio in Persona_1
Mariano SE, alla presenza dell'attrice e del fratello, del testamento pubblico della defunta, ricevuto dallo stesso notaio in data 9.2.2016, con il quale in revoca di ogni Persona_6
precedente disposizione testamentaria, aveva nominato erede l'attrice, lasciandole “la quota minima lei riservata per legge”, mentre aveva disposto di lasciare al convenuto sia la quota di legittima che la disponibile;
-detto testamento avrebbe revocato il testamento olografo del 07/10/1999, nel quale la de cuius aveva disposto di nominare eredi universali assegnandole le proprie proprietà immobiliari e Parte_1
mobiliari siti in Cabiate, Via Dante 23, avendo la donna già provveduto in vita per l'altro figlio
[...]
CP_1
-successivamente alla lettura del testamento, aveva appreso che dal conto corrente Parte_1
della madre, cointestato ad quest'ultimo aveva effettuato nel corso degli anni ripetuti i CP_1
prelevamenti bancari per almeno euro 26.950,00;
- tutte le somme del conto corrente sarebbero state sullo stesso versate da sicché tali Persona_2
prelevamenti sarebbero da considerarsi come donazioni indirette da parte della de cuius al convenuto al quale il conto era stato cointestato;
CP_1
pagina 9 di 16 -inoltre, in data 18/04/2017, aveva alienato la propria unità immobiliare in Persona_2
Cabiate, via Dante 23, alla nipote figlia di per il prezzo di euro 40.000,00 CP_4 CP_1
pagato mediante assegno tratto da in favore della madre;
CP_1
-tuttavia, avrebbe restituito dette somme mediante assegno in data 18/04/2017 Persona_2
di euro 20.000,00 emesso in favore di e assegno di euro 10.000,00 del 20/02/2017 a CP_2
favore della nuora moglie di mentre euro 10.000,00 erano già stati Persona_7
oggetto di prelevamenti;
-inoltre, dalla perizia di parte fatta eseguire dall'attrice, risulterebbe che il valore dell'immobile, nel quale la defunta aveva dimorato fino alla morte, sarebbe stato pari ad euro 120.000,00;
-quanto sopra indurrebbe a ritenere che la vendita di cui sopra sarebbe stata solo simulata essendo il prezzo, peraltro irrisorio, stato restituito dalla de cuius o comunque dovrebbero essere qualificate come donazioni indirette le corresponsioni di somme della de cuius alla nipote ed alla nuora;
- l'attrice nulla aveva ricevuto dalla successione della madre, pertanto le donazioni dirette e di simulate di cui sopra dovrebbero essere ridotte per consentire la reintegrazione della quota di legittima a lei spettante.
Ha quindi chiesto, previo accertamento della natura simulata dell'atto di vendita dell'immobile a CP_4
dissimulante una donazione, nonché dell'accertamento della donazione indiretta delle somme di
[...]
cui la defunta aveva disposto mediante assegni in favore di e e CP_3 CP_3 CP_2
della natura di donazioni indirette dei prelievi dal conto corrente cointestato eseguiti da di CP_1
ridurre le suddette donazioni lesive e quindi di condannare i convenuti a reintegrare la massa ereditaria, procedendo quindi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione all'attrice della quota di legittima.
Si sono costituiti in giudizio, difesi da unico difensore, tutti i convenuti, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 163 comma 1 numero 7 cpc con riferimento alla decadenza di cui articolo 38 c pc e, nel merito, argomentando che
-l'attrice non si era mai curata in vita dell'anziana madre che era sempre stata assistita dal figlio dalla nuora e dalle nipoti che avevano provveduto anche al suo sostentamento con risorse personali;
-i prelievi dal conto corrente cointestato tra e la defunta, ammontati a circa euro 1.000,00 al CP_1
mese, erano stati eseguiti su espressi indicazioni di quest'ultima ed erano limitati a quanto necessario per far fronte alle spese quotidiane dell'anziana donna;
-l'immobile di Cabiate, via Dante, era stato venduto a a prezzo di mercato, pagato da CP_4 [...]
con le disponibilità liquide procuratesi mediante la stipulazione di un contratto di mutuo CP_1
ipotecario e la nipote aveva ospitato la nonna nell'abitazione sino alla morte;
pagina 10 di 16 -la somma di euro 20.000,00 era stata corrisposta dalla de cuius a per compensarla CP_2
dell'assistenza prestatele dalla nipote ed a titolo di rimborso delle somme che la nipote aveva anticipato alla nonna per le sue necessità;
-anche la somma di euro 10.000,00 era stata corrisposta dalla de cuius a a titolo Controparte_3
di rimborso delle somme anticipate dalla nuora e da per le spese della suocera/ madre che CP_1
non aveva disponibilità economiche in ragione della ridotta pensione percepita e del fatto che aveva utilizzato i risparmi per ripianare i debiti di , Parte_1
- alla data del 31/12/2018 il saldo del conto corrente di era attivo per euro 4.642,81, Persona_2
ridottosi ad euro 0,50 a seguito del pagamento parziale delle spese funebri;
aveva anticipato spese per conto anche della coerede per complessivi euro CP_1 Parte_1
3.375,25 (per registrazione del testamento spese funerarie) che dovrebbero essere rimborsate per quote di un terzo dall'attrice.
Ha quindi chiesto, in via principale nel merito, di rigettare le domande attoree siccome infondate e in via riconvenzionale, di condannare al pagamento pro quota di un terzo in favore di Parte_1
dell'importo di euro 1124,42 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo”. CP_1
Veniva espletata CTU e il Tribunale di Como in composizione collegiale pronunciava sentenza n.
506/2023 pubblicata in data 04/05/2023 con il seguente dispositivo:
“ 1) dichiara inammissibili tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_4
e CP_2 CP_3 CP_3
2) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
3) condanna a pagare la somma di euro 1.048,38 oltre interessi legali dalla Parte_1 CP_1
domanda al saldo;
4) condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_7 Controparte_3
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per
[...]
compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre CPA iva alle rispettive aliquote di legge;
5) pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico di per il 50% ed a Parte_1
carico di ed per il restante 50%” Parte_8 CP_2 Controparte_3
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 13.6.2023 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano Controparte_8
contestando l'appello e chiedendo la
[...] Controparte_3 CP_4
conferma della sentenza. Alla prima udienza del 31.10.2023 le parti chiedevano breve rinvio per percorrere soluzioni conciliative;
il consigliere istruttore fissava quindi nuova udienza al 5.12.2023.
pagina 11 di 16 A tale udienza il procuratore dell'appellante chiedeva di rinnovare la citazione , qualora fosse stata ritenuta fondata l'eccezione preliminare di controparte e comunicava la rinuncia al mandato. Il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, , autorizzava la parte appellante a rinnovare la citazione, col rispetto dei termini a comparire, per l'udienza del 21.5.2024 cui rinviava la causa.
A tale udienza il procuratore dell'appellante chiedeva breve rinvio per permettere alla propria assistita di munirsi di nuovo difensore e controparte non si opponeva. Il consigliere istruttore rinviava pertanto l'udienza del 2 luglio 2024 nella quale, accogliendo l'stanza di parte appellata, visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 17.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 17.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 17.12.2024 e decisa nella camera di consiglio del 8.1.2025 .
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi : Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di interpretazione della domanda, ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 112 c.p.c. e artt. 1414 e 1421 c.c., insieme con violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c.- violazione art. 132 c.p.c
2) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di donazione, ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 809 c.c. insieme con violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. -omissione dell'esame dei documenti prodotti-errore logico giuridico nel procedimento e nella sentenza, violazione dell'art. 132 c.p.c
Con il primo motivo lamenta l'erronea statuizione del tribunale di Como per aver affermato l'improponibilità, o meglio l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta nei confronti della nipote ex fratre per la mancanza di preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di CP_4
inventario, con riferimento alla vendita del 18 Aprile 2017 dissimulante una donazione, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma come non sia necessaria la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta o relativa finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato poiché, in tali ipotesi l'accertamento della realtà effettiva dell'atto consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto.
pagina 12 di 16 Non impugna, rileva la Corte, nè la statuizione con la quale il tribunale ha rilevato che Parte_1
non è erede pretermesso, dal momento che è stata istituita erede per la sola quota di legittima nel testamento olografo della madre e che ha accettato l'eredità puramente e Persona_2
semplicemente, né il rigetto della domanda di accertamento di donazioni in favore di ed CP_2
in relazione agli assegni bancari versati in loro favore, affermando Persona_8
espressamente che si tratta di “donazioni non riducibili” (pag 7 appello).
Il motivo non è fondato.
Rileva questa Corte che la Suprema Corte afferma ormai con giurisprudenza costante il principio in forza del quale solo il legittimario totalmente pretermesso, che non è erede fino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, non deve preventivamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario per poter promuovere l'azione di riduzione di donazione effettuate in vita dal de cuius nei confronti di soggetti terzi, ossia non coeredi.
Nelle diverse sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, si afferma il principio richiamato nel motivo d'appello, ossia che “né vi è tenuto (alla preventiva accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, ndr) quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi,
l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto” da ultimo, Cassazione, Sentenza n. 30079 del
19/11/2019.
Tuttavia, rileva questa Corte, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Infatti la Suprema Corte, nella sentenza n. 4400 del 23/02/2011 chiarisce questo principio poi successivamente riaffermato nel 2019, in base al quale “L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto”.
Nella motivazione si legge “…allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - che si assume lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come
pagina 13 di 16 nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione deve intendersi proposta in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione, con la conseguenza che, intanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e, cioè, l'accettazione con beneficio d'inventario. In altri termini, alla stregua del condiviso indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, il requisito richiesto della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
(configurato come una condizione di ammissibilità) per l'esercizio dell'azione di riduzione deve considerarsi come presupposto anche dell'azione di simulazione relativa degli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" che il legittimario impugna in quanto celanti donazioni a favore di apparenti acquirenti. Secondo il richiamato orientamento di questa Corte solo quanto si tratta di una simulazione assoluta, o anche di una simulazione relativa tesa ad invalidare una donazione nulla per vizio di forma o per incapacità a ricevere, si può riconoscere all'attore un interesse autonomo rispetto alla successiva riduzione delle disposizioni, consistente nell'accertamento dell'inesistenza del negozio
o della sua nullità. Se, infatti, la donazione è nulla non può ovviamente entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo ne' la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) nè
l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata. Diversamente, quando l'utilità concretamente perseguita dal legittimario consiste nella possibilità di far ridurre (anche, eventualmente, in un successivo giudizio), una liberalità dissimulata che, in quanto validamente conclusa (come accertato nella fattispecie dalla Corte territoriale con riferimento al rispetto della forma prescritta per le donazioni), si ritiene lesiva del diritto alla legittima, la proponibilità dell'azione di riduzione (assistita, cioè, dall'assolvimento della condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di simulazione che resterebbe, altrimenti, del tutto priva di interesse”.
Nel caso in esame, rileva questa Corte, ha chiaramente agito in primo grado per sentir Parte_1
accertare la simulazione del richiamato atto di compravendita con la conseguente declaratoria che il relativo contratto dissimulava una donazione lesiva della quota a lei spettante in qualità di legittimaria, che avrebbe dovuto essere ridotta di quanto necessaria a reintegrare la quota riservata alla medesima per procedere, quindi, allo scioglimento della comunione ereditaria, senza dedurre alcun motivo di nullità dell'atto, quale il vizio di forma, che peraltro non sussiste, essendo la compravendita stata stipulata per atto pubblico ( doc 4 attrice primo grado).
pagina 14 di 16 Con la conseguenza che la asserita donazione dissimulata ha tutti i requisiti di validità dell'atto ed è pertanto condizionata alla preventiva accettazione di eredità, che nel caso in esame pacificamente non è stata effettuata.
Anche il secondo motivo non è fondato.
Con esso l'appellante deduce l'erroneità della sentenza in relazione al rigetto della domanda di accertamento di una donazione indiretta di in favore del figlio con Parte_2 CP_1
riferimento alla cointestazione del conto corrente, sul quale la provvista proveniva unicamente dalla de cuius e dal quale il fratello aveva effettuato numerosi prelievi.
Nel motivo d'appello si afferma che il conto cointestato veniva aperto nel 1993, come risulta dal documento 3 prodotto in primo grado, quando la signora aveva 59 anni e non vi era quindi Pt_2
necessità di cointestazione del conto per comodità di gestione delle risorse economiche di una persona anziana. Si afferma altresì che lo spirito di liberalità che configura una donazione indiretta di una cointestazione di somme depositate su un conto corrente a firma disgiunte (Ordinanza n. 4682 del
28/02/2018) può risultare anche da presunzioni, ritenute sussistenti dall'appellante nell'ipotesi in esame, pur se nemmeno nel motivo d'appello vengono specificamente esplicitate le invocate presunzioni, ad eccezione della data di apertura del conto corrente.
Rileva questa Corte che il documento 3 prodotto in primo grado dall'attrice è relativo agli estratti del
Cont 2017 e del 2018 del conto corrente cointestato fra la madre ed il fratello con prova della data della sua apertura nel 1993.
Ma non sono stati prodotti gli estratti conto antecedenti il 2017, al fine di comprovare le asserite
Cont liberalità consistite in prelievi non giustificati da parte del fratello
Deve quindi convenirsi con il tribunale che nei due anni oggetto di prova, le operazioni sul conto corrente erano alquanto esigue, sostanziandosi del versamento a credito della pensione e in uno, massimo due prelievi mensili per importi di circa 1.000 € che devono sicuramente presumersi effettuati per coprire le spese di mantenimento e di vita della de cuius, con esclusione quindi di qualsiasi spirito di liberalità in favore del figlio che effettuava materialmente i prelievi ( principio sotteso a Cassazione,
Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023).
L'appello non merita dunque accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'8.6.2023 ed ha Parte_1
chiesto la liquidazione delle spese, istanza sulla quale si procede come da separata ordinanza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014. Si osserva che la nota spese depositata dall'avvocato di parte pagina 15 di 16 appellata in data 29.11.204 indica un compenso erroneo in quanto calcolato per lo scaglione superiore, mentre nella fattispecie in esame deve essere applicato lo scaglione da euro a 26.000,01 ad euro
52,000,00, ossia quello della quota di legittima richiesta per l'ipotesi di esito vittorioso dell'azione di reintegrazione, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la Controparte_8 Controparte_3 CP_4
sentenza del Tribunale di Como n. 506/23 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed €
3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. IO Ferrero Consigliere rel
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARINA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in VIA GARIBALDI 20832 DESIO, presso e nello studio dell'avv.
COLOMBO MARINA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CITTERIO LARA e CP_4 C.F._5 dell'avv. PRANDI SILVIA ( ) Indirizzo Telematico;
, con elezione di domicilio C.F._6
in VIA TADINO, 51 20124 MILANO presso e nello studio dell'avv. CITTERIO LARA
APPELLATO
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Le parti all'udienza del 17.10.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis così giudicare:
§ In via principale e nel merito: accogliere l'appello per i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto in riforma della sentenza n. 506/2023 emessa dal Tribunale di Como il 3.5.2023 in persona del giudice unico dott.ssa Toppan – r.g. n. 3302/2020 pubblicata il 4.5.2023, notificata a cura degli appellati il 15.5.2023, accogliere le seguenti conclusioni:
§ Nel merito: accertare che l'atto di compravendita stipulato fra la sig.ra Parte_2
e la sig.ra n. 16562 Rep., n. 22327 Racc., a cura del notaio stipulato il CP_4 Parte_3
18.04.2017 è un atto simulato e trattasi di donazione, e conseguentemente dichiarare l'atto di vendita totalmente simulato, nullo, inesistente, inefficace e tamquam non esset e la vendita simulata, nulla, inesistente, inefficace e tamquam non esset condannando a CP_4 rimettere il bene comprensivo del contenuto nell'attivo disponibile.
Accertare e dichiarare che la sig.ra disponeva del proprio patrimonio mediante donazioni Pt_2
indirette con assegni di euro 20.000,00 in favore della sig.ra , e di euro 10.000,00 CP_2
in favore della sig.ra riconducibili a tali donazioni indirette;
CP_3
Accertare e dichiarare che i prelievi del conto corrente della sig.ra all'epoca Popolare di Pt_2
Lecco poi Deutsche Bank, n. 025767, cointestato con il sig. , sono donazioni indirette CP_1
e conseguentemente condannare alla restituzione al patrimonio ereditario di euro CP_1
26.950,00 o della maggior cifra che verrà quantificata in seguito di istruttoria.
Accertare e dichiarare dunque la riduzione delle suddette donazioni indirette lesive, e per l'effetto condannare i convenuti a reintegrare la massa ereditaria. Accertare e dichiarare che la quota di legittima dell'attrice a seguito di testamento che disponeva il lascito alla medesima in questa quota, è pari a 1/3 della massa ereditaria e conseguentemente condannare i convenuti alla reintegrazione immediata di euro 8.983,33 e di euro 10.000,00.
Sempre nel merito: previa la declaratoria di quanto sopra, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio procedere alla divisione e scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto assegnare all'attrice la quota di legittima dell'immobile di Cabiate, stimato in euro
102.000,00, e/o nella diversa misura accertata in sede di c.t.u. pari a 1/3 dello stesso se divisibile,
o in caso di indivisibilità, l'importo di euro 34.000,00 o nella diversa misura;
Sempre nel merito e/o in via subordinata: a seguito di scioglimento e divisione qualora non fosse disposta l'immediata reintegra a favore dell'attrice, assegnare alla stessa 1/3 della liquidità del patrimonio reintegrato pari a euro 8.983,33 o della diversa somma che si riterrà dovuta a seguito di istruttoria;
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dagli atti lesivi al saldo.
pagina 2 di 16 § In ogni caso: condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado e di secondo grado, oltre al rimborso forfettario, all'i.v.a. e alla c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
§ In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, nello specifico si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il 12.02.2019 avanti al notaio dott. , con studio in RI SE Persona_1
(CO) veniva letto il testamento della sig.ra in cui disponeva che la sig.ra Persona_2
era stata nominata erede testamentaria della de cuius, nei termini disposti della Parte_1
Cont
“quota minima lei riservata per legge”, mentre al fratello veniva lasciata sia la quota di legittima che la disponibile?
2) Vero che in precedenza, con testamento olografo del 07.10.1999 posseduto dalla figlia
IO [doc. 2], la de cuius “nulla disponeva a favore di suo figlio ”, “avendo per CP_1 esso già provveduto in vita”; e “nomino erede universale mia figlia e assegno a Parte_1 lei le mie proprietà immobiliari e mobiliari site in Cabiate, Via Dante 23” e nominava erede universale la figlia IO?
3) Vero che la de cuius cointestava il c/c 25767 della Banca Popolare di Lecco, ora Deutsche
Cont Bank, al figlio fin dal 22.02.1993 [doc. 3]?
4) Vero che in data 05.05.1999 avanti il notaio (rectius Notaio ) la sig.ra Parte_3 Persona_3
Cont cedeva al figlio l'immobile sito in Cabiate alla Via Dante 23, costituito da due vani e Pt_2
servizi al piano terra, oltre ad area di pertinenza con ripostiglio al primo piano e posto al lato nord
[doc. 10], al prezzo di lire 75.000.000,00?
Cont 5) Vero che il figlio corrispondeva detto importo?
6) Vero che vi sono i documenti comprovanti il passaggio di denaro giustificante l'atto di acquisto e/o il sig. è in possesso di tali documenti? CP_1
7) Vero che dal conto corrente della madre n. 25767, presso la banca Popolare di Lecco, poi
Cont Deutsche Bank, cointestato con il fratello venivano effettuati dal 2017 al 2019 prelievi in contanti per almeno euro 26.950,00 [doc. 3]?
8) Vero che dal 2007, data da cui sono disponibili, al 2017 su detto conto venivano effettuati sia bonifici in entrata che prelevi in uscita per migliaia di euro, questi ultimi allo sportello, come mi si rammostra al doc. 14?
9) Vero che il giorno 18.04.2017, la proprietà di Cabiate alla Via Dante 23, ossia l'abitazione della de cuius, veniva alienata dalla de cuius alla nipote sig.ra , sempre avanti il notaio CP_4
pagina 3 di 16 dott. , mediante un contratto di vendita, a fronte della corresponsione della somma di Parte_3
Cont euro 40.000,00 mediante assegno del 18.04.2017 [doc. 4], del figlio intervenuto all'atto?
10)Vero che l'immobile consta di un appartamento su due livelli con cucina, soggiorno, servizi al piano terreno oltre a piccola area di pertinenza retrostante, una camera al primo piano, posto auto coperto al piano terreno, oltre a metà della corte antistante l'intero fabbricato?
11)Vero che pochi giorni dopo, la de cuius effettuava versamenti dal proprio conto con il corrispettivo ottenuto con la vendita, mediante due assegni tratti sul c/c 25767 Parte_4
Cont
l'uno in data 18.04.2017 del valore di euro 20.000,00 a favore dell'altra figlia dell' la
[...] nipote sig.ra , e l'altro in data 20.02.2017 del valore di euro 10.000,00 a favore della CP_2 moglie dell'Ugo, la sig.ra Altri euro 10.000,00 erano già stati oggetto di Persona_4
prelevamenti bancari [doc. 5]?
12)Vero che l'attrice sig.ra IO tramite il sottoscritto procuratore avv. Colombo, inviava diffida in data 28.02.2019 ai sigg. e in cui eccepiva la simulazione di vendita CP_1 CP_4 dell'immobile di Cabiate e chiedeva di procedere alla ricostituzione del patrimonio ereditario?
13)Vero che gli odierni convenuti respingevano le richieste e anche la mediazione incardinata avanti l'Ordine di Como, rubricata al n. 315/2019, dava esito negativo, come da verbale del
05.09.2019 [doc. 9]?
14)Vero che l'attrice incaricava il consulente geom. di redigere una perizia Testimone_1 estimativa dell'immobile compravenduto, avvenuta in contraddittorio fra le parti, il quale all'esito riteneva il prezzo pagato, asseritamente, di euro 40.000,00 non congruo e invero attribuendogli un valore di euro 102.000,00 [doc. 10]?
Avendo l'attrice formulato domanda di simulazione dell'atto di vendita del 18.4.2017 stipulato dal notaio dott. , con richiesta di declaratoria di nullità ed inefficacia dello stesso, con Parte_3 reintegrazione del bene nell'asse ereditario, considerato che l'attrice ha anche formulato domanda di divisione e scioglimento della comunione ereditaria al fine dell'attribuzione della propria quota di legittima, si chiede venga disposta CTU al fine di determinare il valore complessivo dei beni della massa ereditaria, compreso il valore dell'immobile compravenduto, e delle rispettive quote.
Si chiede che il convenuto esibisca i titoli comprovanti il pagamento dell'immobile CP_1 compravenduto il 05.05.1999 di proprietà della madre l'immobile sito in Cabiate alla Via Dante
23, ex art 210 c.p.c.
Si indicano a testi:
o notaio dott. , con studio in RI SE (CO), Corso Brianza 10, sui Persona_1
pagina 4 di 16 capitoli . Tes_2
o c/o Deutsche V.le della Repubblica, 16 Cabiate CO sui capitoli 3- Testimone_3 Parte_4
7-8-9-11.
o geom. , Via Leone Leoni n.16, Como sul capitolo 14. Testimone_1
Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli 2-4-5-6. CP_1
Per CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta sia del 10/10/2023
e sia del 29/04/2024;
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta sia del 10/10/2023 e sia del 29/04/2024, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n.
506/2023 del 2/05/2023, pubblicata il 04/05/2023, emessa dal Tribunale di
Como, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa IVA e CPA
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti da parte appellante sia in primo grado per le opposizioni già svolte e sia in appello in quanto assolutamente irrilevanti ed ininfluenti al fine del decidere, documentali, valutativi, negativi, formulati in modo assolutamente generico e non demandabili al teste, perchè contenenti valutazioni e poiché trattasi di circostanze da provare documentalmente. Ci si oppone, altresì, all'odine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso formulato ed alla richiesta di CTU riportandosi a quanto già eccepito e/o contestato negli atti del giudizio di primo grado.
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammetteresi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 5 di 16 1 vero che la sig.ra in data 09/02/2016 nello Persona_2
studio del Notaio Dott. , in Mariano SE Persona_1
(CO), in Corso Brianza n. 10, dichiarava le proprie ultime volontà, come da documento 1 che mi si rammostra e che confermo;
2 vero che in data 09/02/2016 ed in data 18/04/2017 la sig.ra
[...]
era capace di intendere e volere, orientata nel Persona_2
tempo e nello spazio;
3 vero che la sig.ra a partire dal 2014/2015 Persona_2
soffriva di incontinenza, problemi sia alla viscica che alla vista nonché difficoltà di movimento;
4 vero che sino al mese di Aprile 2018 la sig.ra Persona_2 percepiva una pensione mensile di circa €. 770,00;
[...]
5 vero che a partire dal mese di Maggio 2018 alla sig.ra
[...]
veniva accreditato anche l'importo di €. 516,00 a Persona_2
titolo di indennità di accompagnamento, come da documento doc. 3 fascicolo di parte attrice che mi si rammostra e che confermo;
6 vero che le somme prelevate negli anni 2017 e 2018 dal sig. CP_1
dal conto corrente cointestato con la sig.ra ed
[...] Persona_2
aperto presso Deutsche Bank, Filiale di Cabiate, n. 025767 venivano utilizzate per effettuare i pagamenti delle utenze di gas, luce, acqua, telefono, Tari, per acquistare generi alimentari, medicine, ecc., come da doc. 13 che mi si rammostra e che confermo;
7 vero che in data 18/02/2016 il geom. con studio in Testimone_4
Cabiate (CO), Viale Brianza n. 17, redigeva su incarico della sig.ra perizia di stima sull'immobile sito in Persona_2
Cabiate (CO), Via Dante Alighieri n. 23, come da documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
8 vero che il valore dell'immobile oggetto della perizia di stima del
18/02/2016, sito in Cabiate (CO), Via Dante Alighieri n. 23, di proprietà della sig.ra veniva stimato dal Persona_2 geom. in complessivi €. 40.000,00, come da Controparte_5
documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
pagina 6 di 16 9 vero che l'immobile oggetto di vendita di cui all'atto notarile del
18/04/2017 Dott. , n. 16562 di Repertorio, n. 11327 di Parte_3
Raccolta di cui al capitolo precedente, è costituito da un locale oltre a cucina al piano terreno, con locali accessori (servizio e ripostiglio) esterni ed un locale al piano primo, si trovava in precario stato manutentivo e gli impianti erano privi di conformità, come da documento 4 che mi si rammostra e che confermo;
10 vero che il pagamento dell'importo di €. 40.000,00, pari al saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile di cui ai capitoli precedenti veniva corrisposto dal sig. alla sig.ra a mezzo CP_1 Pt_2
assegno bancario non trasferibile n. 7301072322-11 tratto sulla del 18/04/2017, come da documento doc. 3 Parte_4
che mi si rammostra e che confermo;
11 vero che il sig. e la sig.ra per CP_1 Controparte_3
effettuare il pagamento del prezzo di cui al capitolo precedente, contraevano in data 23/03/2017 atto di mutuo garantito da ipoteca con per l'importo complessivo di €. Parte_4
63.384,00, avanti il Notaio Dott. , della durata di 20 anni, Parte_3 con rata mensile di €. 375,00, tasso fisso, che stanno corrispondendo, come da documenti 5 e 14 fascicolo di parte convenuta che mi si rammostrano e che confermo;
12 vero che la sig.ra dal 18/04/2017 sino al 19/12/2018 ha Pt_2 continuato ad abitare presso l'appartamento venduto alla sig.ra
CP_4
13 vero che a partire dall'anno 2016 le sigg.re e CP_2 [...]
si prendevano cura della sig.ra CP_3 Persona_2
e provvedevano ad effettuare i lavori pesanti di pulizia della
[...]
casa, andavano a fare la spesa, e si occupavano di soddisfare ogni bisogno e necessità della stessa;
14 vero che i sigg.ri ed effettuavano CP_1 Controparte_3 il pagamento del rinnovo della concessione cimiteriale per l'importo complessivo di €. 2.493,73, a mezzo n. 11 rate dal Febbraio 2017 sino al Dicembre 2017, come da documento 7, che mi si rammostra pagina 7 di 16 e che confermo;
15 vero che le somme corrisposte dalla sig.ra Parte_5
alla sig.ra in data 18/04/2017 ed alla sig.ra CP_2 [...]
in data 20/04/2017, sono state versate a rimborso CP_3
sia dei costi di concessione cimiteriale di cui al capitolo 14 e sia per i lavori effettuati in proprio favore di cui al capitolo 13;
16 vero che i sigg.ri e provvedevano a CP_1 CP_3 saldare l' bonificando Parte_6
l'importo di €. 1.200,00, a saldo della fattura n. 43/2018 dell' come da Parte_6
documento 12 che mi si rammpostra e che confermo;
17 vero che il sig. provvedeva ad effettuare il pagamento CP_1 dell'importo di €. 1.050,00 per la registrazione del testamento pubblico ed accettazione dell'eredità, fattura n. 378 del 20/02/2019,
Notaio Dott. , come da documento 10 che mi si Parte_3
rammostra e che confermo;
18 vero che il sig. provvedeva ad effettuare il pagamento al CP_1
Comune di Cabiate dell'importo di €. 1.123,25 per la tumulazione della sig.ra come da documenti 11 e 15 che Parte_5
mi si rammostrano e che confermo.
Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 18 :
- Dott. , Cabiate (CO), Via Gramsci n. 22/1; Persona_5
- Notaio Dott. , con studio in Mariano SE Persona_1
(CO), Corso Brianza n. 10;
- EO , Cabiate (CO), Viale Brianza n. 17; Controparte_5
- sig.ra via Dei Ronchi n. 5, Lugano (Svizzera); Parte_7
- sig.ra , Via Vittorio Emanuele II, Cabiate (CO); Testimone_5
- sig. , nella sua qualità di titolare dell'Agenzia di Pompe Parte_6
Funebri Rota Emilio Fu Mario, Via Vittorio Emanuele II n. 25/27,
Cabiate (CO).
Si chiede sin d'ora nelle denegata e non creduta ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli dedotti da parte appellante, sig.ra
[...]
di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente Pt_1
pagina 8 di 16 ammessi indicando i medesimi testi ut supra indicati.
Da ultimo, non per importanza, si richiede altresì di ordinare a parte appellante di espungere il documento n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 26/05/2021 in quanto in tale atto ci si deve limitare “alle sole precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, e non alla produzione documentale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “con atto di citazione ritualmente notificato,
premesso di essere stata ammessa al gratuito patrocinio in via provvisoria del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Como con delibera in data 29/07/2019, ha convenuto in giudizio ed deducendo che: CP_1 CP_4 CP_2 CP_6
- e il fratello sono figli di deceduta in data Parte_1 CP_1 Persona_6
19/12/2018;
- in data 12/02/2019 era stata data lettura da parte del notaio dottor con studio in Persona_1
Mariano SE, alla presenza dell'attrice e del fratello, del testamento pubblico della defunta, ricevuto dallo stesso notaio in data 9.2.2016, con il quale in revoca di ogni Persona_6
precedente disposizione testamentaria, aveva nominato erede l'attrice, lasciandole “la quota minima lei riservata per legge”, mentre aveva disposto di lasciare al convenuto sia la quota di legittima che la disponibile;
-detto testamento avrebbe revocato il testamento olografo del 07/10/1999, nel quale la de cuius aveva disposto di nominare eredi universali assegnandole le proprie proprietà immobiliari e Parte_1
mobiliari siti in Cabiate, Via Dante 23, avendo la donna già provveduto in vita per l'altro figlio
[...]
CP_1
-successivamente alla lettura del testamento, aveva appreso che dal conto corrente Parte_1
della madre, cointestato ad quest'ultimo aveva effettuato nel corso degli anni ripetuti i CP_1
prelevamenti bancari per almeno euro 26.950,00;
- tutte le somme del conto corrente sarebbero state sullo stesso versate da sicché tali Persona_2
prelevamenti sarebbero da considerarsi come donazioni indirette da parte della de cuius al convenuto al quale il conto era stato cointestato;
CP_1
pagina 9 di 16 -inoltre, in data 18/04/2017, aveva alienato la propria unità immobiliare in Persona_2
Cabiate, via Dante 23, alla nipote figlia di per il prezzo di euro 40.000,00 CP_4 CP_1
pagato mediante assegno tratto da in favore della madre;
CP_1
-tuttavia, avrebbe restituito dette somme mediante assegno in data 18/04/2017 Persona_2
di euro 20.000,00 emesso in favore di e assegno di euro 10.000,00 del 20/02/2017 a CP_2
favore della nuora moglie di mentre euro 10.000,00 erano già stati Persona_7
oggetto di prelevamenti;
-inoltre, dalla perizia di parte fatta eseguire dall'attrice, risulterebbe che il valore dell'immobile, nel quale la defunta aveva dimorato fino alla morte, sarebbe stato pari ad euro 120.000,00;
-quanto sopra indurrebbe a ritenere che la vendita di cui sopra sarebbe stata solo simulata essendo il prezzo, peraltro irrisorio, stato restituito dalla de cuius o comunque dovrebbero essere qualificate come donazioni indirette le corresponsioni di somme della de cuius alla nipote ed alla nuora;
- l'attrice nulla aveva ricevuto dalla successione della madre, pertanto le donazioni dirette e di simulate di cui sopra dovrebbero essere ridotte per consentire la reintegrazione della quota di legittima a lei spettante.
Ha quindi chiesto, previo accertamento della natura simulata dell'atto di vendita dell'immobile a CP_4
dissimulante una donazione, nonché dell'accertamento della donazione indiretta delle somme di
[...]
cui la defunta aveva disposto mediante assegni in favore di e e CP_3 CP_3 CP_2
della natura di donazioni indirette dei prelievi dal conto corrente cointestato eseguiti da di CP_1
ridurre le suddette donazioni lesive e quindi di condannare i convenuti a reintegrare la massa ereditaria, procedendo quindi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione all'attrice della quota di legittima.
Si sono costituiti in giudizio, difesi da unico difensore, tutti i convenuti, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 163 comma 1 numero 7 cpc con riferimento alla decadenza di cui articolo 38 c pc e, nel merito, argomentando che
-l'attrice non si era mai curata in vita dell'anziana madre che era sempre stata assistita dal figlio dalla nuora e dalle nipoti che avevano provveduto anche al suo sostentamento con risorse personali;
-i prelievi dal conto corrente cointestato tra e la defunta, ammontati a circa euro 1.000,00 al CP_1
mese, erano stati eseguiti su espressi indicazioni di quest'ultima ed erano limitati a quanto necessario per far fronte alle spese quotidiane dell'anziana donna;
-l'immobile di Cabiate, via Dante, era stato venduto a a prezzo di mercato, pagato da CP_4 [...]
con le disponibilità liquide procuratesi mediante la stipulazione di un contratto di mutuo CP_1
ipotecario e la nipote aveva ospitato la nonna nell'abitazione sino alla morte;
pagina 10 di 16 -la somma di euro 20.000,00 era stata corrisposta dalla de cuius a per compensarla CP_2
dell'assistenza prestatele dalla nipote ed a titolo di rimborso delle somme che la nipote aveva anticipato alla nonna per le sue necessità;
-anche la somma di euro 10.000,00 era stata corrisposta dalla de cuius a a titolo Controparte_3
di rimborso delle somme anticipate dalla nuora e da per le spese della suocera/ madre che CP_1
non aveva disponibilità economiche in ragione della ridotta pensione percepita e del fatto che aveva utilizzato i risparmi per ripianare i debiti di , Parte_1
- alla data del 31/12/2018 il saldo del conto corrente di era attivo per euro 4.642,81, Persona_2
ridottosi ad euro 0,50 a seguito del pagamento parziale delle spese funebri;
aveva anticipato spese per conto anche della coerede per complessivi euro CP_1 Parte_1
3.375,25 (per registrazione del testamento spese funerarie) che dovrebbero essere rimborsate per quote di un terzo dall'attrice.
Ha quindi chiesto, in via principale nel merito, di rigettare le domande attoree siccome infondate e in via riconvenzionale, di condannare al pagamento pro quota di un terzo in favore di Parte_1
dell'importo di euro 1124,42 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo”. CP_1
Veniva espletata CTU e il Tribunale di Como in composizione collegiale pronunciava sentenza n.
506/2023 pubblicata in data 04/05/2023 con il seguente dispositivo:
“ 1) dichiara inammissibili tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_4
e CP_2 CP_3 CP_3
2) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_1
3) condanna a pagare la somma di euro 1.048,38 oltre interessi legali dalla Parte_1 CP_1
domanda al saldo;
4) condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_7 Controparte_3
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per
[...]
compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre CPA iva alle rispettive aliquote di legge;
5) pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico di per il 50% ed a Parte_1
carico di ed per il restante 50%” Parte_8 CP_2 Controparte_3
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 13.6.2023 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano Controparte_8
contestando l'appello e chiedendo la
[...] Controparte_3 CP_4
conferma della sentenza. Alla prima udienza del 31.10.2023 le parti chiedevano breve rinvio per percorrere soluzioni conciliative;
il consigliere istruttore fissava quindi nuova udienza al 5.12.2023.
pagina 11 di 16 A tale udienza il procuratore dell'appellante chiedeva di rinnovare la citazione , qualora fosse stata ritenuta fondata l'eccezione preliminare di controparte e comunicava la rinuncia al mandato. Il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, , autorizzava la parte appellante a rinnovare la citazione, col rispetto dei termini a comparire, per l'udienza del 21.5.2024 cui rinviava la causa.
A tale udienza il procuratore dell'appellante chiedeva breve rinvio per permettere alla propria assistita di munirsi di nuovo difensore e controparte non si opponeva. Il consigliere istruttore rinviava pertanto l'udienza del 2 luglio 2024 nella quale, accogliendo l'stanza di parte appellata, visti gli artt. 127 ter e
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 17.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 17.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 17.12.2024 e decisa nella camera di consiglio del 8.1.2025 .
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi : Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di interpretazione della domanda, ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 112 c.p.c. e artt. 1414 e 1421 c.c., insieme con violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c.- violazione art. 132 c.p.c
2) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di donazione, ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 809 c.c. insieme con violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. -omissione dell'esame dei documenti prodotti-errore logico giuridico nel procedimento e nella sentenza, violazione dell'art. 132 c.p.c
Con il primo motivo lamenta l'erronea statuizione del tribunale di Como per aver affermato l'improponibilità, o meglio l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta nei confronti della nipote ex fratre per la mancanza di preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di CP_4
inventario, con riferimento alla vendita del 18 Aprile 2017 dissimulante una donazione, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma come non sia necessaria la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta o relativa finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato poiché, in tali ipotesi l'accertamento della realtà effettiva dell'atto consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto.
pagina 12 di 16 Non impugna, rileva la Corte, nè la statuizione con la quale il tribunale ha rilevato che Parte_1
non è erede pretermesso, dal momento che è stata istituita erede per la sola quota di legittima nel testamento olografo della madre e che ha accettato l'eredità puramente e Persona_2
semplicemente, né il rigetto della domanda di accertamento di donazioni in favore di ed CP_2
in relazione agli assegni bancari versati in loro favore, affermando Persona_8
espressamente che si tratta di “donazioni non riducibili” (pag 7 appello).
Il motivo non è fondato.
Rileva questa Corte che la Suprema Corte afferma ormai con giurisprudenza costante il principio in forza del quale solo il legittimario totalmente pretermesso, che non è erede fino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, non deve preventivamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario per poter promuovere l'azione di riduzione di donazione effettuate in vita dal de cuius nei confronti di soggetti terzi, ossia non coeredi.
Nelle diverse sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione, si afferma il principio richiamato nel motivo d'appello, ossia che “né vi è tenuto (alla preventiva accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, ndr) quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi,
l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto” da ultimo, Cassazione, Sentenza n. 30079 del
19/11/2019.
Tuttavia, rileva questa Corte, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Infatti la Suprema Corte, nella sentenza n. 4400 del 23/02/2011 chiarisce questo principio poi successivamente riaffermato nel 2019, in base al quale “L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto”.
Nella motivazione si legge “…allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - che si assume lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come
pagina 13 di 16 nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione deve intendersi proposta in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione, con la conseguenza che, intanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e, cioè, l'accettazione con beneficio d'inventario. In altri termini, alla stregua del condiviso indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, il requisito richiesto della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
(configurato come una condizione di ammissibilità) per l'esercizio dell'azione di riduzione deve considerarsi come presupposto anche dell'azione di simulazione relativa degli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" che il legittimario impugna in quanto celanti donazioni a favore di apparenti acquirenti. Secondo il richiamato orientamento di questa Corte solo quanto si tratta di una simulazione assoluta, o anche di una simulazione relativa tesa ad invalidare una donazione nulla per vizio di forma o per incapacità a ricevere, si può riconoscere all'attore un interesse autonomo rispetto alla successiva riduzione delle disposizioni, consistente nell'accertamento dell'inesistenza del negozio
o della sua nullità. Se, infatti, la donazione è nulla non può ovviamente entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo ne' la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) nè
l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata. Diversamente, quando l'utilità concretamente perseguita dal legittimario consiste nella possibilità di far ridurre (anche, eventualmente, in un successivo giudizio), una liberalità dissimulata che, in quanto validamente conclusa (come accertato nella fattispecie dalla Corte territoriale con riferimento al rispetto della forma prescritta per le donazioni), si ritiene lesiva del diritto alla legittima, la proponibilità dell'azione di riduzione (assistita, cioè, dall'assolvimento della condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) costituisce un presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di simulazione che resterebbe, altrimenti, del tutto priva di interesse”.
Nel caso in esame, rileva questa Corte, ha chiaramente agito in primo grado per sentir Parte_1
accertare la simulazione del richiamato atto di compravendita con la conseguente declaratoria che il relativo contratto dissimulava una donazione lesiva della quota a lei spettante in qualità di legittimaria, che avrebbe dovuto essere ridotta di quanto necessaria a reintegrare la quota riservata alla medesima per procedere, quindi, allo scioglimento della comunione ereditaria, senza dedurre alcun motivo di nullità dell'atto, quale il vizio di forma, che peraltro non sussiste, essendo la compravendita stata stipulata per atto pubblico ( doc 4 attrice primo grado).
pagina 14 di 16 Con la conseguenza che la asserita donazione dissimulata ha tutti i requisiti di validità dell'atto ed è pertanto condizionata alla preventiva accettazione di eredità, che nel caso in esame pacificamente non è stata effettuata.
Anche il secondo motivo non è fondato.
Con esso l'appellante deduce l'erroneità della sentenza in relazione al rigetto della domanda di accertamento di una donazione indiretta di in favore del figlio con Parte_2 CP_1
riferimento alla cointestazione del conto corrente, sul quale la provvista proveniva unicamente dalla de cuius e dal quale il fratello aveva effettuato numerosi prelievi.
Nel motivo d'appello si afferma che il conto cointestato veniva aperto nel 1993, come risulta dal documento 3 prodotto in primo grado, quando la signora aveva 59 anni e non vi era quindi Pt_2
necessità di cointestazione del conto per comodità di gestione delle risorse economiche di una persona anziana. Si afferma altresì che lo spirito di liberalità che configura una donazione indiretta di una cointestazione di somme depositate su un conto corrente a firma disgiunte (Ordinanza n. 4682 del
28/02/2018) può risultare anche da presunzioni, ritenute sussistenti dall'appellante nell'ipotesi in esame, pur se nemmeno nel motivo d'appello vengono specificamente esplicitate le invocate presunzioni, ad eccezione della data di apertura del conto corrente.
Rileva questa Corte che il documento 3 prodotto in primo grado dall'attrice è relativo agli estratti del
Cont 2017 e del 2018 del conto corrente cointestato fra la madre ed il fratello con prova della data della sua apertura nel 1993.
Ma non sono stati prodotti gli estratti conto antecedenti il 2017, al fine di comprovare le asserite
Cont liberalità consistite in prelievi non giustificati da parte del fratello
Deve quindi convenirsi con il tribunale che nei due anni oggetto di prova, le operazioni sul conto corrente erano alquanto esigue, sostanziandosi del versamento a credito della pensione e in uno, massimo due prelievi mensili per importi di circa 1.000 € che devono sicuramente presumersi effettuati per coprire le spese di mantenimento e di vita della de cuius, con esclusione quindi di qualsiasi spirito di liberalità in favore del figlio che effettuava materialmente i prelievi ( principio sotteso a Cassazione,
Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023).
L'appello non merita dunque accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'8.6.2023 ed ha Parte_1
chiesto la liquidazione delle spese, istanza sulla quale si procede come da separata ordinanza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014. Si osserva che la nota spese depositata dall'avvocato di parte pagina 15 di 16 appellata in data 29.11.204 indica un compenso erroneo in quanto calcolato per lo scaglione superiore, mentre nella fattispecie in esame deve essere applicato lo scaglione da euro a 26.000,01 ad euro
52,000,00, ossia quello della quota di legittima richiesta per l'ipotesi di esito vittorioso dell'azione di reintegrazione, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la Controparte_8 Controparte_3 CP_4
sentenza del Tribunale di Como n. 506/23 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed €
3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO Ferrero Carlo Maddaloni
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