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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 493/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
O.s.l. Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Teateservizi S.r.l. - 02195410697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CHIETI sez. 2 e pubblicata il 02/03/2021
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 66495 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234F IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 30.10.2019, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 66495/2019/1, emessa in data 29/06/2019, concernente l'avviso di accertamento IMU Anno 2016. Eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e cioè dell'avviso di accertamento IMU 2016 e, nel merito, contestava la commistione fra due immobili, quello identificato al FG 17 particella 6360 sub 1 cat. A/3 e quello di cui al
FG 17 particella 445 sub. 6 cat. D/8, rispetto al quale, evidenziava, la pendenza di un contenzioso tributario con l'Agenzia del Territorio di Chieti avente ad oggetto la classificazione di detto immobile da D/8 a F/2.
Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e l'emissione di un nuovo avviso di accertamento con la distinzione delle due unità immobiliari al fine di assicurare il legittimo diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio la Teateservizi s.r.l. ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento poiché non impugnato per vizi propri ma per vizi attinenti l'atto presupposto. Produceva la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2016, avvenuta in data 1.10.2018 e, dopo aver ribadito la legittimità del proprio operato, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto dello stesso, oltre alla condanna alle spese.
Con sentenza n. 96 del 20.11.2020, depositata il 2.3.2021, la CTP di Chieti, sez. II, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 400,00 oltre accessori di legge. In particolare, rilevava che la Teateservizi s.r.l. aveva fornito la prova della notifica, effettuata in data 1.10.2018, dell'avviso di accertamento posta a base dell'ingiunzione di pagamento impugnato e che il contribuente non aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, benché ritualmente notificato, ma solo avverso l'ingiunzione di pagamento ma non per vizi propri dell'atto come previsto dall'art. 19 del D.lgs. 546/92.
Il contribuente ha proposto appello averso la sentenza di cui sopra ribadendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento IMU 2016. In particolare, ha affermato “tralasciando, dunque e per ovvie ragioni, ogni altra questione di merito, ci si limita per scrupolo difensivo ad evidenziare, come a seguito dell'accoglimento della querela di falso – come certamente sarà nel caso che ci occupa - la notifica dell'avviso di accertamento dovrà considerarsi inesistente e dunque improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico non potendosi giammai ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato .. con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi compresa l'ingiunzione di pagamento impugnata”. Ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 546/1992, la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso che era in procinto di presentare in sede civile. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, su richiesta dell'appellante, con ordinanza del 21.3.2022, ha disposto la sospensione del giudizio tributario in attesa della pronuncia in sede civile sulla proposta querela di falso e, all'esito dell'udienza del 26.1.23, ha rinviato la causa veniva a nuovo ruolo.
Con nota del 7.3.2024, il curatore Avv. Difensore_6 ha comunicato l'intervenuto fallimento della Teateservizi srl in forza di sentenza del Tribunale di Chieti n. 3/2024, pubblicata in data 21.02.2024, e la
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con ordinanza n. 163 del 19.04.2024, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con atto del 2.07.2024 l'appellante ha riassunto il giudizio nei confronti della Curatela del Fallimento della
Teateservizi srl in liquidazione che, con successiva nota dell'11.11.2024, ha eccepito la carenza della legitimatio ad processum in capo alla società fallita, per non essere più concessionaria della riscossione del
Comune di Chieti.
L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Chieti, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, al quale è stata affidata la gestione della liquidazione straordinaria, comprensiva dell'attività di ricognizione, accertamento e soddisfacimento dei crediti/debiti dell'ente maturati sino al 31 dicembre 2022 e, quindi, dotato di legittimazione processuale in relazione al contenzioso della fallita Teateservizi srl, si è costituito in giudizio e, dopo aver ribadito la fondatezza dell'atto impugnato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o, comunque, il rigetto dello stesso.
Ha evidenziato, inoltre, che il giudizio civile proposto dal contribuente si era concluso in senso sfavorevole allo stesso in entrambi in gradi di giudizio e che la sentenza n. 556 del 5.05.2025 della Corte di Appello di
L'Aquila, che allegava, era passata in giudicato.
All'udienza del 9.2.2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ricorrente_1, nell'atto di appello, ha ribadito di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento posto a base dell'atto di ingiunzione di pagamento impugnato ed ha disconosciuto la firma apposta sulla relata di notifica effettuata mediante servizio postale in data 1/10/2018, depositata nel corso del primo giudizio dalla
Teateservizi srl, riservandosi, prima, e proponendo, poi, querela di falso in sede civile.
Dalla documentazione in atti è evincibile che la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 556 del 5.5.2025, passata in giudicato, ha rigettato l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 246/2023, emessa dal Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto mai impugnato.
L'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Chieti - che aveva dichiarato inammissibile il ricorso poiché proposto avverso l'ingiunzione di pagamento non per vizi propri dell'atto - atteso il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della Corte di Appello di L'Aquila - non può che essere dichiarato infondato attesa l'avvenuta notifica, in data 1.10.2018, dell'avviso di accertamento e la mancata impugnazione di tale atto.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
1.500,00, oltre oneri e accessori.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 493/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
O.s.l. Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Teateservizi S.r.l. - 02195410697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CHIETI sez. 2 e pubblicata il 02/03/2021
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 66495 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234F IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 30.10.2019, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 66495/2019/1, emessa in data 29/06/2019, concernente l'avviso di accertamento IMU Anno 2016. Eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e cioè dell'avviso di accertamento IMU 2016 e, nel merito, contestava la commistione fra due immobili, quello identificato al FG 17 particella 6360 sub 1 cat. A/3 e quello di cui al
FG 17 particella 445 sub. 6 cat. D/8, rispetto al quale, evidenziava, la pendenza di un contenzioso tributario con l'Agenzia del Territorio di Chieti avente ad oggetto la classificazione di detto immobile da D/8 a F/2.
Chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e l'emissione di un nuovo avviso di accertamento con la distinzione delle due unità immobiliari al fine di assicurare il legittimo diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio la Teateservizi s.r.l. ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento poiché non impugnato per vizi propri ma per vizi attinenti l'atto presupposto. Produceva la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2016, avvenuta in data 1.10.2018 e, dopo aver ribadito la legittimità del proprio operato, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto dello stesso, oltre alla condanna alle spese.
Con sentenza n. 96 del 20.11.2020, depositata il 2.3.2021, la CTP di Chieti, sez. II, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 400,00 oltre accessori di legge. In particolare, rilevava che la Teateservizi s.r.l. aveva fornito la prova della notifica, effettuata in data 1.10.2018, dell'avviso di accertamento posta a base dell'ingiunzione di pagamento impugnato e che il contribuente non aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, benché ritualmente notificato, ma solo avverso l'ingiunzione di pagamento ma non per vizi propri dell'atto come previsto dall'art. 19 del D.lgs. 546/92.
Il contribuente ha proposto appello averso la sentenza di cui sopra ribadendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento IMU 2016. In particolare, ha affermato “tralasciando, dunque e per ovvie ragioni, ogni altra questione di merito, ci si limita per scrupolo difensivo ad evidenziare, come a seguito dell'accoglimento della querela di falso – come certamente sarà nel caso che ci occupa - la notifica dell'avviso di accertamento dovrà considerarsi inesistente e dunque improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico non potendosi giammai ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato .. con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi compresa l'ingiunzione di pagamento impugnata”. Ha chiesto, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 546/1992, la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso che era in procinto di presentare in sede civile. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, su richiesta dell'appellante, con ordinanza del 21.3.2022, ha disposto la sospensione del giudizio tributario in attesa della pronuncia in sede civile sulla proposta querela di falso e, all'esito dell'udienza del 26.1.23, ha rinviato la causa veniva a nuovo ruolo.
Con nota del 7.3.2024, il curatore Avv. Difensore_6 ha comunicato l'intervenuto fallimento della Teateservizi srl in forza di sentenza del Tribunale di Chieti n. 3/2024, pubblicata in data 21.02.2024, e la
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con ordinanza n. 163 del 19.04.2024, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con atto del 2.07.2024 l'appellante ha riassunto il giudizio nei confronti della Curatela del Fallimento della
Teateservizi srl in liquidazione che, con successiva nota dell'11.11.2024, ha eccepito la carenza della legitimatio ad processum in capo alla società fallita, per non essere più concessionaria della riscossione del
Comune di Chieti.
L'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Chieti, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, al quale è stata affidata la gestione della liquidazione straordinaria, comprensiva dell'attività di ricognizione, accertamento e soddisfacimento dei crediti/debiti dell'ente maturati sino al 31 dicembre 2022 e, quindi, dotato di legittimazione processuale in relazione al contenzioso della fallita Teateservizi srl, si è costituito in giudizio e, dopo aver ribadito la fondatezza dell'atto impugnato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o, comunque, il rigetto dello stesso.
Ha evidenziato, inoltre, che il giudizio civile proposto dal contribuente si era concluso in senso sfavorevole allo stesso in entrambi in gradi di giudizio e che la sentenza n. 556 del 5.05.2025 della Corte di Appello di
L'Aquila, che allegava, era passata in giudicato.
All'udienza del 9.2.2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ricorrente_1, nell'atto di appello, ha ribadito di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento posto a base dell'atto di ingiunzione di pagamento impugnato ed ha disconosciuto la firma apposta sulla relata di notifica effettuata mediante servizio postale in data 1/10/2018, depositata nel corso del primo giudizio dalla
Teateservizi srl, riservandosi, prima, e proponendo, poi, querela di falso in sede civile.
Dalla documentazione in atti è evincibile che la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 556 del 5.5.2025, passata in giudicato, ha rigettato l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 246/2023, emessa dal Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla relata di notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto mai impugnato.
L'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Chieti - che aveva dichiarato inammissibile il ricorso poiché proposto avverso l'ingiunzione di pagamento non per vizi propri dell'atto - atteso il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della Corte di Appello di L'Aquila - non può che essere dichiarato infondato attesa l'avvenuta notifica, in data 1.10.2018, dell'avviso di accertamento e la mancata impugnazione di tale atto.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
1.500,00, oltre oneri e accessori.