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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/10/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 2286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2286/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'',
promossa da (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi difesi e rappresentati dall'avv. PASQUALE GIGLIOTTI e dall'avv. C.F._2
TANIA BORTOLU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 27/09/2024, di seguito riportate:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2
c., c.c., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Porre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 250,00 ciascuno, Pt_2
per complessivi € 500,00, aggiornabile secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra , con la quale i figli continueranno a vivere;
Pt_1
3) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse dei figli e come individuate dalle “Linee guida per la Pt_1 Per_1
pagina 1 di 3 regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4) L'affidamento del figlio in ragione dell'età (17 anni compiuti) sarà condiviso e il padre potrà Per_1
vederlo e tenerlo con sé ogniqualvolta lo desideri;
5) La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra , la quale entro 6 mesi dal provvedimento reso dal Pt_1
Tribunale in ordine alla separazione provvederà al subentro nel relativo contratto. La stessa provvederà
altresì all'integrale pagamento del canone di locazione;
6) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro il mese di ottobre del 2024; Pt_2
7) Al fine di definire complessivamente ed unitariamente i rapporti sorti con il matrimonio i sigg.ri
[...]
, nata a [...] il [...] c.f.: , e il sig. , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Sassari, il 20/12/1972 c.f.: si impegnano come segue: C.F._2
- Il sig. rinuncia all'usufrutto donatogli, in data 27/08/2019, per la durata di anni 30 (trenta) dalla Pt_2
IG.ra della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel comune di Sorso, via Pt_1
Fiorentina n. 8, e precisamente: adibito al deposito posto al piano terra, della superficie CP_1
catastale di metri quadrati 112 (mq 112) circa, confinante con la predetta via, con la via Bicocca e con stradina, salvo altri o aventi causa, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Sorso al foglio 54 mappale
1105 subalterno 8, via Fiorentina numero 8, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadri 112, sup. 160,
rendita euro 242,94. - La rinuncia dell'usufrutto del IG. è connessa e funzionale alla risoluzione Pt_2
della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
- Entrambi i coniugi si impegnano a traferire ed accettare la rinuncia di cui sopra con atto notarile e/o con la trascrizione presso la
Conservatoria del Comune di competenza del verbale della separazione;
- Le parti chiedono l'applicazione per il suddetto trasferimento dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'art. 19 della L. 06/03/87 n° 74, nonché all'art. 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al DPR
26/04/86 n° 131, come da circolare del Ministero delle Finanze – dipartimento delle entrate n° 49/e del
16/03/00;
pagina 2 di 3 8) Ordinare al Comune di Sennori (SS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Sassari (SS), il 24/05/2005 in Sennori (SS), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2005, atto n. 2, parte 2.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note per la trattazione scritta del 27/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SENNORI (SS) alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SENNORI N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2005)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di
Trattazione scritta del 27/09/2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2286/2024, avente per oggetto '' separazione consensuale'',
promossa da (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi difesi e rappresentati dall'avv. PASQUALE GIGLIOTTI e dall'avv. C.F._2
TANIA BORTOLU presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 27/09/2024, di seguito riportate:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2
c., c.c., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Porre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 250,00 ciascuno, Pt_2
per complessivi € 500,00, aggiornabile secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra , con la quale i figli continueranno a vivere;
Pt_1
3) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse dei figli e come individuate dalle “Linee guida per la Pt_1 Per_1
pagina 1 di 3 regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
4) L'affidamento del figlio in ragione dell'età (17 anni compiuti) sarà condiviso e il padre potrà Per_1
vederlo e tenerlo con sé ogniqualvolta lo desideri;
5) La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra , la quale entro 6 mesi dal provvedimento reso dal Pt_1
Tribunale in ordine alla separazione provvederà al subentro nel relativo contratto. La stessa provvederà
altresì all'integrale pagamento del canone di locazione;
6) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro il mese di ottobre del 2024; Pt_2
7) Al fine di definire complessivamente ed unitariamente i rapporti sorti con il matrimonio i sigg.ri
[...]
, nata a [...] il [...] c.f.: , e il sig. , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Sassari, il 20/12/1972 c.f.: si impegnano come segue: C.F._2
- Il sig. rinuncia all'usufrutto donatogli, in data 27/08/2019, per la durata di anni 30 (trenta) dalla Pt_2
IG.ra della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel comune di Sorso, via Pt_1
Fiorentina n. 8, e precisamente: adibito al deposito posto al piano terra, della superficie CP_1
catastale di metri quadrati 112 (mq 112) circa, confinante con la predetta via, con la via Bicocca e con stradina, salvo altri o aventi causa, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Sorso al foglio 54 mappale
1105 subalterno 8, via Fiorentina numero 8, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadri 112, sup. 160,
rendita euro 242,94. - La rinuncia dell'usufrutto del IG. è connessa e funzionale alla risoluzione Pt_2
della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
- Entrambi i coniugi si impegnano a traferire ed accettare la rinuncia di cui sopra con atto notarile e/o con la trascrizione presso la
Conservatoria del Comune di competenza del verbale della separazione;
- Le parti chiedono l'applicazione per il suddetto trasferimento dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'art. 19 della L. 06/03/87 n° 74, nonché all'art. 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al DPR
26/04/86 n° 131, come da circolare del Ministero delle Finanze – dipartimento delle entrate n° 49/e del
16/03/00;
pagina 2 di 3 8) Ordinare al Comune di Sennori (SS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Sassari (SS), il 24/05/2005 in Sennori (SS), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2005, atto n. 2, parte 2.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note per la trattazione scritta del 27/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SENNORI (SS) alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SENNORI N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2005)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di
Trattazione scritta del 27/09/2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
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