TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 698
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Silenzio-inadempimento

    Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia. Poiché l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, non è necessaria l’accettazione della rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione del processo, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato estinto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 698
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 698
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo