Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2025, proposto da Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza "Cannizzaro" , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” sull’istanza di revisione prezzi del 22.11.2024 (prot. 989/2024 EG.ua), relativa al contratto di fornitura CIG 6375497A8D, e del conseguente obbligo di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
La società Beckman Coulter S.r.l., aggiudicataria con delibera n. 605 del 15.06.2017 della fornitura in service di cui al lotto 1 bis per l’A.O. “Cannizzaro”, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 22.11.2024, con cui si chiedeva l’avvio del procedimento di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel ricorso, depositato il 16 dicembre 2025, la società ha lamentato la violazione dell’obbligo di provvedere sancito dalla normativa sui contratti pubblici e dalla L. n. 241/1990, sostenendo che l’inerzia della stazione appaltante configurasse un’ipotesi di silenzio-inadempimento, lesivo del proprio interesse legittimo a ottenere una pronuncia espressa sulla richiesta di adeguamento del corrispettivo contrattuale.
La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza consolidata che riconosce la natura imperativa e obbligatoria dell'istituto revisionale nei contratti di durata.
L’Azienda Ospedaliera intimata non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 25 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando l’intenzione di avviare interlocuzioni con l’amministrazione, resasi disponibile a un confronto, e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio senza statuizioni sulle spese.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso, depositata dalla parte ricorrente in data 25 febbraio 2026.
Ai sensi dell’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia. Poiché l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, non è necessaria l’accettazione della rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione del processo, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato estinto.
In ordine alle spese di giudizio, si accoglie la richiesta della parte rinunciante di non disporne la liquidazione, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
LE NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | LE EL |
IL SEGRETARIO