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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 213 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altri contratti atipici - Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Masserano e Calaria n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via
Trento n. 1;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA in persona del titolare e l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con sede legale in Biella, via Quintino Sella n. 17, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Borgna del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Orfanotrofio n. 37;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito In via principale Per le ragioni tutte di cui in espositiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale. Accertare la responsabilità della ditta individuale in Controparte_1 persona del titolare Sig. ai sensi del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c., nonché ai sensi Controparte_1
pagina1 di 8 dell'art. 1218 c.c., in relazione ai fatti e per le causali di cui in espositiva e, conseguentemente, condannare la medesima al risarcimento del danno patito dall'attore opponente, prudenzialmente determinato nella somma di € 5.562,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in quella diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto, porre in compensazione l'eventuale credito di parte convenuta opposta, conseguentemente riducendolo, con quanto dalla medesima dovuto all'attore opponente a titolo di risarcimento del danno per i vizi e le difformità dell'opera ai sensi del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1218 c.c. In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto e di mancata condanna della convenuta opposta al risarcimento del danno in favore di parte attrice opponente, limitarsi la domanda di parte convenuta opposta al giusto e provato. In ogni caso Condannare l'opposto alla refusione delle spese e degli onorari di lite, anche in relazione alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge”;
- l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Biella contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
1313/20 RG ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede e la domanda riconvenzionale inerente la condanna della al pagamento della somma di euro 5562,00, priva di fondamento in CP_1 fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1313/20 RG e per l'effetto condannare nato a [...]
Biella il 27/01/67 a pagare la somma di euro 10625,98”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella in data 23.12.2020 con cui era stato ingiunto di pagare, in favore dell'impresa individuale (di seguito, ) la somma di €. Controparte_1 CP_1
10.625,98 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, quale importo dovuto in forza delle fatture n.
43/20 del 22.5.2020 e n. 44/19 del 29.5.2010 e (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Con la proposta opposizione, l'opponente si duole: 1) della mancata consegna, da parte dell'impresa opposta, della merce di cui alla fattura n. 43/2020 del 22.5.2020; b) della mancata esecuzione a regola d'arte dell'installazione dei materiali indicati nella fattura n. 44/19 del 29.05.2020.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, eccepito e domandato (anche in via riconvenzionale), in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta opposta ha allegato di aver consegnato, proprio in data 22.5.2020, la merce di cui alla ridetta fattura n. 43/20 presso l'immobile di proprietà dell'odierno opponente, alla presenza di quest'ultimo, e di aver provveduto all'installazione di detti beni in data 29.5.2020, utilizzando anche il pagina2 di 8 materiale riportato nella seconda fattura azionata in via monitoria, la n. 44/19. A tale ultimo riguardo,
l'impresa ha chiarito che “[…] il lavoro svolto […] si è concretizzato nell'intervento fatto all'interno del pozzetto tecnico della piscina avente ad oggetto l'installazione della pompa di calore, dello sterilizzatore a sale e del regolatore automatico del ph”, avvenuta mediante il semplice collegamento alle tubazioni già esistenti. Pertanto, ad avviso della difesa dell'impresa convenuta opposto, i presunti vizi denunziati dall'opponente non avrebbero nulla a che vedere con il lavoro svolto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione, occorre, innanzitutto, premettere che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, al giudizio per cui è causa, occorre in primo luogo rilevare che le parti non contestano che tra le stesse sia intercorso il rapporto negoziale complesso per cui è causa e, quindi, che il sig.
– per un verso – abbia acquistato dalla i beni di cui alla fattura n. 43/20 del 22.5.2020 e Pt_1 CP_1 che il medesimo – per altro verso – abbia commissionato sempre a quest'ultima impresa talune opere, eseguite sulla piscina di sua proprietà come da fattura n. 44/19 del 29.5.2020.
A fronte di ciò, l'opponente ha, però, eccepito tanto l'inadempimento della all'obbligazione di CP_1 consegna della merce acquistata, quanto all'inesatta esecuzione della prestazione propria del contratto di appalto, contestando, quanto a quest'ultimo, “diversi vizi e difformità nell'opera […] come, ad esempio, la continua fuoriuscita e perdita di acqua dalla piscina e l'irrimediabile danneggiamento sia della pompa centrifuga che del meccanismo scambiatore” (cfr. pag. 6 citazione). Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, una simile eccezione “[…] integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 20719 del
17/07/2023).
Ciò premesso, esaminando separatamente i due motivi di opposizione, gravava sul convenuto opposto, innanzitutto, l'onere di provare la consegna dei beni di cui alla fattura n. 43/20 del 22.5.2020, ovverosia:
pagina3 di 8 i. Pompa di calore Garden Pac 20 WK codice GDH -150-0330; ii. – Sterilizzatore a sale CP_2 codice MNC-450-0527; iii. Tester Tds per salinità codice iv. NumeroDiC_1 Controparte_3
20 codice MAY-200-0219; v. Fotometro Scuba II codice TIN-470-0068 (cfr. doc. 1, pag. 1 fasc. monitorio).
All'esito dell'istruttoria svolta, ad avviso di chi scrive, tale prova è stata raggiunta: è, in particolare, il teste di parte opposta, il sig. , a confermare l'avvenuta consegna di tali beni. Tes_1
In particolare, il ridetto teste, escusso all'udienza del 5.7.2022 (cfr. verbale udienza), ha integralmente confermato le circostanze di fatto così come capitolate nei capi n. 1, 2 e 3 della memoria ex art. 183, co.
6 n. 2 di parte opposta. Il medesimo, pur precisando di non ricordare nello specifico la data, ha comunque dichiarato di ricordare di aver caricato sul proprio furgone i beni dettagliati nella ridetta fattura e di averli scaricati, il medesimo giorno, presso il luogo indicato nel capo e alla presenza del sig.
Pt_1
Riguardo tale teste, la difesa dell'opponente ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare (prima in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 e, poi, ritualmente reiterandola all'udienza del 5.7.2022, prima dell'inizio dell'espletamento della prova) con la seguente motivazione: “trattandosi di colui il quale ha materialmente provveduto all'installazione di alcune componenti dell'impianto per cui è cui è causa e, dunque, in caso di accertati vizi nell'esecuzione dell'opera, potrebbe essere legittimato passivo di un'eventuale richiesta risarcitoria” (cfr. verbale udienza cit.).
L'eccezione non può essere accolta, perché infondata.
Come è noto, secondo l'ormai concorde giurisprudenza, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale (cfr. ex multis Cass. civ., 24.5.2012, n.
8239), che, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o a contraddirvi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. 17.7.2002, n. 10382) ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire (volontariamente o su istanza di parte: Cass. civ.,
23.10.2002, n. 14963) in un giudizio già promosso da altri. Esso, dunque, non si identifica con un interesse di mero fatto, ma è individuabile nella titolarità – presunta od affermata – di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (in tal senso, cfr. Cass. civ. 27.2.2001, n. 2842; Cass. civ. 13.4.2005, n. 7677). Non è, perciò, rilevante un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. civ. 5.1.2018, n. 167). Infine, va chiarito che l'interesse deve essere valutato alla stregua della situazione giuridica dedotta in lite, così come risultante dalle domande e dalle eccezioni delle parti e sempre in base a circostanze già acquisite al processo (cfr. Cass. civ.
27.8.1990, n. 8840).
pagina4 di 8 Venendo, quindi, alla verifica della sussistenza di un simile interesse in capo al teste , occorre Tes_1 altresì precisare – per un verso – che il medesimo ha altresì dichiarato: “[…] di collaborare a chiamata quale artigiano con la società opposta” (cfr. verbale udienza cit.) e – per altro verso – che l'odierna convenuta opposta ha specificamente documentato di aver fatto ricorso alla prestazione d'opera del ridetto teste in relazione ai lavori d'installazione di cui alla fattura 44/19 del 29.5.2020, integralmente saldando il relativo corrispettivo (cfr. doc. 4 e 5 comparsa).
Ad avviso di chi scrive, pertanto, la posizione rivestita dal teste , sia pure con le peculiarità del Tes_1 lavoro cd. a chiamata, è certamente assimilabile nella sostanza e ai fini della valutazione che qui interessa, ad un rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale è altrettanto pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità – previo richiamo ed in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati – la capacità del teste che sia, per l'appunto, legato da un rapporto di lavoro subordinato con una delle parti (cfr. in termini, Cass. civ. 27.2.2001, n. 2842; Cass. civ. 6.8.2004, n. 15197 e Cass. civ.
29.1.2013, n. 2075).
Profilo diverso da quello appena esaminato è l'attendibilità e la credibilità del teste, che – come altrettanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte – “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (in tal senso, Cass. civ. 9.8.2019, n. 21239).
Ad avviso di chi scrive il teste deve ritenersi certamente attendibile e credibile.
E' vero che in parte qua le dichiarazioni rese si sono risolte nella conferma delle circostanze per come descritte nei rispettivi capi, ma le stesse, pur nella loro sinteticità, risultano precise: d'altronde non appare revocabile in dubbio che il teste, artigiano che abitualmente opera nel medesimo settore dell'impresa convenuta opposta, ben conosca le caratteristiche di beni come quelli indicati nella fattura n. 43/20 per cui è causa e, quindi, che li riconosca, potendo con certezza affermare, seppur senza ricordare con precisione il quando, di averli caricati sul proprio furgone e poi scaricati alla presenza dell'odierno opponente, il sig. Pt_1
E l'attendibilità di tali dichiarazioni non è superata da quanto a sua volta ha dichiarato il teste di parte opponente, il sig. sentito a prova contraria su queste stesse circostanze all'udienza Tes_2 dell'8.11.2022: costui, infatti, benché dichiari, prima, e ribadisca in risposta ad una domanda di chiarimento, di aver “[…] sempre seguito i lavori relativi alla piscina”, in realtà semplicemente esclude che tale consegna sia avvenuta in sua presenza. Infatti, poiché il teste precisa che la sua presenza in relazione ai lavori in questione era dovuta al fatto che veniva chiamato “[…] per aprire e chiudere quando il Sig. Pt_1 non poteva essere presente”, ciò – in uno con quanto dichiarato dal teste , ossia di aver eseguito tale Tes_1
pagina5 di 8 consegna alla presenza del sig. – consente ragionevolmente di ritenere che il teste non vi Pt_1 Tes_2 abbia assistito, perché non era stato necessario chiamarlo per avere accesso all'immobile.
Sul piano soggettivo, infine, le dichiarazioni rese dal teste risultano altresì credibili in Tes_1 considerazione proprio delle qualità personali e dei rapporti di lavoro con la , già evidenziati in CP_1 precedenza.
Il primo motivo d'opposizione è, quindi, inaccoglibile.
Quanto al secondo, occorre, innanzitutto, svolgere alcune precisazioni: innanzitutto, si ritiene non pertinente il richiamo che la difesa dell'opponente fa alla disciplina di cui all'art. 2226, co. 1 c.c., vertendosi chiaramente in una fattispecie concreta sussumibile entro la macrocategoria del contratto d'appalto (e non già del contratto d'opera).
Relativamente, quindi, alle azioni che l'art. 1668 c.c. riconosce al committente nell'eventualità di vizi o difformità dell'opera, l'odierno opponente avanza – in via riconvenzionale – unicamente quella di risarcimento del danno, formulando, altresì, in via d'ulteriore subordine, eccezione di compensazione tra i reciproci crediti (come ritenuto ammissibile da Cass. civ. 13.3.2007, n. 5869).
Non vi è dubbio che tale domanda, pur essendo l'unica proposta, sia ammissibile;
in particolare così la ritiene la Suprema Corte nel caso in cui non siano invocabili o non siano stati invocati gli altri rimedi previsti dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. 18.4.2002, n. 5632). In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore, che, pertanto, è e rimane domanda autonoma dalle altre.
Da una simile conclusione deriva, innanzitutto, la seguente conseguenza: trattandosi comunque di azione riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria (cfr.
Cass. civ. 30.10.2009, n. 23075).
Quanto al presente giudizio, alcuna eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione de qua è stata sollevata dall'impresa convenuta opposta, che anzi, ha espressamente dato atto che l'opponente ha contattato il titolare dell'impresa, il sig. , “[…] in data 17/07/20 segnalando di aver riscontrato una CP_1 perdita della piscina” (cfr. pag. 5 comparsa): considerato che le opere svolte dalla sono state svolte CP_1 in data 29.5.2020 (circostanza, questa, sulla quale può ritenersi raggiunta la prova in considerazione delle risultanze della prova orale), certamente la ridetta denuncia non può che collocarsi entro il termine decadenziale dei sessanta giorni dalla scoperta degli asseriti vizi, che certamente non potrebbe essere antecedente alla realizzazione delle opere in questione.
pagina6 di 8 Ciononostante, l'azione di risarcimento del danno non può essere accolta non avendo parte opponente fornito la prova, sulla stessa gravante, degli asseriti danni e del nesso di derivazione causale di questi ultimi dall'allegato inadempimento dell'impresa, convenuta opposta.
Più precisamente, poiché si verte evidentemente in tema di responsabilità contrattuale, troveranno applicazioni i ben noti principi enunciati a partire dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 2001 (sent. n. 13533 del 30.10.2001) secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, a fronte dell'allegato inesatto adempimento delle obbligazioni aventi fonte nel contratto di appalto da parte dell'opponente, l'impresa opposta era gravata dell'onere di provare l'esatto adempimento.
Tale prova, ad avviso di chi scrive, è stata fornita ed è emersa, in particolare, dall'istruttoria orale.
In particolare, è sempre il teste (della cui attendibilità, credibilità e capacità a testimoniare si è Tes_1 ampiamente detto in precedenza) a dichiarare di aver compiuto personalmente le attività di installazione dei beni dettagliati nella fattura n. 43/20, utilizzando altresì il materiale meglio descritto nella fattura n.
44/19 (cfr. verbale udienza 5.7.2022).
A fronte di tale prova, gravava, quindi, sul committente l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi o delle difformità conseguenti alla prestazione di fare così eseguita e, quindi, i danni asseritamente cagionati e causalmente derivati da questi (cfr. Cass. civ. 19.7.2021, n. 20551, sia pure in materia di compravendita, ma sempre relativamente alla garanzia per i vizi o le difformità).
Una simile prova non solo non è stata fornita, ma neppure è emersa dall'istruttoria: più precisamente, innanzitutto, appare del tutto generica l'allegazione dell'ubi consistam di tali danni (non avendo parte opponente neppure versato in atti una perizia di parte a supporto di ciò) e ancor di più del tutto assente pagina7 di 8 è la prova degli stessi, giacché il medesimo opponente non ha chiesto espletarsi consulenza tecnica d'ufficio a tal fine ed ha articolato capitoli di prova non conferenti.
Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda pari all'importo ingiunto e secondo i valori medi di ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal
Tribunale di Biella in data 23.12.2020;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del titolare e l.r.p.t. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.
[...]
5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 213 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altri contratti atipici - Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Masserano e Calaria n. 60, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Catella Caraffa del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via
Trento n. 1;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA in persona del titolare e l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con sede legale in Biella, via Quintino Sella n. 17, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Borgna del Foro di Biella, giusta procura conferita su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Orfanotrofio n. 37;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito In via principale Per le ragioni tutte di cui in espositiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale. Accertare la responsabilità della ditta individuale in Controparte_1 persona del titolare Sig. ai sensi del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c., nonché ai sensi Controparte_1
pagina1 di 8 dell'art. 1218 c.c., in relazione ai fatti e per le causali di cui in espositiva e, conseguentemente, condannare la medesima al risarcimento del danno patito dall'attore opponente, prudenzialmente determinato nella somma di € 5.562,00= oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in quella diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto, porre in compensazione l'eventuale credito di parte convenuta opposta, conseguentemente riducendolo, con quanto dalla medesima dovuto all'attore opponente a titolo di risarcimento del danno per i vizi e le difformità dell'opera ai sensi del combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1218 c.c. In via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del decreto ingiuntivo opposto e di mancata condanna della convenuta opposta al risarcimento del danno in favore di parte attrice opponente, limitarsi la domanda di parte convenuta opposta al giusto e provato. In ogni caso Condannare l'opposto alla refusione delle spese e degli onorari di lite, anche in relazione alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A, come per legge”;
- l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Biella contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
1313/20 RG ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede e la domanda riconvenzionale inerente la condanna della al pagamento della somma di euro 5562,00, priva di fondamento in CP_1 fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1313/20 RG e per l'effetto condannare nato a [...]
Biella il 27/01/67 a pagare la somma di euro 10625,98”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella in data 23.12.2020 con cui era stato ingiunto di pagare, in favore dell'impresa individuale (di seguito, ) la somma di €. Controparte_1 CP_1
10.625,98 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, quale importo dovuto in forza delle fatture n.
43/20 del 22.5.2020 e n. 44/19 del 29.5.2010 e (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Con la proposta opposizione, l'opponente si duole: 1) della mancata consegna, da parte dell'impresa opposta, della merce di cui alla fattura n. 43/2020 del 22.5.2020; b) della mancata esecuzione a regola d'arte dell'installazione dei materiali indicati nella fattura n. 44/19 del 29.05.2020.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la ha specificamente contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, eccepito e domandato (anche in via riconvenzionale), in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta opposta ha allegato di aver consegnato, proprio in data 22.5.2020, la merce di cui alla ridetta fattura n. 43/20 presso l'immobile di proprietà dell'odierno opponente, alla presenza di quest'ultimo, e di aver provveduto all'installazione di detti beni in data 29.5.2020, utilizzando anche il pagina2 di 8 materiale riportato nella seconda fattura azionata in via monitoria, la n. 44/19. A tale ultimo riguardo,
l'impresa ha chiarito che “[…] il lavoro svolto […] si è concretizzato nell'intervento fatto all'interno del pozzetto tecnico della piscina avente ad oggetto l'installazione della pompa di calore, dello sterilizzatore a sale e del regolatore automatico del ph”, avvenuta mediante il semplice collegamento alle tubazioni già esistenti. Pertanto, ad avviso della difesa dell'impresa convenuta opposto, i presunti vizi denunziati dall'opponente non avrebbero nulla a che vedere con il lavoro svolto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione, occorre, innanzitutto, premettere che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Venendo, quindi, al giudizio per cui è causa, occorre in primo luogo rilevare che le parti non contestano che tra le stesse sia intercorso il rapporto negoziale complesso per cui è causa e, quindi, che il sig.
– per un verso – abbia acquistato dalla i beni di cui alla fattura n. 43/20 del 22.5.2020 e Pt_1 CP_1 che il medesimo – per altro verso – abbia commissionato sempre a quest'ultima impresa talune opere, eseguite sulla piscina di sua proprietà come da fattura n. 44/19 del 29.5.2020.
A fronte di ciò, l'opponente ha, però, eccepito tanto l'inadempimento della all'obbligazione di CP_1 consegna della merce acquistata, quanto all'inesatta esecuzione della prestazione propria del contratto di appalto, contestando, quanto a quest'ultimo, “diversi vizi e difformità nell'opera […] come, ad esempio, la continua fuoriuscita e perdita di acqua dalla piscina e l'irrimediabile danneggiamento sia della pompa centrifuga che del meccanismo scambiatore” (cfr. pag. 6 citazione). Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, una simile eccezione “[…] integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 20719 del
17/07/2023).
Ciò premesso, esaminando separatamente i due motivi di opposizione, gravava sul convenuto opposto, innanzitutto, l'onere di provare la consegna dei beni di cui alla fattura n. 43/20 del 22.5.2020, ovverosia:
pagina3 di 8 i. Pompa di calore Garden Pac 20 WK codice GDH -150-0330; ii. – Sterilizzatore a sale CP_2 codice MNC-450-0527; iii. Tester Tds per salinità codice iv. NumeroDiC_1 Controparte_3
20 codice MAY-200-0219; v. Fotometro Scuba II codice TIN-470-0068 (cfr. doc. 1, pag. 1 fasc. monitorio).
All'esito dell'istruttoria svolta, ad avviso di chi scrive, tale prova è stata raggiunta: è, in particolare, il teste di parte opposta, il sig. , a confermare l'avvenuta consegna di tali beni. Tes_1
In particolare, il ridetto teste, escusso all'udienza del 5.7.2022 (cfr. verbale udienza), ha integralmente confermato le circostanze di fatto così come capitolate nei capi n. 1, 2 e 3 della memoria ex art. 183, co.
6 n. 2 di parte opposta. Il medesimo, pur precisando di non ricordare nello specifico la data, ha comunque dichiarato di ricordare di aver caricato sul proprio furgone i beni dettagliati nella ridetta fattura e di averli scaricati, il medesimo giorno, presso il luogo indicato nel capo e alla presenza del sig.
Pt_1
Riguardo tale teste, la difesa dell'opponente ne ha eccepito l'incapacità a testimoniare (prima in sede di memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 e, poi, ritualmente reiterandola all'udienza del 5.7.2022, prima dell'inizio dell'espletamento della prova) con la seguente motivazione: “trattandosi di colui il quale ha materialmente provveduto all'installazione di alcune componenti dell'impianto per cui è cui è causa e, dunque, in caso di accertati vizi nell'esecuzione dell'opera, potrebbe essere legittimato passivo di un'eventuale richiesta risarcitoria” (cfr. verbale udienza cit.).
L'eccezione non può essere accolta, perché infondata.
Come è noto, secondo l'ormai concorde giurisprudenza, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale (cfr. ex multis Cass. civ., 24.5.2012, n.
8239), che, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o a contraddirvi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. 17.7.2002, n. 10382) ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire (volontariamente o su istanza di parte: Cass. civ.,
23.10.2002, n. 14963) in un giudizio già promosso da altri. Esso, dunque, non si identifica con un interesse di mero fatto, ma è individuabile nella titolarità – presunta od affermata – di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (in tal senso, cfr. Cass. civ. 27.2.2001, n. 2842; Cass. civ. 13.4.2005, n. 7677). Non è, perciò, rilevante un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. civ. 5.1.2018, n. 167). Infine, va chiarito che l'interesse deve essere valutato alla stregua della situazione giuridica dedotta in lite, così come risultante dalle domande e dalle eccezioni delle parti e sempre in base a circostanze già acquisite al processo (cfr. Cass. civ.
27.8.1990, n. 8840).
pagina4 di 8 Venendo, quindi, alla verifica della sussistenza di un simile interesse in capo al teste , occorre Tes_1 altresì precisare – per un verso – che il medesimo ha altresì dichiarato: “[…] di collaborare a chiamata quale artigiano con la società opposta” (cfr. verbale udienza cit.) e – per altro verso – che l'odierna convenuta opposta ha specificamente documentato di aver fatto ricorso alla prestazione d'opera del ridetto teste in relazione ai lavori d'installazione di cui alla fattura 44/19 del 29.5.2020, integralmente saldando il relativo corrispettivo (cfr. doc. 4 e 5 comparsa).
Ad avviso di chi scrive, pertanto, la posizione rivestita dal teste , sia pure con le peculiarità del Tes_1 lavoro cd. a chiamata, è certamente assimilabile nella sostanza e ai fini della valutazione che qui interessa, ad un rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale è altrettanto pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità – previo richiamo ed in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati – la capacità del teste che sia, per l'appunto, legato da un rapporto di lavoro subordinato con una delle parti (cfr. in termini, Cass. civ. 27.2.2001, n. 2842; Cass. civ. 6.8.2004, n. 15197 e Cass. civ.
29.1.2013, n. 2075).
Profilo diverso da quello appena esaminato è l'attendibilità e la credibilità del teste, che – come altrettanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte – “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (in tal senso, Cass. civ. 9.8.2019, n. 21239).
Ad avviso di chi scrive il teste deve ritenersi certamente attendibile e credibile.
E' vero che in parte qua le dichiarazioni rese si sono risolte nella conferma delle circostanze per come descritte nei rispettivi capi, ma le stesse, pur nella loro sinteticità, risultano precise: d'altronde non appare revocabile in dubbio che il teste, artigiano che abitualmente opera nel medesimo settore dell'impresa convenuta opposta, ben conosca le caratteristiche di beni come quelli indicati nella fattura n. 43/20 per cui è causa e, quindi, che li riconosca, potendo con certezza affermare, seppur senza ricordare con precisione il quando, di averli caricati sul proprio furgone e poi scaricati alla presenza dell'odierno opponente, il sig. Pt_1
E l'attendibilità di tali dichiarazioni non è superata da quanto a sua volta ha dichiarato il teste di parte opponente, il sig. sentito a prova contraria su queste stesse circostanze all'udienza Tes_2 dell'8.11.2022: costui, infatti, benché dichiari, prima, e ribadisca in risposta ad una domanda di chiarimento, di aver “[…] sempre seguito i lavori relativi alla piscina”, in realtà semplicemente esclude che tale consegna sia avvenuta in sua presenza. Infatti, poiché il teste precisa che la sua presenza in relazione ai lavori in questione era dovuta al fatto che veniva chiamato “[…] per aprire e chiudere quando il Sig. Pt_1 non poteva essere presente”, ciò – in uno con quanto dichiarato dal teste , ossia di aver eseguito tale Tes_1
pagina5 di 8 consegna alla presenza del sig. – consente ragionevolmente di ritenere che il teste non vi Pt_1 Tes_2 abbia assistito, perché non era stato necessario chiamarlo per avere accesso all'immobile.
Sul piano soggettivo, infine, le dichiarazioni rese dal teste risultano altresì credibili in Tes_1 considerazione proprio delle qualità personali e dei rapporti di lavoro con la , già evidenziati in CP_1 precedenza.
Il primo motivo d'opposizione è, quindi, inaccoglibile.
Quanto al secondo, occorre, innanzitutto, svolgere alcune precisazioni: innanzitutto, si ritiene non pertinente il richiamo che la difesa dell'opponente fa alla disciplina di cui all'art. 2226, co. 1 c.c., vertendosi chiaramente in una fattispecie concreta sussumibile entro la macrocategoria del contratto d'appalto (e non già del contratto d'opera).
Relativamente, quindi, alle azioni che l'art. 1668 c.c. riconosce al committente nell'eventualità di vizi o difformità dell'opera, l'odierno opponente avanza – in via riconvenzionale – unicamente quella di risarcimento del danno, formulando, altresì, in via d'ulteriore subordine, eccezione di compensazione tra i reciproci crediti (come ritenuto ammissibile da Cass. civ. 13.3.2007, n. 5869).
Non vi è dubbio che tale domanda, pur essendo l'unica proposta, sia ammissibile;
in particolare così la ritiene la Suprema Corte nel caso in cui non siano invocabili o non siano stati invocati gli altri rimedi previsti dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. 18.4.2002, n. 5632). In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore, che, pertanto, è e rimane domanda autonoma dalle altre.
Da una simile conclusione deriva, innanzitutto, la seguente conseguenza: trattandosi comunque di azione riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria (cfr.
Cass. civ. 30.10.2009, n. 23075).
Quanto al presente giudizio, alcuna eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione de qua è stata sollevata dall'impresa convenuta opposta, che anzi, ha espressamente dato atto che l'opponente ha contattato il titolare dell'impresa, il sig. , “[…] in data 17/07/20 segnalando di aver riscontrato una CP_1 perdita della piscina” (cfr. pag. 5 comparsa): considerato che le opere svolte dalla sono state svolte CP_1 in data 29.5.2020 (circostanza, questa, sulla quale può ritenersi raggiunta la prova in considerazione delle risultanze della prova orale), certamente la ridetta denuncia non può che collocarsi entro il termine decadenziale dei sessanta giorni dalla scoperta degli asseriti vizi, che certamente non potrebbe essere antecedente alla realizzazione delle opere in questione.
pagina6 di 8 Ciononostante, l'azione di risarcimento del danno non può essere accolta non avendo parte opponente fornito la prova, sulla stessa gravante, degli asseriti danni e del nesso di derivazione causale di questi ultimi dall'allegato inadempimento dell'impresa, convenuta opposta.
Più precisamente, poiché si verte evidentemente in tema di responsabilità contrattuale, troveranno applicazioni i ben noti principi enunciati a partire dal fondamentale arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione del 2001 (sent. n. 13533 del 30.10.2001) secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, a fronte dell'allegato inesatto adempimento delle obbligazioni aventi fonte nel contratto di appalto da parte dell'opponente, l'impresa opposta era gravata dell'onere di provare l'esatto adempimento.
Tale prova, ad avviso di chi scrive, è stata fornita ed è emersa, in particolare, dall'istruttoria orale.
In particolare, è sempre il teste (della cui attendibilità, credibilità e capacità a testimoniare si è Tes_1 ampiamente detto in precedenza) a dichiarare di aver compiuto personalmente le attività di installazione dei beni dettagliati nella fattura n. 43/20, utilizzando altresì il materiale meglio descritto nella fattura n.
44/19 (cfr. verbale udienza 5.7.2022).
A fronte di tale prova, gravava, quindi, sul committente l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi o delle difformità conseguenti alla prestazione di fare così eseguita e, quindi, i danni asseritamente cagionati e causalmente derivati da questi (cfr. Cass. civ. 19.7.2021, n. 20551, sia pure in materia di compravendita, ma sempre relativamente alla garanzia per i vizi o le difformità).
Una simile prova non solo non è stata fornita, ma neppure è emersa dall'istruttoria: più precisamente, innanzitutto, appare del tutto generica l'allegazione dell'ubi consistam di tali danni (non avendo parte opponente neppure versato in atti una perizia di parte a supporto di ciò) e ancor di più del tutto assente pagina7 di 8 è la prova degli stessi, giacché il medesimo opponente non ha chiesto espletarsi consulenza tecnica d'ufficio a tal fine ed ha articolato capitoli di prova non conferenti.
Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda pari all'importo ingiunto e secondo i valori medi di ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal
Tribunale di Biella in data 23.12.2020;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del titolare e l.r.p.t. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.
[...]
5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 919,00 per la fase di studio;
€. 777 per la fase introduttiva;
€. 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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