Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14489/2023
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica MONTANTE Presidente dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. dott.ssa Eleonora BRUNO Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. 14489 r.g. dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Salvatore Tortorici
– ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
– resistenti contumaci –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Ricorso avverso diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 24/11/2023, ha Parte_1
impugnato il provvedimento emesso in data 06/07/2023 e notificato il 25/10/2023
(Prot.84/2023 Cat.A.12./IMM./Sez.IV-L.P.), con cui il Questore di Agrigento ha rigettato l'istanza dal medesimo proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98, come modificato dal DL 130/2020, conv. in L. 173/2020 ed ha lamentato l'illegittimità del
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Italia e dell'esigenza di tutelare la propria vita privata.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente è evidente che l'allontanamento dello stesso dall'Italia comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare.
, invero, ha fornito prova dell'inserimento sociale ed economico in Parte_1
Italia.
Dalla documentazione depositata risulta che lo stesso ha presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta una domanda di emersione di rapporto di lavoro ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, relativa ad un contratto di lavoro con mansioni di badante alle dipendenze di Persona_1
A decorrere dal 15/03/2023, il ricorrente ha iniziato a lavorare a tempo indeterminato con mansioni di colf alle dipendenze di (cf. denuncia di rapporto domestico Persona_2
Inps).
Infine, ha stipulato un contratto di locazione relativo ad un immobile sito a Sciacca (AG) dal
06/11/2023 al 05/10/2026.
A ciò va aggiunto che il ricorrente è assente dal proprio paese dal 2015 circa, con conseguente evidente affievolimento dei legami culturali con il suo paese di origine e con presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dall'Italia determinerebbe una violazione della sua privata con la conseguenza che – non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il quanto richiesto, essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alle spese, tenuto conto delle ragioni della decisione, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente , nato in [...] il Parte_1
19/08/1996, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2 2) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Monica Montante
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