Ordinanza collegiale 8 settembre 2020
Ordinanza collegiale 26 novembre 2020
Ordinanza cautelare 8 aprile 2021
Sentenza 28 marzo 2022
Commentario • 1
- 1. La natura del provvedimento di concessione della cittadinanza italianaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/03/2022, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 03471/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06140/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6140 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-di respingimento dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata dalla -OMISSIS-ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quello impugnato se lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha proposto ricorso al fine di vedere dichiarata l’illegittimità e disposto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza presentata in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.
II. - Il diniego avversato si fonda sulle seguenti ragioni ostative:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell'interessata risultano le seguenti vicende penali:
- -OMISSIS-: deferita dai carabinieri di -OMISSIS-per violazione dell'art. 588 c.p. ( rissa );
- -OMISSIS-: deferita dalla Stazione CC via -OMISSIS- per violazione degli artt. 610 ( violenza privata ), 612 ( minaccia ) e 614 c.p. ( violazione di domicilio ) ” .
III. - Avverso il provvedimento sono stati articolati i seguenti motivi di ricorso
1) Violazione dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di rigetto , essendo quest’ultimo stato inserito sul portale SICITT, inaccessibile per chi ha presentato la domanda cartacea prima dell’istituzione dello stesso. Inoltre, la ricorrente assume che la comunicazione via SICITT si ritiene notificata solo laddove venga effettivamente letta dall'istante, infatti la Circolare Ministero dell'Interno prot. 0002646 del 22.03.2019 dispone che: l'interessato visionerà la comunicazione e l'avvenuta lettura verrà tracciata in SICITT all'interno della comunicazione inviata tramite la spunta “letto” , circostanza che evidentemente non concorre nel caso di specie, con lesione delle prerogative partecipative e del principio del contraddittorio, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;
2) Violazione dell'art. 9, Legge 5/2/1992 n. 91 – Eccesso di potere per insufficiente e inadeguata motivazione – Insussistenza di ragioni ostative all’acquisizione della cittadinanza – Manifesta illogicità e travisamento dei fatti , in quanto la ricorrente non è mai stata condannata per nessun reato. Il diniego è quindi frutto di un travisamento dei fatti, visto che:
- per la notizia di reato del -OMISSIS-deferita dai Carabinieri di -OMISSIS-per la violazione dell'art. 588 c.p. (rissa), il Tribunale di -OMISSIS-con -OMISSIS-ha dichiarato l'assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste.
- per la notizia di reato del -OMISSIS-deferita dalla Stazione CC Via -OMISSIS-, il procedimento è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Inoltre, parte attrice lamenta che l’Amministrazione non ha valutato concretamente la condizione dell’istante, il suo livello di integrazione sociale, di qui l’incongruità e irragionevolezza della motivazione.
IV. - Il Ministero il giorno prima della camera di consiglio fissata per il giorno 8 settembre 2020, ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio, avendo riaperto l’istruttoria ai fini di una rivalutazione della posizione della ricorrente sulla base di quanto dalla stessa rilevato in sede di ricorso.
In vista della successiva udienza camerale, fissata per il 24 novembre 2020, il Ministero ha chiesto un ulteriore rinvio, in quanto “ gli elementi finora acquisiti non hanno consentito un compiuto accertamento in ordine ai fatti oggetto della querela presentata nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p. ”.
V. - Con ordinanza collegiale del 26 novembre 2020 sono stati sollevati dubbi circa la legittimazione attiva della ricorrente -OMISSIS-, atteso che il diniego impugnato fa riferimento invece a tale -OMISSIS-. Le parti, a cui era stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare memorie sulla questione, hanno chiarito che -OMISSIS-è il nome da nubile dell’interessata, con il quale la stessa ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana, mentre -OMISSIS- è il cognome del coniuge della stessa.
VI. - Con memoria depositata il 16 febbraio 2021 il Ministero ha comunicato, all’esito della rinnovata istruttoria, di confermare il provvedimento di diniego già adottato, essendo emerso che:
- il procedimento penale -OMISSIS-, aperto su segnalazione della Stazione C.C. Via -OMISSIS- in relazione ai reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p., risulta ancora pendente presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-con udienza fissata per il giorno -OMISSIS-;
- la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, della quale si fa menzione nel ricorso, risulta riferita ad un procedimento penale del -OMISSIS-, concernente il reato previsto dall’art. 640 c.p., evidenziando che la remissione di querela non equivale all’accertamento dell’insussistenza dei fatti, con la conseguenza che l’Amministrazione può legittimamente tener conto della relativa condotta ai fini del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino.
VII. - La ricorrente ha replicato contestando la novità dell’ulteriore elemento a carico sollevato, relativo al procedimento penale in corso -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 610, 612 e 614 c.p. e insistendo sulla perdurante illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
VIII. - Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta la domanda di misure cautelari avanzata dalla ricorrente.
IX. - Nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. – In via preliminare il Collegio dà atto dell’intervenuto superamento delle problematiche relative all’inammissibilità del gravame (per difetto di legittimazione attiva) - dato che è stato chiarito, nel corso del giudizio, che la ricorrente è effettivamente il soggetto direttamente interessato - sicché si può procedere ad esaminarlo nel merito.
Il ricorso è infondato.
II. – In ordine al primo motivo di ricorso, con cui parte attrice si duole del mancato preavviso di rigetto, contestando l’avvenuta notifica nei suoi confronti della comunicazione del -OMISSIS-in via telematica sul portale SICITT, il Collegio, premessa, in linea generale, l’inconsistenza di simili censure alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatosi prima dell’entrata in vigore delle ulteriori modifiche alla legge n. 241/1990, introdotte dal cd. decreto semplificazioni (DL 16.7.2020, n. 76 conv. Legge 11.9.2020, n. 120), che ne ha modificato l’art. 10-bis e l’art. 21 octies, era costante nel ritenere che il mancato rispetto dell'art. 10 bis , legge n. 241/1990 non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell'art. 21- octies , comma 2, della medesima l. n. 241/1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto di cui all’art. 21-octies legge 241/1990. A quest’ultimo riguardo il Collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento, che ritiene immediatamente applicabili le nuove previsioni normative in quanto attribuisce carattere processuale della relativa norma, tuttavia il Collegio ritiene preferibile attenersi all’orientamento tradizionale, considerato, da un lato, che la natura e la sostanza di tale norma sono oggetto di vivace dibattito dottrinale, e, considerato altresì, dall’altro lato, le conseguenze pratiche dell’adesione a tale opzione, che rimetterebbe in discussione la legittimità di atti che, al momento della loro adozione, risultavano conformi alle regole sul procedimento secondo il “diritto vivente”.
Tanto premesso in linea generale, il Collegio rileva che nel caso di specie, non solo è stato dimostrato nei fatti che il provvedimento non avrebbe potuto prendere una direzione diversa neanche laddove l’amministrazione avesse conosciuto prima gli argomenti di parte volti a confutare le ragioni del provvedimento sfavorevole, ma alla lamentata “violazione dell’art. 10 bis” la stessa Amministrazione ha comunque rimediato in sede di spontaneo riesame, conclusosi con la conferma della decisione di negare la concessione della cittadinanza per naturalizzazione: invero, la PA ha confermato la sua determinazione negativa dopo aver tenuto conto delle ragioni della richiedente nell’ambito di una rinnovata istruttoria, disposta, a tutela degli interessi della stessa, alla luce degli elementi informativi acquisiti a seguito della proposizione del ricorso.
Il Ministero, quindi con un atteggiamento di collaborazione, ispirato agli evocati principi di buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, ha voluto comunque ristabilire le prerogative partecipative proprie del momento procedimentale, ripristinando il pieno contraddittorio e assicurando una disamina puntuale degli argomenti di parte. Sotto questo profilo, si richiama l’attenzione su quanto rappresentato nella nota depositata in atti il -OMISSIS-con cui, nel comunicare di aver riaperto l’istruttoria, l’Amministrazione si è giustificata circa le ragioni del mancato riscontro dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento di diniego, facendo presente che “ la suddetta richiesta è stata acquisita in via automatica nel sistema informatizzato Sicitt e che, anche a causa delle difficoltà operative legate all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ne ha avuto contezza solo in sede di trattazione del ricorso” .
In ogni caso, il Ministero, reiterato il giudizio di idoneità della richiedente – a tutela degli interessi e della posizione della stessa - alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, anche se ormai in sede giurisdizionale, ha finito per ribadire la propria determinazione negativa con un nuovo provvedimento di diniego.
Quest’ultimo, essendo stato adottato a seguito di una completa riedizione dell’attività amministrativa, a seguito di nuova istruttoria e con rinnovata motivazione, avrebbe dovuto essere impugnato, a pena di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con un ricorso per motivi aggiunti, che, invece, non risulta essere stato presentato.
Evidenti esigenze di giustizia sostanziale inducono, tuttavia, il Collegio a soprassedere su tale questione, al fine di assicurare in ogni caso la soddisfazione dell’interesse alla decisione del ricorrente, dato che, comunque, il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Per quanto concerne la violazione delle garanzie procedimentali, infatti, quanto sopra esposto, attesta la correttezza sostanziale del provvedimento e, tenuto conto del raggiungimento dello scopo, è possibile giungere a ritenere infondata e comunque superata nel successivo sviluppo dell’azione amministrativa la doglianza di violazione dell’art. 10- bis , legge n. 241/1990.
III. - Peraltro proprio le risultanze raccolte nel corso della riedizione dell’attività istruttoria, concorrono a destituire di fondamento anche le censure - integranti il secondo motivo di ricorso - di eccesso di potere per insufficiente e inadeguata motivazione, illogicità e travisamento dei fatti, nonché di insussistenza di ragioni ostative.
III.1. - In effetti, le argomentazioni di parte circa l’irrilevanza delle vicende penali contestate alla ricorrente, assurte a ragioni ostative della concessione dello status , non hanno trovato riscontro nelle informazioni raccolte a valle del supplemento di istruttoria posto in essere.
In particolare, la doglianza circa l’asserita erronea conoscenza della situazione di fatto su cui si radica il diniego - viste le sentenze di assoluzione e di non doversi procedere con cui sono state definite le vicende processuali relative ai pregiudizi penali della ricorrente - non appare degna di nota, in quanto attinente nel caso della riferita sentenza di non doversi procedere ad un ulteriore e diverso fatto, non contestato nel provvedimento.
Ai fini della reiezione della domanda di cittadinanza, infatti, come sopra rappresentato in fatto, sono stati individuati i seguenti pregiudizi penali:
- notizia di reato del -OMISSIS-deferita dai Carabinieri di -OMISSIS-per la violazione dell'art. 588 c.p. (rissa), che la parte riferisce essere stata definita con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, circostanza quest’ultima rispetto alla quale l’amministrazione nulla deduce;
- notizia di reato del -OMISSIS-, deferita dalla Stazione CC via -OMISSIS- per violazione degli articoli 610 ( violenza ), 612 ( minaccia ) e 614 ( violazione di domicilio ) c.p., che la ricorrente erroneamente – sovrapponendo questa vicenda ad un’ulteriore vicenda, diversa sul piano delle circostanze di fatto e di luogo, come si evidenzierà infra - sostiene essere sfociata in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
In realtà, a seguito degli approfondimenti effettuati dall’Amministrazione è emerso, secondo quanto riferito con nota depositata in giudizio in data -OMISSIS-, che per quest’ultima vicenda penale è risultato essere ancora pendente il relativo procedimento presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, con udienza fissata per il giorno -OMISSIS-. La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, menzionata nel ricorso con l’intento di confutare la correttezza del giudizio di inidoneità dell’autorità procedente, in realtà attiene ad un procedimento penale del -OMISSIS- - di cui non si vi è traccia nel decreto gravato - aperto a seguito di querela, sporta in data -OMISSIS-per il diverso reato di truffa, ex art. 640 c.p. presso il diverso Comando della Stazione dei Carabinieri di-OMISSIS-(a conferma di dette circostanze di tempo e di luogo – confliggenti con quelle relative alle vicende di cui al provvedimento di diniego - si vedano la sentenza di non doversi procedere del Tribunale di -OMISSIS-del-OMISSIS-e la remissione di querela accettata dalla parte del -OMISSIS-, depositate in atti dalla parte attrice).
Quanto da ultimo rappresentato spinge a concludere che è stata parte ricorrente, diversamente da quanto deduce nella nota di udienza del -OMISSIS--, ad introdurre nel giudizio un ulteriore addebito penale (che altrimenti non sarebbe emerso) e non già l’amministrazione, spinta alla riapertura dell’istruttoria dall’idea di dare riscontro alle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio (che ha così finito, incidentalmente, per evidenziare in relazione all’ulteriore reato di truffa, ex art. 640 c.p., che la remissione di querela non equivale all’accertamento dell’insussistenza dei fatti, con conseguente rilevanza della condotta ai fini della valutazione della personalità del soggetto che ambisce a conseguire lo status di cittadino).
La notizia di reato per violazione degli articoli 610, 612 e 614 c.p., invece, è ab origine alla base della scelta di negare la cittadinanza, essendo espressamente contestata nel provvedimento impugnato.
Sul punto, si osserva che nello specifico si tratta di una condotta posta in essere nella pendenza del procedimento di concessione del beneficio, che non ha potuto non influenzare l’azione e la determinazione della p.a., chiamata a verificare in capo al soggetto richiedente la sussistenza – non solo al momento della proposizione della domanda, ma successivamente fino al giuramento e oltre, sulla base di un giudizio indiziario prognostico - dei requisiti in grado di salvaguardare gli interessi pubblici avuti di mira dalla norma attributiva del potere.
III.2. – A questo proposito, si rammenta che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, la cui natura ed i cui effetti sono già stati oggetto di analisi da parte della Sezione nelle precedenti sentenze, che si intendono in questa sede integralmente richiamate. In particolare, nella sentenza TAR Lazio, sez. V bis,-OMISSIS-è stato chiarito quanto segue.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre che nel diritto di incolato (anche se, oggi, tale differenza con lo straniero è stata attenuata, dato che, a seguito del riconoscimento dello status di lungosoggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, anche quest’ultimo gode di una particolare garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita come già precisato dalla Sezione con sentenza TAR Lazio, sez. V bis, n. -OMISSIS-), nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche nonché di impieghi pubblici in quanto indirettamente correlati con l’esercizio di sovranità) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità di cui entra a far parte – consistente nel dovere di difendere la Patria in caso di guerra (posto a carico dei soli cittadini dall’art. 52 Cost) nonché, in tempo di pace, comunque di contribuire al suo progresso, e di rispettare quegli obblighi di “solidarietà sociale” che costituiscono i valori fondanti dell’ordinamento (art. 2 e 53 Cost).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Proprio sotto questo profilo, l’Amministrazione deve, tra l’altro, valutare il possesso di ogni requisito, atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/-OMISSIS-; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
In conclusione, la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento e che “giustifica” l’attribuzione del relativo status giuridico (cfr., Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ).
III.3. – Tanto chiarito in merito alla natura del potere attribuito all’Amministrazione, tenuto conto che, a mente di un costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022, Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012), il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni si esaurisce nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa, il Collegio ritiene che nel caso di specie il provvedimento impugnato supera, sotto i profili richiamati e prospettati nel secondo motivo del ricorso, il vaglio di legittimità.
Non possono, quindi, dirsi integrati i vizi di manifesta illogicità e travisamento dei fatti, alla luce del quadro fattuale ricostruito sub. III.1, né quelli di insufficiente e inadeguata motivazione, visto che le condotte penalmente rilevanti ostative al rilascio del beneficio, nel caso di specie violative di “ regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà della persone ” vengono peraltro espressamente considerate “ indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ” .
Quindi, anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
IV. - In conclusione, per quanto sopra osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
V. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite, che liquida in euro, 1.500,00 (millecinquento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.