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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Rosanna Martellotta e Benigno Cerchiaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Fagnano Castello, alla via F.lli Rosselli n. 87, e (c.f.: ), rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rossana Chiappetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
” di cui quest'ultima è socia, sito in Cosenza, al viale G. Mancini, n.
[...]
156, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 23/4/2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 20/1/2025 ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 27/8/2017 con Parte_2
, che dall'unione sono nati i figli , il 18/4/2019, e , il
[...] Per_1 Per_2
24/8/2021 e che, in data 22/11/2023, il tribunale ha dichiarato la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Il ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito di conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, e ha, pertanto, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni della separazione, previa riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 mensili, in ragione del peggioramento della propria situazione economica, dello stato di disoccupazione, della percezione di un'indennità INPS in favore del figlio
, nonché della percezione per intero dell'assegno unico universale da Per_2 parte della . Pt_2
Si è costituita per aderire alla domanda di divorzio ed alla Parte_2 richiesta di conferma delle condizioni della separazione, ma opponendosi a quella di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole, sul presupposto dell'infondatezza dell'asserito stato di disoccupazione del , Pt_1 il quale, in realtà, si sarebbe posto volontariamente in congedo stra seguitando a lavorare come addetto alle vendite presso la filiale di San Marco Argentano dell' e a percepire la relativa retribuzione. Controparte_2
La resistente ha pure dedotto: che nel corso del matrimonio le parti avevano concordato che la lasciasse il lavoro per dedicarsi a tempo pieno Pt_2 all'accudimento della prole;
che gli emolumenti erogati dall'INPS per il figlio erano destinati esclusivamente alle cure e alla riabilitazione necessarie Per_2 al minore, soprattutto per le gravi lesioni del condotto uditivo;
che il presunto peggioramento della situazione reddituale del ricorrente si traduceva in una riduzione mensile di appena € 25,00, per cui gli residuavano sufficienti sostanze per provvedere adeguatamente al mantenimento dei figli;
che la vera ragione della richiesta di riduzione del contributo al mantenimento risiedeva nella ludopatia patologica, documentata da certificazione dell'A.S.P., di cui il era affetto sin dai tempi del matrimonio. Per tali ragioni, ha chiesto al Pt_1 tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni della separazione, fatta eccezione per l'importo del contributo al mantenimento della prole che ha chiesto quantificarsi, con decorrenza dalla data della domanda, in complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more della prima comparizione, entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. Alla prima udienza del 23/4/2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo nel senso di prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, previsione del diritto di visita paterno nei termini indicati nel verbale dell'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa è stata, quindi, mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Pagina 2 di 4 RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 27/8/2017 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Marco Argentano. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con sentenza di questo tribunale del 22/11/2023. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo la convenuta eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario possono recepirsi in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto alle quali sono state regolate, nel corso della stessa udienza del 23/4/2025, le modalità di visita del padre, oltre agli oneri di mantenimento, dovendosi necessariamente tenere conto, nella quantificazione dell'assegno a carico del dell'assenso prestato a che l'assegno unico Pt_1 familiare venga integralmente percepito dalla . Pt_2
Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione e deduzi sì
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Marco Argentano, il 27 agosto 2017, tra e Parte_1 Parte_2
annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli
[...] atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 20, parte 2, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
Pagina 3 di 4 - i figli minori , nata a [...], il [...], e Persona_3 Per_4
, nato a [...], il [...], sono affidati congiuntamente
[...] mbi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
per quanto riguarda le modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario durante le vacanze natalizie e pasquali restano confermate le modalità stabilite nella sentenza di separazione personale;
durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi nel periodo compreso fra giugno e settembre dopo la fine dell'anno scolastico e prima dell'inizio di quello successivo, che le parti si impegnano ad individuare e a comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- è obbligato a versare a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ciascun mese un assegno di € 350,00 per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente e documentarsi, salvi solamente i casi di urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 4 di 4
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 148/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Rosanna Martellotta e Benigno Cerchiaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Fagnano Castello, alla via F.lli Rosselli n. 87, e (c.f.: ), rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rossana Chiappetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
” di cui quest'ultima è socia, sito in Cosenza, al viale G. Mancini, n.
[...]
156, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 23/4/2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 20/1/2025 ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 27/8/2017 con Parte_2
, che dall'unione sono nati i figli , il 18/4/2019, e , il
[...] Per_1 Per_2
24/8/2021 e che, in data 22/11/2023, il tribunale ha dichiarato la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Il ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito di conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, e ha, pertanto, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni della separazione, previa riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 mensili, in ragione del peggioramento della propria situazione economica, dello stato di disoccupazione, della percezione di un'indennità INPS in favore del figlio
, nonché della percezione per intero dell'assegno unico universale da Per_2 parte della . Pt_2
Si è costituita per aderire alla domanda di divorzio ed alla Parte_2 richiesta di conferma delle condizioni della separazione, ma opponendosi a quella di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole, sul presupposto dell'infondatezza dell'asserito stato di disoccupazione del , Pt_1 il quale, in realtà, si sarebbe posto volontariamente in congedo stra seguitando a lavorare come addetto alle vendite presso la filiale di San Marco Argentano dell' e a percepire la relativa retribuzione. Controparte_2
La resistente ha pure dedotto: che nel corso del matrimonio le parti avevano concordato che la lasciasse il lavoro per dedicarsi a tempo pieno Pt_2 all'accudimento della prole;
che gli emolumenti erogati dall'INPS per il figlio erano destinati esclusivamente alle cure e alla riabilitazione necessarie Per_2 al minore, soprattutto per le gravi lesioni del condotto uditivo;
che il presunto peggioramento della situazione reddituale del ricorrente si traduceva in una riduzione mensile di appena € 25,00, per cui gli residuavano sufficienti sostanze per provvedere adeguatamente al mantenimento dei figli;
che la vera ragione della richiesta di riduzione del contributo al mantenimento risiedeva nella ludopatia patologica, documentata da certificazione dell'A.S.P., di cui il era affetto sin dai tempi del matrimonio. Per tali ragioni, ha chiesto al Pt_1 tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni della separazione, fatta eccezione per l'importo del contributo al mantenimento della prole che ha chiesto quantificarsi, con decorrenza dalla data della domanda, in complessivi € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more della prima comparizione, entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. Alla prima udienza del 23/4/2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo nel senso di prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, previsione del diritto di visita paterno nei termini indicati nel verbale dell'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa è stata, quindi, mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Pagina 2 di 4 RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 27/8/2017 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Marco Argentano. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con sentenza di questo tribunale del 22/11/2023. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo la convenuta eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario possono recepirsi in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto alle quali sono state regolate, nel corso della stessa udienza del 23/4/2025, le modalità di visita del padre, oltre agli oneri di mantenimento, dovendosi necessariamente tenere conto, nella quantificazione dell'assegno a carico del dell'assenso prestato a che l'assegno unico Pt_1 familiare venga integralmente percepito dalla . Pt_2
Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione e deduzi sì
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Marco Argentano, il 27 agosto 2017, tra e Parte_1 Parte_2
annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli
[...] atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 20, parte 2, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
Pagina 3 di 4 - i figli minori , nata a [...], il [...], e Persona_3 Per_4
, nato a [...], il [...], sono affidati congiuntamente
[...] mbi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 e a fine settimana alternati dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
per quanto riguarda le modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario durante le vacanze natalizie e pasquali restano confermate le modalità stabilite nella sentenza di separazione personale;
durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi nel periodo compreso fra giugno e settembre dopo la fine dell'anno scolastico e prima dell'inizio di quello successivo, che le parti si impegnano ad individuare e a comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- è obbligato a versare a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ciascun mese un assegno di € 350,00 per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente e documentarsi, salvi solamente i casi di urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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