Articolo 5 della Legge 1 dicembre 1997, n. 420
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20 dicembre 1997
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7 gennaio 1999
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10 agosto 1999
Art. 5. Contributi statali 1. Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonche' per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato: ((2)) a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi; ((2)) b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;
e) al Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna, lire 1 miliardo;
f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della citta' di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.
2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e' concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.
3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 luglio 1999, n. 237 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000; ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che il contributo dello Stato di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
Entrata in vigore il 10 agosto 1999
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