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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3224/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Paolo Volonterio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Gastaldi
OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <- accogliere la presente opposizione dichiarando non dovuta all'ingiungente la somma oggetto del decreto di ingiunzione nella misura eccedente l'importo di euro 9.000,00, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, anche per la fase monitoria>>.
pagina 1 di 3 Per parte opposta: <- Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N.
1154/2023 (R.G. n. 2389/2023), del Tribunale Ordinario di Como, e, conseguentemente, condannare, parte attrice, al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
- Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On. Le
Tribunale, del decreto d'ingiunzione N. 1154/2023 (R.G. n. 2389/2023), del Tribunale Ordinario di Como, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro
25.623,38, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudicante riterrà di giustizia;
- Condannare, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>.
Fatto e diritto
La ha richiesto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1 [...]
quale cessionaria (docc.
1-2 fascicolo monitorio) del credito di Parte_1
€25.623,38 (comprensiva di capitale e interessi: doc. 3 fascicolo monitorio) vantato dalla cedente in ragione dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. Parte_2
001631750301 del 3.10.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Il decreto ingiuntivo è stato emesso <svolto d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto>> e con espresso avvertimento che il debitore-consumatore avrebbe dovuto far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto proponendo opposizione. Il contratto prevede che <Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora determinati utilizzando il Tasso di interesse (Tasso Annuo
Nominale) indicato al punto 3, con la maggiorazione di 2 punti percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi della Legge 7.3.96 n. 108 e succ. modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite Massimo>>.
L'ingiunto ha proposto opposizione sulla base dell'unico motivo costituito dall'aver ricevuto
<solamente una somma pari ad euro 9.000,00>>.
Come già osservato dal G.I. con l'ordinanza del 21/02/2024, il motivo è sconfessato dalla documentazione in atti. Dalle pagine 14 e 28 del contratto allegato al ricorso monitorio (doc. 3),
pagina 2 di 3 infatti, risulta che parte del finanziamento è stato destinato all'estinzione di un altro finanziamento attivo presso la banca.
Resta da osservare come, nell'ambito dei processi aventi a oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi a oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non sia necessario depositare gli estratti conto analitici, potendo il creditore limitarsi a depositare il solo contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri minimi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1154/2023 del
11/07/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 26/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3224/2023 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Paolo Volonterio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Gastaldi
OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <- accogliere la presente opposizione dichiarando non dovuta all'ingiungente la somma oggetto del decreto di ingiunzione nella misura eccedente l'importo di euro 9.000,00, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, anche per la fase monitoria>>.
pagina 1 di 3 Per parte opposta: <- Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N.
1154/2023 (R.G. n. 2389/2023), del Tribunale Ordinario di Como, e, conseguentemente, condannare, parte attrice, al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
- Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On. Le
Tribunale, del decreto d'ingiunzione N. 1154/2023 (R.G. n. 2389/2023), del Tribunale Ordinario di Como, accertare, in ogni caso, l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro
25.623,38, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudicante riterrà di giustizia;
- Condannare, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>.
Fatto e diritto
La ha richiesto un'ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1 [...]
quale cessionaria (docc.
1-2 fascicolo monitorio) del credito di Parte_1
€25.623,38 (comprensiva di capitale e interessi: doc. 3 fascicolo monitorio) vantato dalla cedente in ragione dell'inadempimento del contratto di finanziamento n. Parte_2
001631750301 del 3.10.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Il decreto ingiuntivo è stato emesso <svolto d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto>> e con espresso avvertimento che il debitore-consumatore avrebbe dovuto far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto proponendo opposizione. Il contratto prevede che <Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora determinati utilizzando il Tasso di interesse (Tasso Annuo
Nominale) indicato al punto 3, con la maggiorazione di 2 punti percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi della Legge 7.3.96 n. 108 e succ. modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite Massimo>>.
L'ingiunto ha proposto opposizione sulla base dell'unico motivo costituito dall'aver ricevuto
<solamente una somma pari ad euro 9.000,00>>.
Come già osservato dal G.I. con l'ordinanza del 21/02/2024, il motivo è sconfessato dalla documentazione in atti. Dalle pagine 14 e 28 del contratto allegato al ricorso monitorio (doc. 3),
pagina 2 di 3 infatti, risulta che parte del finanziamento è stato destinato all'estinzione di un altro finanziamento attivo presso la banca.
Resta da osservare come, nell'ambito dei processi aventi a oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi a oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non sia necessario depositare gli estratti conto analitici, potendo il creditore limitarsi a depositare il solo contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri minimi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1154/2023 del
11/07/2023 di questo tribunale;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 26/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 3 di 3