CA
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Marinelli.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Fiore. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 9 maggio 2024 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 23 maggio 2019, l'arch. agiva in giudizio Controparte_1 contro la società e premesso di essere dipendente Controparte_2 della stessa dal 23 giugno 1986 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nel livello professionale B – Specialista Tecnico
Amministrativo (posizione retributiva B1) del C.c.n.l. di riferimento e nel livello “A” dal dicembre 2018, deduceva di aver svolto, sin dal 2009, mansioni superiori appartenenti al livello Q Professional, senza aver mai ottenuto il formale riconoscimento del dovuto inquadramento. Chiedeva pertanto al Tribunale adito di accertarsi il suo diritto all'inquadramento nel profilo professionale superiore Q – Professional, del C.c.n.l. vigente a decorrere dall'anno 2009, con conseguente condanna della Società al pagamento delle connesse differenze stipendiali e degli oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 70.000,00 o, in subordine, ad essere inquadrato nel livello “A”, ad oggi posseduto, fin dall'anno 2009 e fino al marzo 2016 e nel livello “Q” dal marzo 2016, nonché al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 50.000,00. Deduceva in particolare il ricorrente di avere svolto le seguenti mansioni:
-a decorrere dall'anno 2004 e sino all'anno 2006, veniva incaricato quale Gestore di Progetto, (All.
6 - Attribuzione ruoli di Gestore di Progetto); inoltre, il ricorrente nell'ambito dello svolgimento del suddetto incarico, diveniva protagonista del Processo di Informatizzazione che investiva l'intera struttura di in ambito nazionale CP_2 attraverso lo sviluppo, l'utilizzo e la formazione del personale sul c.d. Programma o Sistema PS2 (All.
7 - Sviluppo Sistema PS2);
- a decorrere dell'anno 2006, ha disimpegnato, senza soluzione di continuità ed in favore di funzioni di rappresentanza, le quali si sono estrinsecate nello svolgimento di CP_2 attività di referenza, di supervisione circa la corretta esecuzione dei progetti da realizzare o in corso d'opera e di raccordo e/o filtro tra la dirigenza ed il resto del personale, ivi incluse le imprese operanti per conto della Committente CP_2
- dall'1.09.06 e sino al 31.01.09, il ricorrente ha prestato servizio, unitamente al collega Arch. , presso la struttura “Staff Autorizzazioni”, appositamente creata al CP_3 fine di esperire ogni attività afferente le richieste ed il rilascio di autorizzazioni e permessi (All.
8 - Assegnazione allo Staff Autorizzazioni). Nell'ambito di detta attività, il ricorrente -necessariamente- si relazionava ed interagiva Cont con plurimi Enti, pubblici e/o privati (esterni a , interessati, a vario titolo, nei progetti e negli investimenti da realizzare o già in corso di esecuzione, sicché lo stesso Cont sistematicamente partecipava in qualità di rappresentante di e con funzioni di referenza alle plurime Conferenze di Servizi all'uopo indette (All.
9 - Verbale di riunione tecnica);
- dall'1.02.09 e sino all'anno 2012 il ricorrente veniva trasferito alla Direzione Investimenti di ove assumeva ruoli di responsabilità nei progetti attivati da CP_2 CP_2 connotati da maggiore complessità ed urgenza, quali il progetto denominato “Nodo di Palermo” preordinato, tra l'altro, alla realizzazione del “Polo manutentivo di ed al CP_4 contestuale “attrezzaggio della Stazione Notarbartolo”, all'espletamento dei “Lavori per il ripristino della fossa di visita nella stazione di Castelvetrano”, alla “Velocizzazione della Linea PA-AG”, alla “Velocizzazione della Linea PA-ME”, assumendo nel progetto la responsabilità di:
• Indire personalmente riunioni di monitoraggio e controllo circa lo stato di avanzamento dei lavori;
• Partecipare alle periodiche riunioni tra i soggetti responsabili della realizzazione delle opere oggetto degli interventi;
Cont
• Coordinare i rapporti tra il personale (anche dirigenziale), sia facente parte di che di che di altri Enti, al fine di ottenere una proficua e tempestiva comunicazione CP_5 circa gli elementi indispensabili alla realizzazione delle opere;
• Intrattenere rapporti, in qualità di rappresentante di con il CP_2 Controparte_6 ed il Corpo di Polizia Municipale di per ottenere i necessari nulla osta e le CP_4 opportune autorizzazioni;
• Stipulare, nell'interesse, per conto ed in rappresentanza di il necessario CP_2 contratto di somministrazione del servizio idrico con la società CP_7
• Partecipare, in qualità di rappresentante di alle riunioni indette dalla CP_2
Prefettura di Palermo;
• Immettere nel possesso di beni immobili necessari all'esecuzione delle opere CP_2
(All. 10 - Attività Nodo di Palermo).
- dall'anno 2013 e sino all'anno 2014, il ricorrente prendeva parte al progetto di gestione degli “Interventi CIS - Contratti Istituzionali di Sviluppo”, ossia accordi istituzionali tra Ministeri, Amministrazioni regionali e Concessionari di servizi pubblici per eseguire interventi prioritari di sviluppo nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, finalizzati alla coesione territoriale del Paese ed alla realizzazione di opere infrastrutturali (All. 11 - Attività Interventi CIS), nell'ambito del quale è stato incaricato da parte datoriale di occuparsi, in virtù della elevata e consolidata esperienza maturata, delle attività di permessualistica e rappresentanza di presso Enti esterni, intrattenendo costanti CP_2 rapporti, in nome e per conto di con numerosi Comuni ed Amministrazioni del CP_2 territorio siciliano interessati agli interventi oggetto del CIS e preordinati ad ottenere le autorizzazioni ed i nulla osta;
- dall'anno 2013 e sino all'anno 2018, ha partecipato alla realizzazione del Progetto di
“Attuazione dell'accordo di programma per il rilancio e lo sviluppo dell'Area di Termini Imerese”, presenziando in qualità di rappresentante di alle riunioni nonché ad CP_2 ogni Conferenza di Servizi all'uopo indetta ed intercorsa con (Ist. Reg. Attività CP_8
Produttive), Comune di Termini Imerese, Provincia Regionale di Palermo, A.N.A.S. S.p.A.,
Autorità Portuale di Palermo, Società Interporti Siciliana, Consorzio Imera Sviluppo 2010, ASP n.6 di Palermo, Soprintendenza dei Beni Culturali, Assessorato Regionale Attività Produttive (All. 12 - Attività di rappresentanza “Area Termini Imerese”);
- in data 9.02.15, ha partecipato, in qualità di rappresentante di alla Conferenza CP_2 dei Servizi tenutasi presso la Direzione LL.PP. del Comune di Catania per esprimere il necessario parere di competenza (All. 13 - Delega del 6.02.15 e Verbale CdS);
- dall'anno 2015 e sino all'anno 2016, ha partecipato -sempre in rappresentanza di
[...] alle Conferenze di Servizi indette dalla “SUAP Madonie Associato” per le opere di CP_2 cantierizzazione del raddoppio della tratta “Ostrillo-Castelbuono” - Linea ferroviaria PA- ME, al fine di rendere i necessari pareri di competenza (All. 14 - Deleghe CdS raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono);
- in data 12.10.16 ha partecipato, in rappresentanza di ed unitamente a tutte le CP_2 figure dirigenziali ivi convocate, alla Conferenza di Servizi indetta dal Parte_2 al fine di acquisire i pareri di competenza per la regolarizzazione, il mantenimento di manufatti e la verifica delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale (All. 15 - Verbale
CdS del 12.10.16);
- in data 17.02.17 ha partecipato, in rappresentanza di all'Incontro fra CP_2
Istituzioni inerente il “PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile - redazione del SUS del sistema urbano policentrico della Sicilia Occidentale” (All. 16 - Delega del 16.02.17 prot. n. P/2017/0001115);
- in data 14.06.17 ha partecipato, in rappresentanza di alla Conferenza CP_2 permanente provinciale sullo stato di realizzazione del tratto autostradale “Rosolini- Modica”, indetta dalla Prefettura di Ragusa (All. 17 - Delega del 14.06.17);
- in data 13.02.19 ha partecipato, in rappresentanza di al Tavolo Tecnico indetto CP_2 dal per rendere, alla presenza di tutte le autorità ivi Parte_3 intervenute, il necessario parere di competenza (All.18 - Verbale Tavolo Tecnico del 13.02.19);
- a far data dal 9.08.12 e sino all'anno 2015, il ricorrente assumeva l'incarico di
“Assegnatario Responsabile degli Autoveicoli di Servizio” (A.R.A.S.) ossia colui cui era affidata la responsabilità e la gestione del parco autoveicoli assegnati alla Direzione Compartimentale Infrastrutture (All. 21 - Assegnazione incarico A.R.A.S.), per cui doveva provvedere, “avvalendosi di personale dipendente della stessa Struttura Organizzativa”, a tutte le incombenze ivi indicate e delle quali era “personalmente responsabile” (All. 22 - Procedura Operativa Subdirezionale Gestione autoveicoli di servizio);
- a decorrere dall'anno 2016, il ricorrente ha ricevuto da parte datoriale plurimi incarichi di
Direzione dei Lavori in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.), in particolare, il ricorrente:
• In data 3.03.16 veniva designato D.L. per il “completamento di opere sostitutive per la soppressione del P.L. km 89+292 nell'ambito della velocizzazione della linea PA-AG”, avvalendosi della collaborazione dell'Impiegato Direttivo Dott. (Livello Parte_4
A del CCNL di categoria), il quale, pur essendo sottoposto al ricorrente, era inquadrato in un livello professionale superiore (All. 24 - Conferimento incarico D.L del 23.03.16 prot. n. 1/P/2016/0000397)
• In data 7.07.16 veniva nominato D.L. per l'avvio di “lavori urgenti ed improcrastinabili relativi alla ricostruzione del ponte al km 210+540 della linea Canicattì-Gela-Comiso” del valore complessivo presunto di € 220.000,00 e completato con “Certificato di regolare esecuzione” (sottoscritto dal ricorrente) in data 4.04.17 (All. 25 - Conferimento Incarico D.L. del 7.07.16 prot. n. 1/P/2016/0002040);
• In data 9.03.17 veniva indicato quale D.L. per “lavori di demolizione delle pile, spalle e muro di sostegno, nonché di ripristino aree allo stato originario del cavalcavia km 63+085 della linea Palermo-Trapani” dell'importo presunto di € 223.615,85 e completato con
“Certificato di regolare esecuzione” (sottoscritto dal ricorrente) in data 12.12.17 (All. 26 - Incarico D.L. del 9.03.17 prot. n. 1/P/2017/0000866); • In data 28.03.17 veniva designato quale Gestore Subappalto (figura equiparata alla Direzione Lavori) in ordine ad opere connesse al progetto menzionato al punto precedente;
(All. 27 - Nomina Gestore Subappalto del 28.03.17 prot. n. 1/P/2017/0001331);
• In data 2.05.17 veniva indicato quale Direttore dei Lavori per gli interventi sulla linea PA-ME, come ben può evincersi da corrispondenza del 2.05.17 ove lo stesso ricorrente impartiva disposizioni ed ordini all'impresa esecutrice dei lavori nel ruolo di D.L.. Nel contradditorio delle parti, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla , il CP_2
G.L. accertava che il ricorrente aveva diritto a essere inquadrato nel livello A dal 1.01.2009 sino al 2.03.2016 e nel livello Q Professional dal 3.03.2016 in poi e condannava la parte convenuta al predetto inquadramento e al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 51.586,85, a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.05.2021, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.05.2021, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo. A proposito della prescrizione , riteneva il G.L. di aderire all'indirizzo via via consolidatosi nella giurisprudenza di merito secondo il quale l'entrata in vigore dal 18/07/12 della legge n. 92/12..ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)”. Discendendone dunque che “da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'art. 18 SL, potessero incorrere per la durata della relazione lavorativa – nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità” cosicchè, concludeva, a decorrere dal 18.07.2012, data di entrata in vigore della legge citata, la prescrizione dei crediti di lavoro doveva intendersi sospesa nel successivo corso del rapporto anche per i lavoratori dipendenti del settore privato cui trovava applicazione l'art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. n. 91/2012. Quanto al merito della controversia, opinava che , all'esito delle prove testimoniali, escusse fosse stata raggiunta la prova dell'esercizio delle mansioni superiori proprie del livello A consistenti nello svolgimento tra l'1/1/2009 ed il marzo 2016 di attività specialistiche implicanti la gestione di risorse umane e materiali ed il compimento di scelte con potere decisionale conferito sulla base di deleghe a rappresentare la volontà del datore di lavoro e, soltanto a partire dal marzo 2016, delle mansioni proprie del livello Q professional in relazione agli incarichi di direzione lavori caratterizzati da poteri di rappresentanza esterna, discrezionalità decisionale e diretta responsabilità dei risultati da conseguire. Di tal che, conferito incarico di c.t.u. diretto alla quantificazione delle competenze dovute, il Tribunale statuiva la condanna della R.F.I. nei termini sopra riportati.
La sentenza di prime cure è stata appellata dalla CP_2
Resiste il che chiede il rigetto del gravame. CP_1 *****
L'appello proposto dalla è affidato ai seguenti motivi di gravame. CP_2
Con un primo motivo ci si duole della denegata applicazione dell'istituto della prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi vantati dal CP_1
Si impugnano in particolare le conclusioni scaturite dalla interpretazione della novella legislativa dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori introdotta dalla Legge n. 92/2012 per avere omesso di verificare se nella vicenda in esame potesse configurarsi l'ipotesi del timore della ritorsione di un licenziamento arbitrario la cui eventualità, peraltro, avrebbe dovuto del tutto escludersi rispetto alle dimensioni ed alla caratura nazionale della società appellante. Si richiama al riguardo copiosa giurisprudenza di merito concordemente orientata nella direzione di ritenere che la tutela reale contemplata dall'art. 18 cit. , anche nella nuova versione dell'istituto, sia ancora operante non soltanto nell'ipotesi di licenziamento nullo ma anche nell'ipotesi di recesso datoriale non assistito da giusta causa e/o da giustificato motivo ove emerga la insussistenza del fatto posto a base della misura. Di tal che , avendo l'Arch. interrotto i termini prescrizionali soltanto con la CP_1 notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (23.05.2019) si chiede alla Corte di dichiarare prescritte tute le pretese economiche maturate anteriormente al 23.05.2014. Con un secondo ed il terzo motivo si attacca la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal G.L. al fine di ritenere dimostrato l'esercizio in misura piena e prevalente delle mansioni superiori.
Si lamenta che la documentazione prodotta e le prove orali escusse , rappresentative di una funzione di collegamento ed informazione tra la società e gli enti territoriali nel settore ella c.d. permessualistica finalizzata agli interventi infrastrutturali prerogativa della società ferroviaria , avevano rappresentato lo svolgimento di un'attività in linea con le competenze e le mansioni dello Specialista Tecnico Amministrativo e che anche l'incarico di Responsabile degli Autoveicoli di Servizio assegnato nell'agosto 2012 non esorbitava dall'espletamento di mansioni di carattere esecutivo consistenti nell'assicurare l'efficienza e la conformità dei mezzi alle normative di circolazione e di sicurezza. Quanto poi agli incarichi di direzione lavori conferiti al a partire dal 23.03.2016 la CP_1 società ne sottolinea la sporadicità (cinque in totale dei quali due poi riassegnati ad altri soggetti) ed evidenzia che fino al 07.07.2015 nessuna norma stabiliva a quale livello professionale potessero assimilarsi gli incarichi di direzione lavori.
Soltanto con l'accordo tra la Società e le 00.SS. dell'8.7. 2015 veniva previsto al CP_2 punto 6 che “ i lavoratori che svolgono compiti di CEUDL potranno (non dovranno) essere inquadrati, in funzione delle attività svolte, nel livello professionale Q, posizione retributiva Q2, oppure nel livello professionale della scala classificatoria di cui all'art. 2 7 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 Luglio 2012 tenuto conto sia del valore economico complessivo delle commesse assegnate, sia della complessità degli appalti, riscontrabile nei lavori con frequente presenza di esercizio ferroviario, estensione dei lavori o situazioni disagiate e interferenze con l'ambito urbano. In base a tali criteri, i compiti di Coordinatore Esecuzione Lavori/Direttore Lavori (CEUDEL) potranno essere affidati a lavoratori di livello professionale A (livello attualmente rivestito dall'odierno appellato) fino ad un valore complessivo (derivante dalla somma degli importi contrattuali gestiti) di €20 MLN per appalti civili;
fino ad un valore economico complessivo (derivante dalla somma degli importi contrattuali gestiti) di € 12 MLN per gli appalti tecnologici. Ai lavoratori inquadrati nel livello professionale B, che a far data dal presente accordo, ricoprono incarichi di Coordinatore Esecuzione Lavori/Direttore Lavori sarà riconosciuto il livello professionale A in coerenza con i criteri di cui sopra” . Conclude l'appellante , chiedendo la condanna del alla restituzione di quanto CP_1 corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado. Ciò posto, l'appello è fondato per quanto di ragione. Quanto al dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in ordine alla tenuta del regime prescrizionale previgente alle modifiche introdotte dalla Legge Fornero sul meccanismo di tutela del lavoratore in caso di licenziamenti illegittimi – se soggetta alla c.d. stabilità reale o obbligatoria - rispetto al decorso del termine, ha perso posizione con arresto di ineccepibile lucidità la Suprema Corte con sentenza n. 26246/2022 la quale ha chiarito che Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di legittimità ha risolto la vexata quaestio relativa alla permanenza della garanzia, nel rapporto di lavoro degli occupati in imprese aventi i requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 18 l. 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge 92/2012 e dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23/2015, di quel regime di stabilità in presenza del quale l'art. 2948, n. 4 c.c., cosi come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e delle successive (in particolare: Corte Cost. n. 143 del 1969; n. 86 del 1971 e n. 174 del 1972) e ritenuto che il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. Ribadita la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro nello specifico caso in esame , si può procedere alla disamina delle tematiche e dei profili ritenuti rilevanti dalla sentenza di primo grado allo scopo di legittimare la sussumibilità delle mansioni svolte dal nel contesto delle competenze e dei poteri ascrivibili ai livelli CP_1 superiori invocati. In particolare vengono in rilievo nella fattispecie le declaratorie che seguono: LIVELLO B lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore……Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.” LIVELLO A “lavoratori in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore”. LIVELLO Q PROFESSIONAL “lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: […] logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.” Ora, fermo restando che il riconoscimento delle mansioni superiori correlato all'attribuzione della qualifica superiore richiede l'adibizione continuativa e prevalente alle funzioni corrispondenti alla qualifica superiore invocata ed alle correlate responsabilità e che al concetto di prevalenza deve tributarsi un'accezione principalmente di carattere qualitativo sottesa alla professionalità richiesta per le mansioni in concreto espletate (Cass. n. 2969 del 08/02/2021), nel caso dell'arch. si CP_1 tratta di accertare se le mansioni affidategli a partire dal 2009 assurgessero a quei livelli di discrezionalità e/o autonomia nell'attuazione dei processi produttivi caratterizzato dall'assunzione di responsabilità diretta dei risultati e dall'esercizio di poteri decisionali nel contesto di funzioni di rappresentanza diretta dell'amministrazione. La sentenza impugnata valorizza in particolare le plurime partecipazioni del per CP_1 conto della società alle conferenze di servizio convocate con le amministrazioni pubbliche coinvolte nella esecuzione degli interventi infrastrutturali di competenza della , CP_2 l'incarico di Responsabile degli autoveicoli di servizio ricoperto a partire dal 2012 e gli incarichi di direzione lavori affidati a partire dal marzo 2016.
Orbene dall'istruzione espletata è emerso che il nell'ambito delle strutture CP_1 direzionali ove venne destinato - Autorizzazioni ed Investimenti – ebbe sempre ad occuparsi delle autorizzazioni alla esecuzione dei progetti da parte degli enti preposti (Comuni, Sovrintendenze, etc…) riassumibile nella c.d. permessualistica. In particolare era suo compito curare i rapporti con gli enti ai fini del rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni .
Egli “si recava presso i vari enti e si occupava di sapere a che punto fosse la pratica nonché di portarla a termine ed ottenere la chiesta autorizzazione” ( ) e in tale veste era Parte_4 chiamato a partecipare alle conferenze di servizi indette tra le amministrazioni coinvolte e la per la istituzione di un tavolo tecnico-amministrativo finalizzato al confronto ed CP_2 alle soluzioni coordinate delle problematiche comuni (cfr. interrogatorio formale e prove testi , , . Tes_1 CP_3 Parte_4 Tes_2
La tesi sostenuta dal ed avallata dal G.L. è che tali funzioni di rappresentanza CP_1 abbiano configurato indice di una prestazione di particolare professionalità in quanto espressione di un potere decisionale esercitato in nome e per conto dell'amministrazione. Tale è in particolare il dato che emerge dalla dichiarazione , meramente assertiva, del teste il quale ha riferito che il “partecipava alle conferenze di servizio e Tes_1 CP_1 pertanto aveva potere decisionale”. Tuttavia la disamina dei verbali prodotti dei predetti tavoli comuni non palesa alcun intervento significativo del implicante assunzione di responsabilità nei confronti CP_1 della società rappresentata, essendo risultato piuttosto un ruolo di partecipante nel contesto di discussioni e valutazioni di carattere istruttorio/informativo non sfociate in decisioni impegnative per i soggetti e le amministrazioni interessate. Paradigmatici in tale ottica appaiono il verbale di riunione tecnica del 22.9.2009 ed i verbali di conferenza di servizi del 9.2.2016, 10.12.2016 e 13.2.2019. Quanto alla funzione Responsabile degli autoveicoli di servizio , svolta pacificamente a latere di quella principale nel campo delle autorizzazioni, l'istruzione non ha chiarito i termini di complessità e il contenuto di professionalità insiti in un'attività - diretta essenzialmente ad assicurare l'efficienza e l'osservanza dei requisiti di sicurezza dei mezzi di servizio – comunque calibrata su competenze e conoscenze coerenti con il livello di appartenenza. Dal marzo 2016 il riceveva i primi incarichi di direzione lavori, assommando un CP_1 ruolo e una competenza di grado oggettivamente più elevato, essendo proprio del direttore dei lavori il compito di curare che i lavori cui è preposto, siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce con l'appaltatore” ed aggiungendo che tali mansioni sono caratterizzate da “diretta responsabilità sui risultati da seguire, discrezionalità di poteri nei limiti delle direttive generali e per l'attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall'ente e facoltà di rappresentanza”. Rispetto al frangente temporale in cui tali incarichi sono stati svolti va tributata tuttavia rilevanza all'Accordo sindacale concluso tra la società e le OO.SS. in data 8/7/2015. CP_2
Per effetto di tale accordo - la cui natura di “contratto di prossimità” (espressione che ricomprende i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale) lo rendeva idoneo a realizzare specifiche intese finalizzate a regolare le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori (art. 8 comma 2° del DL 138 del 2011 (convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148) – si stabiliva che i compiti di Coordinatore Esecuzione Lavori/Direttore dei Lavori (CEUDEL) avrebbero potuto essere affidati a lavoratori di livello professionale “A” e che Ai lavoratori inquadrati nel livello professionale B, che a far data dal presente accordo, ricoprono incarichi di Coordinatore Esecuzione Lavori/Direttore Lavori sarà riconosciuto il livello professionale A in coerenza con i criteri di cui sopra” . Non sussistendo obiezioni riguardo l'efficacia derogativa prodotta dall'accordo, deve allora ritenersi che, a tacere del numero scarsamente apprezzabile di incarichi ricevuti il abbia indubbiamente acquisito il diritto al riconoscimento della posizione CP_1 contrattuale propria del livello “A” a partire dal conferimento di primo incarico di direzione lavori. In tale ottica è stato rinnovato l'incarco di c.t.u. nel presente grado del giudizio e si è pertanto giunti alla quantificazione di un minore importo quale credito retributivo spettante al lavoratore fino al dicembre 2018 (allorquando il R.F.I. ha inquadrato sua sponte il nel livello “A”) pari ad € 7.071,76. CP_1
Dal momento che, nelle more, la ha provveduto a corrispondere quanto CP_2 liquidato dalla sentenza di primo grado al quest'ultimo dovrà essere condannato CP_1
a restituire la differenza - netta – tra gli importi suddetti. In tale senso deve essere pronunciata la riforma della sentenza di primo grado. Stante l'esito complessivo della controversia, sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, mentre la restante parte liquidata come in dispositivo, va posta carico della società appellante. A carico della stessa R.F.I. andranno poste le spese delle cc.tt.uu. espletate nei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3508/2021 emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 settembre 2021, dichiara che aveva Controparte_1 diritto all'inquadramento nel livello professionale A del CCNL di categoria a partire dal 23 marzo 2016 ed alle correlate differenze retributive quantificate in € 7.071,66 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo pagamento. Per l'effetto condanna il a restituire alla società CP_1 Pt_1 Parte_1 CP_2 la somma al netto pari alla differenza tra quanto liquidatogli in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado e l'importo dovuto come sopra indicato. Compensa tra le parti in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la al pagamento della restante parte in favore di che liquida, CP_2 Controparte_1 rispettivamente, in complessivi € 1.347,50 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 1.453,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico della società appellante le spese delle cc.tt.u.u. espletate nei due gradi del giudizio. Palermo 9 maggio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco