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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5800 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Valter Billi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viterbo, C.F._3
Via G. Saragat n° 8;
Appellanti, appellati incidentali
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'Avv. CP_1 C.F._4
Carlo Baccelli C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
il suo studio in Viterbo, Via Igino Garbini n° 82/G, giusta procura in atti;
Appellata, appellante incidentale
Controparte_2
Appellato non costituito
, CP_3 Controparte_4
Appellate non costituite
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 479/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 19.05.2020.
Conclusioni
Per gli appellanti, appellati in via incidentale “ piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, 'contrariis reiectis',…., in totale riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento del presente Appello, 1) dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale
Civile di Viterbo n° 479/2020, pubblicata il 19/05/2020, resa nella Causa Civile R.G.
n° 15081/2013 promossa da e contro Controparte_2 CP_1 Parte_1
e , nonché nei confronti di e , nella Parte_2 Controparte_4 CP_3
parte in cui dispone: “... accerta la natura condominiale del manufatto realizzato dai convenuti nel sottoscala al piano rialzato, come individuato alla pag. 15 della relazione di CT (geom. )...”, per i motivi sopra esposti e, quanto Persona_1
all'effetto, 2) -in via principale- rigettare la domanda giudiziale proposta da e con l'Atto di citazione del 13 marzo 2013, perché Controparte_2 CP_1
infondata in fatto ed in diritto, come sopra meglio dedotto e provato;
3) dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale Civile di Viterbo n° 479/2020, pubblicata il
19/05/2020, nella parte in cui dispone: “respinta ogni altra domanda ... “, e, quanto all'effetto, 4) -in via riconvenzionale- accogliere tutte le richieste conclusionali avanzate dai coniugi e nella propria Comparsa Parte_1 Parte_2
di Costituzione e risposta, con Domanda Riconvenzionale, del 27 maggio 2013, con ogni conseguenza di Legge, e, conseguentemente, 5) condannare e Controparte_2
al pagamento delle spese del C.T.U. ing. 6) condannare CP_1 Per_2
e al pagamento integrale delle spese e dei compensi Controparte_2 CP_1
professionali di entrambi i due gradi di giudizio, oltre accessori di Legge.”. Per l'appellata, appellante in via incidentale “Piaccia alla Ecc.ma Corte in via preliminare… Dichiarare la nullità dell'atto di impugnazione in quanto notificato al sottoscritto procuratore quale difensore del , deceduto anteriormente Controparte_2
alla notifica dell'appello. Sempre in via preliminare dichiarare la nullità della notifica dell'appello in quanto eseguita al sottoscritto procuratore con una sola copia dell'atto di appello. Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per la violazione degli articoli 342 e 348 bis C.P.C. Nel merito, rigettare comunque l'atto di appello per la totale infondatezza dei motivi. In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, ammettere la già richiesta C.T.U. affinché il nuovo consulente risponda alle osservazioni sollevate dal ns C.T. di parte geom. e quantifichi il minor prezzo tra il costo ed il CP_5
migliorato che la famiglia è disposta a corrispondere ex art. 934 c.c. Controparte_6
agli appellanti per l'acquisto della proprietà del manufatto realizzato sul lastrico di copertura di parte del loro garage. In accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la famiglia
è proprietaria esclusiva del piccolo manufatto annesso al loro garage Controparte_6
e del sovrastante lastrico di copertura. Conseguentemente dichiarare ed accertare che il bagno realizzato dagli appellanti tra il lastrico di copertura del piccolo manufatto annesso al garage della famiglia e la scala di accesso al loro Controparte_6
sottotetto, è di loro proprietà esclusiva con contestuale pagamento del relativo valore che la Corte di Appello vorrà stabilire a mezzo della già richiesta C.T.U. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e citavano in giudizio e Controparte_2 CP_1 Parte_1 Parte_2
per far accertare la proprietà del bagno realizzato da questi ultimi sul lastrico
[...]
solare di loro esclusiva proprietà chiedendo, per l'effetto, di ordinare la chiusura dell'ingresso realizzato sul muro condominiale che permetteva l'accesso diretto al bagno da parte di e di determinare il maggior valore apportato Parte_3
all'immobile degli attori. In subordine chiedevano la rimozione a cura e spese dei convenuti del manufatto realizzato sul lastrico solare ed in via ulteriormente subordinata di dichiarare l'opera di natura condominiale con paritario diritto di utilizzo.
Si costituivano e , odierni appellanti, che Parte_1 Parte_2
contestavano le richieste e in via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori ad eliminare tutte le opere realizzate nelle parti comuni ripristinando lo stato dei luoghi.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano l'eliminazione dei lucernari realizzati dall'odierna parte appellata, appellante in via incidentale, realizzati sul tetto comune e l'eliminazione di altre opere (canna fumaria, nicchia per la caldaia del gas e una finestra realizzate sul muro condominiale).
Integrato il contraddittorio anche nei confronti degli altri due condomini, e CP_4
che rimanevano contumaci, in via istruttoria, veniva espletata una CT. CP_3
Con sentenza n. 479/2020 il Tribunale di Viterbo, così decideva“ - respinta ogni altra domanda, accerta la natura condominiale del manufatto realizzato dai convenuti nel sottoscala al piano rialzato, come individuato alla pag. 15 della relazione di CT
(geom. ), nonché del vano scala di accesso al primo piano, Persona_1
come individuato alla pag. 14 della medesima relazione peritale;
- compensa integralmente le spese di lite, ivi incluse quelle di CT come già liquidate in corso di causa.”
Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Si è costituita la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il CP_1
rigetto, ed ha proposto appello incidentale.
Parte appellata, inoltre, in via pregiudiziale ha eccepito la nullità dell'atto di impugnazione, notificato al difensore di che, successivamente al Controparte_2
deposito della sentenza impugnata, era deceduto per cui la notifica dell'appello andava notificata a tutti suoi eredi il cui onere di individuazione era a carico degli appellanti.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc.
e non si sono costituite. CP_3 CP_4 All'udienza del 12/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni di nullità dell'appello e di inammissibilità dello stesso sono infondate.
Invero, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo, come nel caso di specie, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente (Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018,
n.24845, in senso conforme Sezioni Unite Cass. Civ., n. 15295 del 2014).
Inoltre, ai sensi dell'art. 330 cpc, così come integrato dalla L. 18.6.2009 n. 69, si applica il 2° co. dell' art. 170, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notificazione di una sola copia dell'atto di impugnazione anche se nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel medesimo difensore rappresentava più parti.
Quanto all'inammissibilità dell'appello per violazione del paradigma del 342 cpc va rammentato che, secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” ( Cass. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (lett. 0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge.
Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva dell'atto di citazione in appello, è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo parte appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che gli appellanti prospettano.
Gli appellanti , appellati in via incidentale, hanno affidato Parte_4
l'impugnazione a tre motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato: «Errata applicazione ed interpretazione (artt. 934, 1102
e 1117 del C.c.) della legge in riferimento alla fattispecie dei bagni realizzati dai convenuti nel vestibolo, area di sottoscala, intermediario tra l'interno e l'esterno dell'immobile “de quo”», gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il bagno, realizzato dagli stessi, di natura condominiale. Di contro, assumono che l'area in cui è stato realizzato il bagno era di loro esclusiva pertinenza e della chiedendo di poter mantenere l'opera realizzata non essendoci alcuna CP_4
violazione degli articoli 954 c.c. e 1102 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,
e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 cod. civ., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini"
(Cass. n. 13279/2004). La proprietà individuale deve risultare dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietario esclusivo o dal regolamento condominiale, espressamente accettato in occasione dell'acquisto. In difetto di tale prova, la presunzione di condominialità spiega piena efficacia.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che non sia emerso alcun riscontro circa l'esistenza di apposito titolo contrario idoneo a far venir meno la presunzione di dell'area in cui è stato realizzato il bagno. CP_7
Con il secondo motivo di appello rubricato «Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone: “...accertata la natura condominiale ... nonché del vano scala di accesso al primo piano, come individuato alla pag. 14 della medesima relazione peritale (C.T.U. geo. )», Persona_1
gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Giudice di primo grado, una volta accertata la natura condominiale del vano scala di accesso al primo piano di proprietà
non ha ordinato la demolizione delle opere da quest'ultimi Controparte_8
realizzate abusivamente sull'area condominiale.
Il motivo è infondato.
L'indicazione generica delle opere realizzate nelle parti comuni, come specificato dal giudice di primo grado, non consente di determinare se vi sia stata violazione dell'art. 1102 c.c. che dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine il partecipante può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Errata interpretazione dell'artt. 1102, 1117 e
1120 del C.c., in riferimento alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, , odierni appellanti principali, censurano la sentenza in quanto il Parte_4
Giudice di prime cure avrebbe interpretato in modo errato l'art. 1102 c.c. 1117 c.c. e
1120 c.c. sia in riferimento ai pannelli solari installati sul tetto sia in riferimento ai lucernai oltre alla nicchia aperta per la caldaia a gas.
Anche tale censura risulta essere del tutto infondata.
Sulla questione della apertura di lucernai in un condominio, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di un condomino ad intervenire sulla struttura dello stesso tetto comune, modificandone la conformazione anche in modo significativo mediante l'apertura di abbaini e lucernari ovvero occupandone una porzione decisamente rilevante mediante strutture stabili stabilendo che “il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale –per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo” (Cass. civ. n. 1498/98 in senso conforme Cass.
N. 17099/2006)
La Cassazione nelle ipotesi riportate ha applicato l'art.1102 c.c. richiamando altresì la propria precedente giurisprudenza secondo cui – proprio in applicazione di detto principio – il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su di esso abbaini e finestre, al fine di dare aria e luce alla sua proprietà. Nella fattispecie, ciò è bastato alla Cassazione per concludere che tali opere, ove non pregiudicano la funzione di copertura propria del tetto né da impedire l'esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune, sono legittime anche ai sensi dell'art.1102 c.c.
Nella fattispecie in esame non è stato dimostrato che l'apertura di lucernai ha alterato e pregiudicato la funzione propria di copertura del tetto.
Con altra sentenza n. 17099/2007 la Cassazione ha inoltre confermato: “Le modifiche alle parti comuni dell'edificio (contemplate dall'art. 1102 c.c., comma 1) possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese al fine di conseguire un'utilità maggiore e più intensa: sempre che non alterino la normale destinazione della cosa comune e non ne impediscano l'altrui pari uso” (conformi Cass.
l0453/2001; Cass. l2569/2002; Cass. 8830/2003).
Infine, con la sentenza n.13503/2019 la Cassazione si è spinta oltre dichiarando nulla la delibera dell'assemblea condominiale che vieta la realizzazione di abbaini sul tetto dell'edificio.
Per quanto concerne i pannelli solari anche in tale caso alcuna violazione di legge può essere ravvisata atteso che l'art. 1122 -bis c.c. dispone che: “Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Anche per la nicchia dove è stata posizionata la caldaia del gas non si ravvisa alcuna violazione di legge.
L'appellata a proposto tre motivi di appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo rubricato “1) Erroneità ed illegittimità della sentenza per omessa motivazione in ordine al rigetto della ns richiesta istruttoria di totale rinnovo della
C.T.U.” l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado non ha motivato il mancato rinnovo della C.T.U. senza prendere in esame le osservazioni del C.T.P.
e in relazione alla domanda principale dell'appellante incidentale . volto a CP_5
calcolare il minor prezzo tra la spesa ed il migliorato nella eventualità che fosse stata accolta la ns domanda ex art. 934 C.C. con la quale la famiglia Controparte_6
chiedeva che il manufatto venisse dichiarato di loro proprietà esclusiva.
Tale censura è priva di pregio atteso che la domanda principale nel giudizio di primo grado non è stata accolta. Ed inoltre il Giudice di primo grado, nell'aderire alle risultanze della CT, ha motivato la sua decisione.
Invero nel giudizio di primo grado avendo il giudice considerato il bagno quale manufatto condominiale implicitamente ha risposto alla mancata quantificazione richiesta riportata.
Stesso discorso deve essere reiterato per le altre osservazioni che, di fatto, appaiono generiche dal momento che l'appellante incidentale appare insistere su un dato, costituito dalle deduzioni del proprio ctp, al quale il CT ha risposto, inidoneo a sostenere il punto di gravame.
Il secondo motivo di appello incidentale è titolato “Erroneità ed illegittimità per insufficiente e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che gli attori non avrebbero fornito la prova che il lastrico di copertura del piccolo accessorio annesso al loro garage, fosse di loro esclusiva proprietà.
Il terzo motivo di appello incidentale è titolato” Erroneità ed illegittimità della sentenza per insufficiente ed omessa motivazione per non aver ritenuto di proprietà esclusiva degli attori ex art. 934 c.c. del bagno realizzato sopra il loro lastrico di copertura del manufatto annesso al loro garage”. Con esso lamenta l'appellante incidentale che il giudice di prime cure ha errato nel considerare il bagno di natura condominiale e non di proprietà esclusiva dell'odierna appellata incidentale.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Sul punto va richiamata la decisione del primo motivo d'appello sottolineando l'assenza di prove circa la deduzione secondo cui il lastrico di copertura del piccolo accessorio annesso al loro garage fosse di esclusiva proprietà dell'appellante incidentale.
Alla luce della rispettiva soccombenza delle parti può ritenersi che sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_5 CP_1
avverso la sentenza n. 479/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 19.05.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti le spese del grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Assunta Marini
Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5800 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Valter Billi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viterbo, C.F._3
Via G. Saragat n° 8;
Appellanti, appellati incidentali
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'Avv. CP_1 C.F._4
Carlo Baccelli C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._5
il suo studio in Viterbo, Via Igino Garbini n° 82/G, giusta procura in atti;
Appellata, appellante incidentale
Controparte_2
Appellato non costituito
, CP_3 Controparte_4
Appellate non costituite
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 479/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 19.05.2020.
Conclusioni
Per gli appellanti, appellati in via incidentale “ piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, 'contrariis reiectis',…., in totale riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento del presente Appello, 1) dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale
Civile di Viterbo n° 479/2020, pubblicata il 19/05/2020, resa nella Causa Civile R.G.
n° 15081/2013 promossa da e contro Controparte_2 CP_1 Parte_1
e , nonché nei confronti di e , nella Parte_2 Controparte_4 CP_3
parte in cui dispone: “... accerta la natura condominiale del manufatto realizzato dai convenuti nel sottoscala al piano rialzato, come individuato alla pag. 15 della relazione di CT (geom. )...”, per i motivi sopra esposti e, quanto Persona_1
all'effetto, 2) -in via principale- rigettare la domanda giudiziale proposta da e con l'Atto di citazione del 13 marzo 2013, perché Controparte_2 CP_1
infondata in fatto ed in diritto, come sopra meglio dedotto e provato;
3) dichiarare la nullità della Sentenza del Tribunale Civile di Viterbo n° 479/2020, pubblicata il
19/05/2020, nella parte in cui dispone: “respinta ogni altra domanda ... “, e, quanto all'effetto, 4) -in via riconvenzionale- accogliere tutte le richieste conclusionali avanzate dai coniugi e nella propria Comparsa Parte_1 Parte_2
di Costituzione e risposta, con Domanda Riconvenzionale, del 27 maggio 2013, con ogni conseguenza di Legge, e, conseguentemente, 5) condannare e Controparte_2
al pagamento delle spese del C.T.U. ing. 6) condannare CP_1 Per_2
e al pagamento integrale delle spese e dei compensi Controparte_2 CP_1
professionali di entrambi i due gradi di giudizio, oltre accessori di Legge.”. Per l'appellata, appellante in via incidentale “Piaccia alla Ecc.ma Corte in via preliminare… Dichiarare la nullità dell'atto di impugnazione in quanto notificato al sottoscritto procuratore quale difensore del , deceduto anteriormente Controparte_2
alla notifica dell'appello. Sempre in via preliminare dichiarare la nullità della notifica dell'appello in quanto eseguita al sottoscritto procuratore con una sola copia dell'atto di appello. Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per la violazione degli articoli 342 e 348 bis C.P.C. Nel merito, rigettare comunque l'atto di appello per la totale infondatezza dei motivi. In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, ammettere la già richiesta C.T.U. affinché il nuovo consulente risponda alle osservazioni sollevate dal ns C.T. di parte geom. e quantifichi il minor prezzo tra il costo ed il CP_5
migliorato che la famiglia è disposta a corrispondere ex art. 934 c.c. Controparte_6
agli appellanti per l'acquisto della proprietà del manufatto realizzato sul lastrico di copertura di parte del loro garage. In accoglimento del 2° motivo dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che la famiglia
è proprietaria esclusiva del piccolo manufatto annesso al loro garage Controparte_6
e del sovrastante lastrico di copertura. Conseguentemente dichiarare ed accertare che il bagno realizzato dagli appellanti tra il lastrico di copertura del piccolo manufatto annesso al garage della famiglia e la scala di accesso al loro Controparte_6
sottotetto, è di loro proprietà esclusiva con contestuale pagamento del relativo valore che la Corte di Appello vorrà stabilire a mezzo della già richiesta C.T.U. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e citavano in giudizio e Controparte_2 CP_1 Parte_1 Parte_2
per far accertare la proprietà del bagno realizzato da questi ultimi sul lastrico
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solare di loro esclusiva proprietà chiedendo, per l'effetto, di ordinare la chiusura dell'ingresso realizzato sul muro condominiale che permetteva l'accesso diretto al bagno da parte di e di determinare il maggior valore apportato Parte_3
all'immobile degli attori. In subordine chiedevano la rimozione a cura e spese dei convenuti del manufatto realizzato sul lastrico solare ed in via ulteriormente subordinata di dichiarare l'opera di natura condominiale con paritario diritto di utilizzo.
Si costituivano e , odierni appellanti, che Parte_1 Parte_2
contestavano le richieste e in via riconvenzionale chiedevano la condanna degli attori ad eliminare tutte le opere realizzate nelle parti comuni ripristinando lo stato dei luoghi.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano l'eliminazione dei lucernari realizzati dall'odierna parte appellata, appellante in via incidentale, realizzati sul tetto comune e l'eliminazione di altre opere (canna fumaria, nicchia per la caldaia del gas e una finestra realizzate sul muro condominiale).
Integrato il contraddittorio anche nei confronti degli altri due condomini, e CP_4
che rimanevano contumaci, in via istruttoria, veniva espletata una CT. CP_3
Con sentenza n. 479/2020 il Tribunale di Viterbo, così decideva“ - respinta ogni altra domanda, accerta la natura condominiale del manufatto realizzato dai convenuti nel sottoscala al piano rialzato, come individuato alla pag. 15 della relazione di CT
(geom. ), nonché del vano scala di accesso al primo piano, Persona_1
come individuato alla pag. 14 della medesima relazione peritale;
- compensa integralmente le spese di lite, ivi incluse quelle di CT come già liquidate in corso di causa.”
Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Si è costituita la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il CP_1
rigetto, ed ha proposto appello incidentale.
Parte appellata, inoltre, in via pregiudiziale ha eccepito la nullità dell'atto di impugnazione, notificato al difensore di che, successivamente al Controparte_2
deposito della sentenza impugnata, era deceduto per cui la notifica dell'appello andava notificata a tutti suoi eredi il cui onere di individuazione era a carico degli appellanti.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc.
e non si sono costituite. CP_3 CP_4 All'udienza del 12/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni di nullità dell'appello e di inammissibilità dello stesso sono infondate.
Invero, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo, come nel caso di specie, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente (Cassazione civile sez. lav., 09/10/2018,
n.24845, in senso conforme Sezioni Unite Cass. Civ., n. 15295 del 2014).
Inoltre, ai sensi dell'art. 330 cpc, così come integrato dalla L. 18.6.2009 n. 69, si applica il 2° co. dell' art. 170, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notificazione di una sola copia dell'atto di impugnazione anche se nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel medesimo difensore rappresentava più parti.
Quanto all'inammissibilità dell'appello per violazione del paradigma del 342 cpc va rammentato che, secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” ( Cass. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (lett. 0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge.
Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva dell'atto di citazione in appello, è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo parte appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che gli appellanti prospettano.
Gli appellanti , appellati in via incidentale, hanno affidato Parte_4
l'impugnazione a tre motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato: «Errata applicazione ed interpretazione (artt. 934, 1102
e 1117 del C.c.) della legge in riferimento alla fattispecie dei bagni realizzati dai convenuti nel vestibolo, area di sottoscala, intermediario tra l'interno e l'esterno dell'immobile “de quo”», gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il bagno, realizzato dagli stessi, di natura condominiale. Di contro, assumono che l'area in cui è stato realizzato il bagno era di loro esclusiva pertinenza e della chiedendo di poter mantenere l'opera realizzata non essendoci alcuna CP_4
violazione degli articoli 954 c.c. e 1102 c.c.
Il motivo è infondato.
Secondo l'art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,
e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 cod. civ., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini"
(Cass. n. 13279/2004). La proprietà individuale deve risultare dal titolo di acquisto della parte che si rivendica proprietario esclusivo o dal regolamento condominiale, espressamente accettato in occasione dell'acquisto. In difetto di tale prova, la presunzione di condominialità spiega piena efficacia.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che non sia emerso alcun riscontro circa l'esistenza di apposito titolo contrario idoneo a far venir meno la presunzione di dell'area in cui è stato realizzato il bagno. CP_7
Con il secondo motivo di appello rubricato «Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui dispone: “...accertata la natura condominiale ... nonché del vano scala di accesso al primo piano, come individuato alla pag. 14 della medesima relazione peritale (C.T.U. geo. )», Persona_1
gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Giudice di primo grado, una volta accertata la natura condominiale del vano scala di accesso al primo piano di proprietà
non ha ordinato la demolizione delle opere da quest'ultimi Controparte_8
realizzate abusivamente sull'area condominiale.
Il motivo è infondato.
L'indicazione generica delle opere realizzate nelle parti comuni, come specificato dal giudice di primo grado, non consente di determinare se vi sia stata violazione dell'art. 1102 c.c. che dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine il partecipante può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Errata interpretazione dell'artt. 1102, 1117 e
1120 del C.c., in riferimento alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, , odierni appellanti principali, censurano la sentenza in quanto il Parte_4
Giudice di prime cure avrebbe interpretato in modo errato l'art. 1102 c.c. 1117 c.c. e
1120 c.c. sia in riferimento ai pannelli solari installati sul tetto sia in riferimento ai lucernai oltre alla nicchia aperta per la caldaia a gas.
Anche tale censura risulta essere del tutto infondata.
Sulla questione della apertura di lucernai in un condominio, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto di un condomino ad intervenire sulla struttura dello stesso tetto comune, modificandone la conformazione anche in modo significativo mediante l'apertura di abbaini e lucernari ovvero occupandone una porzione decisamente rilevante mediante strutture stabili stabilendo che “il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale –per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo” (Cass. civ. n. 1498/98 in senso conforme Cass.
N. 17099/2006)
La Cassazione nelle ipotesi riportate ha applicato l'art.1102 c.c. richiamando altresì la propria precedente giurisprudenza secondo cui – proprio in applicazione di detto principio – il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su di esso abbaini e finestre, al fine di dare aria e luce alla sua proprietà. Nella fattispecie, ciò è bastato alla Cassazione per concludere che tali opere, ove non pregiudicano la funzione di copertura propria del tetto né da impedire l'esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune, sono legittime anche ai sensi dell'art.1102 c.c.
Nella fattispecie in esame non è stato dimostrato che l'apertura di lucernai ha alterato e pregiudicato la funzione propria di copertura del tetto.
Con altra sentenza n. 17099/2007 la Cassazione ha inoltre confermato: “Le modifiche alle parti comuni dell'edificio (contemplate dall'art. 1102 c.c., comma 1) possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese al fine di conseguire un'utilità maggiore e più intensa: sempre che non alterino la normale destinazione della cosa comune e non ne impediscano l'altrui pari uso” (conformi Cass.
l0453/2001; Cass. l2569/2002; Cass. 8830/2003).
Infine, con la sentenza n.13503/2019 la Cassazione si è spinta oltre dichiarando nulla la delibera dell'assemblea condominiale che vieta la realizzazione di abbaini sul tetto dell'edificio.
Per quanto concerne i pannelli solari anche in tale caso alcuna violazione di legge può essere ravvisata atteso che l'art. 1122 -bis c.c. dispone che: “Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Anche per la nicchia dove è stata posizionata la caldaia del gas non si ravvisa alcuna violazione di legge.
L'appellata a proposto tre motivi di appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo rubricato “1) Erroneità ed illegittimità della sentenza per omessa motivazione in ordine al rigetto della ns richiesta istruttoria di totale rinnovo della
C.T.U.” l'appellante incidentale lamenta che il Giudice di primo grado non ha motivato il mancato rinnovo della C.T.U. senza prendere in esame le osservazioni del C.T.P.
e in relazione alla domanda principale dell'appellante incidentale . volto a CP_5
calcolare il minor prezzo tra la spesa ed il migliorato nella eventualità che fosse stata accolta la ns domanda ex art. 934 C.C. con la quale la famiglia Controparte_6
chiedeva che il manufatto venisse dichiarato di loro proprietà esclusiva.
Tale censura è priva di pregio atteso che la domanda principale nel giudizio di primo grado non è stata accolta. Ed inoltre il Giudice di primo grado, nell'aderire alle risultanze della CT, ha motivato la sua decisione.
Invero nel giudizio di primo grado avendo il giudice considerato il bagno quale manufatto condominiale implicitamente ha risposto alla mancata quantificazione richiesta riportata.
Stesso discorso deve essere reiterato per le altre osservazioni che, di fatto, appaiono generiche dal momento che l'appellante incidentale appare insistere su un dato, costituito dalle deduzioni del proprio ctp, al quale il CT ha risposto, inidoneo a sostenere il punto di gravame.
Il secondo motivo di appello incidentale è titolato “Erroneità ed illegittimità per insufficiente e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che gli attori non avrebbero fornito la prova che il lastrico di copertura del piccolo accessorio annesso al loro garage, fosse di loro esclusiva proprietà.
Il terzo motivo di appello incidentale è titolato” Erroneità ed illegittimità della sentenza per insufficiente ed omessa motivazione per non aver ritenuto di proprietà esclusiva degli attori ex art. 934 c.c. del bagno realizzato sopra il loro lastrico di copertura del manufatto annesso al loro garage”. Con esso lamenta l'appellante incidentale che il giudice di prime cure ha errato nel considerare il bagno di natura condominiale e non di proprietà esclusiva dell'odierna appellata incidentale.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Sul punto va richiamata la decisione del primo motivo d'appello sottolineando l'assenza di prove circa la deduzione secondo cui il lastrico di copertura del piccolo accessorio annesso al loro garage fosse di esclusiva proprietà dell'appellante incidentale.
Alla luce della rispettiva soccombenza delle parti può ritenersi che sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
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e sull'appello incidentale proposto da Parte_5 CP_1
avverso la sentenza n. 479/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 19.05.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti le spese del grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Assunta Marini
Franco Petrolati