Sentenza 19 giugno 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2025REG.PROV.COLL.
N. 06415/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6415 del 2023, proposto dalla sig.ra SA SO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Orlando, Andrea Ruffini e Carmine Nicoletta, con domicilio eletto presso lo studio AOR Avvocati in Roma, alla via Sistina n. 48;
contro
Sig.ra MA OS MU, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via di Villa Grazioli n. 15;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Garofoli, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis , del 19 giugno 2023, n. 10391, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra MA OS MU e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati Carmine Nicoletta, Marco Orlando, Lorenzo Grisostomi Travaglini e Umberto Garofoli;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2023 e depositato il successivo 24 luglio, l’appellante ha impugnato la sentenza con cui il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso dell’appellata avverso il silenzio di Roma Capitale sulla diffida a dar seguito all’ iter avviato dal Municipio Roma IX EUR con la nota del 23 giugno 2022, prot. CN. n. 74288, recante la declaratoria di parziale inefficacia dei titoli abilitativi concernenti la realizzazione di un corpo edilizio accessorio, avente destinazione d’uso residenziale, nel terreno di pertinenza della villa dell’appellante, confinante con il lotto dove è ubicata la villa dell’appellata;
- con ordinanza collegiale del 19 dicembre 2023, n. 719, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione capitolina al fine di acquisire documentati chiarimenti sugli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati, nelle more, da Roma Capitale o dal commissario ad acta già nominato dal T.a.r. con la medesima sentenza, assegnando termine di quaranta giorni « ferma la possibilità che le altre parti vi provvedano autonomamente e spontaneamente con i loro scritti difensivi e i loro depositi »;
- l’ordinanza istruttoria, ritualmente comunicata alle parti, è rimasta ineseguita;
- con memoria del 3 gennaio 2025 l’appellante ha affermato che con l’emanazione della determinazione dirigenziale n. CN/2370/2023 del 7 dicembre 2023, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di € 15.000,00 e di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi (la cui efficacia è stata sospesa da questo Consiglio limitatamente alla parte in cui ingiunge la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi: Cons. Stato, sez. II, ordinanza 20 novembre 2024, n. 4382), il procedimento amministrativo risulterebbe completato, per il che, a suo dire, « appare cessata la materia del contendere », e ha, quindi, concluso chiedendo che si dia atto che il procedimento amministrativo è stato definito con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
Considerato che:
- la pronuncia di cessata materia del contendere costituisce una decisione di merito che presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta (art. 34, co. 5, c.p.a.), cioè che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo ( ex multis , C.d.S., sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; sez. V, 7 aprile 2023, n. 3616);
- nel caso in esame, l’adozione della determinazione dirigenziale che ha definito il procedimento avviato anche a seguito della declaratoria di parziale inefficacia dei titoli abilitativi di cui alla suddetta nota n. 74288 del 23 giugno 2022, e che è oggetto di distinto e autonomo giudizio impugnatorio, non consente di desumere senz’altro la soddisfazione piena dell’interesse dell’originaria ricorrente, il cui difensore, in sede di trattazione orale, non ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, in definitiva, che la richiesta dell’appellante che si dia atto dell’intervenuta definizione del procedimento amministrativo debba essere apprezzata in termini di attestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, che, perciò, va dichiarato improcedibile (così come peraltro chiesto dalla difesa della IG MU .
Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio vadano compensate siccome chiesto dall’appellante (cui si è associato il comune di Roma) e che vada disattesa, sul punto, la prospettazione della difesa della IG MU in quanto, tenuto conto della peculiarità e particolarità della vicenda sostanziale quale che fosse stato l’esito, vi sarebbero state giuste ragioni per procedere alla compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO