Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 2983
CASS
Sentenza 1 febbraio 2023

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La società CARIND S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 14410/2021 della Corte di Cassazione, la quale aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la non debenza di trentatré effetti cambiari emessi dalla CARIND S.r.l. in favore della RI Cart UD S.a.s. (ora in concordato preventivo). La CARIND S.r.l. lamentava che la Corte di Cassazione, nell'accogliere il quarto motivo del ricorso proposto dal concordato preventivo della RI Cart UD, avesse commesso un vizio revocatorio per errore di percezione, ritenendo erroneamente che il Sig. Enrico RT fosse il legale rappresentante della CARIND S.r.l. al momento della presentazione del ricorso cautelare, mentre in realtà tale carica era ricoperta da IA LD già dal 5 febbraio 2009. La ricorrente sosteneva che tale errore avesse inficiato la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale, attribuendo effetti sfavorevoli alla RI S.a.s. Il concordato preventivo della RI Cart UD ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e, in via preliminare, potenzialmente inammissibile per carenza di indicazione degli atti processuali da cui desumere la presunta erronea percezione, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Nel merito, la Corte ha escluso la decisività dell'errore denunciato, poiché la ratio decidendi dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso del concordato preventivo della RI Cart UD risiedeva nella constatazione che il Sig. RT non fosse rappresentante della RI Cart UD, rendendo quindi impossibile trarre argomenti contro quest'ultima dalla sua mancata comparizione all'interrogatorio formale. Pertanto, la circostanza che il Sig. RT non fosse il legale rappresentante della CARIND S.r.l. era irrilevante ai fini della decisione impugnata, non incidendo sulla sua base logico-giuridica. La Corte ha condannato la CARIND S.r.l. al pagamento delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 2983
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2983
    Data del deposito : 1 febbraio 2023

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