CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18342-2021 proposto da: CARIND SRL, in persona del Legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell'Avvocato Ermelinda COSENZA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Italico DE SANTIS;
- ricorrente -
contro CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PRISMA CART SUD SAS DI MA AN & C., in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale B. Buozzi 99, presso lo studio dell'Avvocato Roberto POLI che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 2983 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 01/02/2023 avverso la l'ordinanza n. 14410/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 da! consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito l'Avvocato Ermelinda COSENZA;
udito l'Avvocato Roberto POLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario FRESA, che si riporta alla requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società CA S.r.l. ricorre ex art. 391 -bis cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 14410/21, del 25 maggio 2021, che - accogliendo i motivi, secondo, terzo e quarto del ricorso proposto dal concordato preventivo della RI Cart UD S.a.s. - ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 223/18, dell'il. gennaio 2018. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito il Tribunale di Frosinone per conseguire - oltre alla conferma del decreto con cui il Presidente dello stesso Tribunale aveva inibito, alla locale Camera di Commercio, di pubblicare i protesti levati in esito al mancato pagamento di trentatré effetti cambiari, emessi da essa CA in favore della società RI Cart UD (e indicati come frutto di una vera e propria truffa subita dalla prima) - il riconoscimento della non debenza delle somme di cui ai titoli in questione. Accolta la domanda dal primo giudice, che dichiarava la non debenza delle somme di cui ai suddetti effetti cambiari (poi addirittura confiscati dal giudice penale), la sentenza del giudice 2 di appello, che confermava tale decisione, veniva cassata da questa Corte, con rinvio, sul presupposto che la Corte capitolina avesse errato nel valutare le conseguenze della mancata risposta all'interrogatorio formale dell'appellato. Essa, infatti, non ebbe a "rendersi conto che l'interrogando era la controparte, ossia il Sig. Enrico RT, legale rappresentante della CA S.r.l.", traendone, dunque, erroneamente "effetti sfavorevoli in capo alla RI S.a.s". 3. Avverso la pronuncia di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione la società CA, sulla base - come detto - di un unico motivo, che investe l'ordinanza impugnata limitatamente all'accoglimento del quarto motivo del ricorso "illo tempore" esperito dal Concordato preventivo di RI Cart UD. 3.1. Esso denuncia, infatti, l'esistenza di un vizio revocatorio, "sub specie" di errore di percezione, che sarebbe consistito nel supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso sulla base dei documenti di causa. Difatti, l'impugnata ordinanza di questa Corte qualifica il RT come "rappresentante legale" della società CA, mentre, di contro, dal 5 febbraio 2009 (n dunque, in epoca anteriore al 12 maggio 2009, data di presentazione del ricorso cautelare dal quale ha tratto origine il giudizio tra le due società), amministratore della stessa era divenuta tale IA LD, tanto che il RT era stato anche convenuto personalmente in giudizio, come risultante dall'atto di citazione in giudizio. 4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il concordato preventivo della RI Cart UD per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 3 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire memoria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. In disparte, infatti, i rilievi suscettibili di comportarne, addirittura, la declaratoria di inammissibilità, deve evidenziarsi come la presente impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. risulti "ictu °culi" infondata. Difatti, nel senso dell'inammissibilità deporrebbe il rilievo che la denuncia del (preteso) errore percettivo risulta avvenuta senza indicare da quali atti del giudizio di legittimità questa Corte potesse trarre l'informazione contraria - nella specie, la mancata qualità di rappresentante legale della società CA in capo al RT - rispetto a quella risultante dall'ordinanza impugnata per revocazione e della quale essa, pertanto, avrebbe attestato, erroneamente, l'esistenza. Sì tratta di carenza suscettibile di rilevare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., se è vero che - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - "l'ad. 391- bis cod. proc. civ., nel disciplinare l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione viziate da errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), circa l'individuazione della forma processuale da adottare si avvale della tecnica del rinvio, disponendo che la domanda di revocazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ.", sicché nel rinvio è "compreso l'art. 366 cod. proc. cìv., che disciplina il contenuto 4 del ricorso per cassazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 novembre 2003, n. 17631, Rv. 568331-01). La proposta revocazione, tuttavia, si palesa - come si notava in premessa - manifestamente infondata, dato che l'errore denunciato è privo del carattere della decisività. Invero, a prescindere dalla circostanza che il RT non fosse (più) l'amministratore della società CA - già - in pendenza del giudizio che ha visto tale società contrapposta alla RI Cart UD e poi al suo concordato preventivo, ciò che rileva (o meglio, ciò che costituisce la "ratio decidendi" dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto dal menzionato concordato) è la constatazione che costui non fosse il rappresentante della RI Cart UD, donde l'impossibilità di trarre argomenti, contro di essa, dalla mancata comparizione del medesimo all'interrogatorio formale. Ne consegue, allora, che rispetto a tale "decisum" è del tutto priva di influenza - e, dunque, di decìsività - la circostanza che il RT, non fosse, in ipotesi, il legale rappresentante della CA. Difatti, l'oggi impugnata ordinanza di questa Corte ha inteso solo escludere gli effetti, verso l'allora ricorrente concordato preventivo della RI Cart UD, della mancata comparizione del RT alla prova per interpello, e non già ricollegare a tale assenza una qualche efficacia verso la predetta società CA. Anche, dunque, ad ammettere che errore percettivo vi sia stato, deve escludersene la decisività, se è vero che la verifica di tale attributo deve compiersi "operando un ragionamento di tipo controfattuale", mercé il quale, "sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta", si "provi la resistenza della decisione stessa", nel senso che, solo "ove tale accertamento dia esito negativo", evidenziando che "la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato 5 esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 23 aprile 2020, n. 8051, Rv. 657579-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 24 marzo 2014, n. 6881, Rv. 630157 - 01). 7.2. Il ricorso, dunque, va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società CA S.r.l. a rifondere, al concordato preventivo della RI Cart UD S.a.s., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 10.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 6 Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 ottobre 2022.
- ricorrente -
contro CONCORDATO PREVENTIVO DELLA PRISMA CART SUD SAS DI MA AN & C., in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale B. Buozzi 99, presso lo studio dell'Avvocato Roberto POLI che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 2983 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 01/02/2023 avverso la l'ordinanza n. 14410/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 da! consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;
udito l'Avvocato Ermelinda COSENZA;
udito l'Avvocato Roberto POLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario FRESA, che si riporta alla requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società CA S.r.l. ricorre ex art. 391 -bis cod. proc. civ., sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 14410/21, del 25 maggio 2021, che - accogliendo i motivi, secondo, terzo e quarto del ricorso proposto dal concordato preventivo della RI Cart UD S.a.s. - ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 223/18, dell'il. gennaio 2018. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito il Tribunale di Frosinone per conseguire - oltre alla conferma del decreto con cui il Presidente dello stesso Tribunale aveva inibito, alla locale Camera di Commercio, di pubblicare i protesti levati in esito al mancato pagamento di trentatré effetti cambiari, emessi da essa CA in favore della società RI Cart UD (e indicati come frutto di una vera e propria truffa subita dalla prima) - il riconoscimento della non debenza delle somme di cui ai titoli in questione. Accolta la domanda dal primo giudice, che dichiarava la non debenza delle somme di cui ai suddetti effetti cambiari (poi addirittura confiscati dal giudice penale), la sentenza del giudice 2 di appello, che confermava tale decisione, veniva cassata da questa Corte, con rinvio, sul presupposto che la Corte capitolina avesse errato nel valutare le conseguenze della mancata risposta all'interrogatorio formale dell'appellato. Essa, infatti, non ebbe a "rendersi conto che l'interrogando era la controparte, ossia il Sig. Enrico RT, legale rappresentante della CA S.r.l.", traendone, dunque, erroneamente "effetti sfavorevoli in capo alla RI S.a.s". 3. Avverso la pronuncia di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione la società CA, sulla base - come detto - di un unico motivo, che investe l'ordinanza impugnata limitatamente all'accoglimento del quarto motivo del ricorso "illo tempore" esperito dal Concordato preventivo di RI Cart UD. 3.1. Esso denuncia, infatti, l'esistenza di un vizio revocatorio, "sub specie" di errore di percezione, che sarebbe consistito nel supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso sulla base dei documenti di causa. Difatti, l'impugnata ordinanza di questa Corte qualifica il RT come "rappresentante legale" della società CA, mentre, di contro, dal 5 febbraio 2009 (n dunque, in epoca anteriore al 12 maggio 2009, data di presentazione del ricorso cautelare dal quale ha tratto origine il giudizio tra le due società), amministratore della stessa era divenuta tale IA LD, tanto che il RT era stato anche convenuto personalmente in giudizio, come risultante dall'atto di citazione in giudizio. 4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il concordato preventivo della RI Cart UD per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 3 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire memoria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. In disparte, infatti, i rilievi suscettibili di comportarne, addirittura, la declaratoria di inammissibilità, deve evidenziarsi come la presente impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. risulti "ictu °culi" infondata. Difatti, nel senso dell'inammissibilità deporrebbe il rilievo che la denuncia del (preteso) errore percettivo risulta avvenuta senza indicare da quali atti del giudizio di legittimità questa Corte potesse trarre l'informazione contraria - nella specie, la mancata qualità di rappresentante legale della società CA in capo al RT - rispetto a quella risultante dall'ordinanza impugnata per revocazione e della quale essa, pertanto, avrebbe attestato, erroneamente, l'esistenza. Sì tratta di carenza suscettibile di rilevare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., se è vero che - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - "l'ad. 391- bis cod. proc. civ., nel disciplinare l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione viziate da errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), circa l'individuazione della forma processuale da adottare si avvale della tecnica del rinvio, disponendo che la domanda di revocazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ.", sicché nel rinvio è "compreso l'art. 366 cod. proc. cìv., che disciplina il contenuto 4 del ricorso per cassazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 novembre 2003, n. 17631, Rv. 568331-01). La proposta revocazione, tuttavia, si palesa - come si notava in premessa - manifestamente infondata, dato che l'errore denunciato è privo del carattere della decisività. Invero, a prescindere dalla circostanza che il RT non fosse (più) l'amministratore della società CA - già - in pendenza del giudizio che ha visto tale società contrapposta alla RI Cart UD e poi al suo concordato preventivo, ciò che rileva (o meglio, ciò che costituisce la "ratio decidendi" dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto dal menzionato concordato) è la constatazione che costui non fosse il rappresentante della RI Cart UD, donde l'impossibilità di trarre argomenti, contro di essa, dalla mancata comparizione del medesimo all'interrogatorio formale. Ne consegue, allora, che rispetto a tale "decisum" è del tutto priva di influenza - e, dunque, di decìsività - la circostanza che il RT, non fosse, in ipotesi, il legale rappresentante della CA. Difatti, l'oggi impugnata ordinanza di questa Corte ha inteso solo escludere gli effetti, verso l'allora ricorrente concordato preventivo della RI Cart UD, della mancata comparizione del RT alla prova per interpello, e non già ricollegare a tale assenza una qualche efficacia verso la predetta società CA. Anche, dunque, ad ammettere che errore percettivo vi sia stato, deve escludersene la decisività, se è vero che la verifica di tale attributo deve compiersi "operando un ragionamento di tipo controfattuale", mercé il quale, "sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta", si "provi la resistenza della decisione stessa", nel senso che, solo "ove tale accertamento dia esito negativo", evidenziando che "la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato 5 esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 23 aprile 2020, n. 8051, Rv. 657579-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 24 marzo 2014, n. 6881, Rv. 630157 - 01). 7.2. Il ricorso, dunque, va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società CA S.r.l. a rifondere, al concordato preventivo della RI Cart UD S.a.s., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 10.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 6 Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 ottobre 2022.