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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LAROCCA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANTONIO LAROCCA
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_1 C.F._3
SPADI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI SPADI
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 9 luglio 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sinteticamente si espone quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.2.2022 NI e convenivano Parte_2 in giudizio chiedendo, in via principale, di accertare che la convenuta era Controparte_1 divenuta erede pura e semplice di ai sensi dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, dichiarare Parte_3
l'inefficacia della rinuncia all'eredità di cui all'atto notarile del Notaio di Vicenza del Per_1
26.7.2021, rep. n. 1473. Chiedevano, in via subordinata, di accertare l'accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità di , avendo la stessa compiuto atti dispositivi dei beni ereditari e, Parte_3 per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Gli attori premettevano: (i) di essere creditori nei confronti della madre in forza delle Parte_3 sentenze n. 468/2009 del Tribunale di Bassano del Grappa e n. 1623/2015 della Corte di Appello di
Venezia, con cui, previo accertamento della lesione della quota di legittima, era stata Parte_3 condannata al pagamento di euro 29.697,99 in favore, tra gli altri, di NI e;
(ii) Parte_2 di aver notificato le predette sentenze unitamente all'atto di precetto a , la quale tuttavia Parte_3 non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto;
(iii) che in data 10.8.2020 era Parte_3 deceduta ab intestato, per cui chiamati all'eredità erano i cinque figli: , Controparte_1 Pt_4
NI e;
(iv) di aver rinunciato all'eredità della madre,
[...] CP_2 Parte_2 unitamente alla sorella in data 21.6.2021, come pure, dopo di loro, i rispettivi discendenti CP_2 subentranti per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c., con conseguente accrescimento delle quote ereditarie in favore delle eredi e;
(v) di aver notificato a Parte_4 Controparte_1
e atto di precetto in data 9.7.2021 e, stante il perdurante Parte_4 Controparte_1 inadempimento, atto di pignoramento presso terzi all'odierna convenuta, in forza del quale la terza pignorata Ing Bank N.V. sottoponeva a vincolo la somma di euro 22.695,40; (vi) che in forza del predetto pignoramento veniva instaurato il giudizio n. 1360/2021 RGE del Tribunale di Vicenza, ove l'odierna convenuta si costituiva con atto di opposizione all'esecuzione del 7.9.2021, contestando di aver rinunciato all'eredità della madre in data 26.7.2021; (vii) di aver contestato, nel sub procedimento n. 1360-1/2021 RGE, l'inefficacia della rinuncia rappresentando che la convenuta aveva ormai assunto la qualità di erede pura e semplice, in quanto, pur trovandosi in possesso dei beni ereditari, non aveva richiesto l'inventario né rinunciato nel termine di tre mesi dall'apertura della successione. In ogni caso, avendo compiuto atti dispositivi dei beni appartenuti alla madre, l'odierna convenuta ne aveva tacitamente accettato l'eredità; (viii) che il G.E., con provvedimento del 23.12.2021, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, volto ad accertare in capo a la qualità di erede di . Controparte_1 Parte_3
In fatto, gli attori rappresentavano che con contratto di vitalizio del 25.8.2004 aveva Parte_3 trasferito alle figlie e la nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 Controparte_3
Comune di Rosà (VI), alla via Roma n. 54 (recte, n. 70), continuando tuttavia ad abitarvi in forza del diritto di usufrutto che si era riservata al momento dell'atto.
Davano atto del fatto che, alla morte della madre, e , ormai Parte_4 Controparte_1 divenute piene proprietarie dell'immobile, erano entrate in possesso di tutti i beni mobili appartenuti alla madre e costituenti l'asse ereditario, tra i quali: arredi, suppellettili, elettrodomestici, vestiario e monili. Assumevano pertanto che, decorsi tre mesi dall'apertura della successione, e Parte_4
erano divenute eredi pure e semplici non avendo richiesto l'inventario, né Controparte_1
pagina 2 di 9 tantomeno rinunciato all'eredità nel predetto termine, sicché in quanto tali erano tenute a rispondere dei debiti ereditari della madre nella misura del 50% ciascuna.
Nella ricostruzione in fatto degli attori, pertanto, la rinuncia all'eredità effettuata dall'odierna convenuta in data 26.7.2021, con atto rep. 1473 del Notaio di Vicenza, doveva ritenersi Per_1 inefficace.
In diritto, gli attori eccepivano preliminarmente l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata in data
26.7.2021, posto che la convenuta, nel possesso dei beni mobili appartenuti alla madre, con contratto del 28.7.2021 ne aveva ceduto una parte a in occasione della vendita del 50% della Persona_2 proprietà dell'immobile sito in via Roma n. 70 ove gli stessi erano custoditi.
Assumevano poi che aveva in ogni caso compiuto atti dispositivi dei beni Controparte_1 appartenuti alla de cuius, poiché ceduti a terzi con il contratto del 28.7.2021, e perciò idonei a configurare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.. La gestione delle risorse finanziarie facenti parte dell'asse ereditario costituivano, nella prospettiva degli attori, comportamenti dai quali desumere in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità di . Parte_3
Con comparsa di risposta depositata in data 24.5.2022 si costituiva chiedendo, Controparte_1 in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.. Chiedeva poi, nel merito, di accertare il mancato acquisto della qualità di erede di , avendo la convenuta provveduto a rinunciare all'eredità con atto Parte_3 rep. 1473 racc. 828 del Notaio di Vicenza del 26.7.2021 e, per l'effetto, accogliere Per_1
l'opposizione all'esecuzione proposta, dichiarando che l'opponente nulla deve agli attori in forza del titolo azionato e dichiarando altresì inefficace il pignoramento presso terzi n. 1360/2021 RGE del
Tribunale di Vicenza, ordinando ai terzi pignorati di svincolare le somme dovute all'opponente. Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta assumeva di aver acquistato la proprietà e la disponibilità dei beni mobili in forza dell'art. 6 del contratto di vitalizio concluso in data 25.8.2004, ove per l'appunto si stabiliva che gli immobili venissero alienati “(..), occupati dalla cedente, nelle attuali condizioni di stato ed essere (visti e piaciuti anche in relazione agli impianti ed ai servizi), con ogni inerente diritto, azione, ragione, adiacenza, accessione pertinenza e servitù attiva e passiva”. Nella ricostruzione della convenuta, pertanto, le condizioni di stato ed essere descritte nell'atto ricomprendevano anche i beni mobili custoditi nell'abitazione: e ne avevano pertanto Controparte_1 Controparte_3 acquistato la nuda proprietà per la quota del 50% ciascuna al momento della stipula.
La convenuta rappresentava inoltre che il mobilio contenuto nell'immobile fosse funzionale all'assolvimento degli obblighi di mantenimento e di assistenza assunti con il predetto contratto di vitalizio, ragion per cui, trasferitasi la madre presso la casa di riposo “Casa Gerosa” di Bassano del
Grappa e venuto conseguentemente meno il nesso di strumentalità con il mantenimento, i beni erano rimasti a corredo dell'abitazione e nella proprietà della convenuta.
dava poi atto di aver acquistato, unitamente alla sorella , Controparte_1 Controparte_3 alcuni beni mobili funzionali all'adempimento dell'obbligo di “mantenimento dell'alloggio in buono stato di conservazione”, come previsto a pagina 3 del contratto di vitalizio: pertanto, essendo la stessa comproprietaria dei predetti beni, non poteva considerarsi chiamata all'eredità in possesso di beni ereditari. pagina 3 di 9 In ogni caso, la convenuta assumeva che la madre avesse manifestato la volontà di cedere i propri arredi alle figlie: pertanto, qualora non si fosse ricompresa la cessione dei beni nella costituzione di rendita vitalizia, si poteva configurare nel caso di specie una donazione di modico valore, come tale sottratta dall'onere della forma previsto dall'art. 783 c.c.. Quanto esposto, unitamente alla formale rinuncia all'eredità del 26.7.2021, doveva indurre a ritenere che la convenuta non fosse mai divenuta erede della madre e che, pertanto, nei suoi Parte_3 confronti non potesse essere azionato alcun titolo esecutivo.
La convenuta eccepiva, infine, la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 4 c.p.c. in quanto gli attori, anziché formulare domanda di accertamento dell'infondatezza dell'opposizione, avevano concluso chiedendo unicamente l'accertamento dell'acquisto della qualità di erede della convenuta.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, di conseguenza va dichiarata erede pura e Controparte_1 semplice di . Parte_3
Di primo esame è la questione processuale sollevata da parte convenuta con riferimento alla nullità dell'atto di citazione ex art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. che va respinta, posto che la domanda attorea è stata correttamente sorretta da petitum e causa petendi nel presente giudizio di merito a cognizione ordinaria, sicché va esclusa la nullità dell'atto avendo parte convenuta ben potuto intendere (ed inteso) i termini di fatto e giuridici della controversia (la qualità di erede di ), pur sorta Controparte_1 incidentalmente al procedimento d'esecuzione citato in narrativa dalle parti.
Va poi osservato quanto segue in relazione al merito della controversia.
NI e chiedono di accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice della Parte_2 sorella della madre , deceduta in data 10.8.2020, per accettazione Controparte_1 Parte_3 ope legis di cui all'art. 485 c.p.c. poiché la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione senza però provvedere a redigerne il relativo inventario beni nel trimestre di legge.
In particolare, per prospettazione attorea, la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni mobili contenuti nella casa sita in via Roma n. 70 in Rosà (VI) costituiti, segnatamente, da arredi quali cucina, camera, salotto, da suppellettili quali piatti, bicchieri, posate, da elettrodomestici quali lavatrice ed aspirapolvere, nonché da altro vestiario e monili, che appartenevano alla de cuius prima che morisse.
Il possesso sarebbe stato possibile in quanto, per pacifica ammissione della convenuta, l'immobile in questione con contratto vitalizio datato 24.8.2004 (cfr. doc. 10 attori) era stato ceduto per la nuda proprietà da alle due figlie e , salvo il diritto Parte_3 Controparte_3 Controparte_1
d'usufrutto. Sicché gli attori deducono che , in qualità di proprietaria Controparte_1 dell'immobile quantomeno al 50% dopo il decesso della de cuius usufruttuaria, avrebbe continuato ad esercitare una relazione di fatto rilevante anche con i beni mobili al suo interno, omettendo però la redazione dell'inventario dei beni ereditari, sicché giocoforza invocavano applicazione dell'art. 485 c.c. al fine di veder tutelate, in buona sostanza, le proprie ragioni di creditori della de cuius già attivate nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 509/2021 del Tribunale di Vicenza poi sospesa (cfr. doc. pagina 4 di 9 9 attori).
Non solo.
Gli attori deducevano altresì l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. per effetto del contratto di compravendita dei beni mobili contenuti nell'immobile di via Roma n. 70 concluso dalla convenuta con in data 28.7.2021 (cfr. doc. 12 attori), atto dispositivo dei beni ereditari Persona_2 da reputarsi di indubbia rilevanza tale da rendere inefficace la rinuncia all'eredità del 26.7.2021 (cfr. doc. 7 attori).
La convenuta, di contro, precisava che i beni mobili in questione avevano seguito la stessa sorte dell'immobile, ovverossia erano stati trasferiti alle sorelle e Controparte_3 Controparte_1 contestualmente all'abitazione in forza del contratto vitalizio all'art. 6 e comunque a fronte
[...] dell'obbligo assunto di mantenere l'abitazione in buono stato di conservazione per la madre al fine di adempiere all'obbligo di assistenza pattuito. Ad ogni modo, detti beni mobili dovevano ritenersi integranti donazioni di modico valore della de cuius in favore della convenuta e di Controparte_3
Infine, la convenuta allegava che i beni contenuti nell'abitazione fossero stati acquistati nel tempo
[...] da sé per la madre al precipuo fine di adempiere agli obblighi assunti.
Ciò posto, va allora premesso, in punto di stretto diritto, che la fattispecie complessa dell'accettazione ex lege dell'eredità in favore del chiamato ai sensi dell'art. 485 c.c. si compone dei seguenti elementi costitutivi: (a) apertura della successione, (b) delazione ereditaria, (c) possesso dei beni ereditari, (d) mancata tempestiva redazione dell'inventario. L'accettazione si perfeziona anche contro la volontà del chiamato e a prescindere da un atto di accettazione vera e propria. Ovvero, in caso di intervenuta successiva rinuncia dell'eredità, la stessa diviene inefficace anche in assenza di espressa domanda, se essa è successiva al perfezionamento dell'accettazione ex lege per possesso di beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n. 6275: “Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito
l'avvenuta rinuncia all'eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che
l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede”).
Vanno poi aggiunte le seguenti precisazioni ed i seguenti necessari chiarimenti.
La fattispecie di cui all'art. 485 c.c. si perfeziona allorché il chiamato possegga anche un unico bene ereditario e senza che sia necessario che il possesso si protragga per un tempo determinato e senza che sia necessario che il possesso sia sussistente nel preciso momento dell'apertura della successione, potendosi acquisire anche successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587:
“L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre pagina 5 di 9 mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”; Cass. civ., 24/02/1984, n. 1317: “Sia gli art. 959 e 960 c. c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede
(o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari”).
Infine, è altresì stato chiarito, in punto di riparto dell'onere della prova e di prove ammissibili, che spetta alla parte che deduce il perfezionamento della fattispecie invocata provare l'esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7226: “In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”). Tuttavia, la giurisprudenza ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile (cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pagina 6 di 9 pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
Tutto quanto premesso, va allora ritenuto che gli attori, alla luce dell'istruttoria espletata, hanno offerto compiuta prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c. mentre la convenuta non ha di contro offerto positivamente la prova che l'abitazione di via Roma n. 70 in Rosà, con l'arredo ivi contenuto, è stata a lei materialmente inaccessibile dal 10.8.2020 (apertura successione) fino al 26.7.2021 (atto di rinuncia all'eredità).
In effetti, va anzitutto rilevato, che nel contratto vitalizio risalente al 24.8.2004 (cfr. doc. 10 attori) all'art. 6 non v'è alcuna menzione espressa del passaggio, in uno con la nuda proprietà dell'immobile, anche dei beni mobili, dovendosi intendere la dicitura “…con ogni inerente diritto, azione, ragione, adiacenza, accessione pertinenza e servitù attiva e passiva” non riferita al contenuto d'arredo dell'abitazione, bensì alle pertinenze e diritti accessori su beni immobili connessi all'abitazione stessa. Nemmeno va condivisa la prospettazione della convenuta nella parte in cui tenta di includere l'arredo dell'abitazione di via Roma n. 70 nell'atto di vitalizio a fronte dell'assunto obbligo di mantenimento dell'immobile in buone condizioni, posto che detto obbligo di mantenimento, assunto al fine di garantire la permanenza della de cuius nell'abitazione, va ricondotto certamente ai servizi ed agli impianti dell'immobile, al fine di renderlo abitabile, e non alle cose materiali ed agli arredi in esso contenuti.
Non solo.
Va rilevato che nessuna domanda riconvenzionale di accertamento di donazione di modico valore è stata proposta dalla convenuta, sicché va in nuce ritenuta irrilevante al fine del decidere anche la deduzione relativa all'intervenuta donazione dell'arredo da parte di in favore della Parte_3 convenuta.
Va poi affrontata la questione posta in sede di escussione con riferimento alla testimonianza di Tes_1
coniugato in regime di comunione di beni con la convenuta. Parte attrice chiede che ne venga
[...] dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c. e ha dedotto a fine escussione la nullità della prova. Al riguardo va messo in luce che in virtù dell'art. 179 co. 1 lett. b) c.c. va reputata sussistente la capacità a testimoniare di Ne va tuttavia esclusa l'attendibilità per aver reso dichiarazioni Testimone_1 ampiamente contrastate dai documenti prodotti in corso di causa. In effetti, il teste ha dichiarato che in sede di stipula del contratto vitalizio del 2004 avanti al Notaio, occasione alla quale era in effetti presente, venivano donati dalla de cuius anche i beni mobili d'arredo della casa unitamente all'immobile, senza null'altro specificare. Tale circostanza, tuttavia, non emerge dal testo dell'atto notarile in questione, che altrimenti ne avrebbe fatto certamente cenno in quanto dichiarazione e volontà delle parti ricevuta dal pubblico ufficiale (cfr. verbale d'udienza del 26.9.2023).
pagina 7 di 9 Quanto poi alla testimonianza di figlia della convenuta, ancor prima della Testimone_2 sua eventuale inattendibilità per via della tenera età al momento dei rilevanti fatti di causa (anni nove al momento del contratto vitalizio del 2004), ne va evidenziata la irrilevanza in relazione alla circostanza in questione, non avendo la stessa confermato che con il contratto di vitalizio l'arredo ivi contenuto venisse sostanzialmente ceduto alla convenuta alla pari delle mura della casa di via Roma n. 70; ella ha semplicemente dichiarato di essere a conoscenza del fatto che alcuni beni mobili furono acquistati dalla madre per la nonna (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2023).
Tutto quanto premesso, va allora accertato che non è stata offerta prova in corso di causa che i mobili, arredi e suppellettili di cui alla documentazione attorea (cfr. doc. 11 attori) fossero di proprietà della convenuta al momento dell'apertura della successione, anziché della de cuius, siccome da lei utilizzati
(e preesistenti al contratto vitalizio del 2004) fino al trasferimento in casa di riposo nel 2017. Tale conclusione deve raggiungersi se non altro in via presuntiva, in quanto trattasi di beni mobili in uso a nella casa di sua proprietà sino al momento del suo trasferimento in casa di riposo. Parte_3
Va allora rilevato quanto in appresso.
Va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale che ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile
(cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art.
485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
A tal riguardo, data la proprietà al 50% della convenuta dell'abitazione di via Roma n. 70 a seguire l'apertura della successione, v'è ragione di presumere che la stessa avesse altresì la materiale disponibilità dei beni mobili in essa contenuti, non essendo state allegate né provate circostanze atte ad escludere la materiale impossibilità da parte di ad esercitare altresì il possesso, Controparte_1 intesa come relazione di fatto e disponibilità, dei mobili d'arredo (cucina, salotto, camera da letto: cfr. doc. 11 attori) caduti in successione contenuti nella abitazione di sua comproprietà con la sorella
. Controparte_3
pagina 8 di 9 Anzi, a ben vedere, la materiale disponibilità di siffatti beni mobili da parte della convenuta, è risultata confermata anche dalla testimonianza della di lei figlia, la quale ha Testimone_2 dichiarato di ricordare che la de cuius utilizzava l'arredo dell'abitazione e di avere con essa un rapporto stretto, proprio perché “viveva con noi” (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2023). Sicché va allora ritenuto che detto mobilio fosse tutt'altro che materialmente indisponibile per la convenuta, tanto prima del decesso della de cuius, quanto dunque successivamente.
In conclusione, va accertato, alla luce delle circostanze provate che precedono idonee a costituire tutte presunzioni rilevanti ai sensi di legge, che dal 10.8.2020, in qualità di Controparte_1 comproprietaria dell'immobile di via Roma n. 70 in Rosà, ha avuto nella propria materiale disponibilità, e così ha posseduto, gli arredi contenuti in esso facenti parte dell'eredità materna, senza provvedere ad effettuarne il relativo inventario beni nei tre mesi successivi.
Per tutte queste ragioni, vanno ritenuti provati da parte degli attori gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., con la conseguenza che la domanda va accolta. Tenuto conto che dalla declaratoria della qualità di erede pura e semplice della convenuta discende ex se l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità del 16.4.2021 (cfr. ut supra, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n.
6275), in dispositivo si darà meramente atto della sopravvenuta inefficacia della rinuncia medesima.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite. Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., scaglione cause di valore indeterminabile a complessità media, importi medi per tutte le fasi di giudizio, ma pur sempre nei limiti del compenso richiesto con nota spese dal difensore attoreo, al netto dell'aumento per difesa di più soggetti (nella specie, anche di ), che non va Controparte_3 riconosciuto tenuto conto che sono stati instaurati distinti giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 725/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA ai sensi dell'art. 485 c.c. (C.F. Controparte_1
) erede pura e semplice di , con ogni effetto di legge. C.F._3 Parte_3
2. DA' ATTO della inefficacia dell'atto di rinuncia di all'eredità di Controparte_1 Parte_3 di cui all'atto notarile rep. 1473 racc. 828 del Notaio di Vicenza del 26.7.2021. Per_1
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Parte_2
558,10 per anticipazioni, infine Iva e Cassa come per legge.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LAROCCA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANTONIO LAROCCA
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_1 C.F._3
SPADI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. GIOVANNI SPADI
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 9 luglio 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sinteticamente si espone quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.2.2022 NI e convenivano Parte_2 in giudizio chiedendo, in via principale, di accertare che la convenuta era Controparte_1 divenuta erede pura e semplice di ai sensi dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, dichiarare Parte_3
l'inefficacia della rinuncia all'eredità di cui all'atto notarile del Notaio di Vicenza del Per_1
26.7.2021, rep. n. 1473. Chiedevano, in via subordinata, di accertare l'accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità di , avendo la stessa compiuto atti dispositivi dei beni ereditari e, Parte_3 per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Gli attori premettevano: (i) di essere creditori nei confronti della madre in forza delle Parte_3 sentenze n. 468/2009 del Tribunale di Bassano del Grappa e n. 1623/2015 della Corte di Appello di
Venezia, con cui, previo accertamento della lesione della quota di legittima, era stata Parte_3 condannata al pagamento di euro 29.697,99 in favore, tra gli altri, di NI e;
(ii) Parte_2 di aver notificato le predette sentenze unitamente all'atto di precetto a , la quale tuttavia Parte_3 non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto;
(iii) che in data 10.8.2020 era Parte_3 deceduta ab intestato, per cui chiamati all'eredità erano i cinque figli: , Controparte_1 Pt_4
NI e;
(iv) di aver rinunciato all'eredità della madre,
[...] CP_2 Parte_2 unitamente alla sorella in data 21.6.2021, come pure, dopo di loro, i rispettivi discendenti CP_2 subentranti per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c., con conseguente accrescimento delle quote ereditarie in favore delle eredi e;
(v) di aver notificato a Parte_4 Controparte_1
e atto di precetto in data 9.7.2021 e, stante il perdurante Parte_4 Controparte_1 inadempimento, atto di pignoramento presso terzi all'odierna convenuta, in forza del quale la terza pignorata Ing Bank N.V. sottoponeva a vincolo la somma di euro 22.695,40; (vi) che in forza del predetto pignoramento veniva instaurato il giudizio n. 1360/2021 RGE del Tribunale di Vicenza, ove l'odierna convenuta si costituiva con atto di opposizione all'esecuzione del 7.9.2021, contestando di aver rinunciato all'eredità della madre in data 26.7.2021; (vii) di aver contestato, nel sub procedimento n. 1360-1/2021 RGE, l'inefficacia della rinuncia rappresentando che la convenuta aveva ormai assunto la qualità di erede pura e semplice, in quanto, pur trovandosi in possesso dei beni ereditari, non aveva richiesto l'inventario né rinunciato nel termine di tre mesi dall'apertura della successione. In ogni caso, avendo compiuto atti dispositivi dei beni appartenuti alla madre, l'odierna convenuta ne aveva tacitamente accettato l'eredità; (viii) che il G.E., con provvedimento del 23.12.2021, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, volto ad accertare in capo a la qualità di erede di . Controparte_1 Parte_3
In fatto, gli attori rappresentavano che con contratto di vitalizio del 25.8.2004 aveva Parte_3 trasferito alle figlie e la nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 Controparte_3
Comune di Rosà (VI), alla via Roma n. 54 (recte, n. 70), continuando tuttavia ad abitarvi in forza del diritto di usufrutto che si era riservata al momento dell'atto.
Davano atto del fatto che, alla morte della madre, e , ormai Parte_4 Controparte_1 divenute piene proprietarie dell'immobile, erano entrate in possesso di tutti i beni mobili appartenuti alla madre e costituenti l'asse ereditario, tra i quali: arredi, suppellettili, elettrodomestici, vestiario e monili. Assumevano pertanto che, decorsi tre mesi dall'apertura della successione, e Parte_4
erano divenute eredi pure e semplici non avendo richiesto l'inventario, né Controparte_1
pagina 2 di 9 tantomeno rinunciato all'eredità nel predetto termine, sicché in quanto tali erano tenute a rispondere dei debiti ereditari della madre nella misura del 50% ciascuna.
Nella ricostruzione in fatto degli attori, pertanto, la rinuncia all'eredità effettuata dall'odierna convenuta in data 26.7.2021, con atto rep. 1473 del Notaio di Vicenza, doveva ritenersi Per_1 inefficace.
In diritto, gli attori eccepivano preliminarmente l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata in data
26.7.2021, posto che la convenuta, nel possesso dei beni mobili appartenuti alla madre, con contratto del 28.7.2021 ne aveva ceduto una parte a in occasione della vendita del 50% della Persona_2 proprietà dell'immobile sito in via Roma n. 70 ove gli stessi erano custoditi.
Assumevano poi che aveva in ogni caso compiuto atti dispositivi dei beni Controparte_1 appartenuti alla de cuius, poiché ceduti a terzi con il contratto del 28.7.2021, e perciò idonei a configurare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.. La gestione delle risorse finanziarie facenti parte dell'asse ereditario costituivano, nella prospettiva degli attori, comportamenti dai quali desumere in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità di . Parte_3
Con comparsa di risposta depositata in data 24.5.2022 si costituiva chiedendo, Controparte_1 in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.. Chiedeva poi, nel merito, di accertare il mancato acquisto della qualità di erede di , avendo la convenuta provveduto a rinunciare all'eredità con atto Parte_3 rep. 1473 racc. 828 del Notaio di Vicenza del 26.7.2021 e, per l'effetto, accogliere Per_1
l'opposizione all'esecuzione proposta, dichiarando che l'opponente nulla deve agli attori in forza del titolo azionato e dichiarando altresì inefficace il pignoramento presso terzi n. 1360/2021 RGE del
Tribunale di Vicenza, ordinando ai terzi pignorati di svincolare le somme dovute all'opponente. Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta assumeva di aver acquistato la proprietà e la disponibilità dei beni mobili in forza dell'art. 6 del contratto di vitalizio concluso in data 25.8.2004, ove per l'appunto si stabiliva che gli immobili venissero alienati “(..), occupati dalla cedente, nelle attuali condizioni di stato ed essere (visti e piaciuti anche in relazione agli impianti ed ai servizi), con ogni inerente diritto, azione, ragione, adiacenza, accessione pertinenza e servitù attiva e passiva”. Nella ricostruzione della convenuta, pertanto, le condizioni di stato ed essere descritte nell'atto ricomprendevano anche i beni mobili custoditi nell'abitazione: e ne avevano pertanto Controparte_1 Controparte_3 acquistato la nuda proprietà per la quota del 50% ciascuna al momento della stipula.
La convenuta rappresentava inoltre che il mobilio contenuto nell'immobile fosse funzionale all'assolvimento degli obblighi di mantenimento e di assistenza assunti con il predetto contratto di vitalizio, ragion per cui, trasferitasi la madre presso la casa di riposo “Casa Gerosa” di Bassano del
Grappa e venuto conseguentemente meno il nesso di strumentalità con il mantenimento, i beni erano rimasti a corredo dell'abitazione e nella proprietà della convenuta.
dava poi atto di aver acquistato, unitamente alla sorella , Controparte_1 Controparte_3 alcuni beni mobili funzionali all'adempimento dell'obbligo di “mantenimento dell'alloggio in buono stato di conservazione”, come previsto a pagina 3 del contratto di vitalizio: pertanto, essendo la stessa comproprietaria dei predetti beni, non poteva considerarsi chiamata all'eredità in possesso di beni ereditari. pagina 3 di 9 In ogni caso, la convenuta assumeva che la madre avesse manifestato la volontà di cedere i propri arredi alle figlie: pertanto, qualora non si fosse ricompresa la cessione dei beni nella costituzione di rendita vitalizia, si poteva configurare nel caso di specie una donazione di modico valore, come tale sottratta dall'onere della forma previsto dall'art. 783 c.c.. Quanto esposto, unitamente alla formale rinuncia all'eredità del 26.7.2021, doveva indurre a ritenere che la convenuta non fosse mai divenuta erede della madre e che, pertanto, nei suoi Parte_3 confronti non potesse essere azionato alcun titolo esecutivo.
La convenuta eccepiva, infine, la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 4 c.p.c. in quanto gli attori, anziché formulare domanda di accertamento dell'infondatezza dell'opposizione, avevano concluso chiedendo unicamente l'accertamento dell'acquisto della qualità di erede della convenuta.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, di conseguenza va dichiarata erede pura e Controparte_1 semplice di . Parte_3
Di primo esame è la questione processuale sollevata da parte convenuta con riferimento alla nullità dell'atto di citazione ex art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. che va respinta, posto che la domanda attorea è stata correttamente sorretta da petitum e causa petendi nel presente giudizio di merito a cognizione ordinaria, sicché va esclusa la nullità dell'atto avendo parte convenuta ben potuto intendere (ed inteso) i termini di fatto e giuridici della controversia (la qualità di erede di ), pur sorta Controparte_1 incidentalmente al procedimento d'esecuzione citato in narrativa dalle parti.
Va poi osservato quanto segue in relazione al merito della controversia.
NI e chiedono di accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice della Parte_2 sorella della madre , deceduta in data 10.8.2020, per accettazione Controparte_1 Parte_3 ope legis di cui all'art. 485 c.p.c. poiché la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione senza però provvedere a redigerne il relativo inventario beni nel trimestre di legge.
In particolare, per prospettazione attorea, la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni mobili contenuti nella casa sita in via Roma n. 70 in Rosà (VI) costituiti, segnatamente, da arredi quali cucina, camera, salotto, da suppellettili quali piatti, bicchieri, posate, da elettrodomestici quali lavatrice ed aspirapolvere, nonché da altro vestiario e monili, che appartenevano alla de cuius prima che morisse.
Il possesso sarebbe stato possibile in quanto, per pacifica ammissione della convenuta, l'immobile in questione con contratto vitalizio datato 24.8.2004 (cfr. doc. 10 attori) era stato ceduto per la nuda proprietà da alle due figlie e , salvo il diritto Parte_3 Controparte_3 Controparte_1
d'usufrutto. Sicché gli attori deducono che , in qualità di proprietaria Controparte_1 dell'immobile quantomeno al 50% dopo il decesso della de cuius usufruttuaria, avrebbe continuato ad esercitare una relazione di fatto rilevante anche con i beni mobili al suo interno, omettendo però la redazione dell'inventario dei beni ereditari, sicché giocoforza invocavano applicazione dell'art. 485 c.c. al fine di veder tutelate, in buona sostanza, le proprie ragioni di creditori della de cuius già attivate nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 509/2021 del Tribunale di Vicenza poi sospesa (cfr. doc. pagina 4 di 9 9 attori).
Non solo.
Gli attori deducevano altresì l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. per effetto del contratto di compravendita dei beni mobili contenuti nell'immobile di via Roma n. 70 concluso dalla convenuta con in data 28.7.2021 (cfr. doc. 12 attori), atto dispositivo dei beni ereditari Persona_2 da reputarsi di indubbia rilevanza tale da rendere inefficace la rinuncia all'eredità del 26.7.2021 (cfr. doc. 7 attori).
La convenuta, di contro, precisava che i beni mobili in questione avevano seguito la stessa sorte dell'immobile, ovverossia erano stati trasferiti alle sorelle e Controparte_3 Controparte_1 contestualmente all'abitazione in forza del contratto vitalizio all'art. 6 e comunque a fronte
[...] dell'obbligo assunto di mantenere l'abitazione in buono stato di conservazione per la madre al fine di adempiere all'obbligo di assistenza pattuito. Ad ogni modo, detti beni mobili dovevano ritenersi integranti donazioni di modico valore della de cuius in favore della convenuta e di Controparte_3
Infine, la convenuta allegava che i beni contenuti nell'abitazione fossero stati acquistati nel tempo
[...] da sé per la madre al precipuo fine di adempiere agli obblighi assunti.
Ciò posto, va allora premesso, in punto di stretto diritto, che la fattispecie complessa dell'accettazione ex lege dell'eredità in favore del chiamato ai sensi dell'art. 485 c.c. si compone dei seguenti elementi costitutivi: (a) apertura della successione, (b) delazione ereditaria, (c) possesso dei beni ereditari, (d) mancata tempestiva redazione dell'inventario. L'accettazione si perfeziona anche contro la volontà del chiamato e a prescindere da un atto di accettazione vera e propria. Ovvero, in caso di intervenuta successiva rinuncia dell'eredità, la stessa diviene inefficace anche in assenza di espressa domanda, se essa è successiva al perfezionamento dell'accettazione ex lege per possesso di beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n. 6275: “Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito
l'avvenuta rinuncia all'eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che
l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede”).
Vanno poi aggiunte le seguenti precisazioni ed i seguenti necessari chiarimenti.
La fattispecie di cui all'art. 485 c.c. si perfeziona allorché il chiamato possegga anche un unico bene ereditario e senza che sia necessario che il possesso si protragga per un tempo determinato e senza che sia necessario che il possesso sia sussistente nel preciso momento dell'apertura della successione, potendosi acquisire anche successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587:
“L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre pagina 5 di 9 mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”; Cass. civ., 24/02/1984, n. 1317: “Sia gli art. 959 e 960 c. c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari
(o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari”).
Infine, è altresì stato chiarito, in punto di riparto dell'onere della prova e di prove ammissibili, che spetta alla parte che deduce il perfezionamento della fattispecie invocata provare l'esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7226: “In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”). Tuttavia, la giurisprudenza ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile (cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pagina 6 di 9 pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
Tutto quanto premesso, va allora ritenuto che gli attori, alla luce dell'istruttoria espletata, hanno offerto compiuta prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c. mentre la convenuta non ha di contro offerto positivamente la prova che l'abitazione di via Roma n. 70 in Rosà, con l'arredo ivi contenuto, è stata a lei materialmente inaccessibile dal 10.8.2020 (apertura successione) fino al 26.7.2021 (atto di rinuncia all'eredità).
In effetti, va anzitutto rilevato, che nel contratto vitalizio risalente al 24.8.2004 (cfr. doc. 10 attori) all'art. 6 non v'è alcuna menzione espressa del passaggio, in uno con la nuda proprietà dell'immobile, anche dei beni mobili, dovendosi intendere la dicitura “…con ogni inerente diritto, azione, ragione, adiacenza, accessione pertinenza e servitù attiva e passiva” non riferita al contenuto d'arredo dell'abitazione, bensì alle pertinenze e diritti accessori su beni immobili connessi all'abitazione stessa. Nemmeno va condivisa la prospettazione della convenuta nella parte in cui tenta di includere l'arredo dell'abitazione di via Roma n. 70 nell'atto di vitalizio a fronte dell'assunto obbligo di mantenimento dell'immobile in buone condizioni, posto che detto obbligo di mantenimento, assunto al fine di garantire la permanenza della de cuius nell'abitazione, va ricondotto certamente ai servizi ed agli impianti dell'immobile, al fine di renderlo abitabile, e non alle cose materiali ed agli arredi in esso contenuti.
Non solo.
Va rilevato che nessuna domanda riconvenzionale di accertamento di donazione di modico valore è stata proposta dalla convenuta, sicché va in nuce ritenuta irrilevante al fine del decidere anche la deduzione relativa all'intervenuta donazione dell'arredo da parte di in favore della Parte_3 convenuta.
Va poi affrontata la questione posta in sede di escussione con riferimento alla testimonianza di Tes_1
coniugato in regime di comunione di beni con la convenuta. Parte attrice chiede che ne venga
[...] dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c. e ha dedotto a fine escussione la nullità della prova. Al riguardo va messo in luce che in virtù dell'art. 179 co. 1 lett. b) c.c. va reputata sussistente la capacità a testimoniare di Ne va tuttavia esclusa l'attendibilità per aver reso dichiarazioni Testimone_1 ampiamente contrastate dai documenti prodotti in corso di causa. In effetti, il teste ha dichiarato che in sede di stipula del contratto vitalizio del 2004 avanti al Notaio, occasione alla quale era in effetti presente, venivano donati dalla de cuius anche i beni mobili d'arredo della casa unitamente all'immobile, senza null'altro specificare. Tale circostanza, tuttavia, non emerge dal testo dell'atto notarile in questione, che altrimenti ne avrebbe fatto certamente cenno in quanto dichiarazione e volontà delle parti ricevuta dal pubblico ufficiale (cfr. verbale d'udienza del 26.9.2023).
pagina 7 di 9 Quanto poi alla testimonianza di figlia della convenuta, ancor prima della Testimone_2 sua eventuale inattendibilità per via della tenera età al momento dei rilevanti fatti di causa (anni nove al momento del contratto vitalizio del 2004), ne va evidenziata la irrilevanza in relazione alla circostanza in questione, non avendo la stessa confermato che con il contratto di vitalizio l'arredo ivi contenuto venisse sostanzialmente ceduto alla convenuta alla pari delle mura della casa di via Roma n. 70; ella ha semplicemente dichiarato di essere a conoscenza del fatto che alcuni beni mobili furono acquistati dalla madre per la nonna (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2023).
Tutto quanto premesso, va allora accertato che non è stata offerta prova in corso di causa che i mobili, arredi e suppellettili di cui alla documentazione attorea (cfr. doc. 11 attori) fossero di proprietà della convenuta al momento dell'apertura della successione, anziché della de cuius, siccome da lei utilizzati
(e preesistenti al contratto vitalizio del 2004) fino al trasferimento in casa di riposo nel 2017. Tale conclusione deve raggiungersi se non altro in via presuntiva, in quanto trattasi di beni mobili in uso a nella casa di sua proprietà sino al momento del suo trasferimento in casa di riposo. Parte_3
Va allora rilevato quanto in appresso.
Va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale che ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile
(cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art.
485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
A tal riguardo, data la proprietà al 50% della convenuta dell'abitazione di via Roma n. 70 a seguire l'apertura della successione, v'è ragione di presumere che la stessa avesse altresì la materiale disponibilità dei beni mobili in essa contenuti, non essendo state allegate né provate circostanze atte ad escludere la materiale impossibilità da parte di ad esercitare altresì il possesso, Controparte_1 intesa come relazione di fatto e disponibilità, dei mobili d'arredo (cucina, salotto, camera da letto: cfr. doc. 11 attori) caduti in successione contenuti nella abitazione di sua comproprietà con la sorella
. Controparte_3
pagina 8 di 9 Anzi, a ben vedere, la materiale disponibilità di siffatti beni mobili da parte della convenuta, è risultata confermata anche dalla testimonianza della di lei figlia, la quale ha Testimone_2 dichiarato di ricordare che la de cuius utilizzava l'arredo dell'abitazione e di avere con essa un rapporto stretto, proprio perché “viveva con noi” (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2023). Sicché va allora ritenuto che detto mobilio fosse tutt'altro che materialmente indisponibile per la convenuta, tanto prima del decesso della de cuius, quanto dunque successivamente.
In conclusione, va accertato, alla luce delle circostanze provate che precedono idonee a costituire tutte presunzioni rilevanti ai sensi di legge, che dal 10.8.2020, in qualità di Controparte_1 comproprietaria dell'immobile di via Roma n. 70 in Rosà, ha avuto nella propria materiale disponibilità, e così ha posseduto, gli arredi contenuti in esso facenti parte dell'eredità materna, senza provvedere ad effettuarne il relativo inventario beni nei tre mesi successivi.
Per tutte queste ragioni, vanno ritenuti provati da parte degli attori gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., con la conseguenza che la domanda va accolta. Tenuto conto che dalla declaratoria della qualità di erede pura e semplice della convenuta discende ex se l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità del 16.4.2021 (cfr. ut supra, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n.
6275), in dispositivo si darà meramente atto della sopravvenuta inefficacia della rinuncia medesima.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite. Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., scaglione cause di valore indeterminabile a complessità media, importi medi per tutte le fasi di giudizio, ma pur sempre nei limiti del compenso richiesto con nota spese dal difensore attoreo, al netto dell'aumento per difesa di più soggetti (nella specie, anche di ), che non va Controparte_3 riconosciuto tenuto conto che sono stati instaurati distinti giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 725/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA ai sensi dell'art. 485 c.c. (C.F. Controparte_1
) erede pura e semplice di , con ogni effetto di legge. C.F._3 Parte_3
2. DA' ATTO della inefficacia dell'atto di rinuncia di all'eredità di Controparte_1 Parte_3 di cui all'atto notarile rep. 1473 racc. 828 del Notaio di Vicenza del 26.7.2021. Per_1
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Parte_2
558,10 per anticipazioni, infine Iva e Cassa come per legge.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi pagina 9 di 9